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Calcio le comunicazioni della LND Sicilia

Riccardo Luglio 23, 2026 75 minuti letti

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 2 – pubblicato il 1° luglio 2026
Allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il C.U. n°2 della LND inerente l’attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – Calcio a Cinque.
La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. d), delle N.O.I.F. e all’art.30, del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2026/2027, i Campionati e le competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782910333_Attivit___ufficiale_della_Lega_Nazionale_Dilettanti_Divisione_Calcio_a_Cinque_Stagione_Sportiva_2026_2027.pdf
COMUNICATO UFFICIALE n. 3 – pubblicato il 1° luglio 2026
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva.
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.
Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782910436_Visita_medica_idoneit___ex_art__43_NOIF.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n. 4 – pubblicato il 1° luglio 2026
Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2026/2027:
• dal 19 Luglio 2026 ore 16.00
• dal 30 Agosto 2026 ore 15.30
• dal 25 Ottobre 2026 ore 14.30
• dal 17 Gennaio 2027 ore 15.00
• dal 28 Marzo 2027 ore 16.00
• dal 18 Aprile 2027 ore 16.30
La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782910549_Orari_inizio_gare_ufficiali_stagione_sportiva_2026_2027.pdf
COMUNICATO UFFICIALE n. 5 – pubblicato il 1° luglio 2026
Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2026/2027, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores “Under 19” Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti.

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782911187_Programma_Manifestazioni_Nazionali_organizzate_dalla_LND_stagione_sportiva_2026_2027.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n. 6 – pubblicato il 1° luglio 2026
60ª Edizione della Coppa Italia Dilettanti
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2026/2027, di seguito specificato:
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2026/2027 la 60ª Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

• Campionato Nazionale Serie D
• Campionati di Eccellenza e Promozione

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento:

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.
ART.2 – FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2026/2027, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D
Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione
La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.
La data entro cui questi ultimi – a completamento della fase regionale della manifestazione – dovranno improrogabilmente segnalare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale, che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza, è fissata per il 1° febbraio 2027.
Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:
– trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)
– n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Si precisa, peraltro, che per l’Attività di Coppa Italia relativa alla fase regionale e del Dipartimento Interregionale è data facoltà ai Comitati e al Dipartimento Interregionale di applicare le stesse norme d’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età che sono state eventualmente fissate per le gare dei rispettivi Campionati.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale Coppa Italia di Eccellenza) non sono, invece, previsti obblighi riferiti all’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

ART. 4 – SOSTITUZIONE CALCIATORI E DISTINTA DI GARA
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C.
Ai sensi di quanto disposto dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 203/A del 27 aprile 2026, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 400 pubblicato in pari data, si dispone che nelle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentito alle Società di indicare un massimo di nove calciatori di riserva nella distinta di gara.

ART. 5 – SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA’ DI ECCELLENZA
La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:
Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia –Vincente C.R. Piemonte V.A.
Gruppo B Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R.Veneto
Gruppo C Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Gruppo D Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Gruppo E Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Gruppo F Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Gruppo G Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Gruppo H Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.
Nella gara unica di Finale che si disputerà, in data e luogo da definire, in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
Per quel che concerne l’ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2026/2027 – fase nazionale – acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2027/2028.
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato – con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni – all’altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch’essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2026/2027 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell’Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7 – DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA’ DI ECCELLENZA
Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.
In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di GiustiziaSportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.
Le tasse reclamo sono fissate dalla F.I.G.C con proprio Comunicato Ufficiale.
Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 8 – CAMPI E ORARI
I campi di giuoco sono quelli indicati dalle Società all’atto dell’iscrizione ai campionati di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 delle N.O.I.F.
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9 – ARBITRI
Gli Arbitri, designati direttamente dall’A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai competenti C.R.A.
Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza, saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e “Quarto Ufficiale Arbitro” di Regione diversa da quelle delle squadre in competizione.

ART. 10 – NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE
a) Triangolari
– La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
– riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
– nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate l’Arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11 – RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3). A suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00 quale prima rinuncia. Nel caso di seconda rinuncia e conseguente esclusione dalla competizione sarà comminata un’ammenda fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia così come stabilito dall’art. 53, comma 9, delle N.O.I.F.

ART. 12 – EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI
Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 21, del C.G.S.

ART. 13 – ASSISTENZA MEDICA
Le disposizioni relative all’assistenza medica sono contenute nel Comunicato Ufficiale n. 7, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio 2026.

ART. 14 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782911687_Regolamento_Coppa_Italia_Dilettanti_2026_2027.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.7 – pubblicato il 1° luglio 2026
Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva 2026/2027, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2026:
a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque.
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.
b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra e seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili
Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza Maschile oppure riservata a Società di Eccellenza Maschile congiuntamente a Società di Promozione Maschile
Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti
Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782912033_Assistenza_medica_nelle_attivit___della_LND_per_la_stagione_sportiva_2026_2027.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n. 9 – pubblicato il 1° luglio 2026
PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2026/2027, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782912493_progetto_seconde_squadre_Under_21_con_diritto_di_classifica_e_diritto_alla_promozione_alla_categoria_superiore.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.10 – pubblicato il 1° luglio 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A
Il Consiglio Federale
− attesa la necessità di provvedere all’elezione dei Vice Presidenti della FIGC;
− preso atto delle candidature presentate;
− visto l’art. 24 dello Statuto Federale
h a e l e t t o
Vice Presidente Vicario Ezio Maria SIMONELLI e Vice Presidente Umberto CALCAGNO.

COMUNICATO UFFICIALE n. 19 – pubblicato il 1° luglio 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A
Il Presidente Federale
− preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
− ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2026/2027
d e l i b e r a
nella stagione sportiva 2026/2027, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) Società Professionistiche maschili
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.
Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782983529_CU_10_A_FIGC_-_Termini_e_modalit___deroga_prevista_dall_art__40__comma_3_bis__NOIF_stagione_sportiva_2026_2027.pdf

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CIRCOLARE n.1 dell’1 luglio 2026
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2026/2027 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2027.
Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782908687_Attivit___ufficiale_2026-2027.pdf

CIRCOLARE n.2 dell’1 luglio 2026
Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.
Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all’interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

CIRCOLARE n. 3 dell’1 luglio 2026
Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico
Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:
a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n.5 del 1° Luglio 2026;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare
tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando
che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782909022_Gare_ufficiali_da_disputare_in_assenza_di_pubblico.pdf

CIRCOLARE n. 4 dell’1 luglio 2026
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all’organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.
A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi (indirizzo e-mail b.sciortino@lnd.it), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa. I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all’Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell’Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782909185_Osservatorio_Nazionale_sulle_Manifestazioni_Sportive.pdf

CIRCOLARE n. 5 dell’1 luglio 2026
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2026/2027, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I.
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità – Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate).
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782909221_Convenzione_LND-USSI.pdf

CIRCOLARE n. 6 dell’1 luglio 2026
Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2026/2027
Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la stagione sportiva 2026/2027, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.
Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (Allegato A nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.
L’accesso agli impianti sportivi ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro. Tutte le disposizioni circa l’accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell’Allegato B nella presente Circolare.
Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al Regolamento disciplinante l’esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all’esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782909266_Rapporti_Organi_Informazione.pdf

CIRCOLARE n. 7 dell’1 luglio 2026
OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2026/2027
Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l’esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2026), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.
Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.
MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE
ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all’acquisto di una singola gara – almeno cinque giorni prima dell’evento – scrivendo all’indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L’iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l’acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

MODALITA’ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI
Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell’Ordine Pubblico in relazione all’adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.
La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d’interesse all’acquisto di una singola gara – almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – in un tempo congruo rispetto all’inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali – scrivendo all’indirizzo dirittiradiotv@lnd.it. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..
Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L’iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782909394_Acquisizione_diritti_audio-video_per_la_stagione_sportiva_2026_2027.pdf

CIRCOLARE n. 8 dell’1 luglio 2026
Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti
La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2026/2027 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.
Sono consentite, sia per le gare interne che per quelle esterne, le riprese aventi esclusive finalità tecnico-sportive; tali riprese dovranno essere realizzate da un operatore di riferimento della Società interessata, alla quale è raccomandato di dare tempestiva comunicazione del nominativo al Comitato/Dipartimento/Divisione di appartenenza. Le riprese effettuate per finalità tecnico-sportive non possono essere in alcun modo cedute a terzi e non possono essere utilizzate per la diffusione in diretta streaming, nonché per la realizzazione di contenuti destinati ai “social network” o per la produzione dei cosiddetti “highlights”.
Come disposto nella Circolare LND n. 6 del 1° luglio 2026, all’operatore che svolge riprese di esclusiva finalità tecnico-sportiva non è consentito l’accesso al recinto di gioco.
I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:
– È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo
particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
– Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
– Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;
– È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2026/2027.
– È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.
– Il mancato rispetto da parte delle Società delle condizioni di trasmissione in diretta e/o di ripresa per finalità tecnico-sportive sopra richiamate, comporterà la segnalazione delle Società stesse alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
È raccomandato alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all’indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri entro tre giorni dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.
Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2026.
Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2026/2027.
Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782909718_Trasmissione_in_diretta_delle_gare_dei_Campionati_dilettantistici_attraverso_i_canali_social_ufficiali_delle_Societ___associate_alla_Lega_Nazionale_Dilettanti.pdf

CIRCOLARE n. 9 del 2 luglio 2026
Oggetto: D.L. n.108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.22-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782986912_Circolare_n__22_2026_Centro_Studi_Tributari_LND.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.8 – pubblicato il 1° luglio 2026
Si comunicano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2026/2027, a valere fino al 30 giugno 2027.

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782912436_nomine_delegazioni_provinciali__distrettuali_e_zonali.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.22 / 33 Beach Soccer – pubblicato il 3 luglio 2026
Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 2 Luglio 2026, ha adottato i
seguenti provvedimenti:

POULE PROMOZIONE BEACH SOCCER 2026 — SICILIA BS-BRANCALEONE DEL 26 GIUGNO 2026
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal BRANCALEONE con il quale si richiede che venga inflitta al SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto tutti i calciatori in distinta per il SICILIA BS non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tempestivamente tesserati con la predetta società sportiva.
– letta la dichiarazione del 29 giugno 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento della Delegazione provinciale di Catania presso la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “le richieste di tesseramento dei calciatori della società Sicilia Beach Soccer inseriti nella distinta di gara della partita Sicilia BS – Brancaleone del 26.06.2026 risultano presentate in data 29.05.2026, mentre quella del calciatore Madeiro Goes Ricardo Henrique ha come data decorrenza di tesseramento il 09.06.2026”.
– rilevato che il C.U. 341 LND (1-BS), all’art. 4 prevede che il termine conclusivo di presentazione dell’elenco dei calciatori tesserati, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 di Lunedì 25 Maggio 2026.
– rilevato che rispetto alla tappa della Poule promozione tenutasi a Lignano Sabbiadoro tra il 25 e il 28 giugno, non erano previste finestre o termini successivi a quello indicato, per procedere ad una regolarizzazione dei tesseramenti
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-10;
3) di infliggere alla società SICILIA BS l’ammenda di euro 100,00;
4) di non addebitare la tassa di reclamo.

POULE PROMOZIONE BEACH SOCCER 2026 — GLADIATORS VIAREGGIO – SICILIA BS DEL 27 GIUGNO 2026
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal GLADIATORS VIAREGGIO con il quale si richiede che venga inflitta al SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto tutti i calciatori in distinta per il SICILIA BS non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tempestivamente tesserati con la predetta società sportiva.
– letta la dichiarazione del 29 giugno 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento della Delegazione provinciale di Catania presso la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “le richieste di tesseramento dei calciatori della società Sicilia Beach Soccer inseriti nella distinta di gara della partita Gladiators Viareggio – Sicilia BS del 26.06.2026 risultano presentate in data 29.05.2026, mentre quella del calciatore Madeiro Goes Ricardo Henrique ha come data decorrenza di tesseramento il 09.06.2026”.
– rilevato che il C.U. 341 LND (1-BS), all’art. 4 prevede che il termine conclusivo di presentazione dell’elenco dei calciatori tesserati, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 di Lunedì 25 Maggio 2026.
– rilevato che rispetto alla tappa della Poule promozione tenutasi a Lignano Sabbiadoro tra il 25 e il 28 giugno, non erano previste finestre o termini successivi a quello indicato, per procedere ad una regolarizzazione dei tesseramenti
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-10;
3) di infliggere alla società SICILIA BS l’ammenda di euro 100,00;
4) di non addebitare la tassa di reclamo.

POULE PROMOZIONE BEACH SOCCER 2026 — ROMA BS – SICILIA BS DEL 28 GIUGNO 2026
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ROMA BS con il quale si richiede che venga inflitta al SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto tutti i calciatori in distinta per il SICILIA BS non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tempestivamente tesserati con la predetta società sportiva.
– letta la dichiarazione del 29 giugno 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento della Delegazione provinciale di Catania presso la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “le richieste di tesseramento dei calciatori della società Sicilia Beach Soccer inseriti nella distinta di gara della partita Roma BS – Sicilia BS del 26.06.2026 risultano presentate in data 29.05.2026, mentre quella del calciatore Madeiro Goes Ricardo Henrique ha come data decorrenza di tesseramento il 09.06.2026”.
– rilevato che il C.U. 341 LND (1-BS), all’art. 4 prevede che il termine conclusivo di presentazione dell’elenco dei calciatori tesserati, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 di Lunedì 25 Maggio 2026.
– rilevato che rispetto alla tappa della Poule promozione tenutasi a Lignano Sabbiadoro tra il 25 e il 28 giugno, non erano previste finestre o termini successivi a quello indicato, per procedere ad una regolarizzazione dei tesseramenti
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-10;
3) di infliggere alla società SICILIA BS l’ammenda di euro 100,00;
4) di non addebitare la tassa di reclamo.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783073757_C_U__33-Beach_Soccer_-_Provvedimenti__Giudice_Sportivo_-_Reclami_tappa_di_Beach_Soccer_di_Lignano_Sabbiadoro__UD_.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.23 /34-35-36 Beach Soccer – pubblicato il 6 luglio 2026
In allegato i Comunicati Ufficiali n. 34, 35 e 36 di Beach Soccer, relativi allo svolgimento della 2° tappa del Campionato di Serie A Poule Promozione di Beach Soccer 2026, competizione tenutasi a Praia a Mare, dal 3 al 5 Luglio 2026.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783326926_2___Tappa_Serie_A_Poule_Promozione_-_Praia_a_Mare__CS_.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.24 – pubblicato il 7 luglio 2026
Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 11/AA al n. 16/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA
 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Emanuele INDELICATO, Sanzio SABBATINI, Giuseppe Daniele FICHERA, Michele LEONE, Desiderio SURIANO e della società ASD CITTA’ DI MISTERBIANCO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe Emanuele INDELICATO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:
a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 il sig. Giuseppe Fichera svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente e di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione, in assenza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale lo stesso era titolare fosse scaduta in data 31.12.2021;
b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 il sig. Michele Leone svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Città di Misterbianco in assenza di tesseramento per la tale società;
c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Misterbianco, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, il sig. Desiderio Suriano svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in mancanza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale lo stesso era titolare fosse scaduta in data 31.12.2024;
Sanzio SABBATINI, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25.10.2025 in occasione della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina, valevole per il campionato di Promozione, posto in essere i seguenti atti e comportamenti:
– al cinquantatreesimo minuto del secondo tempo fatto accesso nel recinto di gioco, pur non essendo iscritto nella distinta di gara, si è avvicinato fino ad arrivare faccia a faccia prima all’assistente numero due e poi al direttore di gara inveendo contro gli stessi in maniera minacciosa e proferendo espressioni offensive e volgari;
– a fine gara, ha spinto il direttore di gara con le mani all’altezza della faccia facendolo indietreggiare e poi ha stretto il collo dell’arbitro con entrambe le mani per qualche secondo costringendolo ad indietreggiare, proferendo più volte espressioni offensive e miancciose;
– al termine della gara ha tentato di tirare un calcio all’assistente numero due, senza riuscire nel suo intento solo grazie all’intervento di altri tesserati che lo hanno trattenuto;
– mentre la terna arbitrale lasciava l’impianto sportivo al termine della gara, ha rivolto ai componenti della stessa espressioni offensive;
Giuseppe Daniele FICHERA, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 37, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente e di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in mancanza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B di titolarità dello stesso fosse scaduta in data 31.12.2021;
Michele LEONE, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:
a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente della società A.S.D. Città di Misterbianco in assenza di tesseramento per tale società;
b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 24.2.2026, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere la persona non inserita nella distinta di gara che ha fatto ingresso sul terreno di gioco ed ha aggredito la terna arbitrale nel corso ed al termine della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina valevole per il Campionato di Promozione, pur trattandosi del vice presidente della società A.S.D. Città di Misterbianco Sig. Sanzio Sabbatini;
Desiderio SURIANO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Misterbianco, in violazione:
a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Misterbianco militante nel campionato di Promozione in assenza di tesseramento per tale società e nonostante la licenza UEFA B della quale era titolare fosse scaduta in data 31.12.2024;
b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della propria audizione da parte della Procura Federale in data 24.2.2026, rilasciato una dichiarazione mendace affermando di non conoscere la persona non inserita nella distinta di gara che ha fatto ingresso sul terreno di gioco ed ha aggredito la terna arbitrale nel corso ed al termine della gara Città di Misterbianco – Atletico Messina valevole per il Campionato di Promozione, pur trattandosi del vice presidente della società A.S.D. Città di Misterbianco Sig. Sanzio Sabbatini;
ASD CITTA’ DI MISTERBIANCO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Emanuele Indelicato e nel cui interesse nel cui ambito i Sig.ri Giuseppe Fichera, Michele Leone e Desiderio Suriano hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
– Sig. Giuseppe Emanuele INDELICATO,
– Sig. Sanzio SABBATINI,
– Sig. Giuseppe Daniele FICHERA,
– Sig. Michele LEONE,
– Sig. Desiderio SURIANO,
– Società ASD CITTA’ DI MISTERBIANCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Emanuele Indelicato;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
– 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Emanuele INDELICATO,
– 1 (uno) anno di inibizione per il Sig. Sanzio SABBATINI,
– 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe Daniele FICHERA,
– 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele LEONE,
– 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Desiderio SURIANO,
– € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA’ DI MISTERBIANCO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783411823_C_U__FIGC_dal_n__11_AA_al_n__16_AA_-_Provvedimenti_della_Procura_Federale.pdf

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COMUNICATO UFFICIALE n.26 – pubblicato l’8 luglio 2026
Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 17/AA al n. 21/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA
– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Justo D’ANGELO RONCONI e Simone TARISCELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Justo D’ANGELO RONCONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con società Città di Acireale 1946 SSD ARL s.s. 24-25, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso e per aver usufruito dell’intermediazione del Sig. Tariscella Simone, non iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della FIGC, in occasione della stagione sportiva 2024-2025;
Simone TARISCELLA, già tesserato con società affiliata alla F.I.G.C. in qualità di calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 svolto l’attività di Agente Sportivo in favore del calciatore sig. Justo D’Angelo Ronconi nonché l’attività di intermediazione con la società Città di Acireale 1946 SSD ARL, senza averne titolo, in quanto non iscritto nell’elenco dei Registri degli Agenti Sportivi della F.I.G.C.;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
– Sig. Justo D’ANGELO RONCONI,
– Sig. Simone TARISCELLA;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
– 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Justo D’ANGELO RONCONI,
– € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone TARISCELLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.

COMUNICATO UFFICIALE n.29 – pubblicato il 9 luglio 2026
Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 25/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.
COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti della società CITTA’ DI ACIREALE 1946 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
CITTA’ DI ACIREALE 1946 SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse i soggetti avvisati nel presente procedimento hanno posto in essere gli atti antiregolamentari;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
⋅ Società CITTA’ DI ACIREALE 1946 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo STRANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
⋅ € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CITTA’ DI ACIREALE 1946 SSD ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783583846_CU_dal_n__25_AA_al_n__29_AA_FIGC_-_Provvedimenti_della_Procura_Federale.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.31 – pubblicato il 13 luglio 2026
In allegato i Comunicati Ufficiali n. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 di Beach Soccer, relativi allo svolgimento della tappa della Coppa Italia Under 20 e della 2° tappa del Campionato di Serie A Poule Scudetto di Beach Soccer 2026, competizioni tenutesi a Praia a Mare, dal 7 al 12 Luglio 2026.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783928100_BEACH_SOCCER.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.33 – pubblicato il 13 luglio 2026
Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 13/A della F.I.G.C., inerente i moduli da utilizzare per la candidatura a Componente del Consiglio Direttivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica.
COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A
– visto il Comunicato Ufficiale n. 7/DAF del 13 luglio 2026 con il quale è stata convocata per il giorno 23 luglio 2026 alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 12:00 in seconda convocazione, in presenza, l’Assemblea elettiva della Serie A Femminile;
– visto il Regolamento della Divisione Serie A Femminile Professionistica di cui al Comunicato Ufficiale n. 250/A del 14 giugno 2024;
si pubblicano i moduli da utilizzare per la candidatura a Componente del Consiglio Direttivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica.
I candidati all’elezione devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione Serie A Femminile Professionistica, all’indirizzo PEC div.serieafemminile@pec.figc.it almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea che si terrà il giorno 23 luglio 2026.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783953605_CU_N__13_A_FIGC_-_Moduli__da_utilizzare_per_la_candidatura_a_Componente_del_Consiglio_Direttivo_della_Divisione_Serie_A_Femminile_Professionistica.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 34 (Beach Soccer – n. 43/BS) del 13 luglio 2026
SVOLGIMENTO DEI PLAY OFF CAMPIONATO UNDER 20 STAGIONE 2026 DI BEACH SOCCER
I Play Off Promozione del Campionato Under 20, stagione 2026, di Beach Soccer si svolgeranno con
la formula del girone all’italiana, con gare di sola andata. Tutte le gare del già menzionato Play Off si svolgeranno ad Anzio (RM), presso la Beach Arena allestita presso il Lido Tirrena in Riviera Zanardelli, dal 16 al 20 Luglio 2026.
Sulla base della classifica generale venutasi a determinare dopo i gironi eliminatori disputati a Terracina dal 10 al 16 Giugno 2026 e successivi recuperi, le Società ultime classificate dei rispettivi gironi disputeranno i Playoff con le Società iscritte, ma non ammesse ai gironi eliminatori del Campionato Under 20, per l’assegnazione del diritto ad iscriversi al Campionato Under 20 per la stagione 2027 (Gironi eliminatori).
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1783954627_BEACH_SOCCER.pdf

2. COMUNICAZIONI DEL C.R. SICILIA
PREMIO DISCIPLINA “IN ASSOLUTO”
In riferimento a quanto riportato sul C.U. N. 5 del 6 luglio 2026, si ripubblica, parzialemente corretta ed integrata, la tabella delle Società che si sono aggiudicate il Premio Disicplina in assoluto, divisa per Campionato (correzione e integrazione evidenziate in rosso):

Calcio a 11 Maschile
ECCELLENZA A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE di Bagheria Euro 1.000,00
PROMOZIONE A.S.D. FC ALCAMO 1928 di Alcamo “ 800,00
PRIMA CATEGORIA A.S.D. SFERRACAVALLO 2023 di Palermo “ 500,00
SECONDA CATEGORIA U.S. SFARANDINA A.S.D. di Castell’Umberto “ 300,00
TERZA CATEGORIA FOOTBALL CLUB KATANE ASD di Misterbianco “ 200,00
UNDER 19 REG.LE ASD POLISP TORRENOVESE 1971 di Torrenova “ 100,00
UNDER 19 REG.LE Serie D S.C.S.D. ENNA CALCIO di Enna “ 100,00

Calcio a 11 Femminile
ECCELLENZA A.S.D. ELEFANTINO CALCIO di S.Agata Li Battiati “ 400,00

Calcio a 5 Maschile
SERIE C/1 S.P. CARLENTINI CALCIO di Carlentini “ 400,00
SERIE C/2 POL. GIOIOSA A.S.D. di Gioiosa Marea “ 300,00
SERIE D ASD NIZZA CALCIO di Nizza di Sicilia “ 200,00
UNDER 19 A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO di Palermo “ 100,00

Calcio a 5 Femminile
REGIONALE A.S.D. LEONESSE WHITE di Leonforte “ 200,00

CLASSIFICA DISCIPLINA stagione sportiva 2025/2026
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U.n°638 e C.U.n°05 del 6 luglio 2026, la classifica disicplina CA5 REGIONALE – JUNIORES UNDER 19 deve intendersi CLASSIFICA JUNIORES UNDER 19 di Calcio a 11 – SERIE D.

UNDER 19 CALCIO A 11 – SERIE D

UNDER 19 SERIE D GIRONE A
ENNA CALCIO S.C.S.D. 4,95
NUOVA IGEA VIRTUS 6,20
SANCATALDESE CALCIO 13,80
PATERNO CALCIO 14,90
CITTA DI GELA 15,95
ATHLETIC CLUB PALERMO 18,50
MILAZZO SSD A R.L. 19,50
CITTA DI ACIREALE 1946 21,60
RAGUSA CALCIO 24,90
MESSINA 1900 SSD ARL 24,95
CASTRUMFAVARA 31,05
NISSA F.C. S.R.L. 39,70
Ad integrazione edi quanto pubblicato sul C.U.n°638 e C.U.n°05 del 6 luglio 2026, si riporta la classifica disciplina del Campionato Regionale di Calcio a 5 – Juniores Under 19, omessa per mero errore di trascrizione:

CA5 REGIONALE – JUNIORES UNDER 19

REGIONALE UNDER 19 CA5
ORATORIO SAN VINCENZO 0,90
PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. 1,20
SANT ISIDORO BAGHERIA 1,40
PALERMO CALCIO A5 2,10
SPORT CLUB GIUDECCA 2,10
SPORTING SAVIO ASD 2,60
FUTSAL PALAGONIA 2,80
CITTA DI MARSALA 2,85
MERLO CALCIO A 5 3,25
CITTA DI LEONFORTE 3,35
DON BOSCO BONIFATO 4,00
SAN NICOLO 4,05
CITTA DI BISACQUINO 4,20
FUTSAL CLUB PALERMO 5,00
PIOPPO FUTSAL 6,25
GESAN CALCIO A 5 ASD 8,05
VILLAUREA A.S.D. 8,20
C.U.S. PALERMO 9,30
OR. SAN GIOVANNI BATTISTA 12,30
POLISPORTIVA REAL SPORTS 13,00
VIRTUS CALCIO 16,80
SCICLI SPORTING CLUB 20,65
I CALATINI A.S.D. 22,20
CLUB PALERMO 37,10
S.P. CARLENTINI CALCIO 41,00
LONGANO ASD 93,80

Per quanto sopra alla società ORATORIO SAN VINCENZO viene riconosciuto il contributo di €.100 quale vincente “in assoluto” classifica disciplina 2025/2026 per la categoria Under 19 del Calcio a 5 Maschile.

AGGIUNTA DI ATTIVITA’
Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, già società di LND, con propria nota, hanno presentato richiesta di partecipare anche all’attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile ed SGS stagione sporitva 2026/2027, la stessa è stata autorizzata:
matricola 962841 GESAN CALCIO A 5 ASD di Balestrate
Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società già società di Calcio a 5 Maschile, con propria nota, ha presentato richiesta di partecipare anche all’attività di Calcio a 5 e calcio a 11 Femminile stagione sporitva 2026/2027, la stessa è stata autorizzata:
matricola 953020 A.S.D. CLUB PALERMO di Terrasini

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.
A.S.D. FOLGORE CALCIO C.VETRANO
CATANIA PAOLO NATO IL 30/04/07 MATR. 2615926

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.
Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall’01/07/2026)
Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:
“I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.
Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio”
Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)
A.S.D. SANCATALDESE CALCIO
FEDERICO DAVIDE NATO IL 26/06/08 MATR. 3332065

SSDARL CITTA DI ACIREALE 1946
RAPISARDA SANTO NATO L’11/05/07 MATR. 2232558

SOCIETA’ INATTIVA
Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, per la stagione sportiva 2026/2027:
Matricola 963507 YOUTH FOOTBALL ACADEMY di LERCARA FRIDDI
la propone, ai sensi dell’Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la decadenza dell’affiliazione.
Ai sensi dell’Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la Società sono svincolati d’autorità dalla data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società.
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.

DELEGATI PROVINCIALI CALCIO A 5 E CALCIO FEMMINILE – 2026/2027
Di seguito si riportano le Nomine dei Delegati di Calcio a 5 e Calcio Femminile per la stagione sportiva 2026/2027

Delegazione Provinciale di Agrigento
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Alaimo Calogero
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Di Stefano Taisia N.N.

Delegazione Distrettuale di Barcellona P.G.
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Perdichizzi Francesco
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Segreto Lucia Anna Maria

Delegazione Provinciale di Caltanissetta
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Cammarata Daniele
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Costa Filippo N.N.

Delegazione Provinciale di Catania
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Giustolisi Rosario
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Caggegi David

Delegazione Provinciale di Enna
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Giuseppe Anzaldi (ad interim)
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Minacapelli Renato

Delegazione Provinciale di Messina
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Menolascina Omar
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: La Malfa Maria N.N.

Delegazione Provinciale di Palermo
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Curreri Leonardo
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Camarda Maria Rosa

Delegazione Provinciale di Ragusa
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Nobile Davide
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Campo Marco N.N.

Delegazione Provinciale di Siracusa
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Militti Giuseppe
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Colombo Isabella

Delegazione Provinciale di Trapani
-Delegato Provinciale Calcio a 5: Bianco Salvatore
-Delegato Provinciale Calcio Femminile: Anteri Valeria

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETA’
SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, è sprovvisto di quanto richiesto.

CONTRIBUTO VINCENTI “IN ASSOLUTO” CLASSIFICA DISCIPLINA 2025/2026
Il Comitato Regionale Sicilia ha provveduto ad accreditare sul conto delle Società vincenti “in assoluto” la Classifica Disciplina 2025/2026, un contributo per avere totalizzato, al termine del rispettivo campionato, il minor numero di punti di penalizzazione.

Calcio a 11 Maschile
ECCELLENZA A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE di Bagheria Euro 1.000,00
PROMOZIONE A.S.D. FC ALCAMO 1928 di Alcamo “ 800,00
PRIMA CATEGORIA A.S.D. SFERRACAVALLO 2023 di Palermo “ 500,00
SECONDA CATEGORIA U.S. SFARANDINA A.S.D. di Castell’Umberto “ 300,00
TERZA CATEGORIA FOOTBALL CLUB KATANE ASD di Misterbianco “ 200,00
UNDER 19 REG.LE ASD POLISP TORRENOVESE 1971 di Torrenova “ 100,00

Calcio a 11 Femminile
ECCELLENZA A.S.D. ELEFANTINO CALCIO di S.Agata Li Battiati “ 400,00

Calcio a 5 Maschile
SERIE C/1 S.P. CARLENTINI CALCIO di Carlentini “ 400,00
SERIE C/2 POL. GIOIOSA A.S.D. di Gioiosa Marea “ 300,00
SERIE D ASD NIZZA CALCIO di Nizza di Sicilia “ 200,00
UNDER 19 S.C.S.D. ENNA CALCIO di Enna “ 100,00

Calcio a 5 Femminile
REGIONALE A.S.D. LEONESSE WHITE di Leonforte “ 200,00

AFFILIAZIONI
Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2026/2027, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link Home – FIGC.
Si raccomanda di utilizzare l’Atto Costitutivo e lo Statuto presenti, nella sezione Modulistica, sul nostro sito istituzionale al link Comitato Sicilia | LND Sicilia.

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si rammenta che l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all’adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n. 56 del 7 Aprile 2025.
Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link Modulistica | LND Sicilia .

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal Rappresentante Legale della Società utilizzando il link Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche , stampando l’iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L’iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.

DELEGAZIONI PROVINCIALI
Facendo riferimento al C.U. n°5 pubblicato l’8 luglio u.s., di seguito si riportano i nominativi degli altri soggetti che operano presso le Delegazioni Provinciali con i relativi incarichi.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Referente Area di responsabilità sociale : Nigrelli Biagio
Medico Fiduciario Provinciale: Curella Pietro
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Patti Salvatore
Addetto Stampa: Lentini Carmelo
Referente Prov.le Attività Giovanile: Petrucci Vincenzo
Collaboratore Addetto AS400: Palumbo Gisella
Collaboratore Addetto alla Segreteria : Burgio Tonino
Collaboratore: Caci Paolo

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.
Referente Area di responsabilità sociale : Lanza Placido
Medico Fiduciario Provinciale : Alizzi Lorenzo
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Basile Sebastiano
Addetto Stampa : Volo Lucio
Referente Prov.le Attività Giovanile : Cappadona Filippo
Collaboratore : Spada Giuseppe
Collaboratore : Emanuele Carmelo

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
Referente Area di responsabilità sociale : Miccichè Tullio
Medico Fiduciario Provinciale : Di Gesù Ferdinando
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Seminara Giovanni
Addetto Stampa : Gandolfo Maria Pepe
Referente Prov.le Attività Giovanile : Maritato Armando
Collaboratore : Emma Antonio
Collaboratore : Palumbo Michele

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
Referente Area di responsabilità sociale : Mannino Alfio
Medico Fiduciario Provinciale : Calabretta Angelo
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Sapienza Marcello
Addetto Stampa : Caruso Riccardo
Referente Prov.le Attività Giovanile : Tosto Alberto
Addetto AS400 : Battaglia Antonino
Addetto al Tesseramento : Maugeri Emanuele
Addetti alla Segreteria : Cavallaro Daniele – Maugeri Antonino – Zitelli Grazia

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA
Referente Area di responsabilità sociale : Sella Agostino
Medico Fiduciario Provinciale : Russo Arcangelo
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Vicari Paolo
Addetto Stampa : Caccamo Riccardo
Referente Prov.le Attività Giovanile : Compagnone Salvatore

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
Referente Area di responsabilità sociale : Napoli Francesco
Medico Fiduciario Provinciale : Leonardi Sebastiano
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Foscolo Sebastiano
Addetto Stampa : Italiano Andrea
Referente Prov.le Attività Giovanile : Benanti Giovanni
Collaboratore : Garufi Massimo
Collaboratore : Presti Emanuele

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
Referente Area di responsabilità sociale : Uttuso Antonella
Medico Fiduciario Provinciale : De Gregorio Roberto
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Crisci Calogero
Addetto Stampa : Gullà Marco
Referente Prov.le Attività Giovanile : Guarino Giorgio
Referente Madonita Attività Giovanile : Sottile Mario
Collaboratori : Gagliardi Antonio – Pagano Francesco Antonio –
Collaboratore : Cutrona Vincenzo

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
Referente Area di responsabilità sociale : Licitra Antonello
Medico Fiduciario Provinciale : Vaccaro Raffaele
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Rizza Michele
Addetto Stampa : La Lota Andrea
Referente Prov.le Attività Giovanile : Nunnari Francesco
Collaboratori : Appiano Vincenzo – Zisa Giovanni – Asta Enrico

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA
Referente Area di responsabilità sociale : Cavarra Nello
Medico Fiduciario Provinciale : Gazzè Angelo
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Pennuto Massimiliano
Addetto Stampa : Abela Maurilio
Referente Prov.le Attività Giovanile : Maiori Giuseppe

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI
Referente Area di responsabilità sociale : Tallarita Giuseppe
Medico Fiduciario Provinciale : Mistretta Pietro
Fiduciario Prov.le campi sportivi : Aiuto Salvatore
Addetto Stampa : Quarrato Alessandro Piero
Referente Prov.le Attività Giovanile : Tallarita Giuseppe
Collaboratori : Cirrone Francesco – Grimaudo Giuseppe – Patti Vincenzo

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. – ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:
Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC – Anagrafe Federale, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.
Una volta effettuato l’accesso, selezionando la funzione “Variazione organigramma”, dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.
Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell’organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto “Seleziona esistente” e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti “Altri dirigenti” non deve essere prodotto verbale.

Ogni variazione all’organigramma successiva alla prima, dovrà essere inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l’affiliazione.

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA:
Creare nuova pratica e SALVARLA per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente

In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell’anagrafica dei dimissionari

Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce “autorizzato alla firma” se delegato

Quando l’organigramma sarà completato, SALVARE la pratica e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE (si trova nell’organigramma, in corrispondenza del nominativo del Presidente, nella colonna a destra – voce Documenti). Il modulo dovrà essere scaricato, compilato e firmato esclusivamente dal Presidente.

Caricare alla voce “allegati – Autocertificazione NOIF” il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato

Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti

Salvare la pratica e “rendere definitiva”

Scaricare il modulo censimento, da prelevare alla voce “allegati – elenco dei nominativi…”; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti

Caricare sempre alla medesima voce “allegati – elenco dei nominativi…” il modulo censimento precedentemente scaricato, compilato e scansionato

SALVARE la pratica, RENDERLA DEFINITIVA e successivamente INVIARLA.

In caso di cambio del Legale Rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:
Il nuovo verbale di assemblea timbrato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, dal Presidente uscente (se presente) e dal nuovo Presidente per accettazione.
Dimissioni firmate
Copia del documento di riconoscimento dei Presidenti entrante ed uscente
Certificato di attribuzione codice fiscale cambio legale rappresentante rilasciato dall’ADE

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all’adozione di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETA’
SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, è sprovvisto di quanto richiesto.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL
La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce “Home” effettuare “Apertura segnalazione” o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all’indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su CONTATTI.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE
Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI
Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI
Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE

sicilia.dr5@lnd.it

RIFORMA CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2026/27
Si riporta quanto stabilito dal Comitato Regionale Sicilia in merito ad alcune riforme di base che andranno in vigore a partire dalla stagione sportiva 2026/27.

CAMPIONATO DI SERIE C1
Calciatori formati
Nella stagione sportiva 2026/27 le Società partecipanti al Campionato dì Serie C1 potranno inserire in distinta per ogni singola gara un massimo di 2 (due) calciatori “non formati in Italia o nei Club”.

Per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Per “giocatori formati in Italia” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
b) Per “giocatori formati nel club” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1 ottobre ed il 30 giugno.
Ai fini dell’individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserati a titolo definitivo” si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo
Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l’attribuzione della qualifica di “giocatore formato nel club”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.
A integrazione di quanto sopra riportato e in alternativa a quanto già pubblicato, per una più ampia possibilità di reperimento e selezione di calciatori “formati e non formati” e allo scopo di agevolarne le procedure di  tesseramento, si pubblica quanto segue:
CALCIATORI FORMATI IN ITALIA

Nelle gare valevoli per il Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C1 (Play Off e Play Out compresi) e relativa Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 2 (due) giocatori non formati.
Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:
a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.
Tutte le Società sono pregate di controllare se i propri calciatori presenti nel tabulato calciatori dilettanti consultabile all’interno dell’Area Società LND alla voce “Tesseramento dilettanti” siano in possesso o meno della qualifica di “Calciatore formato in Italia”.
Qualora un calciatore non abbia la qualifica di “Calciatore formato in Italia”, ma sia in possesso dei requisiti richiesti, le Società possono richiederla secondo la seguente procedura:

MODALITA’ RICHIESTA QUALIFICA DI “CALCIATORE FORMATO IN ITALIA”

Per la formalizzazione della qualifica di calciatore formato in Italia, le società devono farne specifica richiesta all’interno dell’Area Società LND.

Per richiedere tale qualifica devono procedere come segue:
entrare nella riservata Area Società;
scegliere la tendina “Tesseramento dilettanti”;
scegliere l’opzione “Dichiarazione Residenza Calciatori per Formazione”;
selezionare il calciatore e inserire la data di inizio della residenza in Italia;
allegare il certificato di residenza storico del calciatore in questione;
firmare elettronicamente la pratica.

CONVALIDA DELLA PRATICA
Il Comitato Regionale Sicilia, attesa la rispondenza dei documenti inviati, provvederà a convalidare la pratica e conseguentemente la qualifica di formato diviene efficace in ambito federale con decorrenza dalla data della firma elettronica apparendo la dicitura “formato in Italia” nei tabulati della Società.

GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA CHIUDERANNO DAL GIORNO
10 AGOSTO 2026 AL GIORNO 14 AGOSTO 2026

3. COMUNICAZIONI UFFICIO GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE n.162 SGS del 9 luglio 2026
Elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 4° Livello” e come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2025/2026.

Allegato CU N.162 SGS 2025-2026 – Elenco Club 3° e 4° Livello 2025-2026
https://files.figc.it/version/c:ZTE1OGMwYTktMWU2Yi00:ZTMyNDhiZTQtNjUyOS00/Allegato%20CU%20N.162%20SGS%202025-2026%20-%20Elenco%20Club%203%C2%B0%20e%204%C2%B0%20Livello%202025-2026.pdf

FIGC SGS CLUB GIOVANILI MANUALE LOGO
https://files.figc.it/version/c:Y2RlODI1ZGMtMWZlMS00:NWNlNTJlN2EtOTFhNi00/figc-sgs-clubgiovanili-manuale-logo.pdf

COMUNICAZIONI DELL’ UFFICIO DEL COORDINATORE

ELENCO DEGLI OPEN DAYS E CAMPUS ESTIVI REGOLARMENTE AUTORIZZATI

CAMPUS ESTIVI
SOCIETÀ COMUNE PERIODO TIPOLOGIA
PALERMO FOOTBALL CLUB PALERMO 8/12-06-2026 LUDICO SPORTIVO, AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
ENNA CALCIO ENNA 8-06 17-07 2026 AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
AURORA MAZARA MAZARA DEL VALLO 22/26-06-2026 LUDICO SPORTIVO
CALCIO CLUB S.V. SANTA VENERINA 29-06 3-07 2026 LUDICO SPORTIVO
CATANIA F.C. CATANIA 15/19-06-2026 LUDICO SPORTIVO
CATANIA F.C. CATANIA 22/26-06-2026 LUDICO SPORTIVO
CATANIA F.C. CATANIA 29-06 3-07 2026 LUDICO SPORTIVO
F.C. INTERNAZIONALE MILANO BARCELLONA P.G. 27-07 7-08 2026 LUDICO SPORTIVO
ACADEMY ETNA SOCCER 2023 RAGALNA 3-07-2026 AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
RENZO LO PICCOLO TERRASINI TERRASINI 1-07 31-08 2026 AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
REAL PALAZZOLO PALAZZOLO ACREIDE 8-06 31-07 2026 LUDICO SPORTIVO
ACADEMY PALERMO CALCIO PALERMO 7/30-07-2026 AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO

OPEN DAY
SOCIETÀ COMUNE PERIODO TIPOLOGIA
ENNA CALCIO ENNA 6/10-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
VILLAUREA PALERMO 17-06-2026 CALCIO A 5 MASCHILE
LAGOREAL 1981 PERGUSA/ENNA 1/18-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
TEAMSPORT MILLENNIUM CATANIA 1/9-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
FAIR PLAY MESSINA SSD MESSINA 1/20-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
RENZO LO PICCOLO TERRASINI TERRASINI 2/6-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
C.U.S. PALERMO MONREALE 2/30-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
MODICA AIRONE MODICA 1/3-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
ATLETICO SIRACUSA SIRACUSA 6/29-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE/FEMMINILE
POL. MODICA CALCIO MODICA 2-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
VILLAUREA PALERMO 24-06 31-07 2026 CALCIO A 5 MASCHILE
CITTÀ DI CARINI CARINI 1/31-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE/FEMMINILE
VALDERICE CALCIO 2013 VALDERICE 14/15-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
PROGETTO ENNA SPORT 04 ENNA/PERGUSA 14-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE
CATANIA F.C. CATANIA 21/23-07-2026 CALCIO A 11 FEMMINILE
INVICTUS F.C. 2014 VIAGRANDE 13/15-07-2026 CALCIO A 11 MASCHILE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE
Secondo quanto pubblicato sul C.U. 402 LND (205/A FIGC), del 27 aprile 2026, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2010, con vincolo annuale.

ART. 31 “I GIOVANI”
1.bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest’ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”.

ART. 96 “PREMIO DI TESSERAMENTO”
6. L’importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6

ART. 99 “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA”
4. L’importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell’articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.
6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest’ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.
7. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA
FIFA LEGAL PORTAL
Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE
L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org
Link : https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

Per info scrivere a fch@figc.it
ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all’adozione di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

GIORNI ORARIO ORARIO
Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00
Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Sabato Chiusura Chiusura

Si precisa che eventuali comunicazioni nei giorni non indicati nella suddetta tabella dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail del.enna@lnd.it.

Si avvisano le gentili Società che, dal 27 al 31 luglio, gli uffici della Delegazione provinciale resteranno chiusi.

PUBBLICATO DALLA DELEGAZIONE DI ENNA IL 23 Luglio 2026

IL SEGRETARIO IL DELEGATO
GIUSEPPE DI LUCA GIUSEPPE ANZALDI

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Riccardo

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