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Regione Sicilia: ’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, in materia di “attività sportiva”

Su Maggio 4, 2020 6 minuti letti

CIRCOLARE in esecuzione dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, in materia di “attività sportiva”
A tutti i legali rappresentanti
dei Circoli sportivi, delle Società sportive e delle Associazioni sportive,
comunque denominati, operanti nel territorio della Regione Siciliana
-Ai Sigg. Direttori Generali
-Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R.
e, per conoscenza
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore regionale della Salute
All’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
LORO SEDI
L’art. 8 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 stabilisce che “È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio” e, al secondo comma, che “I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf”.
Lo stesso comma precisa che “I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto
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delle regole precauzionali”, demandando la disciplina dei suddetti adempimenti – mediante adozione di idoneo protocollo sanitario – ad apposita Circolare, da adottarsi a cura dello scrivente Assessorato entro il termine di 24 ore dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza.
La ratio di tale disposizione è da rinvenirsi altresì nella necessità di fornire una valida ed equivalente alternativa all’utilizzo di parchi e ville comunali così come consentito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, tesa, in quanto tale, alla limitazione del rischio di sovraffollamento dei suddetti spazi aperti.
Premesso quanto sopra, in recepimento degli obblighi assegnati dalla sopra commentata previsione, si stabilisce quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che l’attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette – né prevede – alcun contatto fisico, restando escluse tutte le discipline di squadra.
Al ricorrere delle suddette condizioni, è quindi ammessa – sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento a quanto già previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza n° 18 – la pratica delle seguenti attività sportive: corsa; sport con racchetta (tennis, padel e tennistavolo), da svolgersi esclusivamente in forma singolare e in luoghi aperti; ginnastica individuale; uso di qualsiasi bicicletta, anche mountain bike; motocross; uso dei pattini o simili; pesca subacquea, apnea, diving e nuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. E’ altresì ammessa la pratica di qualsiasi sport, esclusivamente e rigorosamente in forma individuale, che contempli l’utilizzo di un attrezzo (es. windsurf, kitesurf, surfboard, etc.).
Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei circoli sportivi, delle società e delle associazioni sportive comunque denominati (d’ora innanzi, per comodità, “strutture sportive”), i legali rappresentanti delle stesse sono innanzitutto tenuti al rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (mascherine, guanti, termoscanner e saturimetro).
Premesso quanto sopra, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento di ogni attività sportiva ammessa, le strutture sportive sono onerate di osservare le seguenti disposizioni:
a) l’ingresso è consentito esclusivamente ai soci iscritti; è fatto pertanto divieto di ingresso all’utenza, anche saltuaria, che non sia espressamente inclusa nell’elenco degli iscritti;
b) l’espletamento delle attività consentite all’interno delle strutture è opportunamente disciplinato da apposito Regolamento interno, che le stesse dovranno redigere per la gestione, in totale sicurezza, dell’utenza. Tale regolamento dovrà prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla presente Circolare, adeguate misure di sanificazione, l’utilizzo di termoscanner e saturimetro, nonché – a seconda dell’ampiezza dell’area dedicata alle diverse discipline sportive – le necessarie forme di contingentamento dell’ingresso dell’utenza; all’uopo, i legali rappresentanti delle strutture avranno
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l’onere di individuare, tra gli adempimenti connessi alla predisposizione del citato regolamento, un “Supervisor”, con il compito di monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come disciplinato dalla presente Circolare;
c) è fatto divieto, all’interno delle strutture sportive, di utilizzare le piscine e i luoghi chiusi, quali palestra, bar, sale di intrattenimento;
d) non è consentito l’utilizzo delle docce; l’ingresso all’interno degli spogliatoi, preventivamente sanificati, è consentito esclusivamente per l’uso dei WC;
e) l’ingresso ai soci presso le strutture sportive è consentito previa prenotazione, secondo le modalità utilizzate dalle strutture medesime, per lo svolgimento dell’attività, tra quelle ammesse, prescelta dall’interessato;
f) la struttura sportiva, ricevuta la prenotazione, in relazione alla disponibilità di campi, piste, aree dedicate per l’attività fisica, nel pieno rispetto delle richiamate misure sanitarie, contingenteranno l’ingresso dell’utenza secondo quanto previsto nel regolamento di cui alla lettera b);
g) è vietata ogni forma di assembramento;
h) il personale delle strutture sportive, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale, dovrà costantemente vigilare sul rispetto del regolamento e, di conseguenza, delle disposizioni di cui alla presente Circolare;
i) le strutture sportive dovranno dotarsi di igienizzanti da dislocare nelle diverse aree dedicate all’attività fisica, nonché in aree comuni (ingresso, WC etc.) e provvederanno ad informare adeguatamente l’utenza con appositi avvisi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da seguire.
Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, procederà con appositi controlli in loco. Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività sportive.
Al fine di garantirne la più ampia pubblicizzazione e diffusione, la presente Circolare sarà pubblicata in G.U.R.S. e sui siti internet della Presidenza della Regione, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Dipartimento Attività Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute, con valore di notifica a tutti gli interessati.

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