PRIDE 2026 – DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E UTILIZZO DI
BEVANDE IN VETRO, LATTINE E PLASTICA CON TAPPO IL GIORNO
30.05.2026.
IL SINDACO
Richiamati:
• L’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, da ultimo
modificato con Legge Regionale 19 febbraio 2026, n. 4;
• La nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II — Ord.Sic.Pub. del
28.07.2017 «Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche. Direttiva»;
• Il Decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2008 «Incolumità pubblica e sicurezza urbana:
definizione e ambiti di applicazione» (GU Serie Generale n. 186 del 09-08-2008);
• La Circolare del Ministero dell’Interno nr. 555/OP/001991/2017/1 in materia di dispositivi di safety
e security nelle pubbliche manifestazioni;
• L’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);
• La Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
Considerato che:
• In data sabato 30 maggio 2026, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, si terrà nel territorio cittadino l’evento
denominato “PRIDE”, finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della diversità, dell’inclusione e dei
diritti LGBTQIA+;
• La manifestazione si articolerà in un corteo con partenza alle ore 18:00 circa, il quale terminerà in
Piazza Umberto I dove, a conclusione della sfilata, sono previsti gli interventi degli ospiti e della
madrina del Pride;
• Con nota della Questura di Enna – Ufficio di Gabinetto, Cat. A.4/Gab.2026, prot. n. 0020551 del
26/05/2026 (acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 0030975/2026 in pari data), è
stata richiesta l’emissione di apposita ordinanza volta a vietare, nella zona interessata dalla
manifestazione in oggetto, la vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in
lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo, anche tramite
distributori automatici h24, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
• L’evento rappresenta un momento di riflessione e condivisione civile, aperto a tutta la cittadinanza
con particolare attenzione al biologicamente ed emotivamente stimolante coinvolgimento delle
nuove generazioni, e richiamerà di conseguenza un notevole e concentrato afflusso di pubblico lungo
le vie cittadine e in Piazza Umberto I;
Dato Atto che:
• ai sensi del combinato disposto dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione
Siciliana e dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, è titolare del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• l’adozione della presente ordinanza extra ordinem risponde ai criteri di necessità, urgenza e
proporzionalità, configurandosi come lo strumento idoneo a prevenire potenziali pericoli per la
sicurezza delle persone derivanti dall’abbandono o dal lancio improprio di contenitori in vetro, lattine
o bottiglie di plastica munite di tappo;
• si rende pertanto necessario limitare la vendita, la somministrazione e l’utilizzo di tali contenitori
lungo tutto il percorso del corteo e, in particolar modo, in Piazza Umberto I e nelle aree limitrofe,
nella fascia oraria indicata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza;
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
ORDINA
• Il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o
contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo, il giorno 30 maggio 2026 dalle ore
17:00 alle ore 21:00, a carico di tutte le attività commerciali (in sede fissa e su aree
pubbliche/ambulanti) e artigianali insistenti nella zona interessata dal corteo e in Piazza Umberto I;
• Il divieto di utilizzo dei sopra citati contenitori (lattine, vetro e recipienti di plastica col tappo) nella
medesima zona e nella stessa fascia oraria, anche se di provenienza personale;
• Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24 dislocati nell’area interessata, di
disattivare la distribuzione di bevande in lattina, in bottiglia di vetro e in contenitori di plastica
provvisti di tappo (permettendo l’erogazione di questi ultimi solo previa rimozione del tappo da parte
del distributore, ove tecnicamente possibile, o in alternativa inibendone la vendita);
• Fatta salva l’applicazione delle norme penali e amministrative vigenti, ai contravventori della
presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro
venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
• È fatto obbligo ai titolari e gestori delle attività sopra menzionate di esporre al pubblico, in modo ben
visibile, un cartello di avviso recante i divieti contenuti nella presente ordinanza.
DISPONE
• La trasmissione del presente provvedimento al Signor Prefetto di Enna e al Signor Questore di Enna
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
• La pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Enna, l’inserimento nella sezione “News”
del sito istituzionale e la massima diffusione alla cittadinanza tramite l’Ufficio Stampa;
• La notifica del presente atto alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Enna e al
Comando della Polizia Locale;
• Che all’esecuzione e alla vigilanza della presente Ordinanza siano incaricati gli organi di Polizia
Giudiziaria e la Polizia Locale
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