
Ieri mattina, in forza di quanto contenuto nell’ordinanza n. 2 del 19/04/2022 dell’Area 2 – Tecnica, il Comune di Enna ha coattivamente liberato l’immobile di proprietà comunale sito in Via Valverde, già sede dell’istituto magistrale “Dante Alighieri “. A darne notizia il Sindaco Dipietro nel corso dell’odierna seduta del Consiglio Comunale di Enna. Lo stesso primo cittadino si è detto dispiaciuto del fatto che si sia dovuti ricorrere alla forza pubblica per rientrare in possesso di un bene comunale il cui stato di abbandono non lascia alcun dubbio sul fatto che da tempo in quel sito non solo non vi fosse alcun cantiere ma nemmeno l’ombra di una cura degna di un bene pubblico.
ORDINANZA DI RILASCIO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO IN ENNA VIA VALVERDE GIÀ ADIBITO A SE-DE
ISTITUTO MAGISTRALE “D. ALIGHIERI” AI SENSI DEGLI ARTT. 823 E 826
C.C.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
Premesso:
che il Comune di Enna è proprietario dell’immobile (edificio di 3 piani fuori terra più seminterrato ed
annessa palestra) sito in Via Valverde nel N.C.E.U. fgl. 39/N part.lla 611;
che in applicazione della L.R. n° 15/88 e della successiva L n°23/1996, il Comune di Enna, ha optato
non per il trasferimento in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico a carico della
Provincia Regionale ma, bensì, in via convenzionale, ha concesso, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 198 del 29 aprile 1999, alla Provincia Regionale di Enna, che l’ha di fatto accettato, l’uso
gratuito della porzione del fabbricato sito in Enna Via Valverde, occupata dall’Istituto Magistrale “D.
Alighieri”, con vincolo di destinazione a sede dell’Istituto Magistrale di Enna, disponendo altresì sul
piano convenzionale il trasferimento al patrimonio provinciale delle attrezzature e degli arredi
comunali;
che la restante porzione dell’immobile, sita al piano terreno, già all’epoca occupata dalla scuola
elementare e materna statale 2° Circolo non è stata trasferita in uso alla Provincia per i fini indicati
dalle predette disposizioni normative;
che con nota acquisita al prot. n° 2259 del 18/01/2022 l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna – ha trasmesso al Comune di Enna la nota a firma del
Dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore “Napoleone Colajanni” e Liceo delle Scienze
umane e Liceo Musicale “Dante Alighieri” (ex Istituto Magistrale”) nella quale si attesta che “questa
Istituzione scolastica si è trasferita dalla sede di Via Valverde 1 a Enna Alta presso la sede di Via
Ingrà 4 a Enna Bassa nel mese di dicembre 2016”;
che dal Portale Unico dei dati della Scuola Edilizia Scolastica Elenco e localizzazione degli edifici
scolastici attivi (al link
https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/elements1/?area=Edilizia%20Scolastica&&pk_v
id=cd890d7f95003bf7164943070563a112) la sede dell’Istituto scolastico di Via Valverde in Enna non
risulta più attiva figurando viceversa la sede di Via Ingrà 4;
che l’aggiornamento 2020 del Piano triennale 2018/2020 di edilizia Scolastica approvato con DDG
Assessorato del l’Istruzione e del la Formazione Professionale 1397 / istr. del 14.12.2020 non
contempla alcun intervento nell’immobile di cui sopra;
che, in mancanza del trasferimento in proprietà non è mai stato impresso il vincolo di destinazione
d’uso scolastico a carico della Provincia e, che, comunque dal 2016 è cessato l’uso scolastico
dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Valverde, il quale, peraltro, allo stato, risulta
inutilizzato ed altresì in stato di degrado ed abbandono;
che con delibera di G.M. n°13 del 25/01/2022 si è preso atto della cessazione della destinazione ad uso
scolastico dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Valverde concesso in uso gratuito alla
Provincia Regionale di Enna occupato dall’Istituto Magistrale “D. Alighieri”, a seguito del
trasferimento dell’istituto in questione dalla sede di Via Valverde 1 a Enna Alta presso la sede di Via
Ingrà 4 a Enna Bassa dal mese di dicembre 2016 e dato mandato agli uffici competenti affinchè
venissero adottati gli atti necessari al rientro in possesso da parte del Comune di Enna, proprietario sin
dall’origine, dell’immobile in questione;
che la predetta deliberazione è stata trasmessa a mezzo pec al Libero Consorzio con nota prot.
n°0003749/2022 del 26/01/2022;
che con successiva nota prot. n° 4173/2022 del 28/01/2022 è stato richiesto al Libero Consorzio di
porre in essere, con l’urgenza del caso, tutti i necessari adempimenti per liberare l’immobile in
questione da eventuali beni mobili ancora presenti all’interno al fine di poter procedere in
contraddittorio alla formale restituzione dell’immobile comprensivo delle relative pertinenze ed
accessori con consegna delle chiavi per il giorno 04/02/2022 alla presenza del Dirigente dell’Area 2 del
Comune o di un suo delegato;
che con nota prot. n°1911 del 31/01/2022 il Libero Consorzio ha riscontrato tale invito respingendo la
richiesta di riconsegna dell’immobile;
che il 4 febbraio 2022 non si è proceduto alla riconsegna dei locali come da relativo verbale redatto dai
funzionari comunali incaricati;
che con atto di diffida del 07/03/2022 prot. n° 10701/2022 si è provveduto ad intimare al Libero
Consorzio di restituire al Comune di Enna l’immobile di proprietà comunale sito in Via Valverde
concesso in uso gratuito alla ex Provincia Regionale di Enna con contestuale consegna delle chiavi,
attesa la cessazione della destinazione ad uso scolastico del medesimo, assegnando termine di quindici
giorni dalla ricezione della diffida;
Considerato che entro il termine assegnato il Libero Consorzio non ha provveduto alla riconsegna
dell’immobile che, pertanto, continua ad essere detenuto senza valido titolo che legittimi tale detenzione attesa
la cessazione dell’uso scolastico dello stesso immobile dal 2016;
Dato atto che non si evince la sussistenza di altro e diverso titolo giuridico adottato da questa
Amministrazione al fine di legittimare tale occupazione;
Rilevato che l’immobile in questione appartiene, ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile al
patrimonio indisponibile di questo Ente, sussistendo la compresenza di un requisito soggettivo, consistente
nella proprietà del bene da parte della Pubblica Amministrazione, e di un requisito oggettivo, costituito dalla
concreta destinazione dello stesso al pubblico servizio;
Considerato che l’art. 823, comma 2, del codice civile, nel disciplinare la condizione giuridica del demanio
pubblico stabilisce che “spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che ne fanno parte del demanio
pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprietà e del possesso, regolati dal presente codice” e che l’autotutela patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche è esercitabile nei confronti di beni appartenenti anche al patrimonio indisponibile
dell’Ente per effetto del combinato disposto degli artt. 826, comma 3, e 828 c.c. ;
Dato atto che il potere d’autotutela amministrativa dei beni demaniali è esercitabile, secondo la giurisprudenza
costante, anche per i beni del patrimonio indisponibile e serve sia a proteggere il bene da turbative sia ad
eliminare ogni situazione di contrasto verso il pubblico interesse che deve ispirarne l’uso se destinato a
pubblico servizio (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; T.A.R. Toscana, sez. I, 24 luglio 1998, n.
460);
Ritenuto, quindi, che, nella fattispecie, ricorre la facoltà di autotutela amministrativa per rientrare nel
possesso della disponibilità del bene sopra citato; facoltà che viene esercitata in alternativa ai mezzi ordinari a
difesa della proprietà e del possesso in relazione ai beni del patrimonio indisponibile di cui l’Ente è
proprietario;
Considerato, altresì, che, il dialogo procedimentale istaurato tiene luogo della comunicazione di avvio del
procedimento;
Rilevato che occorre ricondurre l’immobile in oggetto alla finalità pubblica cui è destinato per l’assolvimento
dei compiti affidati al Comune, e considerato altresì che l’attuale detenzione sine titulo da parte del Libero
Consorzio Comunale pregiudica la possibilità per il Comune proprietario di porre in essere un’attività di
custodia che possa salvaguardare l’edificio dal compimento di ulteriori atti vandalici e/o danneggiamenti, già
verificatisi, nonché la completa funzionalità e godibilità del medesimo per le finalità istituzionali;
Ritenuto, quindi, al fine di tutelare il patrimonio dell’Ente, di dover procedere all’emanazione di apposita
Ordinanza quale atto di “ autotutela possessoria, ai sensi dell’art.823, comma 2, del codice civile,”
consistente nel potere dell’amministrazione di portare ad esecuzione i propri provvedimenti unilateralmente e,
se necessario, coattivamente – quindi contro la volontà del destinatario – senza dover ricorrere all’autorità
giurisdizionale, trattandosi di un atto basato sul presupposto della mancata consegna spontanea dell’immobile
in questione da parte lo detiene senza titolo;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Enna non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Dirigente e degli atri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto;
Richiamata la Determinazione n. 7 del 28/02/2022, con la quale è stato conferito incarico dirigenziale
dell’area tecnica con durata triennale, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma
2, del d. lgs. 267/2000, all’ing. Salvatore Reitano, con decorrenza dal 01/03/2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, il potere di ordinanza del Dirigente dell’Area competente
ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del TUEL;
Visti gli articoli 822 e seguenti del Codice Civile;
Vista la legge n° 241/1990;
Per le motivazioni di cui in premessa,
ORDINA
Al Libero Consorzio Comunale di Enna, in persona del Commissario straordinario p.t., il rilascio
dell’immobile di proprietà comunale sito in Enna Via Valverde nel N.C.E.U. fgl. 39/N part.lla 611, ex sede
dell’istituto magistrale “D. Alighieri”, detenuto di fatto e senza legittimo titolo per cessazione della
destinazione ad uso scolastico, al fine di consentirne l’utilizzo da parte del Comune di Enna per le proprie
finalità istituzionali,
AVVERTE
sin d’ora che, nel caso di inottemperanza, si procederà ai sensi dell’art. 21 ter comma 1 L. n°241/1990 a
liberare coattivamente il predetto immobile con l’intervento della Forza Pubblica ed al trasporto, con mezzo
dell’Amministrazione comunale, degli eventuali beni e materiali rinvenuti, presso una struttura individuata
dallo stesso Comune, con espresso esonero, per lo stesso Ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali
danni riferiti al trasporto e alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese che sosterrà nel
corso dell’espletamento delle operazioni in argomento e di azione risarcitoria per l’occupazione sine titulo;
DISPONE
1) Che il controllo ed il rispetto della presente ordinanza sia eseguito dal Comando di Polizia Locale e da
tutte le Forze dell’Ordine con l’assistenza dell’Ufficio Tecnico per le incombenze di natura tecnicologistica;
2) la notifica del presente provvedimento al destinatario e la sua trasmissione per competenza:
– al Comando di Polizia Municipale del Comune di Enna
– al Comando della Stazione Carabinieri di Enna
– alla Questura di Enna
– alla Procura della Repubblica di Enna;
– alla Prefettura di Enna;
3) che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio informatico dell’Ente e sul sito istituzionale
4) la trasmissione del presente atto al Sindaco dell’Ente
5) che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
Si rende altresì noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Comunale Edilizia
Scolastica ing. Noemi Scarlata
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. Sicilia, oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro il termine di 120 giorni.
Il Dirigente dell’Area 2
f.to Ing. Salvatore Reitano