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Comune di Enna: ordinanza Antincendio

Riccardo Aprile 24, 2024 14 minuti letti

Ordinanza Antincendio 2024.
IL SINDACO
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o
abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
Considerato che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree
non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e
rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il
diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti
infestanti e insetti di varia natura;
Rilevato che l’avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una
contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale
insorgenza di patologie a carattere sanitario;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti
sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di
sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni
che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Preso atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni
ambientali registrati sull’intero territorio comunale;
Visti gli art. 423, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e s.m.i;
Viste le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;
Vista la Legge 21/11/2000, n°353 recante la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i;
Visto il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed
urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visto il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell’08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;
Visto il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. del 14/04/2006, n°14 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione. Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura –
A.R.S.E.A.”;
Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata
Pag. 2 a 6
sulla GURS n°10 del 29/02/2008 “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 –
Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio
incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”;
Vista la Determinazione n°85 del 23/05/2008 e successivi aggiornamenti, con la quale è stato
adottato il piano di emergenza per il rischio di incendi di interfaccia, ai sensi dell’O.P.C.M.
3606/2007;
Visto il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 0/04/2006 ed in
particolare l’art. 14 comma 8 lette b) che cosi recita ” all’art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: “6bis le disposizioni del presente articolo e dell’art. 256 non si applicano al materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco
delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri stesi per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è
sempre vietata”
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sulle Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Visto il vigente Statuto Comunale;
Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle
campagne e nei boschi e prevenire esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed
infiammabili, in attesa della stesura dei regolamenti previsti dall’art. 39 L.R.n.14 del 14/04/2006;
Viste le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico nella Provincia di Enna” redatte dal Dipartimento Regionale delle Foreste, D.A. n. 10
del 26/01/2006 art. 30;
Vista la nota assunta al protocollo generale di questo Ente n. 19316 del 08.04.2024 del Libero
Consorzio Comunale di Enna avente per oggetto “Campagna antincendio 2024” con la quale si
richiede ai Sindaci della Provincia di Enna di trasmettere le ordinanze di prevenzione incendi e il
Piano Comunale per gli Incendi d’Interfaccia;
Vista la circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale, avente per oggetto “Rafforzamento delle Misure antincendio” con la quale si
impartiscono i criteri e i contenuti degli atti da predisporre, da parte delle Amministrazioni, per
fronteggiare la possibile procreazione di incendi, nelle aree a verde incolto;
ORDINA E DISPONE
Art. 1
Durante il periodo compreso tra la data del 15 Maggio 2024 ed il 31 Ottobre 2024 è fatto divieto,
in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali
ricadenti sul territorio comunale di:
 accendere fuochi;
 usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con
conseguente pericolo di innesco.
 dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell’anno che va dal 1° Gennaio al 14 Maggio e dal
01 Novembre al 31 Dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale
Pag. 3 a 6
derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>
Art. 2
 A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di
Enna di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia
combustibile, fatte salve le fasce di pertinenza stradale, la cui responsabilità rimane in capo
all’ Ente proprietario della stessa.
 All’atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti
di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, mediante aratura, delle
fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10 (salvo diverse
specifiche disposizioni normative). Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate
tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc.. non è possibile procedere alla distruzione dei
residui in maniera difforme a quando stabilito dalle norme in materia vigenti, (Decreto
Legge n° 91 del 24.06.2014);
• I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i
proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di
cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili
e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree
pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura
e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o
condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar
modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive,
di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e
quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le
condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia
dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno, con
avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso
inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,
provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all’assistenza della Forza
Pubblica.
Art. 3
• A tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi,
compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati o incolti a provvedere
entro il 15 Maggio 2024 al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi e cespugli
rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione e altre lavorazioni, specie nel
caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa
essere causa di innesco e propagazione di incendio.
• In tutti i terreni deve essere approntata una fascia taglia fuoco non inferiore a mt. 15 secondo
quanto previsto dal paragrafo 19.3.4 del Piano Regionale AIB agg. 2021.
• È buona norma tenere puliti da stoppie i confini.
• Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per
inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di Legge,
saranno denunciati ai sensi dell’art. 650 C.P.
• Sono esclusi i terreni che per posizione e giacitura risultano inaccessibili (es. arroccamenti,
pareti rocciose, etc….) ed i terreni ricadenti all’interno dell’alveo dei torrenti.
Art. 4
• La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e
private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di
Pag. 4 a 6
confini di proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere
eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 15,00.
Art. 5
• Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti,
dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni
impartite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza
necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
Art. 6
• I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso
domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al
serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.
Art. 7
• I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le
trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del
tubo di scappamento un dispositivo parascintille.
•
Art. 8
• I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto
agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente
sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 30,00.
Art. 9
• Ai sensi del comma 6bis all’art 256bis del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006: “Le attività di
raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a
tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f),
effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il
reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione
dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni,
la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre
amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire
o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in
cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la
salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”;
• È fatto divieto assoluto di accensione e bruciature in piccoli cumuli e di qualsiasi materiale
vegetale nei periodi di massimo rischio incendio, dichiarato dalla Regione.
Art. 10
• Su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, i lavori di scerbatura
dovranno essere eseguiti entro il 15 Maggio 2024 e mantenuti fino al 31 Ottobre 2024 con
obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli
interessati.
Art. 11
• Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 all’art.26 si da atto che Coloro che nei
boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall’art. 17 taglino o
danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal
Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2°
Pag. 5 a 6
dell’articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del
valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli
precedenti.
Art. 12
• Gli Enti proprietari delle strade (ANAS, Provincia, Comune) e le società di gestione delle
Ferrovie, dovranno provvedere alla pulitura delle banchine, cunette, scarpate ed ogni altra
pertinenza delle proprie strade;
• I Consorzi di Bonifica, le società di gestione del servizio idrico e del servizio integrato
rifiuti, dovranno provvedere alla pulitura delle proprie aree ed impianti e realizzare una
fascia di protezione non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro delle stesse, al fine di
evitare la propagazione degli incendi.
SANZIONI
• Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le
violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, per cui non sia già prevista una
specifica sanzione, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1. da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7-bis. Sanzioni amministrative (articolo introdotto
dall’articolo 16 legge n. 3 del 2003) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. oltre alla
sanzione accessoria dell’obbligo di pulizia del fondo.
2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro
51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall’art. 40, comma 3 della legge regionale 6
aprile 1996, n° 16;
3. nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti,
anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Maggio al 31
Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non
superiore a euro 50.000,00 ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
4. Per le fasce di pertinenza stradale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento,
saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,33 euro a 103,29 euro per
ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi, ai sensi
dell’art. 42 della legge regionale n°16 del 06/04/1996 coordinata con la legge regionale n°
14 del 14/04/2006.
A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e le sanzioni in
riferimento alla normativa vigente.
Le sanzioni saranno irrogate ai proprietari dei fondi a seguito di accertamento tecnico e
verifica catastale da parte dell’ufficio tecnico comunale.
RICORDA
– che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del
verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
– che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a
darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
• NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO (Tel. 112)
 Ente Corpo Volontari (0935/ 20421 – 20422)
Pag. 6 a 6
 Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)
 Vigili del Fuoco (Tel. 115)
 Emergenza incendio boschivo (Tel. 1515)
 Arma Carabinieri (Tel. 112)
 Polizia di Stato (Tel. 113)
 Guardia di Finanza (Tel. 117)
 Polizia Municipale (Tel. 0935 / 40526).
 Uffici Comunali (Tel. 0935 / 40384 – 40331 – 40390)
DISPONE
 che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
 che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, e resa
pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune
(www.comune.enna.it).
 Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono
incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti
sanzionatori.
 La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al
Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna , al Servizio
Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia
Municipale di Enna, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario responsabile
dell’Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree
percorse dal fuoco, Distaccamento forestale Enna, all’ANAS, alle Ferrovie dello Stato.
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del
Fuoco sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Dirigente dell’Area 2
F.to Ing. G. Villari
IL SINDACO
F.to Avv. Maurizio A. Dipietro

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Riccardo

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