Da domani 18 gennaio si ritorna a scuola in presenza. Lo ha stabilito il Tar di Catania su ricorso presentato dal Ministero per l’Istruzione.
Ecco la dichiazione del sindaco di Enna Maurizio Dipietro.
Credo sia opportuno evidenziare che abbiamo adottato l’ordinanza facendo riferimento all’ordinanza del presidente della Regione il quale autorizzava i sindaci in zone rosse e arancioni a emettere ordinanze ove vi fossero particolari ragioni di pericolo. Val la pena di ricordare, infatti, che Enna è stata ed è tutt’ora oggetto di contagi in una misura particolarmente elevata, tanto che l’Asp aveva addirittura richiesto la proclamazione della zona rossa. Abbiamo, poi, chiesto alla stessa Asp il parere di competenza, al fine di sospendere le lezioni in presenza e abbiamo ricevuto parere favorevole. Quindi non solo riteniamo di aver rispettato tutti i presupposti di legge, ma resto convinto che il bene primario da tutelare sopra ogni altro rimanga quello della salute. Ciò non toglie che rispetteremo il decreto cautelare del giudice amministrativo.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2022, proposto da
Ministero dell’Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
contro
Comune di Enna, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’ef icacia,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Enna n. 1 in data 8 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’Amministrazione
ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;All’esito della preliminare delibazione
caratteristica della presente fase, si osserva quanto segue: a) l’art. 4 del decreto legge n.
1/2022 contempla una disciplina – relativa al sistema educativo, scolastico e formativo –
che può essere derogata in ambito regionale, sino al 31 marzo 2022, solo ai sensi
dell’art. 1, quarto comma del decreto legge n. 111/2021, convertito in legge n.
221/2021; b) il menzionato art. 1, quarto comma, fa esplicito ed inequivocabile
riferimento alle “zone rosse”; c) il Comune di Enna non è attualmente “zona rossa”;
17/01/22, 13:59 N. 00056/2022 REG.RIC.
2/2
d) ne consegue che l’ordinanza impugnata viola i parametri normativi appena indicati,
che appaiono prevalenti rispetto a quanto disposto con ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 1 in data 7 gennaio 2022.
Devono anche essere richiamati il decreto del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n.
20/2002 e i recenti decreti di questa stessa Sezione n. 12/2022 e n. 13/2002 in data 13
gennaio 2022.
Atteso che, in difetto di una tutela cautelare immediata, la parte ricorrente vedrebbe in
concreto pregiudicato il suo diritto alla tutela giurisdizionale, la richiesta di decreto
presidenziale deve essere accolta, disponendosi, per l’effetto, la sospensione
dell’ordinanza del Sindaco di Siracusa n. 3 in data 12 gennaio 2022.
P.Q.M.
1) accoglie la richiesta di tutela cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende
l’ordinanza del Sindaco di Enna n. 1 in data 8 gennaio 2022 sino alla decisione
collegiale; 2) fissa per la decisione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania il giorno 17 gennaio 2022.

