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Vicenda immobile ex Magistrale zona Valverde: il Cga da ragione al Comune di Enna

Riccardo Luglio 13, 2025 20 minuti letti

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2024, proposto dal Libero Consorzio
Comunale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Nicolò’ D’Alessandro e Viviana Fonte, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2347/2023, resa tra le parti, che ha respinto il
ricorso iscritto n. 535/2022 R.G.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
N. 00052/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la Consigliera Paola La
Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto:
– il ricorso introduttivo per l’annullamento della deliberazione di G.M. n. 13 del 25
gennaio 2022, con la quale il Comune di Enna ha preso atto della cessazione della
destinazione a uso scolastico dell’immobile di proprietà comunale sito in Enna, via
Valverde, già assegnato in uso gratuito all’Ente ricorrente;
– il ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 2 del 19 aprile 2022 con la
quale il Dirigente dell’Area 2 del Comune di Enna ha ingiunto al Libero Consorzio
Comunale di Enna il rilascio dell’immobile di proprietà comunale sito in Enna, via
Valverde, censito al N.C.E.U., al fg. 39/N, part. 611, ex sede dell’istituto magistrale
“D. Alighieri”, in quanto asseritamente «detenuto di fatto e senza legittimo titolo
per la cessazione della destinazione ad uso scolastico…».
2. L’appellante espone che il Comune di Enna, con delibera di G.M. n. 198 del 29
aprile 1999 ha affidato in uso gratuito al Libero Consorzio Comunale di Enna il
suddetto immobile destinato ad accogliere la sede dell’Istituto Magistrale “Dante
Alighieri” (poi I.I.S. “Napoleone Colajanni”, che comprende il Liceo delle Scienze
Umane e Musicale “Dante Alighieri”) per cui tra le parti è stata sottoscritta una
convenzione che prevedeva, tra l’altro, il trasferimento in uso gratuito dei fabbricati
alla Provincia e l’assunzione a carico di quest’ultima degli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ampliamento e adeguamento alle norme vigenti e di
eventuale ristrutturazione.
A partire dal 31 dicembre 2001 l’immobile è stato interessato da lavori di
ampliamento dell’originario plesso e di adeguamento sismico (lavori iniziati nel
2016): tali ultimi lavori hanno reso indispensabile disporre la chiusura dell’edificio
N. 00052/2024 REG.RIC.
scolastico, che è stato temporaneamente trasferito in altro immobile sito in Enna
Bassa, via Salvatore Ingrà n. 4, all’esplicito fine di «… salvaguardare l’incolumità
di persone e cose e di consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e
miglioramento sismico dell’immobile».
Inoltre, ulteriori interventi di rifunzionalizzazione necessari per la stabilità sismica
e la conseguente agibilità dell’immobile sono stati inseriti nel programma triennale
delle opere pubbliche 2021/2023 e, da ultimo, nel piano triennale dei LL.PP. del
2022/2024.
Il Comune di Enna, pur consapevole di detti lavori, il 25 gennaio 2022 ha “preso
atto” della cessazione della destinazione a uso scolastico dell’immobile a seguito
del trasferimento dell’istituto e, con nota del 28 gennaio 2022, prot. n. 1709, ha
invitato il ricorrente a liberare l’immobile, fissando per la riconsegna la data del 4
febbraio 2022.
Il Libero Consorzio ha impugnato la deliberazione di G.M. n. 13/2022 dinanzi il
T.A.R. Catania.
In corso di causa il Comune di Enna ha esercitato il potere di autotutela possessoria
di cui all’art. 823, comma 2, c.c., adottando l’ordinanza dirigenziale n. 2/2022 di
rilascio del bene, provvedimento questo che è stato impugnato con ricorso per
motivi aggiunti.
Con la sentenza appellata il T.a.r. ha rigettato il ricorso principale ritenendo che
l’immobile in oggetto, già adibito a sede del liceo magistrale, sia stato ceduto dal
Comune al Libero Consorzio in comodato d’uso gratuito per destinarlo a uso
scolastico e che venuta meno detta destinazione l’ente proprietario abbia
legittimamente agito per la restituzione dell’immobile.
Il T.a.r. ha respinto anche il ricorso per motivi aggiunti ritenendo che
l’Amministrazione comunale abbia fatto corretto uso del potere di autotutela
esecutiva, considerata la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti
applicativi di cui all’art. 823 c.c..
3. L’appello è affidato ai seguenti motivi.
N. 00052/2024 REG.RIC.
I) «violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della l. 23/1996 e dell’art. 139,
comma 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998 – Violazione degli artt. 7 e 14 della l.
241/1990 e degli artt. 8 e 15 della l.r. 10/1991 – Violazione dei principi di
efficienza e buona amministrazione di cui all’art. 97 cost. – Eccesso di potere per
travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, nonché per difetto di istruttoria e
erroneità della motivazione».
Viene dedotto che l’art. 8 della l. n. 23/1996 imprime un vincolo ineliminabile di
destinazione scolastica il quale può essere revocato “solo” d’intesa con l’Ente
territorialmente competente per gli altri ordini di Scuola e con il Provveditore agli
Studi, intesa che, nel caso di specie, sarebbe mancata, con conseguente illegittimità
degli atti impugnati.
È infatti mancato l’assenso dell’amministrazione scolastica, né il comune ha
avviato, al fine di rientrare nella piena disponibilità dell’immobile, la conferenza
dei servizi che, ai sensi del secondo comma dell’ art. 14 della legge n. 241 del 1990,
deve essere indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche e non li ottenga entro i 30 giorni dalla ricezione, da parte
dell’amministrazione competente a rilasciarli, della relativa richiesta.
II) «Nullità del provvedimento di rilascio perché adottato in carenza di potere –
Violazione e falsa applicazione dell’art. 823, comma 2, c.c. – Eccesso di potere per
difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica».
La sentenza, ritenendo che il Comune abbia fatto corretto uso del potere di
autotutela esecutiva, ha errato per non aver considerato che detto potere sia
esercitabile solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di
soggetti che fanno parte anch’essi della pubblica amministrazione.
Inoltre parte appellante, poiché l’occupazione dell’immobile all’origine non era
abusiva, ritiene che manchi nel caso di specie un presupposto indispensabile per
esercitare il potere di autotutela possessoria.
N. 00052/2024 REG.RIC.
4. Il Comune appellato si è costituito eccependo, con memoria ex art. 73 c.p.a.,
preliminarmente il difetto di giurisdizione, quindi la sopravvenuta carenza di
interesse ex art. 100 cpc..
Il Comune ritiene, infatti, che «poiché l’immobile è stato riconsegnato, oggi il
diritto di proprietà, il possesso e la detenzione dell’edificio risiedono tutti in capo
al Comune di Enna ed essendo il “possesso” una situazione di fatto l’eventuale
annullamento degli atti che hanno condotto a tale nuova situazione di fatto non
determinerebbe alcuna conseguenza in quanto, difettando in capo all’ex Provincia
ogni potere autoesecutorio su beni altrui ogni pretesa sul contratto di “comodato”
dovrebbe essere sottoposta alla valutazione dell’AGO».
Nel merito rileva l’infondatezza del ricorso essendo corretta la sentenza appellata.
5. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e la causa
all’udienza del 19 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
Comune.
Com’è noto, per i beni del demanio pubblico l’art. 823 c.c. (rubricato “Condizione
giuridica del demanio pubblico”) dispone, al comma 2, che spetta alla P.A. la tutela
dei beni che ne fanno parte: ne deriva che, a tale fine, la P.A. può sia agire in via
amministrativa (ad esempio, ricorrendo all’autotutela possessoria o adottando atti
amministrativi d’ingiunzione al rilascio), sia avvalersi degli ordinari mezzi
civilistici per la difesa della proprietà e del possesso.
Agire a mezzo dello strumento privatistico, piuttosto che di quello pubblicistico,
influisce inevitabilmente sulla giurisdizione: invero, laddove l’Amministrazione
scelga di avvalersi degli strumenti del diritto comune, la giurisdizione spetterà al
giudice ordinario; viceversa, l’esercizio del potere di autotutela possessoria ex art.
823, comma 2, c.c. rientra nella cognizione del giudice amministrativo, in quanto
l’utilizzo stesso di detto strumento, traducendosi in un provvedimento
N. 00052/2024 REG.RIC.
amministrativo ex se idoneo a incidere nella sfera giuridica del soggetto
destinatario, implica una valutazione motivata (e sindacabile in giudizio) circa
l’interesse pubblico al ripristino dell’utilizzazione collettiva del bene, nonché,
soprattutto, il sorgere di una situazione di interesse legittimo in capo al destinatario
del provvedimento di autotutela.
Nel caso in esame, in cui il Comune di Enna si è avvalso dell’autotutela
possessoria, sussiste pertanto la giurisdizione amministrativa.
7. Nodo principale della vicenda in esame è quello di verificare se il Comune,
proprietario di un immobile destinato a sede di istituto scolastico e scuola di
istruzione secondaria superiore e assegnato, secondo la normativa vigente, in uso
gratuito all’ente provinciale, possa revocare autonomamente detta assegnazione
assumendo che sia cessata per facta concludentia la destinazione scolastica.
L’art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia
scolastica”, per quanto qui rileva, al primo comma dispone: «Gli immobili dei
comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di
accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle
province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e
adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante
convenzione». Il successivo comma settimo, prevede che «Il vincolo di destinazione
scolastica su un immobile trasferito in uso all’ente competente ai sensi dell’articolo
3, comma 1, può essere revocato e l’immobile restituito all’ente proprietario
qualora l’ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di
sua proprietà con equivalenti caratteristiche»; al comma dieci è previsto che «Il
vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico
permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente
locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le
motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato
N. 00052/2024 REG.RIC.
dall’ente proprietario, d’intesa con l’ente territorialmente competente per gli altri
ordini di scuola e con il provveditore agli studi».
Il comma nono stabilisce che «Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del
presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all’ente
originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con
riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta
dell’ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4».
Il primo comma del richiamato art. 3, infine, prevede che: «In attuazione
dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono
alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori
di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di
convitti e di istituzioni educative statali».
Analogamente, l’art. 139, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 112/1998, recante
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, prevede che
«Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi
dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: (…) d) il piano di
utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni
scolastiche».
Richiamato il quadro normativo di rilievo e venendo al caso in esame il Collegio
ritiene che l’operato del Comune di Enna sia legittimo.
Il Comune di Enna con gli atti impugnati ha dapprima preso atto – secondo la
N. 00052/2024 REG.RIC.
propria tesi, su cui si tornerà – dell’avvenuta cessazione della destinazione a uso
scolastico dell’immobile di sua proprietà assegnato in uso gratuito all’Ente
appellante e, su tale assunto, ha poi ingiunto a quest’ultimo il rilascio
dell’immobile, ritenendo che lo stesso fosse ormai detenuto di fatto e senza più un
legittimo titolo per l’avvenuta cessazione della destinazione a uso scolastico.
Il Comune, nel caso di specie, assume di non aver agito d’autorità e senza alcuna
preventiva intesa con la competente amministrazione scolastica per sottrarre
l’immobile allo specifico vincolo di destinazione all’attività scolastica per
l’istruzione secondaria superiore, come assume invece parte appellante, ma di aver
semplicemente preso atto dell’inutilizzo dell’immobile da parte del Libero
Consorzio Comunale di Enna, inutilizzo che di fatto avrebbe sottratto il bene alla
sua destinazione scolastica (non svolgendo più, in effetti, tale funzione a far data
dal mese di dicembre 2016).
In pratica il Comune di Enna, in sede istruttoria, ha effettuato accertamenti
(sopralluoghi, documentazione fotografica, etc.) dai quali è emerso, in tesi, che la
destinazione a uso scolastico dell’immobile fosse venuta meno e che lo stesso, già
dall’anno 2016, oltre a essere inutilizzato, versasse in stato di abbandono e degrado,
anche a seguito di atti vandalici subiti (v. verbale del sopralluogo del 19 aprile
2022), per cui preso atto di tale situazione ha ritenuto di poter rientrare nel
possesso del proprio immobile.
In pratica la destinazione a uso scolastico di grado secondario gravante
sull’immobile oggetto del contendere avrebbe perso efficacia per facta
concludentia, avendo l’ente assegnatario sin dal mese di dicembre 2016 dismesso
l’utilizzo e lasciato l’immobile in stato di abbandono, in violazione degli obblighi di
gestione e manutenzione previsti dalla legge.
Il Collegio ritiene di poter condividere, in proposito, l’adesione alla riferita
prospettazione comunale, già fatta propria dal primo Giudice, con le specificazioni
di cui infra.
Il Comune, quale ente proprietario dell’immobile, con la deliberazione di G.M. n.
N. 00052/2024 REG.RIC.
13 del 25 gennaio 2022 impugnata col ricorso principale in primo grado, non ha
adottato un atto amministrativo con il quale discrezionalmente ha inteso revocare il
vincolo di destinazione scolastica dell’immobile; giacché ciò, alla stregua della
normativa richiamata, non avrebbe certamente potuto fare, dovendo invece agire
d’intesa con l’ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola (ossia
con la provincia, che però in Sicilia è normativamente appellata “libero consorzio
comunale”) nonché con il provveditore agli studi (ufficio scolastico provinciale o
ambito territoriale dell’U.S.R.).
Piuttosto, il Comune di Enna ha semplicemente preso «atto della cessazione della
destinazione ad uso scolastico dell’immobile di proprietà comunale sito in Via
Valverde concesso in uso gratuito alla Provincia Regionale di Enna occupato
dall’istituto Magistrale “D. Alighieri”, a seguito del trasferimento dell’istituto in
questione dalla sede di via Valverde 1 a Enna Alta presso la sede di via Ingrà 4 a
Enna Bassa dal mese di dicembre 2016».
Osserva il Collegio che siffatta eventualità non è letteralmente prevista dalla
normativa di riferimento, che sembra riconnettere unicamente alla predetta intesa “a
tre” (Comune, Provincia e Provveditorato) la cessazione della destinazione di un
edificio all’uso scolastico.
Nondimeno, è evidente che, fermandocisi a una siffatta interpretazione letterale del
quadro normativo, nessun elemento fattuale potrebbe tener luogo dell’intesa ai fini
della cessazione della destinazione scolastica di un immobile: astrattamente,
nemmeno nel caso che venga meno la stessa res, perché si potrebbe opinare che il
vincolo di destinazione continui comunque a gravare sul sedime fino alla (ipotetica)
ricostruzione dell’edificio scolastico.
Il Collegio non ritiene di aderire a siffatta conclusione esegetica, essenzialmente
perché bisogna prendere atto della realtà fenomenica allorché essa renda
oggettivamente chiaro che – nonostante ogni contraria dichiarazione o
manifestazione di volontà (negativa) da parte di taluno dei soggetti che dovrebbero
N. 00052/2024 REG.RIC.
raggiungere l’intesa per la cessazione della destinazione scolastica del cespite –
l’edificio scolastico abbia perso oggettivamente e definitivamente la propria
attitudine a tale destinazione, rebus ipsis et factis, vel per facta concludentia.
Diversamente opinando, invero, si riconoscerebbe anche a uno solo dei predetti
soggetti concertanti il diritto potestativo di conservare all’infinito la destinazione
giuridica scolastica anche a cespiti in degrado, pur se privi d’ogni effettiva
possibilità di recuperare concretamente tale funzione, finendosi indirettamente col
legittimare l’inutile mantenimento sine die – sovente per mere finalità difensive di
amministrazioni troppo a lungo inerti – di opere incompiute, ovvero abbandonate al
degrado, in formale ossequio a una destinazione giuridica non più attuale e
verosimilmente neppure più attuabile.
A scongiurare un così pernicioso risultato, soccorre un’interpretazione in chiave
sostanziale dell’effettività e attualità della destinazione d’un cespite all’uso
scolastico: riconoscendosi che essa venga meno – oltre che, ovviamente, per effetto
dell’intesa di cui si è già detto tra tutti i soggetti competenti a esprimerla – anche
allorché per lungo tempo il cespite, già munito di detta destinazione, sia rimasto
deprivato di fatto d’ogni pertinente utilizzazione senza una ragionevole
giustificazione oggettiva e, al contempo, versi in condizioni di obiettivo degrado
che ne perpetuino l’impossibilità di riprenderla.
Quanto a quest’ultimo elemento della fattispecie (ossia lo stato di degrado del
cespite in discorso), ritiene il Collegio che la relativa sussistenza sia stata
adeguatamente verificata dal Comune di Enna, come già riconosciuto dal primo
giudice e dalle cui valutazioni sul punto non v’è ragione di dissentire.
Quanto all’ulteriore elemento essenziale (ossia l’esser rimasto l’immobile
abbandonato e privo della sua destinazione a edificio scolastico senza alcuna
ragionevole giustificazione oggettiva), ritiene il Collegio che esso non possa
considerarsi riscontrato sin dal 2016 – per effetto del mero trasferimento
dell’attività scolastica in altra sede – giacché a quel momento una oggettiva
giustificazione senz’altro era ravvisabile nell’esigenza di effettuare lavori
N. 00052/2024 REG.RIC.
manutentivi: che, nel caso di specie, risultano ultimati nell’agosto del 2018.
Ciò rende certamente giustificata la sospensione, in situ, della destinazione
scolastica non solo fino a tale data, ma ragionevolmente almeno per tutto il
successivo anno scolastico 2018/2019.
Sta di fatto, tuttavia, che tale attività non sia stata ripristinata non solo nel
successivo anno scolastico 2019/2020, ma neppure nell’anno scolastico 2020/2021.
È in tale contesto fattuale – debitamente accertato dal Comune di Enna in sede
procedimentale – che molti mesi dopo l’inizio del terzo anno scolastico successivo
al termine dei lavori manutentivi (ossia il 25 gennaio 2022) il Comune qui
appellato (previo riscontro procedimentale altresì del degrado, ovviamente
crescente nel tempo, dell’edificio ex-scolastico) ha ritenuto di poter dichiarare (e, si
noti, con atto accertativo e non già modificativo della destinazione, come sarebbe
stato possibile solo mediante il raggiungimento dell’intesa di cui si è detto)
l’intervenuta cessazione, rebus ipsis et factis, della destinazione scolastica del
proprio immobile: nonché, in conseguenza di tale accertamento mero, di poter
esercitare i propri poteri (questi sì autoritativi) di autotutela c.d. possessoria del
cespite.
L’impugnata determinazione è, quindi, un atto formale e ricognitivo con cui il
Comune di Enna ha constatato che, di fatto l’immobile, non era più utilizzato per
fini scolastici (perché la scuola risultava trasferita da troppo tempo in altro plesso,
in via Ingrà n. 4 a Enna Bassa) e che l’immobile versava, altresì, in stato di
oggettivo abbandono; non si è trattato d’una decisione discrezionale, ma di un atto
certificativo dello stato di fatto, registrandosi che la destinazione scolastica
dell’immobile era già venuta meno per fatti concreti, concludenti e risalenti,
ulteriormente (e necessariamente) integrati da una condizione di degrado del cespite
medesimo.
Ritiene dunque il Collegio, adesivamente al primo giudice, che il Comune, a
seguito di questa presa d’atto, ben abbia potuto dichiarare cessata la destinazione
N. 00052/2024 REG.RIC.
scolastica e, derivativamente, recuperarne il possesso per destinare l’immobile a
altro uso pubblico.
Non merita perciò condivisione l’assunto di parte appellante, che qualifica come
atto deliberativo e discrezionale quello con cui l’ente pubblico locale avrebbe
deciso di eliminare formalmente la destinazione scolastica dell’immobile (per
conseguentemente dolersi della violazione dell’art. 8 della legge 11 gennaio 1996,
n. 23, che consente la potestà di revoca del vincolo di destinazione scolastica da
parte dell’ente proprietario solo previa necessaria intesa con l’ente territorialmente
competente per il pertinente ordine di scuola – nella specie, la provincia – e con il
provveditore agli studi).
Invero, tale norma è relativa alla diversa fattispecie in cui l’immobile sia ancora
effettivamente destinato a scuola e l’ente proprietario, mediante un atto
amministrativo a contenuto discrezionale, intenda sottrarlo a detta destinazione; è
per tale ipotesi che la normativa richiede la necessaria intesa con l’amministrazione
provinciale e con quella scolastica, che il Comune ha l’obbligo di notiziare per
avviare il procedimento per il raggiungimento, ove mai possibile, dell’intesa (in tal
caso necessaria).
In ragione delle superiori considerazioni e della riferita ricostruzione esegetica,
l’appello va respinto.
9. Neanche il motivo di appello afferente l’ordinanza dirigenziale n. 2 del 19 aprile
2022, impugnata con ricorso per motivi aggiunti, merita accoglimento.
Il Collegio ritiene che il Comune abbia agito facendo uso corretto del potere di
autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 823, secondo comma, c.c..
Col detto provvedimento il Comune ha intimato al Libero Consorzio Comunale di
Enna, ossia alla provincia, il rilascio dell’immobile di proprietà comunale detenuto
di fatto e senza legittimo titolo per la già intervenuta cessazione della destinazione
a uso scolastico, al fine di consentirne l’utilizzo da parte del Comune di Enna per le
proprie finalità istituzionali, con espresso avvertimento «che, nel caso di
inottemperanza, si procederà ai sensi dell’art. 21 ter comma 1 L. n. 241/1990 a
N. 00052/2024 REG.RIC.
liberare coattivamente il predetto immobile con l’intervento della Forza Pubblica
ed al trasporto, con mezzo dell’Amministrazione comunale, degli eventuali beni e
materiali rinvenuti, presso una struttura individuata dallo stesso Comune».
La difesa del Comune ha riferito che in data 19 aprile 2022, si è proceduto
all’esecuzione della detta ordinanza dirigenziale, è stato redatto apposito verbale
corredato da ampia documentazione fotografica e si è provveduto alla sostituzione
della serratura e la consegna delle chiavi al Dirigente Area 2 del Comune di Enna.
Il Comune ha fatto correttamente uso dell’autotutela esecutiva di cui all’art. 823,
comma 2, c.c., che per il suo legittimo esercizio presuppone soltanto che il bene in
questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da
siffatta qualità, iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di
determinati interessi pubblici.
L’autotutela esecutiva di cui all’art. 823 c.c. mira, in via diretta, al perseguimento
dell’interesse pubblico cui corrisponde l’uso del bene. Sul tema, il Consiglio di
Stato, Sez. VI, con sentenza n. 7473 del 6 settembre 2024, ha ribadito che l’art.
823, secondo comma, c.c., soddisfa l’esigenza di tutela non connessa al possesso,
né alla mera proprietà pubblica, ma dipendente dagli interessi pubblici che il bene
può soddisfare e che i poteri di cui al predetto art. 823, secondo comma,
c.c., possono essere esercitati in relazione sia ai beni che appartengono al Demanio
(necessario ed eventuale), sia a quelli che fanno parte del patrimonio indisponibile
dell’Ente pubblico (cfr., ex multis, Cass civ., Sez. Un., ord. 20 luglio 2015, n.
15155; C.d.S., Sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2980).
10. Il Collegio, attesa la peculiarità del caso che vede contrapposti due enti pubblici
territoriali, ritiene di potere compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
N. 00052/2024 REG.RIC.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2025, 8
aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere, Estensore

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