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Calcio le Comunicazioni del Comitato provinciale Figc

Riccardo Luglio 8, 2020 111 minuti letti

1.1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

SITO INTERNET COMITATO REGIONALE SICILIA E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Eโ€™ attivo il sito Internet del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo:

sicilia.lnd.it (senza digitare www.)

Il sito sarร  raggiungibile, altresรฌ, accedendo al portale www.lnd.it e selezionando โ€œSiciliaโ€ dal menu a tendina โ€œComitatiโ€.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ORGANICO SOCIETAโ€™ CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI โ€“ STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021 –

Allegato al presente C.U. si pubblica lโ€™organico dei Campionati Regionali e Provinciali al 30 giugno
2020.
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

CALCIO A UNDICI MASCHILE

โ€ข ECCELLENZA 2 Gironi da 16 Squadre Totale N. 32

โ€ข PROMOZIONE 4 Gironi da 16 Squadre Totale N. 64

โ€ข PRIMA CATEGORIA 7 Gironi da 14 Squadre Totale N. 98

โ€ข SECONDA CATEGORIA 5 Gironi da 14 Squadre Totale N. 70

โ€ข TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
โ€ข TERZA CATEGORIA – Under 21 Gironi da comporre
โ€ข TERZA CATEGORIA – Under 19 Gironi da comporre

โ€ข REGIONALE โ€œJuniores Under 19โ€ Gironi da comporre
โ€ข PROVINCIALE โ€œJuniores Under 19โ€ Gironi da comporre

โ€ข COPPA ITALIA Memorial โ€œGianfranco Provenzanoโ€ (Societร  di Eccellenza)
โ€ข COPPA ITALIA Memorial โ€œOrazio Siinoโ€ (Societร  di Promozione)
โ€ข COPPA SICILIA Memorial โ€œFilippo Lentiniโ€ (Societร  di Prima Categoria)
โ€ข COPPA TRINACRIA Memorial โ€œSalvatore Sajevaโ€ (Societร  di Seconda Categoria)
โ€ข TROFEO PROVINCE Memorial โ€œPietro Lo Biancoโ€ (Societร  di Terza Categoria)

โ€ข ATTIVITAโ€™ AMATORI

CALCIO A CINQUE MASCHILE

โ€ข SERIE “C1” โ€“ 2 Gironi da 14 squadre Totale N. 28
โ€ข SERIE “C2” โ€“ Gironi Interprovinciali 5 Gironi da 12 squadre Totale N. 60
โ€ข SERIE “D” โ€“ Gironi Provinciali Gironi da comporre

โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 21โ€ Gironi da comporre
โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 19โ€ Gironi da comporre (ex Juniores)
โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 17โ€ Gironi da comporre (ex Allievi)
โ€ข PROVINCIALE โ€œUNDER 17โ€ Gironi da comporre (ex Allievi)
โ€ข PROVINCIALE โ€œUNDER 15โ€ Gironi da comporre (ex Giovanissimi) (*)

(*) con successiva Fase Regionale
โ€ข COPPA ITALIA Societร  Serie โ€œC1โ€ (obbligatoria)
โ€ข COPPA SICILIA Societร  Serie โ€œC2โ€ (obbligatoria)
โ€ข COPPA TRINACRIA Riservata Societร  Serie “D” Provinciale

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

โ€ข REGIONALE โ€“ Girone Unico 1 Girone da 12 squadre Totale N. 12
โ€ข PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE Gironi da comporre

โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 21โ€ Gironi da comporre
โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 19โ€ Gironi da comporre (ex Juniores)

โ€ข COPPA ITALIA REGIONALE Societร  Girone โ€œUnicoโ€ Regionale (obbligatoria)

โ€ข CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI Gironi da comporre

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

โ€ข REGIONALE โ€œEccellenzaโ€ Gironi da comporre
โ€ข PROVINCIALE โ€œPromozioneโ€ Gironi da comporre
โ€ข CAMPIONATO โ€œJUNIORESโ€ Gironi da comporre
โ€ข COPPA ITALIA Societร  โ€Eccellenzaโ€ Reg.le (obbligatoria)

ATTIVITAโ€™ GIOVANILE SUL TERRITORIO

โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 17โ€ (ex Allievi) 6 Gironi da 14 Squadre Totale N. 84 (*)
โ€ข REGIONALE โ€œUNDER 15โ€ (ex Giovanissimi) 6 Gironi da 14 Squadre Totale N. 84 (*)
โ€ข PROVINCIALE โ€œUNDER 17โ€ (ex Allievi) Gironi da comporre
โ€ข PROVINCIALE โ€œUNDER 15โ€ (Ex Giovanissimi) Gironi da comporre

(*) Si โ€œDerogaโ€ da 65 a 84 squadre – solo per la Stagione Sportiva 2020/2021 โ€“ collegato ad una situazione di carattere eccezionale non essendosi effettuate โ€œretrocessioniโ€ a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020 (COVID-19) – Delibera Consiglio Direttivo C.R. Sicilia del 25 Giugno 2020 โ€“ C.U. N. 379 del 26 Giugno 2020 –

PROGETTO DI โ€œDEMATERIALIZZAZIONEโ€ TESSERAMENTO E ISCRIZIONI AI CAMPIONATI โ€“ FIRMA ELETTRONICA โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Con riferimento alla materia in oggetto, si ricorda che tutte le iscrizioni ai Campionati (dati societari, Presidente, Organigramma, Variazioni organigramma) nonchรฉ tutte le operazioni di tesseramento vanno effettuate per via telematica, con lโ€™uso della โ€œFirma Elettronicaโ€, attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D.
Detta procedura di โ€œDematerializzazioneโ€ sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli Uffici del Comitato Regionale/Delegazioni o tramite lโ€™invio per posta ordinaria.
Si invitano le Societร  a prendere visisione delle istruzioni consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia – cliccando su โ€œNotizie utili, scadenze, informazioni importantiโ€ e, successivamente, cliccando su โ€œGuida alla dematerializzazzione e firma elettronicaโ€, ovvero attraverso la propria area riservata, immettendo il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (le Societร  ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente allโ€™Ufficio Affari Generali โ€“ Fax 091/6808498; E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it ), cliccando sul tasto HOME e successivamente โ€œintegrazione aiuto in linea per firma elettronicaโ€.

Entrati nellโ€™ area riservata occorrerร  seguire le relative istruzioni.

Per quanto sopra si informano le Societร  che per poter effettuare qualsiasi operazione allโ€™interno dellโ€™Area Societร , รจ OBBLIGATORIO abilitare un dirigente (presente nellโ€™Organigramma con potere di firma) alla FIRMA ELETTRONICA. Nellโ€™Area Societร  e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, รจ scaricabile la GUIDA per mettere in atto i passaggi per lโ€™abilitazione alla FIRMA ELETTRONICA โ€“ cliccando su โ€œProgetto di DEMATERIALIZZAZIONEโ€.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRIONICA
Per tutti i Dirigenti giร  accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2019/2020 non รจ necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma รจ obbligatorio utilizzare la funzione โ€œRiattivazione PINโ€ dal menรน โ€œFirma Elettronicaโ€. Per i Presidenti di Societร , prima di utilizzare detta funzione, occorre indicare in โ€œOrganigrammaโ€- sulla propria anagrafe โ€“ lโ€™indicazione di โ€œRappresentante legaleโ€.

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha confermato i criteri di โ€œRipescaggioโ€ individuati per la Stagione Sportiva 2019/2020, il cui bando viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive. In tal senso, relativamente al punto C) โ€“ Meriti Sportivi โ€“ dellโ€™Art. 2 – verranno assegnati soltanto i punti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 17.
Si precisa, altresรฌ, che le squadre classificatesi al 2ยฐ, 3ยฐ, 4ยฐ e 5ยฐ posto sโ€™intendono come partecipanti ai Play-Off, anche se NON disputati in conseguenza dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non perderanno la prioritร  nella graduatoria per eventuali โ€œRipescaggiโ€ alla categoria superiore, cosรฌ come stabilito dal โ€œBandoโ€.

Le Societร  regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2019/2020, intendano concorrere allโ€™ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare la scheda del โ€œBando di Concorsoโ€ allegata al presente Comunicato, debitamente compilata, presso questo Comitato Regionale:

โ€ข entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDIโ€™ 27 LUGLIO 2020 per il โ€œRipescaggioโ€ ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie โ€œC1โ€ di Calcio a 5 Maschile;
โ€ข entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDIโ€™ 24 AGOSTO 2020 per il โ€œRipescaggioโ€ ai Campionati di 1^ e 2^ Categoria, Serie โ€œC2โ€ di Calcio a 5 Maschile e Girone UNICO Femminile di Calcio a 5 –

o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purchรฉ pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di โ€œRipescaggioโ€ ha carattere perentorio.

Per concorrere la Societร  dovrร  risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.

La domanda dovrร  contenere lโ€™intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il โ€œRipescaggioโ€ nonchรฉ lโ€™eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno
2020, e dovrร  essere depositata in busta โ€œchiusaโ€, con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, โ€œRIPESCAGGIOโ€. Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrร  chiaramente essere indicato sulla busta โ€œRIPESCAGGIOโ€. Si precisa che la domanda di โ€œIscrizioneโ€ al Campionato di competenza dovrร  avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta รจ stata inviata unitamente alla domanda di โ€œRipescaggioโ€.

Si ribadisce che le Societร  che intendono concorrere allโ€™ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare lโ€™iscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il โ€œRipescaggioโ€, inviando โ€œTELEMATICAMENTEโ€ tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 9. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilitร  campo di giuoco.

Si fa presente che relativamente allโ€™utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrร  essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validitร .

Qualora non si dovesse ottenere lโ€™ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederร , dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

Eโ€™ stata costituita apposita Commissione che provvederร  allโ€™esame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.

**********

โ€œRIPESCAGGIโ€ CAMPIONATI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha confermato i criteri di โ€œRipescaggioโ€ individuati per la Stagione Sportiva 2019/2020, il cui bando viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive.

MASCHILE โ€“

Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale, presentando la scheda del โ€œBando di Concorsoโ€ debitamente compilata.

Le Societร  2nda e 3rza classificata nella media punti tra le Societร  Seconde classificate nelle Delegazioni Provinciali con meno di dieci Societร  avranno prioritร  in sede di โ€œRipescaggioโ€ nel Campionato Regionale di Serie C2.

FEMMINILE โ€“

Per quanto attiene al CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE, resta confermato quanto segue:

a) La vincente del girone provinciale accede direttamente al Girone Unico Regionale;
b) Eventuali altri posti liberi saranno assegnati nellโ€™ordine appresso indicato:

1. Societร  che nellโ€™ultimo anno hanno partecipato al Girone Provinciale Femminile, portandolo regolarmente a termine;
2. Societร  affiliate da almeno un anno;
3. Societร  nuove affiliate.

Per quanto attiene al punto 1), in caso di esubero, la precedenza sarร  attribuita in base allโ€™ordine di classifica.

Per quanto attiene ai rimanenti punti, nella eventualitร  di esubero, la precedenza sarร  attribuita in base alla data di ratifica dellโ€™affiliazione.

Le domande di ammissione (vedere โ€œschedaโ€ R/FEMM. allegata al presente comunicato ufficiale), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDIโ€™ 24 AGOSTO 2020 e contenere lโ€™intero importo previsto per il girone Unico Regionale.

SI RICORDA CHE NON VALE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, le Societร  sono tenute a perfezionare l’iscrizione secondo i criteri, le modalitร  ed entro i termini d’appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D. che si ritiene opportuno trascrivere:
Art. 28 – REGOLAMENTO L.N.D.
L’iscrizione ai Campionati
1. Le societร  sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalitร  telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilitร  di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del presente Regolamento. Le Societร  sono tenute a svolgere lโ€™ attivitร  sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dallโ€™art. 19, delle N.O.I.F..

b) lโ€™inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, societร  e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attivitร  regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltร  di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative allโ€™iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle societร  secondo i termini e le modalitร  stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
d) il deposito da parte delle societร  aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.

********
PROCEDURA DI โ€œDEMATERIALIZZAZIONEโ€ –
Si ricorda che รจ obbligatoria lโ€™iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema telematico, secondo le modalitร  previste dalla procedura di โ€œDematerializzazioneโ€ alla quale il Comitato Regionale ha aderito a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016 – secondo le istruzioni fornite a tutte le Societร  (vedi punto 1.1.4. presente Comunicato Ufficiale).

Tale procedutra รจ lโ€™unica consentita.

A) ADEMPIMENTI PER Lโ€™AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Societร  devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare lโ€™iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalitร  On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterร  alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del โ€œtermine ordinatorioโ€ fissato per lโ€™iscrizione On-line, la Societร  dovrร  procedere alla compilazione definitiva e relativo invio โ€œTelematicoโ€ della domanda di iscrizione al Campionato di competenza e della modulistica allegata.

Lโ€™adempimento di cui al punto A) dovrร  essere comprensivo, oltre che della domanda di iscrizione, della seguente documentazione:

1) DATI SOCIETAโ€™ โ€“ Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Societร  (NON del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autoritร  competenti.

2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dellโ€™ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2020/2021). Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche lโ€™inserimento di un solo Consigliere) si dovrร  procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Societร , lo stampato dovrร  essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta lโ€™Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:
โ€œ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene allโ€™atto dellโ€™ iscrizione al Campionato della Societร  di appartenenza. A tal fine le Societร  sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione โ€.

3) PRESIDENTE

4) DELEGATI ALLA FIRMA

5) AUTOCERTIFICAZIONE – Norme in materia di comportamento e di Onorabilitร  โ€“
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonchรฉ agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando lโ€™attenzione delle Societร  sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dellโ€™ Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

punto 6: Allโ€™atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Societร  o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilitร  previste dal 1ยฐ comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Societร  ed Associazioni che svolgono attivitร  in ambito regionale e provinciale lโ€™obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Societร  ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare lโ€™assenza di condizioni di incompatibilitร  degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Societร  o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilitร  di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertร  personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dallโ€™Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dallโ€™Art. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI โ€“ Le Societร  allโ€™atto dellโ€™iscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere โ€“ a cura del proprio Legale Rappresentante โ€“ la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali –

7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITAโ€™ DEL CAMPO DI GIUOCO โ€“ Si ricorda che, allโ€™atto dellโ€™iscrizione ai Campionati, le Societร  dovranno indicare la disponibilitร  di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dallโ€™Art. 19 delle N.O.I.F.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, รจ necessario che per lโ€™impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dellโ€™Ente privato proprietario, (come da modello che sarร  a disposizione delle Societร  in forma telematica) lโ€™attestato di completa idoneitร  del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene lโ€™agibilitร . (Punto 31 DISPONIBILITAโ€™ CAMPI DI GIUOCO โ€“ C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ€™ 1 Luglio 2020).

Si fa presente che relativamente allโ€™utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrร  essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validitร .

8) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE โ€œ JUNIORES – UNDER 19โ€ (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre delle Societร  siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie โ€œDโ€ della Stagione Sportiva 2020/2021).

9) ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA โ€“ Coppa Italia obbligatoria per le Societร  di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Societร  partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Coppa Italia Calcio a 5 Maschile Serie โ€œC1โ€ obbligatoria. Coppa Sicilia Calcio a 5 Maschile Serie โ€œC2โ€obbligatoria. Coppa Trinacria Calcio a 5 Maschile riservata alle Societร  partecipanti al Campionato di Serie โ€œDโ€. Coppa Italia Calcio a 5 Femminile obbligatoria Girone Regionale Unico. Coppa Italia Calcio a 11 Femminile obbligatoria per le Societร  partecipanti al Campionato Regionale di โ€œEccellenzaโ€.

10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI – Le Societร  dovranno versare, oltre allโ€™eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2020, gli importi stabiliti dalla lettera c) del comma 2) dellโ€™Art. 28 del Regolamento della L.N.D., cosรฌ come riportati al punto 11. del presente Comunicato Ufficiale che risultano giร  comprensivi dellโ€™importo relativo a โ€œASSICURAZIONE DIRIGENTIโ€ (โ‚ฌ 130,00 per ogni singola Societร  partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria – โ‚ฌ 90,00 per ogni singola Societร  partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dellโ€™Attivitร  Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto lโ€™importo relativo allโ€™ โ€œASSICURAZIONE DEI TESSERATIโ€ che, si ribadisce, varierร  a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Societร  avrร  in carico alla data del 30 Giugno 2020 (โ‚ฌ 27,00 โ€“ C.U.N. 5 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 – moltiplicato per il numero dei tesserati – importo che potrร  essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).

Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria โ€œDirigentiโ€ delle Societร  della L.N.D. โ€“ cosรฌ come disposto dal 1ยฐ Luglio 2012, recependo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010 โ€“ lโ€™importo pro capite รจ pari ad โ‚ฌ 5,00. Ai โ€œDirigenti Ufficialiโ€ sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori (C.U.N. 5 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020).

A tale proposito si ricorda che sono considerati โ€œDirigenti Ufficialiโ€ i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2020/2021, segnatamente:

a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dellโ€™Allenatore.

I Dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette Categorie rientreranno nel regime assicurativo della Categoria dei โ€œDirigentiโ€.

********

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (โ€œnon trasferibileโ€ intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI โ€“ Via Orazio Siino s.n.c. โ€“ 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

ordinate Bancarie / IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente
IT 26 S 02008 43730 000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)

Copia della ricevuta dovrร  essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 – Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

– denominazione sociale;
– numero di matricola;
– campionato per il quale si effettua il versamento

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT โ€“ POS โ€“ c/o la Sede del C.R. Sicilia โ€“
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Si precisa che nei casi di doppia attivitร  (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile piรน Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attivitร  regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i โ€œdiritti dโ€™ iscrizioneโ€ al Campionato di cui al punto 12. โ€“ lettera A).

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per lโ€™iscrizione ai rispettivi Campionati di cui alla lettera c) del comma 2) del suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Societร , alla data di scadenza, dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.

La lettera b) del comma 2) – del citato Art. 28 stabilisce, altresรฌ, l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Societร  consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciรฒ a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

โ€ข Art. 94 ter comma 12 N.O.I.F. โ€“

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 2020 nonchรฉ, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anchโ€™esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale โ€“ Sezione Vertenze Economiche – e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Societร  devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per lโ€™iscrizione al rispettivo campionato.
In caso contrario, la Societร  inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

โ€ข Art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. โ€“

Ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, le disposizioni riguardanti lโ€™applicazione dellโ€™Art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state derogate come di seguito riportato, giusto provvedimento di cui al C.U. F.I.G.C. N. 217/A del 10 Giugno 2020 (cfr. Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 315 dellโ€™11 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Societร  devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per lโ€™iscrizione al rispettivo Campionato.
In caso contrario, la Societร  inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

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SI FA PRESENTE CHE – GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI โ€“ Lโ€™INOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER Lโ€™ISCRIZIONE ON-LINE E PER Lโ€™INOLTRO โ€œTELEMATICOโ€ DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLโ€™ADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della domanda di iscrizione secondo la modalitร  On-line a pena di decadenza) COMPORTERAโ€™ Lโ€™ESCLUSIONE DELLA SOCIETAโ€™ DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.

Si riportano le linee-guida per le iscrizioni delle Societร  ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, cosรฌ come deliberato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione dellโ€™11 Giugno 2020.

Si ribadisce che ai sensi dellโ€™Art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni Inderogabili per lโ€™iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:

a) la disponibilitร  di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dallโ€™Art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

b) lโ€™inesistenza di situazion i d ebitorie nei conf ronti di Enti federali, Societร  e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

– Tassa associativa alla L.N.D.;
– Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
– Assicurazione tesserati;
– Acconto spese per attivitร  regionale e organizzazione.

Per quanto riguarda le voci di cui al punto c) – tassa associativa alla L.N.D., diritti di iscrizione ai Campionati di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attivitร  regionale e organizzazione โ€“ si fa presente che, in deroga allโ€™Art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha dato facoltร  ai Comitati di prevedere le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalitร  di seguito specificate.

– Prima rata: 30% dellโ€™importo globale entro il termine perentorio fissato per lโ€™iscrizione al Campionato di competenza;
– Seconda rata: ulteriore 30% dellโ€™importo globale entro il termine perentorio del 16 Novembre 2020;
– Terza rata: ulteriore 20% dellโ€™importo globale entro il termine perentorio del 21 Dicembre 2020;
– Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, riunitosi in data 25 Giugno 2020, ha accolto di applicare la โ€œderogaโ€ come piรน sopra riportata.

Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Societร  e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020, non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo per entorio f issato per lโ€™iscrizione al Ca mpion ato di co mpetenz a (vedi Art. 94 ter delle N.O.I.F. commi 12 e 13 piรน sopra richiamato).
Il mancato versamento della rata iniziale del 30% e degli importi di cui al punto b) entro il termine perentorio fissato per lโ€™iscrizione al Campionato di competenza comporta la mancata iscrizione della Societร  al Campionato stesso.

Alla scadenza dei termini perentori del 16 Novembre 2020, del 21 Dicembre 2020 e del 22 Febbraio 2021, verrร  avviata, senza indugio, la procedura del โ€œPRELIEVO COATTIVOโ€ nei confronti delle Societร  eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui allโ€™Art. 53 delle N.O.I.F. ed allโ€™Art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In tal senso troveranno applicazione i punti 5, 5 bis e 6 dellโ€™Art. 53, delle N.O.I.F. che di seguito si riportano (Nuovo testo C.U. N. 83/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2019 ed allegato al C.U. N. 278 della L.N.D. pubblicato in Roma il 4 Aprile 2019 โ€“ Giร  pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 388 del 4 Aprile 2019 e N. 390 del 5 Aprile 2019):

5. – Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Societร  che rinuncia per la 2^ volta a disputare gare รจ esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5.bis โ€“ Le Societร  dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. โ€“ Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ricorda, altresรฌ, che รจ stato modificato lโ€™Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i โ€œprelievi coattiviโ€ possono essere disposti anche se la Societร  inadempiente disputa la gara in campo esterno.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Societร  per la compilazione dellโ€™iscrizione On-line, ha istituito un apposito โ€œsportelloโ€ operativo. Analoga postazione รฉ resa disponibile presso ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.

Le Societร , pertanto, sono invitate a regolarizzare lโ€™iscrizione nei termini e con le modalitร  stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Non รจ consentita lโ€™iscrizione con generici telegrammi di adesione o con lโ€™invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.
In tal caso questo Comitato considererร  la Societร  rinunciataria a tutti gli effetti, e sarร  esclusa dal campionato di competenza.

CAMPIONATO โ€œJUNIORES- UNDER 19โ€ โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 โ€“

A) CAMPIONATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€, obbligatorio per le Societร  di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dellโ€™organico, Societร  partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonchรฉ le Societร  โ€œPureโ€ che ne faranno richiesta.

Al Campionato Regionale โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€ sono iscritte dโ€™ufficio, altresรฌ, le squadre delle Societร  siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie โ€œDโ€ della Stagione Sportiva 2020/2021, che parteciperanno โ€œFuori Classificaโ€.

La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Lunedรฌ 28 Settembre 2020. Rimane articolato con una 1^ Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il Campionato dovrร  iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2020. Ciรฒ in considerazione che la vincente Regionale, che verrร  ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro il termine che sarร  reso noto con successiva informativa da parte della stessa L.N.D. Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherร  al Comitato Regionale โ€“ entro il mese di Marzo 2021 – la vincente di ogni Girone.

– Lโ€™articolazione della 2^ Fase delle Societร  dei Campionati Regionali รจ subordinata al numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerร  su un campo neutro in considerazione che la gara Finale Regionale, relativa allโ€™edizione 2019/2020, non si รจ effettuata in conseguenza dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19.

– Lโ€™articolazione della 2^ Fase riservata alle Societร  di Serie โ€œDโ€ vedrร  il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarร  successivamente comunicata.

Il tempo di attesa รจ fissato in 15 minuti.

Potranno partecipare i calciatori nati dal 1ยฐ gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15ยฐ anno di etร ; รจ consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori โ€œfuori quotaโ€, nati dal 1ยฐ gennaio 2001 in poi.
Lโ€™inosservanza delle predette disposizioni sarร  punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโ€™art. 10, comma 6, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
Eโ€™ consentito alle Societร  Juniores โ€œpureโ€ regionali di impiegare in ogni gara fino ad un massimo di tre calciatori โ€œfuori quotaโ€, nati dal 1ยฐ gennaio 2001 in poi. (vedere lettera A/9 – punto 2) lettera b) โ€“ Limite di partecipazione dei calciatori in relazione allโ€™etร  – del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ€™1 Luglio 2020).

B) CAMPIONATO PROVINCIALE

Il Campionato Provinciale รจ organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale sulla base di uno o piรน gironi.

Potranno partecipare i calciatori nati dal 1ยฐ gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15ยฐ anno di etร ; รจ consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori โ€œfuori quotaโ€, nati dal 1ยฐ gennaio 2000 in poi.
Lโ€™inosservanza delle predette disposizioni sarร  punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโ€™art. 10, comma 6, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
Eโ€™ consentito alle Societร  Juniores โ€œpureโ€ provinciali di impiegare in ogni gara fino ad un massimo di quattro calciatori โ€œfuori quotaโ€, nati dal 1ยฐ gennaio 2000 in poi. (vedere lettera A/9 – punto 3) lettera b) โ€“ Limite di partecipazione dei calciatori in relazione allโ€™etร  – del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ€™1 Luglio 2020).

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Norme sullโ€™utilizzo dei calciatori โ€œfuori quotaโ€
Per quanto riguarda lโ€™impiego dei Calciatori โ€œfuori quotaโ€ si chiarisce che lโ€™utilizzo รจ facoltativo e che il limite di 3 (Campionato โ€œRegionaleโ€ Juniores) e di 4 (Campionato โ€œProvincialeโ€ Juniores) si riferisce allโ€™intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata allโ€™arbitro, prima dellโ€™inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1ยฐ Gennaio 2001 in poi (Campionato โ€œRegionaleโ€ Juniores) e di massimo 4 calciatori nati dal 1ยฐ Gennaio 2000 in poi (Campionato โ€œProvincialeโ€ Juniores), sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali sono aperte dal 15 LUGLIO 2020 e chiuderanno secondo il calendario di seguito riportato โ€“ โ€œTERMINE ORDINATORIOโ€ –

Si riportano qui di seguito, altresรฌ, i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto lโ€™ โ€œAssicurazione Tesseratiโ€.

CALCIO A 11 MASCHILE

โ€ข Campionato di Eccellenza ore 12.00 – Lunedรฌ 27.07.2020 โ‚ฌ 5.930,00 (.)
โ€ข Campionato di Promozione ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 27.07.2020 โ‚ฌ 5.330,00 (.)
โ€ข Campionato Prima Categoria ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 24.08.2020 โ‚ฌ 3.330,00
โ€ข Campionato Seconda Categoria ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 24.08.2020 โ‚ฌ 2.340,00
โ€ข Campionato Terza Categoria โ€“ Terza
Categoria โ€œUnder 21โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 1.400,00
โ€ข Campionato Terza Categoria โ€œUnder 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 1.300,00
โ€ข Campionato Terza Categoria โ€œRiserveโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 660,00
โ€ข Campionato Regionale
โ€œJuniores – Under 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 1.490,00 (*)
โ€ข Campionato Regionale
โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 800,00 (X)
โ€ข Campionato Provinciale
โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 26.10.2020 โ‚ฌ 1.200,00 (*)
โ€ข Campionato Provinciale
โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 26.10.2020 โ‚ฌ 610,00 (X)

(.) + โ‚ฌ 350,00 Coppa Italia ed โ‚ฌ 800,00 โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€ (obbligatori)
(*) Societร  โ€œpureโ€
(X) Tutte le altre societร  partecipanti

CALCIO A 11 FEMMINILE

โ€ข Regionale โ€œEccellenzaโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 1.340,00 (*) (.)
โ€ข Regionale โ€œEccellenzaโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 750,00 (**)(.)
โ€ข Regionale โ€œEccellenzaโ€ – โ€œRiserveโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 750,00 (.)
โ€ข Provinciale โ€œPromozioneโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 26.10.2020 โ‚ฌ 965,00 (*)
โ€ข Provinciale โ€œPromozioneโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 26.10.2020 โ‚ฌ 475,00 (**)
โ€ข Campionato โ€œJunioresโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 26.10.2020 โ‚ฌ 865,00 (*)
โ€ข Campionato โ€œJunioresโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 26.10.2020 โ‚ฌ 275,00 (X)

(.) + โ‚ฌ 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Societร  โ€œpureโ€
(**) Doppia attivitร 
(X) Tutte le altre societร  partecipanti

CALCIO A 5 MASCHILE

โ€ข Regionale Serie โ€œC1โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 27.07.2020 โ‚ฌ 1.990,00 (.)
โ€ข Regionale Serie โ€œC2โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 24.08.2020 โ‚ฌ 1.665,00 (..)
โ€ข Provinciale Serie โ€œDโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 1.165,00 (*)
โ€ข Provinciale Serie โ€œDโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 425,00 (**)
โ€ข Provinciale Serie โ€œDโ€ โ€œRiserveโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 425,00
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 21โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 965,00 (*)
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 21โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 275,00 (X)
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 965,00 (*)
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 โ‚ฌ 275,00 X)

(.) + โ‚ฌ 250,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(..) + โ‚ฌ 100,00 Coppa Sicilia (obbligatoria)
(*) Societร  โ€œpureโ€
(**) Doppia attivitร 
(X) Tutte le altre Societร  partecipanti

โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 17โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 (ex Allievi)
โ€ข Campionato Provinciale โ€œUnder 17โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 (ex Allievi)
โ€ข Campionato Provinciale โ€œUnder 15โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 28.09.2020 (ex Giovanissimi) (**)

(**) con successiva Fase Regionale
Si ricorda alle Societร  che per poter perfezionare lโ€™iscrizione ai Campionati Giovanili รจ prioritaria ed obbligatoria lโ€™iscrizione ai Campionati di Lega o di Categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Serie C1, C2 e D), pena lโ€™esclusione.

CALCIO A 5 FEMMINILE

โ€ข Femminile Regionale โ€“
Girone UNICO ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 24.08.2020 โ‚ฌ 1.265,00 (*)(…)
โ€ข Femminile Regionale โ€“
Girone UNICO ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 24.08.2020 โ‚ฌ 525,00 (**)(…)

โ€ข Femminile Provinciale/Interprovinciale ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 1.115,00 (*)
โ€ข Femminile Provinciale/interprovinciale ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 425,00 (**)
โ€ข Femminile Provinciale/Interprovinciale
โ€ Riserveโ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 425,00

โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 21โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 965,00 (*)
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 21โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 275,00 (X)
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 19 ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 965,00 (*)
โ€ข Campionato Regionale โ€œUnder 19โ€ ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 12.10.2020 โ‚ฌ 275,00 (X)

(…) + โ‚ฌ 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Societร  โ€œpureโ€
(**) Doppia attivitร 
(X) Tutte le altre Societร  partecipanti

โ€ข Attivitร  Amatori โ‚ฌ 375,00
ATTIVITAโ€™ GIOVANILE SUL TERRITORIO

Si ricorda alle Societร  che per poter perfezionare lโ€™iscrizione ai Campionati Giovanili รจ prioritaria ed obbligatoria lโ€™iscrizione ai Campionati di Lega (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria), pena lโ€™esclusione.

โ€ข Regionale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) ed
โ€œUnder 15โ€ (ex Giovanissimi) ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 27.07.2020
โ€ข Provinciale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) ed
โ€œUnder 15โ€ (ex Giovanissimi) ore 12.00 โ€“ Lunedรฌ 21.09.2020

Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D. ED ONERI FINANZIARI โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
In ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi a Roma lโ€™11 Giugno 2020, si riporta il prospetto riepilogativo degli importi unici relativi ai diritti di iscrizione che le Societร  debbono versare per lโ€™ammissione ai Campionati regionali e/o provinciali L.N.D. di competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021, nonchรฉ lโ€™importo del c.d. โ€œContributo Covidโ€, riconosciuto in via straordinaria per lโ€™iscrizione delle Societร  ai suddetti Campionati.

A tale ultimo proposito, si specifica che detto contributo viene assegnato per lโ€™iscrizione ad un solo Campionato, non essendo cumulabile nei casi in cui le Societร  svolgano piรน di una attivitร .

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., inoltre, ha disposto per la Stagione Sportiva 2020/2021 il rinnovo dei provvedimenti collegati allo sviluppo delle attivitร  di Calcio a Undici Femminile e di Calcio a Cinque femminile sul territorio, nonchรฉ alla gratuitร  di iscrizione al Campionato di Terza Categoria e Calcio a 5 Maschile 2020/2021 per le neo-affiliate e per le Societร  che, nella Stagione Sportiva 2020/2021, saranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. โ€œpureโ€ a L.N.D. Tali Societร , che sono esentate dal pagamento dei diritti di iscrizione, come appare naturale non beneficeranno del suindicato contributo.

A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e c.d. โ€œCONTRIBUTO COVIDโ€ –

CAMPIONATI DIRITTI DI ISCRIZIONE CONTRIBUTO โ€œCOVIDโ€
(solo per un Campionato, non cumulabile per attivitร  multiple)

Campionato di Eccellenza 2.500 1.500
Campionato di Promozione 1.900 1.200
Campionato di 1^ Categoria 1.400 1.000
Campionato di 2^ Categoria 950 800
Campionato di 3^ Categoria โ€“ 3^ Categoria Under 21 – 660 500
Campionato di 3^ Categoria Under 19 610 500
Campionato Regionale Juniores Under 19 800 500
Campionato Provinciale Juniores Under 19 610 400
Attivitร  Amatori 375 ====
Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza 750 400
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione 475 400
Campionato Juniores Calcio Femminile 275 200
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C-C1 Maschile 800 500
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 Maschile 525 300
Campionato Provinciale Calcio a 5 Serie D Maschile 425 300
Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Serie C 525 300
Campionato Provinciale Calcio a 5 Femminile Serie D 425 300
Campionato Regionale Under 21 Calcio a 5 Maschile e Femminile 275 200
Campionato Under 19 Calcio a 5 Maschile e Femminile 275 200

B) Diritti di Associazione alla L.N.D. โ‚ฌ 300,00

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) โ‚ฌ 65,00

Si specificano, altresรฌ, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Societร  per lโ€™iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2020/2021:

D) Acconto Spese e organizzazione โ€“ Attivitร  Regionale

CALCIO A 11 MASCHILE

Campionato di Eccellenza โ‚ฌ 3.000,00
Campionato di Promozione โ‚ฌ 3.000,00
Campionato di 1^ Categoria โ‚ฌ 1.500,00
Campionato di 2^ Categoria โ‚ฌ 1.000,00
Campionato di 3^ Categoria โ€“ 3^ Categoria Under 21 โ‚ฌ 350,00
Campionato di 3^ Categoria Under 19 โ‚ฌ 300,00
Campionato Regionale โ€œJuniores – Under 19โ€ โ‚ฌ 300,00
Campionato Provinciale โ€œJuniores โ€“ Under 19โ€ โ‚ฌ 200,00

CALCIO A 11 FEMMINILE

Campionato Regionale โ€œEccellenzaโ€ โ‚ฌ 200,00
Campionato Provinciale โ€œPromozioneโ€ โ‚ฌ 100.00
Campionato โ€œJunioresโ€ โ‚ฌ 200,00
CALCIO A 5

Campionato Regionale Serie โ€œC1โ€ โ‚ฌ 800,00
Campionato Regionale Serie โ€œC2โ€ โ‚ฌ 750,00
Campionato Provinciale Serie โ€œDโ€ โ‚ฌ 350,00
Campionato Femminile Regionale โ€“ Girone UNICO โ‚ฌ 350,00
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale โ‚ฌ 300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile โ€œUnder 21โ€ โ‚ฌ 300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile โ€œUnder 19โ€ โ‚ฌ 300,00

E) Assicurazione Tesserati

Euro 27,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Societร  avrร  in carico alla data del 30 Giugno 2020. Lโ€™importo potrร  essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.

F) Assicurazione Dirigenti

Ogni singola Societร  partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrร  corrispondere un premio forfettario annuale pari ad โ‚ฌ 130,00.
Ogni singola Societร  partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dellโ€™Attivitร  Amatoriale e Ricreativa, dovrร  corrispondere un premio forfettario annuale pari ad โ‚ฌ 90,00.

Le Societร  potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nellโ€™area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)

Le notizie relative allโ€™Attivitร  Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:

Calcio a Undici Maschile
– Coppa Italia Dilettanti Memorial โ€œGianfranco Provenzanoโ€ โ‚ฌ 350,00
– Coppa Italia Memorial โ€œOrazio Siinoโ€ โ‚ฌ 350,00
– Coppa Sicilia Memorial โ€œFilippo Lentiniโ€ โ‚ฌ 250,00
– Coppa Trinacria Memorial โ€œSalvatore Sajevaโ€ โ‚ฌ 250,00
– Trofeo Province Memorial โ€œPietro Lo Biancoโ€ โ‚ฌ 100,00

Calcio a Cinque Maschile
– Coppa Italia Serie โ€œC1โ€ โ‚ฌ 250,00
– Coppa Sicilia Serie โ€œC2โ€ โ‚ฌ 100,00
– Coppa Trinacria Serie D โ‚ฌ 100,00

Calcio a Cinque Femminile
– Coppa Italia โ‚ฌ 100,00

Calcio a Undici Femminile
– Coppa Italia โ‚ฌ 100,00

Piรน le spese arbitrali.

DATE INIZIO CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

CALCIO A UNDICI MASCHILE

โ€ข Campionato di Eccellenza Regionale Domenica 13 Settembre 2020
โ€ข Campionato di Promozione Domenica 13 Settembre 2020
โ€ข Campionato di Prima Categoria Domenica 27 Settembre 2020
โ€ข Campionato di Seconda Categoria Domenica 11 Ottobre 2020
โ€ข Campionato di Terza Categoria Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Campionato di Terza Categoria Under 21 Da stabilire
โ€ข Campionato di Terza Categoria Under 19 Da stabilire
โ€ข Campionato Juniores Regionale โ€œUnder 19โ€ Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Campionato Juniores Provinciale โ€œUnder 19โ€ Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

โ€ข Serie โ€œC1โ€ Regionale Sabato 26 Settembre 2020
โ€ข Serie โ€œC2โ€ Interprovinciale Sabato 10 Ottobre 2020
โ€ข Serie โ€œDโ€ Provinciale Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Regionale โ€œUnder 21โ€ Maschile Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข โ€œUnder 19โ€ Maschile e Femminile Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Regionale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Provinciale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Provinciale โ€œUnder 15โ€ (ex Giovanissimi) Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Regionale Femminile โ€“ GIRONE UNICO Domenica 18 Ottobre 2020
โ€ข Provinciale/Interprovinciale Femminile Entro il mese di Ottobre 2020

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

โ€ข Regionale โ€œEccellenzaโ€ Entro il mese di Ottobre 2020
โ€ข Provinciale โ€œPromozioneโ€ Da stabilire

ATTIVITAโ€™ GIOVANILE SUL TERRITORIO

โ€ข Regionale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) ed
โ€œUnder 15โ€ (ex Giovanissimi) Domenica 27 Settembre 2020
โ€ข Provinciale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) ed
โ€œUnder 15โ€ (ex Giovanissimi) Entro il 18 Ottobre 2020 (*)

(*) I Campionati dovranno concludersi entro la prima quindicina del mese di Maggio 2021.

DATE INIZIO COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

CALCIO A 11 MASCHILE

โ€ข Coppa Italia Memorial โ€œGianfranco Provenzanoโ€
(Eccellenza – Prima fase) Domenica 30 Agosto 2020
Domenica 06 Settembre 2020
โ€ข Coppa Italia Memorial โ€œOrazio Siinoโ€
(Promozione โ€“ Prima fase) Domenica 30 Agosto 2020
Domenica 06 Settembre 2020
โ€ข Coppa Sicilia Memorial โ€œFilippo Lentiniโ€
(1^ Categoria – Primo Turno) Da stabilire

โ€ข Coppa Trinacria Memorial โ€œSalvatore Sajevaโ€
(2^ Categoria – Primo Turno) Da stabilire

โ€ข Trofeo Province Memorial โ€œPietro Lo Biancoโ€
(3^ Categoria) Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

โ€ข Coppa Italia Maschile Serie โ€œC1โ€ Sabato 05 Settembre 2020
โ€ข Coppa Sicilia Serie โ€œC2โ€ Sabato 19 Settembre 2020
โ€ข Coppa Trinacria Maschile Da stabilire
โ€ข Coppa Italia Femminile (*) Domenica 27Settembre 2020

(*) Eventuale Fase di Qualificazione- Final Four: date da stabilire

CALCIO A 11 FEMMINILE

โ€ข Coppa Italia Da stabilire

ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 โ€“ C.U. N. 3 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la Stagione Sportiva 2020/2021:

โ€ข dal 26 LUGLIO 2020 ore 16.00
โ€ข dal 06 SETTEMBRE 2020 ore 15.30
โ€ข dal 25 OTTOBRE 2020 ore 14.30
โ€ข dal 24 GENNAIO 2021 ore 15.00
โ€ข dal 28 MARZO 2021 ore 16.00
โ€ข dal 18 APRILE 2021 ore 16.30

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dellโ€™inizio dei Campionati.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autoritร  governative e/o sanitarie in merito allโ€™emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attivitร  ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2020/2021.

CONCLUSIONE ATTIVITAโ€™ AGONISTICA UFFICIALE โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 โ€“ Circolare N. 1 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –

Si riporta integralmente il testo della Circolare in oggetto:

โ€œ In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta lโ€™attivitร  agonistica ufficiale organizzata nellโ€™ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2020/2021 dovrร  essere conclusa entro il termine del 30 Giugno 2021.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autoritร  governative e/o sanitarie in merito allโ€™emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attivitร  ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2020/2021.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Societร  aderenti. โ€œ

SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE
AMMONIZIONI RIPORTATE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI –

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all’assunzione di provvedimenti di squalifica per recidivitร  in ammonizione.

Art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Societร 
(Nuovo testo C.U.N. 139/A della F.I.G.C. del 17 Giugno 2019 allegato al C.U. N. 363 della L.N.D. del 17 Giugno 2019)
..omissis..

Si trascrive il testo aggiornato dei commi 5) e 6) dellโ€™Art. 9 C.G.S.

5. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano piรน ammonizioni, ancorchรฉ conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Ai fini dell’applicabilitร  del comma 5., all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione piรน grave.
**********
Si trascrive, altresรฌ, il testo aggiornato dei commi 8) e 9) dellโ€™Art. 19 C.G.S.

Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Esecuzione delle sanzioni
(Nuovo testo C.U.N. 139/A della F.I.G.C. del 17 Giugno 2019 allegato al C.U. N. 363 della L.N.D. del 17 Giugno 2019)
..omissis..

8. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e lโ€™espulsione determinano lโ€™automatica squalifica per la gara successiva, salvo lโ€™applicazione di piรน gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina lโ€™automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dallโ€™art. 49, lett. c), punto 1) sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dellโ€™art. 21, comma 6.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresรฌ nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre societร  appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra societร  militante nello stesso o in diverso campionato.

RECUPERI GARE –

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lโ€™irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati รจ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
In tal senso, valgono le disposizioni di cui allโ€™Art. 30, del Regolamento della L.N.D. (Vedere punto 15) del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ€™1 Luglio 2020)

Si riporta il comma 4) dellโ€™Art. 30 del Regolamento L.N.D.

Art. 30 del Regolamento della L.N.D.
Lo svolgimento dei Campionati
(Nuovo testo C.U. N. 160/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 10 Febbraio 2020 ed allegato al C.U. N. 241 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Febbraio 2020)
โ€ฆ omissisโ€ฆ

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalitร  fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lโ€™irrogazione delle sanzioni di cui allโ€™art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati รจ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lโ€™irrogazione delle sanzioni di cui allโ€™art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalitร :

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano giร  tesserati per le due Societร  Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente nรฉ possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. Eโ€™ fatta salva la particolare disciplina per le attivitร  di Calcio a Cinque.

โ€ฆ omissisโ€ฆ

NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. –

Si riporta, per opportuna conoscenza delle Societร , stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente lโ€™oggetto:

โ€œ In relazione all’avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire da lunedรฌ prossimo, 1ยฐ luglio 2019, le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA

2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018

3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su

4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni

5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

dovranno essere_ effettuate dalla societร  tramite il Portale Servizi Figc, raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it

Le societร  dilettantistiche che avranno necessitร  di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della societร .

Per qualunque necessitร  di chiarimento o supporto tecnico, sarร  disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it โ€œ

TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI –

Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti โ€“ ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) – dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della โ€œfirma digitaleโ€ .

Le Societร  affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it, entrando nella โ€œArea Societร โ€ per mezzo della propria ID e password optando, nella โ€œscelta areaโ€, per โ€œTESSERAMENTO LNDโ€.

Fatta la scelta apparirร  un โ€œmenรน principaleโ€ sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato lโ€™inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrร  un documento che dovrร  essere stampato e compilato nella parte delle firme.

La documentazione prodotta dovrร  essere inviata โ€œtelematicamenteโ€ al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo lโ€™invio della pratica, la Societร  in ogni momento potrร  monitorare, nel proprio spazio web, lo stato dโ€™avanzamento del tesseramento.

– Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area dove รจ possibile verificare lโ€™iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in โ€œrossoโ€ e, selezionando gli stessi con il โ€œmouseโ€, nelle note verrร  specificato il motivo della sospensione. Le Societร , pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poichรฉ in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di deposito โ€œtelematicoโ€ delle richieste (apposizione firma elettronica), risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione delle stesse, poichรฉ si potrebbe verificare โ€“ come del resto spesso accade – lโ€™utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, lโ€™irregolaritร , invaliditร  o nullitร  del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dellโ€™iter โ€œtradizionaleโ€ di tesseramento, รจ rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di deposito โ€œtelematicoโ€ delle richieste (apposizione firma elettronica) da parte della Societร , รจ costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Societร , nonchรฉ dal calciatore e, nel caso di minore, anche dallโ€™esercente la potestร  genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Societร , ha istituito un apposito โ€œsportelloโ€ operativo presso lโ€™Ufficio Tesseramento.

TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line รจ possibile altresรฌ richiedere lโ€™emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sullโ€™apposita voce del menรน e verrร  visualizzato lโ€™elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera (scansionata ed inserita cliccando la voce โ€œcaricamento foto) e della copia di un valido documento dโ€™identitร  ed inviato โ€œtelematicamenteโ€ al Comitato Regionale.

Nellโ€™area โ€œPratiche cartellini aperteโ€ รจ possibile verificare lโ€™iter della produzione della tessera.

La tessera ha validitร  triennale..

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Societร  interessate, sostituiscono unicamente il documento di identitร  personale dellโ€™atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

โ€ข Qualora lโ€™arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, รจ autorizzato al ritiro della stessa.
โ€ข Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a questโ€™ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
โ€ข Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Societร  non abbia piรน contatti con il calciatore si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Comitato.
Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA
Si riscontrano alcune difficoltร , da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso โ€œdallโ€™Area Societร โ€.
Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, lโ€™identificazione del calciatore puรฒ avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validitร  ha durata di un mese dalla stampa, che dovrร  essere esibita, nella sua integritร , senza modifiche o ritagli della stessa.
In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolaritร  e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento dโ€™identitร  personale.
Tutto ciรฒ al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE –

Si conferma che anche per Stagione Sportiva 2020/2021 il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrร  essere effettuato esclusivamente On-line, con apposizione della โ€œfirma digitaleโ€, attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare โ€œArea Societร โ€:

– una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (giร  comunicata alle Societร );
– entrati nellโ€™ area riservata occorrerร  seguire le relative istruzioni;
– dopo avere terminato lโ€™operazione di tesseramento si dovrร  cliccare lโ€™opzione โ€œSalva definitivo e stampaโ€.
Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestร  genitoriale e dal Legale Rappresentante della societร , dovrร  essere corredato dai seguenti documenti:

– certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
– foto formato tessera del calciatore (scansionata ed inserita cliccando la voce โ€œcaricamento foto);
– fotocopia del codice fiscale del calciatore;

Il tutto dovrร  pervenire โ€œTelematicamenteโ€ alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo lโ€™opportuna operazione di controllo procederร  ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederร  ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.

Si invitano le societร  a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce โ€œpratiche tesseramento aperteโ€. Si precisa che – se alla data della gara la posizione del calciatore non รจ regolarizzata – lo stesso non potrร  prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrร  specificato il motivo della sospensione.

Pertanto, le Societร  sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Presso le Delegazioni Provinciali รจ istituito uno โ€œsportelloโ€ operativo per offrire assistenza alle Societร  per la compilazione dei modelli โ€œOn-lineโ€, con apposizione della โ€œfirma digitaleโ€.

PROCEDURA โ€œRICARICA PORTAFOGLIO โ€œISCRIZIONIโ€ E โ€œTESSERAMENTIโ€ –

A partire dal 1mo Luglio 2018 le Societร  sul portale L.N.D. hanno la possibilitร  di effettuare la ricarica dei โ€œPortafogli iscrizioni e tesseramenti โ€œ tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

– carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
– con il sistema di wallet Masterpass;
– con il bonifico c.d. “MyBank”.

E’ anche disponibile la modalitร  d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *non* presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi รจ gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

*1) POS Virtuale*
Il POS Virtuale รจ lo strumento che permette alla societร  di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Societร .

Nel caso l’utente scelga di utilizzare il bonifico “MyBank”, sarร  re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank รจ una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dellโ€™identitร  digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o unโ€™app da smartphone o tablet.

Ad oggi piรน di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.
La lista รจ consultabile alla
pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

La peculiaritร  del bonifico “MyBank” รจ che non puรฒ essere ritirato da chi lo dispone senza l’approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilitร  delle somme sul portafoglio della societร  รจ immediata.

*2) MAV Light*
Il MAV รจ detto “Light” in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di “presentazione” alla banca esattrice, l’utente/societร  dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, puรฒ procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

*N.B.* Il MAV Light non puรฒ essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilitร  delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la societร  dispone il pagamento.
a – in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
b – in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverร  l’accredito mediamente entro il 4ยฐ giorno lavorativo successivo al pagamento.

**********

Eโ€™ possibile verificare lโ€™elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menรน PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITAโ€™ REGIONALE E PROVINCIALE –>Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti –> Elenco richieste di ricarica portafoglio.

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile รจ a disposizione lโ€™icona dedicata โ€œSALDO PORTAFOGLIโ€.
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non รจ consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Societร  sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilitร  economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETAโ€™ L.N.D. E DI โ€œPUROโ€ SETTORE GIOVANILE –
Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con lโ€™avvio della Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto รจ stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all’albo del Settore Tecnico.
In Area societร  รจ disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.
In sintesi:
– Le societร  non dovranno piรน approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di โ€œcreazione pratica di tesseramentoโ€ che consentirร  loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.
– Oltre al modulo principale, sarร  possibile scaricare quello relativo allโ€™Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) giร  parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Societร .
– Una volta compilata la pratica, la Societร  procederร  con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Societร  invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.
– La Societร  potrร  controllare lโ€™avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione โ€œpratiche aperteโ€, similmente a quanto giร  avviene per le altre tipologie di tesseramento.
Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Societร  puรฒ stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.
– Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Societร  sarร  automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrร  anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.
– La procedura prevederร  soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:
โ€ข Modulo per esonero
โ€ข Modulo per revoca esonero
โ€ข Modulo per dimissioni
โ€ข Modulo per revoca dimissioni
โ€ข Modulo per variazioni incarico
โ€ข Modulo per sospensione dai ruoli
โ€ข Modulo per riammissione nei ruoli
โ€ข Modulo per variazione di indirizzo
โ€ข Modulo per variazione dei contatti

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI – TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. โ€“

Si ricorda che giร  dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono piรน disponibili le โ€œTessere Impersonaliโ€.
Le Societร  dovranno inoltrare la richiesta di emissione โ€œTessera Personale Dirigente Ufficialeโ€, stampabile dallโ€™apposito menรน attraverso lโ€™apposita area societร  della LND.
Entrando nella propria area riservata, le Societร  dovranno stampare, attraverso lโ€™apposito menรน, il modulo per la richiesta emissione tessera dirigente ufficiale ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento dโ€™identitร  e dovranno allegare dal menรน โ€œcaricamento fotoโ€ una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.
A questo punto la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il dirigente da tesserare si stato correttamente inserito in organigramma procederร  alla ratifica della pratica e inoltrerร  il tutto al Centro Informatico che provvederร  ad emettere la tessera plastificata. Il tesserino in parola rappresenta una โ€œtessera identificativaโ€ ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dellโ€™art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta โ€œTesseraโ€ oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici …), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

In attesa dellโ€™arrivo della tessera plastificata, la Societร  potrร  utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO che potrร  essere stampato, cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menรน โ€œpratiche aperteโ€, solo dopo lโ€™avvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.

OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021-

Si riporta il C.U. N. 199 della Lega Nazionale Dilettanti โ€“ pubblicato in Roma il 16 Dicembre 2019 (Giร  pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 219 del 20 Dicembre 2019):

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Dicembre 2019, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione allโ€™etร , per le gare dellโ€™attivitร  ufficiale della Stagione Sportiva 2020/2021, riferite alle Societร  partecipanti al Campionato Nazionale di Serie โ€œDโ€, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonchรฉ alla Coppa Italia di Serie โ€œDโ€, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

2020/2021 SERIE D ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.2000 1
Nato da 1.1.2001 2 1 1
Nato da 1.1.2002 1 1 1

Le Societร  hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano giร  state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva lโ€™applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di TRE calciatori. Detto limite di TRE calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. โ€˜fidelizzatiโ€™, pari o superiore a una unitร , nel Campionato di Eccellenza.

Lโ€™inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarร  punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโ€™Art. 10 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione allโ€™etร , negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2020/2021, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale N. 1.

Nelle gare dellโ€™attivitร  ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2020/2021 (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio โ€“ promozione fra le seconde classificate del Campionato di โ€œEccellenzaโ€ per lโ€™ammissione al Campionato Nazionale Serie โ€œDโ€, ivi comprese โ€“ in questโ€™ultimo caso โ€“ quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), dovrร  essere osservato unicamente lโ€™obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Dicembre 2019, ha altresรฌ deliberato in ordine alla facoltร  di impiego del seguente numero massimo di calciatori โ€œfuori quotaโ€ ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores Under 19, al Campionato Regionale Juniores Under 19 e al Campionato Provinciale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2020/2021:

Limite di etร : calciatori nati da 1.1.2002 in poi

2020/2021 Nati da 1.1.2000 Nati da 1.1.2001
Senza limitazioni in relazione allโ€™etร  massima
Juniores Nazionale 2 1
Juniores Regionale 3
Juniores Provinciale 4

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Fatta salva lโ€™applicazione minima piรน sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:

Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dellโ€™attivitร  ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione allโ€™etร  massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di etร , nel rispetto delle condizioni previste dallโ€™Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Il Comitato Regionale ha stabilito come segue il limite di partecipazione dei calciatori in relazione allโ€™etร , per la Stagione Sportiva 2020/2021:

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Per tutte le squadre dei Campionati di Eccellenza e Promozione, vige lโ€™obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) nato dal 2002.

Per tutte le squadre dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, vige lโ€™obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2002.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano giร  state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di etร  interessate ( โ€œJunioresโ€).
Lโ€™inosservanza delle predette disposizioni, sarร  punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโ€™Art. 10 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta altresรฌ inteso che nelle gare dellโ€™attivitร  ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di โ€œEccellenzaโ€ per lโ€™ammissione al Campionato Nazionale Serie โ€œDโ€, ivi comprese, in questโ€™ultimo caso, quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato lโ€™obbligo minimo stabilito dalla L.N.D. circa lโ€™impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce dโ€™etร  e cioรจ 1 (uno) calciatore nato dallโ€™1.1.2001 in poi ed 1 (uno) calciatore nato dallโ€™1.1.2002 in poi.

Norme sullโ€™utilizzo dei calciatori โ€œgiovaniโ€

In merito allโ€™utilizzo dei calciatori giovani dilettanti si precisa che:

– Se anzichรฉ 1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Eccellenza e Promozione) ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Prima e Seconda Categoria) vi sono in campo 2/1 calciatori nati dallโ€™1.1.2002 la prescrizione รจ rispettata e cosรฌ via.
– Se durante la gara esce per infortunio o sostituzione un calciatore del 2001 questo potrร  essere sostituito con un calciatore nato dal 2001 al 2005, sempre che in questโ€™ultimo caso il calciatore sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dellโ€™art. 34 N.O.I.F..
– Se dovesse entrare in campo un calciatore di etร  inferiore ai quindici anni compiuti anagraficamente alla Societร  inadempiente verrร  data gara perduta.

Campionato di Terza Categoria
Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione allโ€™etร  massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2020/2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di etร , nel rispetto delle condizioni previste dallโ€™Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI –

Art. 34 โ€“ N.O.I.F.
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1. Le societร  partecipanti con piรน squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metร  di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l’Attivitร  Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non puรฒ partecipare a piรน di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare piรน di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per le societร  associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15ยฐ anno di etร , e le calciatrici che abbiano compiuto il 14ยฐ anno di etร , salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attivitร  agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purchรฉ autorizzati dal Comitato Regionale โ€“ L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione รจ subordinato alla presentazione, a cura e spese della societร  che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneitร  specifica all’attivitร  agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanitร ;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturitร  psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attivitร .

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attivitร  agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della sanzione prevista allโ€™Art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16ยฐ anno di etร . Al medesimo Campionato รจ consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14ยฐ anno di etร .

4. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l’Attivitร  Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
* * * * * * * *

P.S. Le Societร  sono invitate a scrivere allโ€™esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

* * * * * * * *
In deroga a quanto previsto dall’Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Societร  partecipanti con piรน squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (โ€œJunioresโ€ Regionale/Provinciale โ€“ Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma lโ€™1 Luglio 2020 โ€“ PARAGRAFO A/9 โ€“ PUNTI 2) e 3) โ€“ lettera c) – Limite di partecipazione di calciatori alle gare).

La Segreteria della L.N.D., con nota del 12 Giugno 2020, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2020/2021 alla estensione della deroga dellโ€™Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi), al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE โ€“ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

Serie โ€œC1โ€

โ€ข รˆ confermata nel Campionato di Serie โ€œC1โ€ lโ€™obbligatorietร  della presenza di 1 (uno) calciatore nato a partire dallโ€™ 01 GENNAIO 1997 tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dallโ€™inizio e per lโ€™intera durata della gara. Nel caso di inosservanza allโ€™inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del โ€œRegolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.โ€.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella fascia dโ€™etร  sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerร  la gara con un calciatore in meno.
Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata allโ€™arbitro prima della gara.

โ€ข Il calciatore โ€œOBBLIGATORIO IN CAMPOโ€ dovrร  indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.

โ€ข Nel Campionato di Serie โ€œC1โ€ rimane, in aggiunta a quanto sopra, lโ€™obbligatorietร  in distinta, per ogni singola gara, di almeno altri 2 (due) calciatori โ€œGiovaniโ€ di cui 1 (uno) nato a partire dallโ€™1.01.1997 ed 1 (uno) nato dallโ€™1.01.1999, ovvero 2 (due) calciatori nati dallโ€™1 GENNAIO 1999 in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dallโ€™art. 34 delle NOIF;

Serie โ€œC2โ€

ร‰ fatto obbligo alle Societร  di Serie โ€œC2โ€ di inserire nella distinta gara almeno 2 (due) calciatori nati dallโ€™1.01.1997 in poi ed 1 (uno) nato dallโ€™1.01.1999 ovvero 3 (tre) calciatori nati dallโ€™1.01.1999 in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dallโ€™Art. 34 delle N.O.I.F.

Serie โ€œDโ€

Anche in questa stagione sportiva non รจ richiesto alcun giocatore โ€œUnderโ€ in distinta.

Campionato Regionale Femminile Girone Unico

Nella stagione sportiva 2020/2021 le Societร  del Girone Unico Regionale avranno lโ€™obbligatorietร  in distinta, per ogni singola gara, di almeno 2 (DUE) calciatrici nate dallโ€™01.01.1998 in poi pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dallโ€™Art. 34 delle N.O.I.F.

**********
Nei PLAY-OFF e nei PLAY-OUT di TUTTE le categorie, nelle COPPE REGIONALI Maschili e Femminili e negli SPAREGGI INTERREGIONALI della Societร  2^ Classificata in Serie โ€œC1โ€ e nel Girone Unico Femminile non รจ previsto alcun limite di etร .
**********

Campionato Regionale โ€œUnder 19โ€ Maschile e Femminile –

Per quanto riguarda lโ€™attivitร  Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva 2020/2021, i calciatori/calciatrici nati/nate dal 01 GENNAIO 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15ยฐ anno di etร  per il Maschile ed il 14ยฐ anno di etร  in ambito Femminile. Nel Campionato Regionale โ€œUnder 19โ€ Maschile รจ possibile inserire in distinta 3 (tre) โ€œFuori Quotaโ€œ, 2 (due) nati dal 01 GENNAIO 2001 ed 1 (uno) nato dal 01 GENNAIO 2000.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro il termine che sarร  reso noto con successiva informativa della Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Societร  vincente il rispettivo Campionato Regionale โ€œUnder 19โ€ Maschile e Femminile.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato โ€œUnder 19โ€ possono essere impiegati 5 (cinque) calciatori/calciatrici โ€œfuori quotaโ€, 3 (tre) nati/e dal 01 GENNAIO 2001 in poi e 2 (due) nati/e dal 01 GENNAIO 2000 in poi. Nelle stesse le Societร  hanno lโ€™obbligo di impiegare un numero di calciatori/calciatrici che siano stati/state tesserati/tesserate per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di etร  con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta percento), arrotondando per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/ti nella distinta presentata allโ€™arbitro prima della gara (vedere lettera A/17 punto 4) Attivitร  minore Maschile e Femminile โ€“ del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ€™1 Luglio 2020).

Campionati Giovanili โ€“ Campionato Provinciale โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) –

Anche per la Stagione Sportiva 2020/2021 il Campionato โ€œUnder 17โ€ sarร  articolato su uno o piรน gironi interprovinciali che determineranno la Societร  vincente regionale da ammettere alla Fase Nazionale per la conquista del Titolo Italiano.
Resta inteso che rimane confermato il Campionato โ€œUnder 17โ€ (ex Allievi) Provinciale.

Campionati Giovanili โ€“ Campionato Provinciale โ€œUnder 15โ€ (ex Giovanissimi) –

In considerazione che lโ€™Attivitร  Giovanile รจ demandata interamente al Comitato Regionale che dovrร  curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metร  del mese di Aprile 2021, รจ necessario che le DD.PP , a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date dโ€™inizio in linea con la scadenza sopra indicata.

Per quanto sopra verranno escluse dalla Fase Regionale del Campionato โ€œUnder 15โ€ le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2021.
Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non รจ presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.

CIRCOLARE N. 64 della L.N.D. pubblicata in Roma il 26 Giugno 2020 – MODALITAโ€™
E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI ATTIVITAโ€™ PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021 –

Con riferimento alle disposizioni di cui allโ€™Art. 118, delle N.O.I.F., nonchรฉ alle Circolari L.N.D. N. 38 del 30 Giugno 2011, N. 49 del 15 Giugno 2012, N. 58 del 17 Giugno 2013, N. 61 del 17 giugno 2014, N. 61 del 24 Giugno 2015, N. 77 del 17 Giugno 2016, N. 83 del 22 Giugno 2017, N. 77 del 26 Giugno 2018 e N. 57 del 25 Giugno 2019, si rappresentano le modalitร  e le procedure in ordine alla variazione di attivitร  per la Stagione Sportiva 2020/2021.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attivitร  di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori โ€œnon professionistiโ€ (Art.29, N.O.I.F.) e โ€œgiovani dilettantiโ€ (Art.32, N.O.I.F.), รจ consentita la variazione di attivitร  con i limiti e le modalitร  fissate dallโ€™Art.118, delle N.O.I.F.

Eโ€™ quindi consentito:

a) ai tesserati per Societร  di calcio a undici variare lโ€™attivitร  assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Societร  di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Societร  di calcio a undici;
b) ai tesserati per Societร  di calcio a cinque variare lโ€™attivitร  assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Societร  di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Societร  di calcio a cinque.

La variazione di attivitร  รจ consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che โ€“ per la Stagione Sportiva 2020/2021 โ€“ รจ fissato dal 1ยฐ Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00). Una volta variata lโ€™attivitร , il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare lโ€™originario rapporto con la Societร  โ€œquiescenteโ€, deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2021/2022. Qualora la Societร  โ€œquiescenteโ€ abbia cessato definitivamente ogni attivitร  o abbia cessato la sola attivitร  oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore puรฒ aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Societร  che svolgono la medesima attivitร  ripristinata dallo stesso.

Non รจ consentita la variazione di attivitร  per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dellโ€™art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non รจ consentita la variazione di attivitร  dei calciatori, da e per Societร  che, nel periodo temporale in cui il tesserato puรฒ esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attivitร  di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Societร  che hanno sia attivitร  di Calcio a undici sia attivitร  di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Societร  presso la quale sono tesserati.
In linea generale, non รจ consentita la variazione di attivitร , da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Societร  che intendono integrare la propria attivitร  agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non puรฒ essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attivitร  dei tesserati, se questโ€™ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex Art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli Artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., รจ consentita la variazione di attivitร , fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione รจ valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attivitร  puรฒ essere effettuata solo a favore della Societร  di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in โ€œquiescenzaโ€.

I calciatori che hanno variato lโ€™attivitร  possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Societร  โ€œpureโ€ che svolgono la medesima attivitร ; per i calciatori che hanno variato lโ€™attivitร , quindi, non รจ consentito il trasferimento a favore di Societร  che svolgono contemporaneamente attivitร  di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

– il calciatore cambia attivitร  e, successivamente, la Societร  dellโ€™attivitร  prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attivitร  con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato puรฒ partecipare esclusivamente al Campionato che la Societร  disputa nellโ€™attivitร  dallo stesso prescelta al momento della variazione di attivitร .

Gli svincoli di cui agli Articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validitร  ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Societร  dellโ€™attivitร  prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Societร  dellโ€™attivitร  โ€œquiescenteโ€. Una volta svincolato, il calciatore puรฒ aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Societร  โ€œpureโ€ che svolgono la medesima attivitร  dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui allโ€™Art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui allโ€™Art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validitร  ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Societร  dellโ€™attivitร  prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Societร  dellโ€™attivitร  โ€œquiescenteโ€, a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Societร  dellโ€™attivitร  prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Societร  dellโ€™attivitร  โ€œquiescenteโ€. In entrambi i casi, valgono le modalitร  di cui allโ€™Art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Societร  โ€œquiescenteโ€ sia alla Societร  dellโ€™attivitร  prescelta.

Una volta svincolato dalla Societร  dellโ€™attivitร  prescelta in variazione e dalla Societร  dellโ€™attivitร  โ€œquiescenteโ€, il calciatore puรฒ aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Societร  โ€œpureโ€ che per Societร  che svolgono contemporaneamente attivitร  di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli Articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validitร  ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Societร  che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato lโ€™attivitร , anche se trattasi di Societร  dellโ€™attivitร  โ€œquiescenteโ€. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare lโ€™attivitร , potrร  effettuare tale variazione con le modalitร  ed i limiti di cui allโ€™Articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Societร  โ€œpureโ€ che svolgono la medesima attivitร  dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110 delle N.O.I.F. siano stati effettuati in relazione al tesseramento dellโ€™attivitร  โ€œquiescenteโ€, al calciatore รจ consentito il trasferimento anche a Societร  che svolgono sia attivitร  di Calcio a undici che di Calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attivitร  a suo tempo prescelta.

Lโ€™invio o il deposito delle richieste di variazione di attivitร  potrร  essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. – per la stagione 2020/2021 il periodo stabilito รจ dal 1ยฐ Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00), – attraverso lโ€™invio dellโ€™apposito modulo federale in forma telematica (apposizione della firma elettronica) con le modalitร  previste dallโ€™Art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attivitร  consente al calciatore di svolgere esclusivamente lโ€™attivitร  a favore della Societร  per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Societร  per la quale รจ stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dellโ€™apposito modulo federale presso lโ€™Ente di appartenenza della Societร  interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attivitร  ai sensi dellโ€™Art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalitร  di cui allโ€™Art. 21 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

PREMIO DI PREPARAZIONE –

Si invitano le Societร  a prendere visione del C.U. N. 152/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 24 Giugno 2019 ed allegato al C.U. N. 371 della L.N.D. pubblicato in Roma il 25 Giugno 2019 (Giร  allegato al C.U. del C.R. Sicilia N. 480 del 26 Giugno 2019).

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI – Art. 72 delle N.O.I.F. – (Nuovo testo โ€“
C.U. N. 55/A della FIGC pubblicato in Roma il 1ยฐ Agosto 2019 ed allegato al
C.U. N. 72 della LND del 1ยฐ Agosto 2019) –

1. Per le societร  appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1 Bis. Per le Societร  partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.
Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le societร  appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis โ€“ secondo capoverso โ€“ e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolaritร  per lo svolgimento della gara, ma dovrร  essere riportata dallโ€™arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Societร  e al Campionato, purchรฉ autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l’Attivitร  Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, lโ€™intera divisa, nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non รจ consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
Eโ€™ consentito, per le Societร  appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non piรน di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
Eโ€™ consentito, per le Societร  appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile ed al S.G.S., apporre sugli stessi non piรน di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione Calcio Femminile.
Per le Societร  della L.N.D. e del S.G.S., i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonchรฉ alla diffusione dellโ€™attivitร  dilettantistico โ€“ amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. Lโ€™indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrร  recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della Societร , esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterร  lโ€™applicazione dellโ€™ammenda.

7. Per le societร  appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. รจ consentito, in aggiunta ai marchi giร  previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

1. Per le Societร  appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, รจ consentito, in aggiunta ai marchi giร  previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le Societร  appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, รจ consentito, in aggiunta ai marchi giร  previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

DEROGA ALLโ€™ART. 72 DELLE N.O.I.F. –

La F.I.G.C. ha rinnovato, anche per la Stagione Sportiva 2020/2021, la deroga allโ€™Art. 72 delle N.O.I.F. โ€“ piรน sopra riportato โ€“ in ordine alla tenuta di giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.

Si riporta il C.U. N. 242/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 ed allegato al C.U. N.339 della L.N.D., pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Giร  pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020):

โ€œ Il Consiglio Federale

– nella riunione del 25 Giugno 2020;
– vista lโ€™istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga allโ€™Art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonchรฉ ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
– preso atto, altresรฌ, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C Femminile, va integrata anche con la possibilitร  di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
– ritenuto di poter accogliere lโ€™istanza;
– visti gli Art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga allโ€™Art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonchรฉ ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE MAGLIE DA GIUOCO –

Si riporta il C.U. N. 68 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018 (allegato al C.U. N. 100 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018):

โ€œ Il Commissario Straordinario

– vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti;

– ritenuto opportuno ridefinire dimensioni e modalitร  di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle malie da giuoco delle Societร  partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., ivi compresi quelli relativi alla Divisione Calcio a Cinque;

– visto lo Statuto Federale;
delibera

Le Societร  della Lega Nazionale Dilettanti possono utilizzare:
โ€ข nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicitร  da sponsor commerciale fino a 600 cmq, inserendo allโ€™interno di tale spazio non piรน di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq, uno al massimo di 200 cmq ed uno al massimo di 150 cmq;
โ€ข sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicitร  di un solo sponsor commerciale fino al 200 cmq;
โ€ข sul pantaloncino uno spazio per la pubblicitร  di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino al 100 cmq.

REGOLA 4 (Edizione 2019)
Lโ€™ EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Si invitano le Societร  ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 – โ€œIl Regolamento del Giuoco del Calcioโ€ โ€“ Edizione 2019 (aggiornata al 12 agosto) autorizzata dallโ€™International Football Association Board (IFAB) –

REGOLAMENTO

1. SICUREZZA
Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa.

Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.
Non รจ consentito usare nastro adesivo per coprirli.
Lโ€™equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dellโ€™inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di giuoco.
Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, lโ€™arbitro deve ordinare al calciatore di:

โ€ข togliere lโ€™oggetto in questione
โ€ข uscire dal terreno di giuoco alla prima interruzione se questi non รจ in grado di toglierlo o รจ restio ad attenersi.

Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo lโ€™oggetto deve essere ammonito.

2. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Lโ€™equipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:

โ€ข maglia con maniche;
โ€ข calzoncini;
โ€ข calzettoni – nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrร  essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato;
โ€ข parastinchi โ€“ devono essere di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni;
โ€ข scarpe.

I portieri possono indossare pantaloni di tuta.
Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi deve rindossarli appena possibile e non piรน tardi della prima interruzione di giuoco; se prima di ciรฒ gioca il pallone e/o segna una rete, questa deve essere convalidata.

3. COLORI

โ€ข le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dallโ€™altra e dagli ufficiali di gara;
โ€ข ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara;
โ€ข se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse unโ€™altra maglia, lโ€™arbitro consentirร  che la gara venga giocata.

Le sottomaglie devono essere
– monocolore, lo stesso del colore principale delle maniche della maglia;
– a motivi / piรน colori, che riproducano esattamente quelli delle maniche della maglia.

Scaldamuscoli/calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi โ€“ i calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori.

4. ALTRO EQUIPAGGIAMENTO

Eโ€™ consentito lโ€™uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.

Copricapo
Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono:

โ€ข essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che i calciatori della stessa squadra li indossino del medesimo colore);
โ€ข essere conformi allโ€™aspetto professionale dellโ€™equipaggiamento del calciatore;
โ€ข non essere uniti con la maglia;
โ€ข non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro calciatore (ad esempio, con un meccanismo di apertura/chiusura intorno al collo);
โ€ข non avere alcuna parte che si protenda fuori della superficie (elementi sporgenti).
Comunicazione elettronica
Ai calciatori (inclusi quelli di riserva, i sostituiti e gli espulsi) non รจ consentito indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione (eccetto laddove siano consentiti EPTS). Eโ€™ consentito lโ€™uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o allโ€™incolumitร  dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (ad esempio: microfoni, cuffie, auricolari, telefoni mobili/smartphone, smartwatch, tablet, computer portatili). Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dellโ€™uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarร  espulso.

Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)
Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto lโ€™egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), lโ€™organizzatore della competizione deve assicurare che tali apparecchiature facenti parte dellโ€™equipaggiamento del calciatore non siano pericolose e dovranno riportare il seguente logo:

IMS
INTERNATIONAL
MATCH
STANDARD

Questo logo indica che lโ€™apparecchiatura รจ stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dellโ€™International Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dallโ€™IFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti allโ€™approvazione della FIFA.

Laddove (previo consenso della Federazione interessata o dellโ€™organizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), gli organizzatori della competizione devono assicurare che le informazioni ed i dati trasmessi da questi dispositivi / sistemi allโ€™area tecnica durante le gare disputate in una competizione ufficiale siano affidabili e accurati.

Uno standard professionale รจ stato sviluppato dalla FIFA e approvato dallโ€™IFAB per assistere gli organizzatori della competizione nel processo di approvazione di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS) affidabili e accurati. Il seguente logo indica che un dispositivo / sistema EPTS รจ stato ufficialmente testato e soddisfa i requisiti in termini di affidabilitร  e precisione di dati relativi alla posizione / distanza percorsa dai calciatori:

FIFA
QUALITY

5. SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITAโ€™

Lโ€™equipaggiamento non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale. I calciatori non devono esibire indumenti indossati sotto lโ€™equipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa, personale, o pubblicitร  diversa dal logo del fabbricante.

Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati dellโ€™organizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.

Principi
โ€ข La Regola 4 si applica a tutto lโ€™equipaggiamento (compresi gli indumenti) indossato da calciatori titolari, di riserva e sostituti; i suoi principi si applicano anche a tutti i dirigenti presenti nellโ€™area tecnica.
โ€ข In generale, รจ consentito quanto segue:
– numero e nome del calciatore, stemma / logo della squadra, slogan /emblemi di iniziative che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e lโ€™integritร , nonchรฉ qualsiasi pubblicitร  consentita dal regolamento della competizione o da quello della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA;
– i dettagli della gara: squadre, data, competizione / evento, luogo.
โ€ข Lโ€™apposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della maglia e/o ad una fascia da braccio.
โ€ข In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potranno apparire solo sulla fascia del capitano.

Interpretazione della Regola
Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o unโ€™immagine รจ ammissibile, si dovrร  tenere presente la Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede allโ€™arbitro di sanzionare un calciatore che:
โ€ข usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi
โ€ข gesticola in modo provocatorio o derisorio

Non sono consentiti slogan, scritte o immagini che rientrino un uno di questi casi.

Mentre quelli โ€œreligiosiโ€ e โ€œpersonaliโ€ sono relativamente facili da definire, quelli โ€œpoliticiโ€ sono piรน complessi; in ogni caso non sono consentiti slogan, scritte o immagini relativi a:
โ€ข persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale)
โ€ข partiti, organizzazioni / gruppi politici locali, regionali, nazionali o internazionali
โ€ข governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici
โ€ข organizzazioni di carattere discriminatorio
โ€ข organizzazioni i cui intenti / le cui azioni siano offensivi per un notevole numero di persone
โ€ข atti / eventi di carattere prettamente politico

Quando si commemora un evento nazionale o internazionale di particolare rilevanza, dovrebbe essere considerata attentamente la sensibilitร  della squadra avversaria (inclusi i suoi sostenitori) e del pubblico in generale.

Il regolamento della competizione dovrebbe prevedere ulteriori restrizioni / limitazioni, in particolare per quanto riguarda la dimensione, il numero e la posizione di slogan, scritte, immagini e pubblicitร  autorizzati. Si raccomanda di risolvere le dispute relative a slogan, scritte o immagini prima che la gara / competizione abbia luogo.

6. INFRAZIONI E SANZIONI

Per qualsiasi infrazione a questa regola non รจ necessario interrompere il gioco e il calciatore:

โ€ข deve essere invitato dallโ€™arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare lโ€™equipaggiamento;
โ€ข esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia giร  provveduto.

Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare lโ€™equipaggiamento deve:

โ€ข farsi controllare lโ€™equipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli venga consentito di rientrare sul terreno di giuoco;
โ€ข rientrare soltanto con lโ€™autorizzazione dellโ€™arbitro (la quale puรฒ essere data a gioco in svolgimento).
Un calciatore che rientra sul terreno di giuoco senza lโ€™autorizzazione dellโ€™arbitro dovrร  essere ammonito e se il gioco รจ stato interrotto per comminare lโ€™ammonizione, verrร  assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco รจ stato interrotto, a meno che non ci sia stata unโ€™interferenza nel qual caso verrร  assegnato un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore) dal punto in cui ha avuto luogo lโ€™interferenza..

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA โ€“ Art. 61 delle N.O.I.F. โ€“

1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purchรฉ ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della societร  che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra societร .
4. II dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere, il tabulato nonchรฉ i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. II calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, puรฒ prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilitร  propria e della societร , che il calciatore stesso รจ regolarmente tesserato o che la societร  ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della societร .

RESPONSABILITร€ DELLA SOCIETร€ OSPITANTE –

Si ricorda che la Societร  ospitante รจ oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza puรฒ essere chiamata a rifondere i danni patiti.

TUTELA DELLโ€™ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE โ€“

Si richiama lโ€™attenzione sulle seguenti disposizioni:

Art. 62 – N.O.I.F.
Tutela dellโ€™Ordine pubblico in occasione delle gare
(Nuovo testo โ€“ C.U. N. 43/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 30 Gennaio 2019 ed allegato al C.U. della L.N.D. N. 220 dellโ€™1 Febbraio 2019 โ€“ Giร  pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 288 dellโ€™1 Febbraio 2019)

1) Le Societร  hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Societร  ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2) Le Societร  sono responsabili del mantenimento dellโ€™Ordine Pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2bis) รˆ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalitร , di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3) Le Societร  hanno lโ€™obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalitร , di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchรฉ di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalitร , di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4) Le Societร  in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autoritร  perchรฉ renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. Lโ€™assenza o lโ€™insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Societร , impone alle stesse lโ€™adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5) Lโ€™arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dellโ€™Ordine Pubblico, puรฒ non dare inizio alla gara.

6) Prima dellโ€™inizio della gara, il responsabile dellโ€™ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโ€™Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura Federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o piรน striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina allโ€™arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dellโ€™assistente dellโ€™arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dallโ€™arbitro.

7) Il pubblico dovrร  essere informato con lโ€™impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrร  immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. Lโ€™arbitro darร  inizio alla gara solo su ordine del responsabile dellโ€™ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโ€™Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dallโ€™arbitro.

8) Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), lโ€™arbitro, anche su segnalazione del responsabile dellโ€™ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโ€™Interno o dei Collaboratori della Procura Federale ed, in assenza di questโ€™ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

9) Lโ€™arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrร  contemporaneamente essere informato con lโ€™impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrร  immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10) Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, lโ€™arbitro potrร  insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrร  essere disposta esclusivamente dal responsabile dellโ€™ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dallโ€™arbitro.

11) Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8) e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dellโ€™ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโ€™Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura Federale ed, in assenza di questโ€™ultimi, del Delegato di Lega, puรฒ ordinare allโ€™arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dellโ€™assistente dellโ€™arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dallโ€™arbitro.

12) Lโ€™arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrร  contemporaneamente essere informato con lโ€™impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrร  immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

13) Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dellโ€™ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, lโ€™arbitro potrร  insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrร  essere disposta esclusivamente dal responsabile dellโ€™ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dallโ€™arbitro.

14) Il non inizio, lโ€™interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali lโ€™arbitro dichiarerร  chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dallโ€™Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (ora Art. 10 Nuovo Codice di Giustizia Sportiva), ferma restando lโ€™applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fatti.

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C.U. N. 1 della L.N.D. pubblicato in Roma lโ€™1 Luglio 2020 โ€“ PUNTO 18) โ€“ ORDINE PUBBLICO –

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Societร  ospitante alla competente Autoritร , dovrร  essere esibita allโ€™arbitro prima dellโ€™inizio della gara.

Per le gare dellโ€™attivitร  ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio โ€” promozione fra le seconde classificate del Campionato di โ€œEccellenzaโ€ per lโ€™ammissione al Campionato Nazionale Serie โ€œDโ€, ivi comprese โ€” in questโ€™ultimo caso โ€” quelle che si svolgono in ambito regionale), รจ fatto obbligo alle Societร  ospitanti di comunicare alla Societร  ospitata ed alle competenti autoritร  di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Societร  ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Societร  ospitate.

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COMUNICAZIONE

Oggetto: Disposizioni alle Societร  e agli Arbitri in merito alla Forza pubblica, per tutte le gare di competenza regionale a partire dal 31 Ottobre 1999.

LE SOCIETร€ DEBBONO:

Avvisare lโ€™Arbitro prima della gara che รจ presente la Forza Pubblica.

Nel caso di assenza o insufficienza della Forza Pubblica, allโ€™inizio della gara, la Societร  dovrร  comunicare allโ€™Arbitro i nominativi degli incaricati con bracciale, che svolgeranno le funzioni di โ€œAddetti allโ€™Ordine Pubblicoโ€. Dette persone dovranno essere preventivamente indicati in una distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione attraverso la presentazione del documento dโ€™identitร .
Nel caso in cui, allโ€™inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma sopraggiungesse nel corso del 1ยฐ Tempo o nel 2ยฐ Tempo, avvisare lโ€™arbitro durante lโ€™intervallo od a fine gara.

GLI ARBITRI DEBBONO:

Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle Societร  in merito alla Forza Pubblica. In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara โ€œNON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICAโ€, ma riportare โ€œNON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA – ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVEโ€.
Nel caso che la Societร  non mettesse a disposizione nessun incaricato (perchรฉ si rifiuta o perchรฉ non cโ€™รจ nessuno in grado di farlo) riportare: โ€œNON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA E LA SOCIETร€ NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALEโ€.
Naturalmente nel caso piรน frequente, cioรจ con la presenza della Forza Pubblica riportare โ€œHO NOTATO LA PRESENZAโ€ di due o piรน Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia (Indicare il numero di Agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dellโ€™Ordine). In caso di dubbi contattare il C.R.A.

N.B. ALLE SOCIETร€ SI CONSIGLIA DI AFFIGGERE COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA.

CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTI DELLโ€™ARBITRO (EX GUARDALINEE) –
Art. 63 – N.O.I.F.
Direzione delle gare ufficiali
(Nuovo testo โ€“ C.U. N. 22/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 12 Luglio 2019 ed allegato al C.U. della L.N.D. N. 38 del 16 Luglio 2019 โ€“ Giร  pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 10 del 17 Luglio 2019)

1. Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica e dai Comitati โ€“ debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dellโ€™Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare delle categoria giovanili โ€œEsordientiโ€ e โ€œPulciniโ€ possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Societร .

1 Bis. Lโ€™Arbitro รจ tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalitร  previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.
2. Nelle gare organizzate nellโ€™ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonchรฉ nellโ€™attivitร  ricreativa, le Societร  sono tenute a porre a disposizione dellโ€™arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di etร  non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dellโ€™arbitro รจ considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, รจ preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nellโ€™elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, puรฒ nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nellโ€™elenco ufficiale di gara e giร  partecipante alla stessa puรฒ, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara allโ€™uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrร  indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerร  tale funzione nel proseguo della gara.

โ€PANCHINA LUNGAโ€ NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D. –

Si riporta integralmente il C.U. N. 241/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 โ€“ allegato al C.U. N. 338 della L.N.D. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Giร  pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020):
โ€œ
Il Consiglio Federale

– nella riunione del 25 Giugno 2020;
– Vista lโ€™ istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.l.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le Societร  possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
– ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
– viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
– visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.l.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le Societร  possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinqueโ€.

DISTINTA CALCIATORI –

Si ricorda alle Societร  di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, cosรฌ da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

TUTELA MEDICO SPORTIVA โ€“ C.U. N. 2 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –

Si richiamano le Societร  associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’Art. 43, delle N.0.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneitร  alla pratica sportiva agonistica.

Ciรฒ in virtรน del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Societร  sono soggetti a responsabilitร  civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non รจ riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresรฌ, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione dโ€™idoneitร  sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validitร .

********

Si informano, pertanto, le Societร  che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che allโ€™ammenda per le Societร .

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dellโ€™inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno โ€“ tenuto conto che il certificato medico ha una validitร  annuale -, facendo presente che a partire dal 30 Gennaio 2021 si procederร  al deferimento delle Societร  inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Societร  a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 30 Gennaio 2021, alla seguente e-mail :

sicilia.certificati@lnd.it

facendo presente che, relativamente allโ€™Attivitร  Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..

Si informano sin da ora le Societร  che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate โ€œritardata presentazioneโ€ e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderร  assumere.

รˆ opportuno ricordare che la visita di idoneitร  sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica รจ gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed รจ uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

Lโ€™accertamento della โ€idoneitร  genericaโ€ (certificato di buona salute) รจ richiesto per i calciatori di etร  compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12ยฐ anno di etร , come stabilito dal Consiglio Federale, cโ€™รจ lโ€™obbligo dellโ€™accertamento della โ€œidoneitร  specifica agonisticaโ€, anche se i suddetti svolgono attivitร  pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Societร  e vanno ripetuti ogni anno, prima dellโ€™inizio dellโ€™attivitร .

Le Societร  hanno lโ€™obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonchรฉ la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITร€ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Societร  richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato รจ stato giร  sottoposto a visita di idoneitร  fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneitร . Lโ€™obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Societร  di appartenenza ed ha validitร  di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. โ€“ MODALITAโ€™ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI – C.U. N. 5 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2020 – 2021 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilitร  civile a favore delle Societร  sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Societร  affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.
La denuncia di sinistro, trasmessa dall’Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrร  essere effettuata:

– Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti โ€“ www.lnd.it – selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato “ASSICURAZIONI”. All’interno di questo spazio web, si potrร  accedere al portale One care per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line รจ di facile gestione, non comporta spese e assicura l’immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

– In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia puรฒ essere effettuata con l’invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.

Ci corre lโ€™obbligo segnalare che, suddetta tipologia di procedura, comporta necessariamente ritardi nell’istruttoria e iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all’apertura telematica del sinistro.
Nella stessa pagina web le Societร  sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrร  essere effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all’indirizzo sopra indicato.

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro รจ a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND
Si ricorda che รจ sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l’assistenza alle Societร  sportive sui temi assicurativi.
Il servizio di consulenza รจ predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – NON PUร’ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione รจ necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 – il servizio NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) รจ attivo dal lunedรฌ al venerdรฌ, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioรจ i ragazzi di etร  inferiore ai 14 anni o quelli di etร  compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensรฌ in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all’indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 รจ pari ad Euro 27,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Societร  della L.N.D..

Per quanto attiene i “Dirigenti” tesserati con le Societร  della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2020/2021:

โ€ข ogni singola Societร  partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrร  corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 180,00;

โ€ข ogni singola Societร  partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1โ€™ Categoria, dovrร  corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00;

โ€ข ogni singola Societร  partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell’attivitร  Amatoriale e Ricreativa, dovrร  corrispondere un premio forfetario pari ad Euro 90,00.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti delle Societร  della L.N.D. il premio รจ di Euro 5,00.

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

INDENNIZZO TRASFERTE โ€“ NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE
DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE โ€“

Si riportano alcune nozioni utili per le Societร :

a) Gare non iniziate o sospese nel 1ยฐ tempo per motivi atmosferici:
Alla Societร  ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Societร , dell’intero importo.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilitร  dell’arbitro:
La procedura รจ come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1ยฐ ed il 2ยฐ tempo o durante il 2ยฐ tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilitร  dellโ€™arbitro:
La gara di recupero sarร  effettuata a cura della Societร  ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarร  successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Societร  ed il Comitato) del risultato economico.

e) Gare ripetute perchรฉ annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Societร  ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarร  rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Societร  organizzatrice spetta un rimborso forfettario di โ‚ฌ 200,00 che sarร  accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederร  allโ€™addebito della predetta somma alla Societร  ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Societร  (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrร  essere pagato direttamente alla societร  organizzatrice.

NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO
DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti –

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per lโ€™Attivitร  Giovanile e Scolastica e lโ€™Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

โ€ข chiedere al Dirigente responsabile della Societร  ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dellโ€™autovettura. (La Societร  รจ responsabile della custodia ai sensi dellโ€™art. 1786 c.c.).
โ€ข constatare con il responsabile della Societร  ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
โ€ข riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
โ€ข trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale รจ sancito lโ€™obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia allโ€™Autoritร  Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dellโ€™autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarร  possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Societร  responsabile, addebiterร , in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.

La Societร , entro 15 giorni dal ricevimento, potrร  contestare con le debite motivazioni sia lโ€™entitร  del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrร  interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Societร  e la richiesta dellโ€™Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilitร  lโ€™importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dellโ€™addebito nei termini prefissati sarร  considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederร  al rimborso del danno subito allโ€™Ufficiale di gara interessato

AMMENDE E โ€œCONTRIBUTO โ€œ DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA (EX TASSE RECLAMO) โ€“

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre il โ€œContributoโ€ di accesso alla Giustizia Sportiva (ex tasse reclamo) deve essere allegato al reclamo.
Il mancato versamento del โ€œContributoโ€ di accesso alla Giustizia Sportiva รจ motivo di โ€œInammissibilitร โ€ del reclamo. Lโ€™addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Societร , potrร  essere richiesto solo in presenza dellโ€™avvenuto versamento dellโ€™importo totale dovuto allโ€™atto dellโ€™iscrizione.

Diversamente, per le ammende si procederร  allโ€™incasso coattivo con lโ€™aggravio dei diritti di esazione del 10%.

. ORGANIZZAZIONE UFFICI F.I.G.C. – L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA –

Segretario Regionale: Maria Gatto Telefono: 091 6808409
Fax: 091 6808497
E-mail: gatto@lnd.it Posta Certificata: gatto@lndsicilia.legalmail.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Fax: 091 6808494
E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: Sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AREA I
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Responsabile Segreteria F.sco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
Fax: 091 6808497
E-mail: sicilia.segreteria@lnd.it Posta Certificata: Sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it

Segreteria Amministrativa: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Fax: 091 6808498
E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it Posta Certificata: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
Fax: 091 6808498
Posta Certificata: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

Attivitร  Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano Telefono: 091 6808419
Fax: 091 6808498
E-Mail: sicilia.sgs@lnd.it

Attivitร  Agonistica Calcio a 5: Paolo Mendola Telefono: 091 6808475
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.dr5@lnd.it

Responsabile Affari Generali: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
Fax: 091 6808498

Ufficio Affari Generali: Francesco Salvatore Porzio Telefono: 091 6808438
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AREA II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITAโ€™
E-Mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808494

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Responsabile: Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428
Ufficio Amministrazione e Contabilitร : Fabio Giattino Telefono: 091 6808422

AREA III
TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA
E-Mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808498 (Tesseramento)

E-Mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
Posta Certificata: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808496 (Giustizia Sportiva)

Responsabile Ufficio Tesseramento: Giovanni Cutrera Telefono: 091 6808410
Ufficio Tesseramento: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
Responsabile Giustizia Sportiva: Simona Boatta Telefono: 091 6808463

******

Responsabile C.E.D.: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
E-Mail: sicilia.dr5@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808495

Responsabile Regionale: Maxmiliano Birchler Telefono: 091 6808406

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
E-Mail: sicilia.femminile@lnd.it
Posta Certificata: femminile@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498

Responsabile Regionale: Giuseppe Mistretta Telefono: 091 6808473
CAMPI SPORTIVI
E-Mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
Posta Certificata: settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it
Fax: 091 6808498

Fiduciario Regionale Campi Sportivi: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

SETTORE TECNICO REGIONALE

E-Mail: sicilia.settoretecnico@lnd.it
Fax 091 6808498

Coordinatore: Giovanni Cutrera Telefono: 091 6808410
Segreteria Corsi: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Tesseramento Tecnici: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423

(SI ALLEGA AL PRESENTE IL C.U. N. 1 COMPLETO DEL C.R. SICILIA)
1.2. UFFICIO ATTIVITร€ GIOVANILE SUL TERRITORIO
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

ESTRATTO DAL C.U. nยฐ1 SGS NAZIONALE

โ€ฆomississโ€ฆ

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

โˆ’ SUL SITO รˆ STATO PUBBLICATO IL C.U.Nยฐ1 SGS NAZIONALE E TUTTI GLI ALLEGATI

ESCLUSIONE PER MOTIVI DI PRECLUSIONE DI UNA SOCIETร€ AVENTE DIRITTO
A seguito di ulteriore verifica sullโ€™attivitร  svolta dalla societร  NEXT LEVEL ALTORENDIMENTO, seppur iscritta al Campionato Provinciale Under 17, la stessa non ha preso parte a nessuna gara e quindi รจ stata esclusa; secondo quanto previsto dalla Normativa vigente non ha svolto una delle due categorie obbligatorie per mantenere la categoria Regionale Under 15; per quanto sopra, la stessa perde il diritto di permanenza al Campionato Regionale Under 15 per la stagione sportiva 2020/2021.

โˆ’ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che per le societร  non professionistiche e per i tesserati delle societร  non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui allโ€™art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, lโ€™entrata in vigore dellโ€™obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata รจ differito al 1ยฐ Luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

1.3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.3.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedรฌ 09:30-13:00 14:00-15:30
Martedรฌ 09:00-14:00 chiusura
Mercoledรฌ 09:30-13:00 14:30-16:00
Giovedรฌ 09:30-13:00 14.30-16.00
Venerdรฌ 09:00-13:00 14.00-15.30
Sabato Chiusura

Si avvisano le gentili societร  che, a causa del prolungarsi delle restrizioni legate al COVID-19, gli uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. Restano tuttavia attivi i recapiti telefonici, chiamando al numero 0935/37711, e di posta elettronica, inviando unโ€™e-mail allโ€™indirizzo del.enna@lnd.it.

IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE
MARIA ASSUNTA MILOTTA ROBERTO PREGADIO

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