Proroga periodo di esercizio degli impianti termici nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 74/2013.
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, concernente: “Regolamento
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.
192”;
VISTO, in particolare, l’art. 4 del citato D.P.R. il quale fissa i limiti di esercizio degli impianti
termici per la climatizzazione invernale, e, specificamente, dispone che l’esercizio degli impianti termici
per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata
giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
b) Zona Bore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo
c) Zona C ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona Dore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
e) Zona Eore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 14 aprile
f) Zona F nessuna limitazione
PRFSO ATTO che il Comune di Enna rientra nella zona climatica “E” e, pertanto, l’attivazione
degli impianti termici è consentita, nel limite massimo di ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 14 aprile;
CONSIDERATO che il comune di Enna è ubicato in zona montana e in questo periodo si
riscontrano temperature sensibilmente al di sotto della media stagionale che possono arrecare
ripercussioni negative sulla salute dei cittadini;
ATTESO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013, al comma 3, contempla che, al di fuori dei periodi
stabiliti, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria;
ATTESO che il successivo art. 5 del suddetto D.P.R. 74/2013, al comma 1, dispone che “in deroga
a quanto previsto dall’articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici,
nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli
immobili”;
RITENUTO che sussistono le condizioni per poter ampliare il periodo annuale di esercizio degli
impianti termici di questo Comune, almeno fino al prossimo 30 aprile 2022, per una durata massima
giornaliera di 8 ore;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, ed in particolare gli artt 50 e
54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, ed ai sensi del successivo
art. 5, ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici nel territorio comunale di Enna fino
al prossimo 30 aprile 2022, per una durata massima giornaliera di 8 ore.
3 . Si dispone l’immediata informazione alla popolazione in merito all’adozione della presente
ordinanza, mediante pubblicazione all’Albo on-line e sulla homepage del sito istituzionale
dell’Ente.
Il Sindaco
F.to Avv. Maurizio Dipietro
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