Con la sentenza 192 relativa alla legge 86/2024, la Corte Costituzionale ha letteralmente smontato
l’autonomia differenziata.
Innanzitutto, la Corte ha premesso che non si può attentare all’unità e indivisibilità della Repubblica,
prescritta dall’art. 5 della Costituzione, né si possono intaccare i principi di solidarietà e uguaglianza
sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta. Proprio in nome di questi principi fondamentali la Corte smantella la
legge Calderoli, su cui 4 Regioni avevano sollevato ben 61 motivi di illegittimità costituzionale. Molti di
essi non sono stati accolti; ma la Corte ha dichiarato ben 14 disposizioni normative della legge Calderoli
costituzionalmente illegittime. Non si tratta di disposizioni irrilevanti, tutt’altro. Basti pensare che dell’art.
3 della legge Calderoli – quello relativo ai LEP – solo l’ultimo comma, l’11, resta in piedi, mentre ben 9
vengono dichiarati illegittimi. Il comma 3, quello sulle materie LEP e non LEP, poi, deve essere riscritto
alla luce dell’interpretazione della Corte, che prescrive si debba solo e sempre parlare di funzioni
trasferibili e non di materie. Tra i commi dell’art. 3 cancellati c’è quello che affidava, di fatto, al Governo
la definizione dei LEP, escludendo il Parlamento. La Corte, invece, chiede che Camera e Senato
riacquistino centralità, in quanto unici decisori politici legittimati a determinare i livelli dei diritti civili e
sociali.
Ulteriore questione rilevante è cosa si può trasferire alle Regioni; la Corte, con le sue
dichiarazione di illegittimità relative all’art. 2 della legge Calderoli, afferma che si possono trasferire solo
quelle singole funzioni che, secondo il principio di sussidiarietà verticale – cioè tra diversi livelli
istituzionali di governo – possono essere più efficacemente svolte a livello regionale; senza però escludere
che talune funzioni possono essere anche svolte più efficacemente a livello nazionale, quando non
sovranazionale, come nel caso delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia o dell’ambiente. Secca è poi
la dichiarazione della Corte rispetto alle norme generali dell’istruzione, che devono essere di competenza
della legislazione nazionale, a garanzia della necessaria unitarietà e uguaglianza della scuola della
Repubblica, ovunque si risieda.
Sulle procedure per stabilire e approvare le Intese il Parlamento riacquista, con la sentenza della
Corte, il suo ruolo centrale, emancipandosi da quello di spettatore plaudente o dissenziente che la legge
Calderoli gli attribuiva, relegato a un sì o no finale alle Intese negoziate dai Presidenti del Consiglio e
della Regione. Il Parlamento potrà infatti emendare le Intese, e non solo approvarle o respingerle.
Un altro punto che merita di essere sottolineato è che le Regioni a Statuto speciale non potranno
ricorrere alla legge sull’Autonomia differenziata, perché amplierebbero la loro specialità normata da
apposito statuto, adottato con legge costituzionale. La sentenza mette in luce anche la contraddittorietà
delle clausole finanziarie perché, per un verso, si stabilisce l’invarianza finanziaria e dall’altro si pretende
di definire i LEP e i fabbisogni standard che abbisognano naturalmente di grandi risorse.
Aveva ben previsto il costituzionalista Michele Della Morte sostenendo, nell’ultima assemblea
del Tavolo NO AD, che la sentenza sulla legge 86/2024 avrebbe avuto di sicuro il rilievo di quella del
2003 (la 303): una sentenza che riscrisse il Titolo V riformato nel 2001 per renderne possibile il
funzionamento. I Comitati per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, l’unità della Repubblica,
l’uguaglianza dei diritti e il Tavolo NOAD rifletteranno a fondo su questa nuova sentenza della Corte
Costituzionale, cominciando con l’incontro del 5 dicembre a Napoli, presso l’Istituto di Studi Filosofici,
cui parteciperanno i proff. Giovanna De Minico, Claudio De Fiores, Carlo Iannello, Massimo Villone.
La Corte costituzionale non ha dichiarato la legge 86/2024 totalmente illegittima, facendola
dunque sopravvivere come legge di attuazione del comma 3 dell’art. 116 Cost. Per questo riteniamo che
la Corte di Cassazione avrà buoni motivi per trasferire il quesito referendario della sua abrogazione totale
sul ‘residuo’ della legge Calderoli; inoltre, confidiamo nel fatto che la Corte Costituzionale a gennaio avrà
buoni argomenti per dichiararne l’ammissibilità. Infatti, essendo la legge Calderoli ricondotta – con gli
interventi dalla Corte costituzionale – a espressione di legittime decisioni politiche, ci auguriamo che
venga data ai/alle cittadini/e la possibilità di rivendicare, altrettanto legittimamente, secondo l’art. 75
Cost., il proprio giudizio politico su di essa. Pensiamo – e auspichiamo – si tratterà di una sonora
bocciatura.
Tavolo No Autonomia differenziata
Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, l’uguaglianza dei diritti e l’unità della
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