llegittimo impiego di dirigenti medici di differente disciplina presso il Pronto Soccorso del PO
Mussomeli dell’ASP di Caltanissetta. Richiesta revoca immediata.
Il CoAS Medici Dirigenti – Sicilia esprime fortissima preoccupazione e disappunto per le conseguenze
che potrebbero derivare ai cittadini/utenti, ai medici e alla stessa Azienda a seguito della recentissima
ed ennesima disposizione di servizio emanata dal dott. Benedetto Trobia, Direttore Medico UOC
Ospedali Area Nord, nei confronti di dirigenti medici cardiologi, assegnati all’UOC di Cardiologia-UTIC
del PO “S. Elia” di Caltanissetta, per lo svolgimento di turni di lavoro presso il Pronto Soccorso Generale
del PO di Mussomeli.
PREMESSO CHE
È in atto, da parte di questa Azienda, una prassi illegittima e sistematica di impiegare dirigenti medici
specialisti, assunti e inquadrati in discipline diverse dalla Medicina e Chirurgia di Accettazione e di
Urgenza (MCAU), presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Mussomeli.
Tale prassi, palesemente illegittima, grava adesso in maniera sproporzionata sui dirigenti medici della
U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. “S. Elia”, come dimostrato dalle disposizioni di servizio che si
susseguono fino a dicembre 2025.
I dirigenti medici cardiologi hanno più volte segnalato i gravissimi rischi per l’incolumità dei pazienti
e la mancanza assoluta di formazione specifica in medicina d’urgenza.
Il Direttore f.f. della UOC di Cardiologia-UTIC del P.O. S. Elia, Dott. F.F. Rindone, ha ripetutamente
denunciato lo svuotamento del reparto e le conseguenti sospensioni di attività essenziali (ambulatori,
ricoveri, trasferimenti), con grave danno per l’assistenza alla popolazione.
In data 23 ottobre 2025, il Dott. B. Trobia, Direttore UOC Direzione Medica di Presidio Ospedali Area
Nord, ha emanato un’ulteriore disposizione, ingiungendo al Direttore f.f. della Cardiologia di
“comunicare i nominativi dei dirigenti medici da Lui individuati” per la copertura dei turni, aggiungendo
che “le eventuali assenze dei dirigenti medici individuati saranno colmate dalla S.V. o da ulteriori
Dirigenti Medici da Lei ulteriormente individuati”.
È appena il caso di precisare che non è più in atto alcuno stato di “emergenza sanitaria” che possa
giustificare il ricorso a strumenti normativi o contrattuali di carattere eccezionale. La carenza cronica
di personale medico nei Pronto Soccorso non giustifica il trasferimento, anche se temporaneo, di
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personale assegnato per contratto ad unità operative di differente disciplina, lasciando peraltro
scoperto sempre qualche reparto.
CONSIDERATO CHE
Tale modus operandi configura una palese e multipla violazione delle norme contrattuali e di legge.
A) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE (ART. 19 CCNL 2019-2021)
L’art. 19 del CCNL Area Sanità 2019-2021 stabilisce che il rapporto di lavoro del dirigente medico si
svolge esclusivamente nell’ambito della disciplina di appartenenza. In particolare, il comma 3 recita:
“Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle
proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e
disciplina di appartenenza”. Dopo l’assunzione, infatti, indipendentemente dalla specializzazione
conseguita, il dirigente ha il dovere di svolgere esclusivamente attività nella disciplina in cui è
inquadrato e non meramente nella specializzazione posseduta. L’equipollenza e l’affinità sono
caratteristiche utili per la valutazione dei titoli ai fini concorsuali e non al fine di stabilire le attività che
si possono svolgere una volta assunti. La specializzazione di inquadramento stabilisce, di
conseguenza, il Direttore di Struttura Complessa al quale fare riferimento e la maturazione
dell’anzianità nella disciplina. Ciò vale sia per l’attività istituzionale che per altri istituti contrattuali,
quali, ad esempio: l’esercizio dell’ALPI, i servizi di guardia, di pronta disponibilità e, soprattutto, la
mobilità interna ordinaria o d’urgenza. L’obbligo per un dirigente medico cardiologo di svolgere attività
di Pronto Soccorso (disciplina MCAU/MEU) costituisce una violazione contrattuale palese e
intollerabile.
B) ILLEGITTIMITÀ DELLA MOBILITÀ D’URGENZA (ART. 16 CCNL 2004)
L’Azienda tenta di giustificare gli illeciti spostamenti ricorrendo alla mobilità d’urgenza, violandone
palesemente tutti i presupposti. L’assegnazione temporanea di personale dirigenziale medico a
strutture diverse da quelle di appartenenza può avvenire attraverso l’istituto della mobilità d’urgenza
(ex art. 16, comma 3 CCNL del 10.02.2004), utilizzata per situazioni impreviste, contingibili e urgenti,
al fine di evitare disservizi. Tuttavia, la natura eccezionale di tale strumento impone limiti stringenti, qui
tutti violati:
1. Violazione dell’Ambito della disciplina: L’art. 16, comma 4, prescrive tassativamente che la
mobilità avvenga «nell’ambito della disciplina di appartenenza». Il trasferimento extra
disciplinam è pertanto ab initio illegittimo.
2. Violazione del Carattere di provvisorietà: La norma richiede carattere «provvisorio» per
«situazioni di emergenza». La programmazione pianificata fino a dicembre 2025 dimostra che
si tratta di una carenza cronica e strutturale di organico, derivante da incapacità di
programmazione e gestione del fabbisogno, cui non si può sopperire con strumenti
emergenziali. Le ragioni di urgenza, inoltre, devono essere chiare ed esplicite nel
provvedimento che la dispone.
3. Violazione del Criterio di Rotazione: La norma prevede che la mobilità sia effettuata «a
rotazione tra tutti i dirigenti», a prescindere dall’incarico.
Non è giustificato, pertanto, che per fronteggiare una situazione cronica si assegni al Pronto Soccorso
personale medico non tenendo in considerazione la disciplina di assunzione.
C) ABUSO DI POTERE E VILIPENDIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI (DOTT. B. TROBIA)
L’ultima disposizione del Dott. B. Trobia, Direttore Medico UOC Ospedali Area Nord, del 23/10/2025
rappresenta un illecito di straordinaria gravità:
• Delega Illegittima di Poteri Datoriali: Impone al Direttore f.f. di Cardiologia di farsi carico
della gestione della carenza di personale di un’altra U.O., compito che non gli compete.
• Atto Coercitivo e Intimidatorio: La formula “le eventuali assenze… saranno colmate dalla
S.V.” costituisce una minaccia di responsabilità personali in capo al Dott. F.F. Rindone, per
carenze di cui non è responsabile.
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• Violazione dell’Art. 97 della Costituzione: Tale condotta disarticola il funzionamento
dell’U.O.C. di Cardiologia, costringendo il suo responsabile a incombenze estranee e
illegittime.
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D) VIOLAZIONE LEGGE GELLI-BIANCO (L. 24/2017) E ART. 32 COSTITUZIONE
L’art. 1 della L. 24/2017 impone cure sicure. Impiegare uno specialista in Cardiologia in un Pronto
Soccorso espone i pazienti a rischi concreti e inaccettabili. È di tutta evidenza come nell’ambito dei
diversi servizi ospedalieri, la continuità assistenziale e la gestione delle emergenze/urgenze debbano
essere garantite attraverso l’impiego di personale medico in possesso di adeguate competenze
specialistiche, nel rispetto del principio di appropriatezza e sicurezza delle cure (art. 1, L. n. 24/2017)
e del diritto alla salute (art. 32 Costituzione). Disporre provvedimenti in tal senso espone a una serie di
rischi:
1. Potrebbero essere fornite cure non adeguate ai pazienti, perché il personale “comandato”,
anche se competente, esercita funzioni proprie di un’altra branca specialistica.
2. Parallelamente, lo svuotamento del reparto di Cardiologia crea un “vuoto assistenziale”
pericoloso per i pazienti cardiopatici, con possibili omissioni o ritardi (allungamento della lista
di attesa) in trattamenti e interventi di particolare complessità.
E) VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA (INDENNITÀ DI MISSIONE)
I medici “comandati” sono costretti a recarsi presso il P.O. di Mussomeli, sito a circa 50 km di
distanza. Tale trasferimento, imposto in orario di servizio, configura una missione di servizio. Il
mancato riconoscimento della relativa indennità di missione costituisce una ulteriore e gravissima
violazione contrattuale e un illecito arricchimento per l’Azienda.
F) PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA
La condotta aziendale espone tutti i soggetti coinvolti a gravissime responsabilità:
1. Responsabilità Civile e Assicurativa: I medici costretti a operare fuori dalla loro specialità si
trovano privi di copertura assicurativa, poiché le polizze dispiegano i loro effetti con
riferimento alla specialistica e alle funzioni esercitate. Ciò li espone a risarcire eventuali danni
con il proprio patrimonio, con un conseguente aumento del contenzioso medico-legale.
2. Responsabilità Penale: Oltre alle ipotesi di reato colposo (es. lesioni o omicidio colposo) a
carico dei medici costretti a operare in ambiti di non competenza, si configurano ben più gravi
fattispecie criminose dolose a carico dei decisori aziendali (es. omissione di atti d’ufficio,
abuso d’ufficio), poste in essere con la consapevolezza dell’illegittimità della condotta.
3. Responsabilità Amministrativo-Contabile: I dirigenti che dispongono queste pratiche,
consapevoli della loro illegittimità, si espongono all’azione della Corte dei Conti per i
conseguenti danni erariali.
PRECEDENTI DENUNCE E CONTESTAZIONI
Il CoAS Medici Dirigenti – Sicilia, già con precedente nota n. 25 del 20.10.2023 indirizzata
all’Assessorato della Salute e ad altri Organi Istituzionali, aveva denunciato l’illegittimità dell’impiego
di dirigenti medici assunti in una differente disciplina presso i Pronto Soccorso del SSR.
Tale denuncia faceva riferimento proprio alla Nota Assessoriale prot. n. 41412 del 21/07/2023
(“Provvedimenti urgenti per garantire personale dirigente medico nelle aree
dell’emergenza/urgenza…”). Si ribadisce che tale prassi, in contrasto con il CCNL all’epoca vigente e
con le leggi dello Stato, rappresenta un vero e proprio vulnus nel sistema organizzativo, creando un
evidente aumento del Rischio Clinico per l’esposizione a ingiustificabili errori professionali di quei
dirigenti medici obbligati a operare in discipline differenti, mettendo a repentaglio la salute dei
cittadini/utenti.
Il criterio dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente medico (come definiti con l’accesso
concorsuale e l’incarico dirigenziale) delinea il perimetro delle mansioni esigibili (art. 15, D.lgs. n.
502/1992, DPR n. 483/1997, artt. 14 e 19, CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018).
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TUTTO CIÒ PREMESSO E VIGOROSAMENTE RIBADITO
IL CoAS Medici Dirigenti – SICILIA
DIFFIDA
formalmente e con la massima urgenza codesta Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta a:
➢ CESSARE IMMEDIATAMENTE l’illegittima pratica di impiegare i medici della U.O.C. di
Cardiologia-UTIC, e qualsiasi altro medico non MCAU, presso il Pronto Soccorso del PO di
Mussomeli e, in generale, nei Pronto Soccorso dei PP.OO. aziendali.
CHIEDE
➢ la REVOCA IMMEDIATA di TUTTE le disposizioni di servizio già emanate, IN PARTICOLARE
l’ultima illegittima disposizione del Dott. B. Trobia in data 23 ottobre 2025, e la CESSAZIONE di
qualsiasi ulteriore provvedimento che imponga tali illeciti comandi.
CHIEDE INOLTRE
che, per i turni già effettuati, venga immediatamente corrisposta ai medici l’indennità di missione
dovuta per il trasferimento presso la sede del PO di Mussomeli.
Il CoAS Medici Dirigenti – Sicilia, nel ribadire la propria ferma intenzione di tutelare il benessere psicofisico
e la dignità professionale dei medici, ricorda che dietro ogni singolo dirigente medico c’è un
professionista e una persona. Non siamo “risorse” da spostare a piacimento per coprire falle
organizzative di cui non portiamo la responsabilità, ma garanti della salute pubblica.
La nostra battaglia non è meramente contrattuale: è una battaglia per la sicurezza dei pazienti, per il
rispetto delle regole e per la salvaguardia di un Servizio Sanitario che non può reggersi sull’abuso di
potere e sul sacrificio coatto dei suoi professionisti.
Poiché tra i nostri obiettivi primari vi è quello di garantire un ambiente di lavoro sereno e rispettoso di
tutti i dipendenti, ci attendiamo un’azione risolutiva che ripristini immediatamente la legalità e la
sicurezza delle cure.
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, si richiede una risposta scritta alla presente istanza,
ricordando che per legge la PA è obbligata a dare una risposta ufficiale.
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