Reddito di cittadinanza: quali requisiti occorrono ad un cittadino straniero.
A cura di: avv. Massimo Millesoli
Anche i cittadini stranieri possono richiedere il Reddito di cittadinanza se in possesso di
determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo, stabiliti dall’articolo 2 del
decreto 4/2019 e validi per tutti i soggetti, compresi gli stranieri.
Qui di seguito, i requisiti richiesti dalla norma citata:
• essere in possesso della cittadinanza
italiana, oppure essere cittadini di uno
Stato membro UE (il sussidio, quindi, è
riconosciuto anche agli stranieri in
possesso di regolare permesso di
soggiorno);
• essere familiari di un cittadino
italiano o dell’Unione Europea, titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente.
Per familiare si intende il coniuge; il
partner che abbia contratto con il
cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione dello Stato
membro che equipari l’unione registrata al matrimonio; i discendenti diretti di età
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GLI ORARI DI FRONT OFFICE:
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inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a
carico e quelli del coniuge o partner;
• essere cittadini di un Paese extraUE in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in possesso di analogo permesso.
• essere titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale;
• aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa;
• avere un ISEE inferiore a 9.360 euro;
• avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa
d’abitazione) inferiore a 30.000 euro. Sono considerati anche i patrimoni detenuti
all’estero;
• avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6.000 euro (il limite è innalzato di 2.000
euro per ogni componente familiare successivo al primo e fino ad un massimo di
10.000 euro; è previsto poi un incremento di 1.000 euro per ogni figlio successivo al
secondo, e di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con
disabilità);
• avere un reddito familiare non superiore a 6.000 euro, moltiplicato per il parametro
di scala di equivalenza (questa soglia è aumentata a 9.360 euro per il nucleo familiare
che vive in affitto).
Innanzitutto si evidenzia che non possono
chiedere il Reddito di cittadinanza gli
stranieri titolari di un permesso di
soggiorno per “protezione umanitaria” o
per “casi speciali” o di altre forme di
permesso di soggiorno ( studio, salute,
famiglia).
Inoltre si sottolinea che dimostrare alcuni
di questi requisiti non è sempre
semplice, soprattutto per chi ha troncato
ogni rapporto con il proprio Paese di origine
perché rifugiato in Italia, pertanto a chiarimento di alcuni dubbi interpretativi è intervenuto lo
stesso Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con delle proprie Circolari, ma in alcuni
casi è stato necessario l’intervento dei Tribunali.
La principale questione interpretativa ha riguardato la verifica della residenza decennale e
della residenza continuativa negli ultimi due anni.
La norma, infatti, non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza,
richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni e la residenza complessivamente
superiore a dieci anni. A tal proposito, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10
anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e
non alla iscrizione anagrafica, consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza
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Project partner:
anche in assenza di iscrizione. L’attestazione come risultante dai registri anagrafici
costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile
con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ consentiti dall’ordinamento. Si tratta di
elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di
lavoro, l’estratto conto contributivo dell’INPS, documenti medici, scolastici o contratto di affitto
o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..
È stato precisato altresì che i requisiti di residenza e soggiorno sono previsti solo in capo al
richiedente il reddito di cittadinanza, e non devono quindi essere soddisfatti da tutti i
componenti il nucleo familiare.
Altra questione ha riguardato la dimostrazione del reddito e del patrimonio nel Paese di
origine, infatti originariamente per i cittadini stranieri era previsto l’obbligo di presentare,
unitamente all’ISEE, un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese
di origine, inerente ai requisiti del reddito e patrimoniali, nonché per comprovare la
composizione effettiva del nucleo familiare.
Questo obbligo è stato eliminato (vedi Decreto del MLPS del 21 ottobre 2019 ), dal momento
che si è ritenuto che non esistesse nessuna possibilità di disporre di informazioni circa il
patrimonio mobiliare nei vari Paesi del mondo e che invece, per quanto concerne il patrimonio
immobiliare, gli unici Paesi che possono produrre la suddetta documentazione sono contenuti
in un elenco facente capo alla raccolta dati della Banca Mondiale e sono: Bhutan; Repubblica
di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait;
Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera;
Taiwan Regno di Tonga. Per esclusione, quindi i cittadini di tutti gli altri Paesi non dovranno
produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto all’Isee in corso di validità.