Ordinanza Antincendio 2023.
IL SINDACO
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con
conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
Considerato che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non
edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti
abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di
eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia
natura;
Rilevato che l’avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una
contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di
patologie a carattere sanitario;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia
all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che,
per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che
possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Preso atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali
registrati sull’intero territorio comunale;
Visti gli art. 423, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773e s.m.i;
Viste le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;
Vista la Legge 21/11/2000, n°353 recante la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i;
Visto il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la
prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visto il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell’ 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;
Visto il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. del 14/04/2006, n°14 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione
dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.”;
Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla
GURS n°10 del 29/02/2008 “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di
prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e
rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”;
Vista la Determinazione n°85 del 23/05/2008 e successivi aggiornamenti , con la quale è stato adottato il
piano di emergenza per il rischio di incendi di interfaccia, ai sensi dell’ O.P.C.M. 3606/2007;
Visto il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 0/04/2006 ed in particolare l’art. 14
comma 8 lette b) che cosi recita ” all’art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6bis le
disposizioni del presente articolo e dell’art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante
da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è
consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro
nelle aree , periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei
periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi ,dichiarati dalle Regioni , la combustione di residui
vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata”
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sulle Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)
Visto il vigente Statuto Comunale;
Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne
e nei boschi e prevenire esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in attesa
della stesura dei regolamenti previsti dall’art.39 L.R.n.14 del 14/04/2006;
Viste le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico nella Provincia di Enna” redatte dal Dipartimento Regionale delle Foreste, D.A. n. 10 del
26/01/2006 art. 30;
Vista la nota prot. 4677 del 25/05/2023 dell’Ass. Reg. del Territorio e dell’Ambiente – Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana – ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE avente per
oggetto “Lotta agli incendi boschivi – anno 2023”, assunta al prot n. 26521 del 26/05/2023 del Comune di
Enna
ORDINA E DISPONE
Art. 1
Durante il periodo compreso tra la data del 15 Giugno 2023 ed il 15 ottobre 2023 è fatto divieto, in
prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul
territorio comunale di:
accendere fuochi;
usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente
pericolo di innesco.
dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell’anno che va dal 1 Gennaio al 14 Giugno e dal 16
Ottobre al 31 Dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da
sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri
steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>
Art. 2
A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di Enna di
tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia combustibile, fatte salve le
fasce di pertinenza stradale, la cui responsabilità rimane in capo all’ Ente proprietario della stessa.
All’atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di
grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, delle fasce completamente prive
di vegetazione di larghezza pari a metri dieci, – per la pulitura delle coltivazioni agricole
specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc.. non è possibile procedere alla
distruzione dei residui in maniera difforme a quando stabilito dalle norme in materia vigenti,
(Decreto Legge n° 91 del 24.06.2014);
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di
villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e
fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di
strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad
effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione,
mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità
e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché
al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione
di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le
condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno
comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con avvertenza che, in caso di
inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza
indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, anche
ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
Art. 3
A tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi, compresi le aree
boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbondanti a provvedere entro il 14 Giugno
2023 al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi e cespugli rami e vegetazione secca in genere,
residui di coltivazione e altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro
materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio.
In tutti i terreni deve essere approntata una fascia taglia fuoco non inferiore a mt. 15 secondo quanto previsto
dal paragrafo 19.3.4 del Piano Regionale AIB agg. 2021.
È buona norma tenere puliti da stoppie i confini. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni
che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di
Legge, saranno denunciati ai sensi dell’art. 650 C.P.
Art. 4
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in
prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree
libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non
inferiore a mt. 15,00.
Art. 5
Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà
preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.
Art. 6
I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno
l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non
inferiore a mt. 50,00.
Art. 7
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno
l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un
dispositivo parascintille.
Art. 8
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno
lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza
non inferiore a mt. 30,00.
Art. 9
Visto il comma 6bis all’art 256bis del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006:” Le attività di raggruppamento e
abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei
materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione,
costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le
altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la
combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare
rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei
livelli annuali delle polveri sottili”;
E’ fatto divieto assoluto di accensione e bruciature in piccoli cumuli e di qualsiasi materiale vegetale nei
periodi di massimo rischio incendio, dichiarato dalla Regione.
Art. 10
Su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, i lavori di scerbatura dovranno essere
eseguiti entro il 15 giugno 2022 e mantenuti fino al 15 ottobre 2022 con obbligo di rimuovere il materiale
proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.
Art. 11
Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 all’art.26 si da atto che Coloro che nei boschi vincolati
per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall’art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri
danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite
dalle autorita’, di cui al comma 2° dell’articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio
al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli
articoli precedenti.
Art. 12
Gli Enti proprietari delle strade devono provvedere alla pulitura delle proprie aree.
Art. 13
Sono escluse dalle sanzioni di seguito indicate le fasce di pertinenza stradale come da codice della strada.
SANZIONI
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di
cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie
1. da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7-bis. Sanzioni amministrative (articolo introdotto
dall’articolo 16 legge n. 3 del 2003) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.u.e.l. oltre alla sanzione
accessoria dell’obbligo di pulizia del fondo.
2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad
euro 258,00 così come previsto dall’art. 40,comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo
potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata
una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 ai
sensi dell’art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000 .
4. da 10,33 euro a 103,29 euro per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o
frazione di essi, ai sensi dell’ art. 42 della legge regionale n°16 del 06/04/1996 coordinata con la
legge regionale n° 14 del 14/04/2006.
A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’ art.
650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e le sanzioni in riferimento alla normativa vigente.
Le sanzioni saranno irrogate ai proprietari dei fondi a seguito di accertamento tecnico e verifica catastale da
parte dell’ufficio tecnico comunale.
RICORDA
– che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un
incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
– che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne
comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO (Tel. 112)
Ente Corpo Volontari (0935/ 20421 – 20422)
Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)
Vigili del Fuoco (Tel. 115)
Emergenza incendio boschivo (Tel. 1515)
Arma Carabinieri (Tel. 112)
Polizia di Stato (Tel. 113)
Guardia di Finanza (Tel. 117)
Polizia Municipale ( Tel. 0935 / 40526).
Uffici Comunali (Tel. 0935 / 40384 – 40331 – 40390)
DISPONE
che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su
tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune
(www.comune.enna.it).
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate
dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando
Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna, al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, al
Libero Consorzio Comunale di Enna , al Servizio Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale di Enna, all’Ufficio Comunale di Protezione
Civile, al Funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto
comunale delle aree percorse dal fuoco, Distaccamento forestale Enna.
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Dirigente dell’Area 2
F.to Ing. Salvatore Reitano
IL SINDACO
F.to Avv. Maurizio A. Dipietro
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