Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e
lunedì 9 giugno 2025.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori
residenti all’estero per il voto in Italia.
Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dello scorso 31 marzo, sono pubblicati i decreti
del Presidente della Repubblica in pari data con i quali sono stati indetti, per domenica 8 e lunedì
9 giugno 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati
ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 11, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15, in data 20
gennaio – 7 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle
relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1) Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;
2) Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;
3) Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro
subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;
4) Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del
subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o
subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;
5) Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello
straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.
Al riguardo, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per
l’organizzazione dei procedimenti referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data
di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.D.P.R. di indizione dei
referendum.
A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA
REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna referendaria, si
applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di
informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei
provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione
Prefettura di Enna
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parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei
comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
C) TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI
ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai
sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i
cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa
comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in
occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della
legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo
giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025,
preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella
circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli
stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte
dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Si chiede ai Signori Sindaci ed ai Segreterai comunali in indirizzo di dare la più ampia diffusione in
sede locale con ogni mezzo utile di quanto sopra riportato, pubblicizzando l’allegato modello predisposto
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che potrà comunque essere
reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i Consolati, oppure in via informatica sul sito
dell’Ufficio consolare di riferimento e sul sito www.esteri.it.
Prefettura di Enna
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D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE
OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI
Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei D.D.P.R. di indiziane dei referendum in oggetto, e quindi entro martedì 15 aprile 2025, ai sensi
dell’art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sigg. Sindaci, o i Sigg. Assessori delegati di tutti i
comuni, con l’assistenza del Segretario comunale, devono accertare l’esistenza e il buono stato delle urne,
delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali.
Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell’art. 42, quinto comma, del D.P.R. n.
361/1957, una cabina deve essere destinata alle persone con disabilità.
Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della
Repubblica e la scritta: “Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali –
Direzione Centrale per i Servizi elettorali”,
Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei
presidenti di seggio, all’applicazione di un’etichetta autoadesiva – fornita dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.a. – che sarà, per ciascuna consultazione, dello stesso colore della scheda di votazione e che
recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa e, inoltre, per ciascuno dei cinque referendum, il
numero d’ordine progressivo sopraindicato.
* * *
Di quanto sopra se ne dà immediata notizia alle SS.LL. per gli adempimenti di rispettiva
competenza e ai rappresentanti delle forze politiche e degli organi di stampa ed emittenti
radiotelevisive locali, per i profili di rispettivo interesse.
Si rammenta che, presso il Tribunale di Enna, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge n.
352/1970, entro il 40° giorno successivo alla data dei decreti presidenziali in oggetto (ovvero entro
sabato 10 maggio 2025), dovrà costituirsi l’Ufficio provinciale per il referendum.
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