IL SINDACO
VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1,2, comma 1 e 3;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31gennaio2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il quale
vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid- 19;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2020 con il quale
vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020 con il quale
vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 con il quale
vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
VISTO il decreto legge 18 dicembre 2020 n°172 e il successivo decreto legge 14 gennaio 2021 n°2
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la
quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid
19;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto:
“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del
rischio e misure di controllo”
VISTA altresì la disposizione di cui all’art.1, comma 10, lett. u) del menzionato del DPCM 14 gennaio
2021, a mente della quale “u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento,
predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica
e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze
formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18,
nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui
all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono
necessariamente svolgersi in presenza”;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale e locale;
PRESO ATTO dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal
Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell’ASL 4, che indicano un aumento dei cittadini residenti in
isolamento domiciliare in regime di “sorveglianza sanitaria attiva” a seguito di contagi verificatisi
nell’ambito di istituti scolastici
VISTA la nota prot. N°16448 del 26/02/2021 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 4 di Enna
Gruppo Operativo Covid nella quale si dà atto della “mutata situazione epidemiologica, con un
incremento sensibile dei casi di positività,
registrata dal 18.02.2021 fino alla data odierna, (TOF positivi 7, TOF in attesa di esito 18, TOF
programmati 10 su bambini contatti di soggetti Covid positivi) dovuti alla presenza in ambito scolastico
del personale e degli alunni” e che “il suddetto incremento attiene indifferentemente tutte le fasce d’età
della popolazione scolastica, che ha visto già la sospensione temporanea dell’attività didattica di cinque
classi in cinque diversi istituti e della Scuola dell’Infanzia (omissis)…”
PRESO ATTO CHE nella nota surrichiamata il Dipartimento di Prevenzione “Valutato l’impatto che
tale nuova situazione epidemiologica può avere sulla salute pubblica” “ritiene opportuno la sospensione
dell’attività didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private della città di Enna per
la durata di giorni 15 dalla data odierna.”
RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio
cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure tese a contenere, contrastare e
prevenire il rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19
CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus
riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, circostanza che impone una particolare
attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere
considerate tutt’ora prioritarie nell’espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;
DATO ATTO che, come auspicato nelle direttive nazionali e regionali, si è svolto un confronto prima
della assunzione di ogni decisione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile
e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e
al territorio comunale ’’
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che
“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
RICHIAMATO l’art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35 il
quale prevede, per quel che in questa sede rileva, che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, “su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure che, secondo principi
di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero sulla totalità di esso, possono prevedere, tra l’altro, la sospensione dei servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado”
RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 1 del d.l. n. 19 del 2020, letto in combinazione con l’art. 1,
comma 16 d.l. n. 33 del 2020, il quale consente alle Regioni di adottare misure di efficacia locale
“nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l’economia nazionale”… in relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio…Le misure possono derogare in senso restrittivo rispetto a quelle disposte
dal Presidente del Consiglio dei Ministri…”
CONSIDERATO che in virtù del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con l. 11 settembre 2020, n.
120, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 3 d.l. n. 19 del 2020, anche i Sindaci possono adottare,
“ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza” anche laddove si pongano “in
contrasto con le misure statali” ovvero eccedessero i limiti delineati anche per i provvedimenti del
Presidente della Regione.”
DATO ATTO CHE In via generale, il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente è stato ritenuto dalla
giurisprudenza (cfr. da ultimo e tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474) ammissibile
unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed
imprevedibile, sia una condizione di pericolo imminente al momento dell’adozione dell’ordinanza;
RILEVATO che il potere di ordinanza sindacale può essere legittimamente esercitato nei casi in cui sia
necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che
interessino il territorio comunale, e che, pertanto, una volta intervenuti i decreti governativi, non è
preclusa l’adozione di ordinanze sindacali…in presenza di specifiche esigenze locali (TAR Calabria
n°2077/2020 del 18/12/2020)
RITENUTO CHE “nel contesto dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19, l’ordinanza
contingibile e urgente è adottabile dal sindaco a fronte di situazione proprie del territorio comunale, che,
per la loro specificità o per la loro improvvisa manifestazione non sono state considerate in sede di
adozione delle misure a carattere nazionale o regionale. Va da sé che a monte dell’adozione di tale
provvedimento extra ordinem vi deve essere un’istruttoria adeguata, basata su dati oggettivi e
scientificamente attendibili, e una motivazione congrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n.
3580). (Sentenza TAR Calabria n°2077/2020 del 18/12/2020)
CONSIDERATO che spetta pertanto, al Sindaco, nell’ambito dei poteri di Autorità Sanitaria del
Comune, adottare una decisione in merito, dopo essersi confrontato con le autorità sanitarie, anche in
mancanza di un accordo condiviso, quale rappresentante della comunità locale ed espressione delle
relative istanze, tra le quali, quella primaria di prevenire e contenere il concreto rischio di aggravamento
della situazione epidemiologica già critica;
RITENUTO CHE la misura da assumere sulla base dell’art. 50 del TUEL è motivata, non
irragionevolmente, dall’espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala
locale, atteso l’allarmante tasso stimato che non può evidentemente essere stato preso in considerazione
né dalle misure statali né da quelle regionali, tarate e mediate su ben diversa, e più ampia, scala
territoriale nonché in ragione dell’apicale principio di precauzione
RILEVATO che le Istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica
digitale integrata, fermo restando, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
RITENUTO indispensabile, in quest’ottica, considerate le precedenti disposizioni a riguardo, che la
riapertura delle scuole debba avvenire a seguito di apposita valutazione da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’Asp n. 4 di Enna che dichiari la possibilità di riaprire le scuole in assoluta sicurezza,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 267 /2000;
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL in Sicilia;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTE le altre norme in materia di Sanità pubblica;
Ritenuta la propria competenza
ORDINA
1. La sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e
secondarie di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni Universitarie, nelle istituzioni formative
professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, aventi sede sul territorio del
Comune di Enna dal 27 febbraio 2021 al 13 marzo 2021, fatta salva la facoltà di revoca del presente
provvedimento laddove l’attività istruttoria di competenza dell’ASP dovesse escludere la sussistenza di
pericoli per la salute dei fruitori del servizio scolastico relativamente alla scuola di pertinenza.
2. Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l’adozione di forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il
ricorso alla Didattica a distanza secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d’Istituto.
3. Alle Istituzioni scolastiche di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza, in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del
7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata,
4. I plessi scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche o didattiche per i soggetti di cui al
punto precedente;
5. I plessi scolastici sono interdetti, salvo agli addetti ai lavori, solo limitatamente alle giornate della
disinfezione;
Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
DEMANDA
All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che presso l’albo pretorio del
Comune, anche sul sito internet dell’Ente al fine di favorirne la diffusione della presente ordinanza.
DISPONE
Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti comprensivi di Enna; Alla Prefettura di Enna; All’Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna,
Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica; al Comando di P.S., al Comando stazione CC e
al Comando della Polizia Locale.
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di
Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni
sanitarie fin qui registrate.
Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni
amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel
presente atto, si procederà ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000)
AVVERTE
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni
ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.
Il Sindaco
Fto. Avv. Maurizio Dipietro
Visite: 1525


