EMENDAMENTO DI URGENZA DEL GOVERNO, ANNULLA IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL CITTADINO DANDO IL VIA LIBERA AL 5G
Il decreto semplificazioni del Governo, che รจ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione da parte del Parlamento, tramite un emendamento, di fatto, ha reso carta straccia le ordinanze di 500 sindaci che si erano opposti all’installazione delle antenne per il 5g.
Quindi il tema รจ LA TECNOLOGIA che รจ cambiata, pura fisica e gli interessi economici che coinvolgono il nostro paese.
Annullando il Principio di Precauzione, adottato dallโUnione Europea giร dal 2005, secondo il quale โQuando le attivitร umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile che รจ scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale dannoโ. Dal 2019 il Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il โ5G lasciasse aperta la possibilitร di conseguenze biologicheโ ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto allโItalia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dallโattivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticitร , in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando lโurgente necessitร di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G.
La nostra Commissione Nazionale “Ambiente e Salute” รจ impegnata da tempo sul tema e l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ha supportato diversi Sindaci Italiani negli ultimi mesi e, come abbiamo giร pubblicato con altro articolo, il Professor Silvano U. Tramonte, presidente della nostra Commissione sopra citata, in
https://www.bergamoesport.it/tramonte-il-5g-e-una-tecnologia-buona-o-cattiva/ definisce, a ragione, lโatto dโimperio un “Colpo di mano del Governo sul 5G”,supportato dal parere legale dellโavv. Vincenzo Arancio del Foro di Milano, responsabile dell’Ufficio Legale INBAR.
La norma, di fatto, sostituisce l’articolo 8 della legge numero 36 del 22 Febbraio 2001, e recita quanto segue:
“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare lโesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilitร di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualitร , riservati allo Stato ai sensi dellโarticolo”.
Di fatto, i primi cittadini non potranno piรน bloccare il 5G nelle cittร , che รจ un fatto sociale di gravitร assoluta sulla tutela del cittadino in TUTTA ITALIA.
La scelta รจ stata adottata dopo che qualche giorno fa in audizione alla Camera la Commissione governativa aveva nuovamente sottolineato come la rete di nuova generazione non comporti alcun tipo di rischio per la salute delle persone, il che non รจ dimostrabile ed anzi esisterebbe il concreto rischio che invece lo sia.
Il tema รจ dunque cosa succede in caso di inerzia dello Stato stesso riguardo le Ordinanze di 500 Sindaci italiani sul “Divieto di installazione nel proprio territorio del sistema 5G” esercitando il dovere sindacale di precauzione e tutela della salute dei cittadini.
Il principio di precauzione viene definito come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull’ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. L’applicazione di detto principio richiede dunque la presenza di tre elementi chiave:
1) l’identificazione dei potenziali rischi;
2) una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti;
3) la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati. Lo Stato pertanto, in funzione della propria potestร nonchรฉ delle proprie capacitร , deve intervenire con azioni dirette a salvaguardare la salute umana e a prevenire ogni degrado ambientale in caso di rischio di danno grave o irreversibile non rilevando appunto lโassenza di una piena certezza scientifica la quale, di fatto, non deve costituire un motivo per differire lโadozione di misure adeguate ed effettive per il raggiungimento dellโobiettivo fissato. Il dovere di tutelare la salute del resto รจ un precetto assoluto che deve cioรจ essere sempre e comunque osservato in quanto imposto a tutela di un diritto primario, quello alla salute, sancito in Costituzione (art. 32 Cost.) e gravante sullo Stato nonchรฉ, nel diritto convenzionale internazionale, posto in capo a chiunque ed in primis gli organi esecutivi pubblici.
Si puรฒ pacificamente affermare che un Sindaco che si avveda dellโinerzia del Ministero della Salute su una certa tematica sanitaria, debba/possa colmare il vuoto a tutela della salute della popolazione da lui amministrata sollecitando, dapprima, il doveroso intervento delle Amministrazioni centrali competenti e, successivamente, nella perdurante assenza di intervento o in insufficienza di azione, (ed in ogni caso quando si versi in unโipotesi di assoluta urgenza), intervenendo direttamente con provvedimenti ad hoc per colmare le lacune del legislatore. Dโaltronde il Sindaco ha certamente il potere conferitogli dalla legge di emettere ordinanze di necessitร ed urgenza secondo il Testo unico delle leggi sullโordinamento degli enti locali; ed anche la Giurisprudenza รจ conforme nellโindicare, quale facoltร del Sindaco, quella di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, pur atipici, al fine di tutelare la salute dei cittadini: lo affermano le sentenze del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi cosรฌ come lโOrdinamento delle autonomie locali, che investe il primo cittadino di โAttribuzioni del sindaco nei servizi di competenza stataleโ. Spetta al Sindaco, nelle sue funzioni di ufficiale di Governo e massima autoritร sanitaria locale, in ossequio sia dellโonere assunto dalla Repubblica di tutelare la salute dei cittadini come fondamentale diritto dellโindividuo e interesse della collettivitร (art. 32 della Cost.), sia del Principio dellโazione ambientale (art. 3-ter del D.Lgs n. 152/2006) nonchรฉ del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario, l’adozione delle migliori tecnologie disponibili ed anche lโassunzione di ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico ed i rischi per la salute della popolazione prodotti dalle emissioni al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini.
Se lโordinamento giurisdizionale individua il Comune quale ente competente in ambito territoriale al rilascio dellโautorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, lo stesso attribuisce al Sindaco la responsabilitร penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale imponendo a questi, dunque, lโonere di comprendere la misura del rischio sanitario nelle evidenze scientifiche piรน aggiornate e il dovere di prendere provvedimenti a salvaguardia del territorio e della salute degli amministrati.
Oggi si puรฒ certamente affermare che lโEuropa รจ una delle regioni piรน avanzate del mondo per quanto riguarda il lancio commerciale dei servizi 5G, con investimenti miliardari e finanziamenti diretti da parte dellโUnione stessa.
La Commissione Europea osserva che mentre gli operatori del mercato sono i principali responsabili della sicurezza del lancio del 5G, gli Stati membri sono i responsabili della sicurezza nazionale. Spetta infatti alle grandi imprese telefoniche costruttrici e installatrici dimostrare, scientificamente, che le emissioni di onde elettromagnetiche prodotte dalle nuove tecnologie sono innocue nei confronti dellโuomo e degli altri esseri viventi, mentre sugli Stati incombe un onere di vigilanza.
Occorre peraltro rilevare che gli effetti di questa nuova tecnologia sullโambiente naturale e sulla specie umana non sono ancora stati chiariti ed una prova univoca manca del tutto; sono dunque oggi in molti, comprensibilmente, facendo riferimento ad alcuni studi che evidenziano problemi per la salute, a chiedere ai governi nazionali di bloccare lโimplementazione del 5G finchรฉ non si avranno resoconti scientifici attendibili e a sollecitare maggiori precauzioni nel dispiegamento del 5G invocando, in particolar modo, lโapplicazione del principio di precauzione.
Si osservi come la tecnologia 5G sfruttando alte frequenze, consente di elevare la velocitร dei segnali, ma nello stesso tempo costringe gli operatori ad aumentare il numero dei ripetitori. Secondo una grande parte della comunitร scientifica ciรฒ comporterร un incremento esponenziale del livello di inquinamento da elettrosmog, i cui effetti sulla salute della popolazione e degli ecosistemi sono, come detto, non ancora del tutto conosciuti. Al momento, si sta sviluppando prevalentemente la rete 5G dedicata ai terminali mobili che lavora sulla banda di frequenze intorno a 3.7 GHz; per quanto riguarda le bande di frequenza piรน elevate (27 GHz), dedicate prevalentemente allโIoT (Internet delle cose), non cโรจ ancora un effettivo sviluppo di rete. La banda a 700 MHz, disponibile a partire dal 2022, verrร dedicata a servizi 5G che dovranno garantire la copertura anche delle aree in cosiddetto digital divide, cioรจ in quelle aree piรน svantaggiate per la ricezione dei segnali e, conseguentemente, per la fruizione dei servizi associati alle telecomunicazioni. Gli impianti alle frequenze di 3.7 GHz, che vengono prevalentemente installati in questa prima fase di implementazione della tecnologia 5G, e gli impianti a frequenze di circa 700 MHz, emettono segnali che presentano frequenze analoghe a quelle giร utilizzate da diversi anni nel settore delle telecomunicazioni. Tali impianti non rappresentano, quindi, una novitร dal punto di vista della tipologia di segnale a cui siamo esposti. Diverso รจ il discorso degli impianti nella banda 27 GHz che sono frequenze a cui la popolazione non รจ stata esposta storicamente in quanto impiegate nelle comunicazioni satellitari che non causano esposizione ambientale.
Tali frequenze comportano l’installazione di nuova infrastruttura tecnologica di rete ovvero il posizionamento di mini-antenne a microonde millimetriche che potrebbero essere quantificabili persino in milioni se considerate posizionate una ogni pochi metri sui lampioni della luce, nei tombini dei marciapiedi, in cielo coi droni e in orbita nello spazio col Wi-Fi satellitare; esse sottoporrebbero dunque la popolazione ad un irradiamento 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 con lโimplicazione principale di una maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite, in particolare i tessuti umani.
Gli effetti delle radiofrequenze derivanti da una massiccia installazione di milioni di nuove antenne, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema, sono del tutto inesplorati ma autorevoli fonti scientifiche non escludono la possibilitร di un nefasto rapporto causa/effetto tra radiofrequenze/patologie tumorali ed in ogni caso sono stati evidenziati in molti soggetti casi di elettrosensibilitร da elettrosmog.
Presidente Nazionale
Istituto Nazionale di BioARrchitettura
Anna Carulli
Consigliere delegato
Commissione Nazionale “Ambiente e Salute”
Marco Caserio
Presidente
Commissione Nazionale “Ambiente e Salute”
Silvano U. Tramonte


