1.1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
SITO INTERNET COMITATO REGIONALE SICILIA E DELEGAZIONI PROVINCIALI
Eโ attivo il sito Internet del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo:
sicilia.lnd.it (senza digitare www.)
Il sito sarร raggiungibile, altresรฌ, accedendo al portale www.lnd.it e selezionando โSiciliaโ dal menu a tendina โComitatiโ.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ORGANICO SOCIETAโ CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI โ STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021 –
Allegato al presente C.U. si pubblica lโorganico dei Campionati Regionali e Provinciali al 30 giugno
2020.
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:
CALCIO A UNDICI MASCHILE
โข ECCELLENZA 2 Gironi da 16 Squadre Totale N. 32
โข PROMOZIONE 4 Gironi da 16 Squadre Totale N. 64
โข PRIMA CATEGORIA 7 Gironi da 14 Squadre Totale N. 98
โข SECONDA CATEGORIA 5 Gironi da 14 Squadre Totale N. 70
โข TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
โข TERZA CATEGORIA – Under 21 Gironi da comporre
โข TERZA CATEGORIA – Under 19 Gironi da comporre
โข REGIONALE โJuniores Under 19โ Gironi da comporre
โข PROVINCIALE โJuniores Under 19โ Gironi da comporre
โข COPPA ITALIA Memorial โGianfranco Provenzanoโ (Societร di Eccellenza)
โข COPPA ITALIA Memorial โOrazio Siinoโ (Societร di Promozione)
โข COPPA SICILIA Memorial โFilippo Lentiniโ (Societร di Prima Categoria)
โข COPPA TRINACRIA Memorial โSalvatore Sajevaโ (Societร di Seconda Categoria)
โข TROFEO PROVINCE Memorial โPietro Lo Biancoโ (Societร di Terza Categoria)
โข ATTIVITAโ AMATORI
CALCIO A CINQUE MASCHILE
โข SERIE “C1” โ 2 Gironi da 14 squadre Totale N. 28
โข SERIE “C2” โ Gironi Interprovinciali 5 Gironi da 12 squadre Totale N. 60
โข SERIE “D” โ Gironi Provinciali Gironi da comporre
โข REGIONALE โUNDER 21โ Gironi da comporre
โข REGIONALE โUNDER 19โ Gironi da comporre (ex Juniores)
โข REGIONALE โUNDER 17โ Gironi da comporre (ex Allievi)
โข PROVINCIALE โUNDER 17โ Gironi da comporre (ex Allievi)
โข PROVINCIALE โUNDER 15โ Gironi da comporre (ex Giovanissimi) (*)
(*) con successiva Fase Regionale
โข COPPA ITALIA Societร Serie โC1โ (obbligatoria)
โข COPPA SICILIA Societร Serie โC2โ (obbligatoria)
โข COPPA TRINACRIA Riservata Societร Serie “D” Provinciale
CALCIO A CINQUE FEMMINILE
โข REGIONALE โ Girone Unico 1 Girone da 12 squadre Totale N. 12
โข PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE Gironi da comporre
โข REGIONALE โUNDER 21โ Gironi da comporre
โข REGIONALE โUNDER 19โ Gironi da comporre (ex Juniores)
โข COPPA ITALIA REGIONALE Societร Girone โUnicoโ Regionale (obbligatoria)
โข CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI Gironi da comporre
CALCIO A UNDICI FEMMINILE
โข REGIONALE โEccellenzaโ Gironi da comporre
โข PROVINCIALE โPromozioneโ Gironi da comporre
โข CAMPIONATO โJUNIORESโ Gironi da comporre
โข COPPA ITALIA Societร โEccellenzaโ Reg.le (obbligatoria)
ATTIVITAโ GIOVANILE SUL TERRITORIO
โข REGIONALE โUNDER 17โ (ex Allievi) 6 Gironi da 14 Squadre Totale N. 84 (*)
โข REGIONALE โUNDER 15โ (ex Giovanissimi) 6 Gironi da 14 Squadre Totale N. 84 (*)
โข PROVINCIALE โUNDER 17โ (ex Allievi) Gironi da comporre
โข PROVINCIALE โUNDER 15โ (Ex Giovanissimi) Gironi da comporre
(*) Si โDerogaโ da 65 a 84 squadre – solo per la Stagione Sportiva 2020/2021 โ collegato ad una situazione di carattere eccezionale non essendosi effettuate โretrocessioniโ a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020 (COVID-19) – Delibera Consiglio Direttivo C.R. Sicilia del 25 Giugno 2020 โ C.U. N. 379 del 26 Giugno 2020 –
PROGETTO DI โDEMATERIALIZZAZIONEโ TESSERAMENTO E ISCRIZIONI AI CAMPIONATI โ FIRMA ELETTRONICA โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Con riferimento alla materia in oggetto, si ricorda che tutte le iscrizioni ai Campionati (dati societari, Presidente, Organigramma, Variazioni organigramma) nonchรฉ tutte le operazioni di tesseramento vanno effettuate per via telematica, con lโuso della โFirma Elettronicaโ, attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D.
Detta procedura di โDematerializzazioneโ sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli Uffici del Comitato Regionale/Delegazioni o tramite lโinvio per posta ordinaria.
Si invitano le Societร a prendere visisione delle istruzioni consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia – cliccando su โNotizie utili, scadenze, informazioni importantiโ e, successivamente, cliccando su โGuida alla dematerializzazzione e firma elettronicaโ, ovvero attraverso la propria area riservata, immettendo il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (le Societร ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente allโUfficio Affari Generali โ Fax 091/6808498; E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it ), cliccando sul tasto HOME e successivamente โintegrazione aiuto in linea per firma elettronicaโ.
Entrati nellโ area riservata occorrerร seguire le relative istruzioni.
Per quanto sopra si informano le Societร che per poter effettuare qualsiasi operazione allโinterno dellโArea Societร , รจ OBBLIGATORIO abilitare un dirigente (presente nellโOrganigramma con potere di firma) alla FIRMA ELETTRONICA. NellโArea Societร e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, รจ scaricabile la GUIDA per mettere in atto i passaggi per lโabilitazione alla FIRMA ELETTRONICA โ cliccando su โProgetto di DEMATERIALIZZAZIONEโ.
RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRIONICA
Per tutti i Dirigenti giร accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2019/2020 non รจ necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma รจ obbligatorio utilizzare la funzione โRiattivazione PINโ dal menรน โFirma Elettronicaโ. Per i Presidenti di Societร , prima di utilizzare detta funzione, occorre indicare in โOrganigrammaโ- sulla propria anagrafe โ lโindicazione di โRappresentante legaleโ.
DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha confermato i criteri di โRipescaggioโ individuati per la Stagione Sportiva 2019/2020, il cui bando viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive. In tal senso, relativamente al punto C) โ Meriti Sportivi โ dellโArt. 2 – verranno assegnati soltanto i punti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 17.
Si precisa, altresรฌ, che le squadre classificatesi al 2ยฐ, 3ยฐ, 4ยฐ e 5ยฐ posto sโintendono come partecipanti ai Play-Off, anche se NON disputati in conseguenza dellโemergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non perderanno la prioritร nella graduatoria per eventuali โRipescaggiโ alla categoria superiore, cosรฌ come stabilito dal โBandoโ.
Le Societร regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2019/2020, intendano concorrere allโammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare la scheda del โBando di Concorsoโ allegata al presente Comunicato, debitamente compilata, presso questo Comitato Regionale:
โข entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDIโ 27 LUGLIO 2020 per il โRipescaggioโ ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie โC1โ di Calcio a 5 Maschile;
โข entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDIโ 24 AGOSTO 2020 per il โRipescaggioโ ai Campionati di 1^ e 2^ Categoria, Serie โC2โ di Calcio a 5 Maschile e Girone UNICO Femminile di Calcio a 5 –
o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purchรฉ pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).
Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di โRipescaggioโ ha carattere perentorio.
Per concorrere la Societร dovrร risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.
La domanda dovrร contenere lโintero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il โRipescaggioโ nonchรฉ lโeventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno
2020, e dovrร essere depositata in busta โchiusaโ, con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, โRIPESCAGGIOโ. Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrร chiaramente essere indicato sulla busta โRIPESCAGGIOโ. Si precisa che la domanda di โIscrizioneโ al Campionato di competenza dovrร avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta รจ stata inviata unitamente alla domanda di โRipescaggioโ.
Si ribadisce che le Societร che intendono concorrere allโammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare lโiscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il โRipescaggioโ, inviando โTELEMATICAMENTEโ tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 9. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilitร campo di giuoco.
Si fa presente che relativamente allโutilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrร essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validitร .
Qualora non si dovesse ottenere lโammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederร , dietro richiesta, al riaccredito della differenza.
Eโ stata costituita apposita Commissione che provvederร allโesame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.
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โRIPESCAGGIโ CAMPIONATI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2020, ha confermato i criteri di โRipescaggioโ individuati per la Stagione Sportiva 2019/2020, il cui bando viene allegato al presente Comunicato Ufficiale, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive.
MASCHILE โ
Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale, presentando la scheda del โBando di Concorsoโ debitamente compilata.
Le Societร 2nda e 3rza classificata nella media punti tra le Societร Seconde classificate nelle Delegazioni Provinciali con meno di dieci Societร avranno prioritร in sede di โRipescaggioโ nel Campionato Regionale di Serie C2.
FEMMINILE โ
Per quanto attiene al CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE, resta confermato quanto segue:
a) La vincente del girone provinciale accede direttamente al Girone Unico Regionale;
b) Eventuali altri posti liberi saranno assegnati nellโordine appresso indicato:
1. Societร che nellโultimo anno hanno partecipato al Girone Provinciale Femminile, portandolo regolarmente a termine;
2. Societร affiliate da almeno un anno;
3. Societร nuove affiliate.
Per quanto attiene al punto 1), in caso di esubero, la precedenza sarร attribuita in base allโordine di classifica.
Per quanto attiene ai rimanenti punti, nella eventualitร di esubero, la precedenza sarร attribuita in base alla data di ratifica dellโaffiliazione.
Le domande di ammissione (vedere โschedaโ R/FEMM. allegata al presente comunicato ufficiale), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDIโ 24 AGOSTO 2020 e contenere lโintero importo previsto per il girone Unico Regionale.
SI RICORDA CHE NON VALE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, le Societร sono tenute a perfezionare l’iscrizione secondo i criteri, le modalitร ed entro i termini d’appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D. che si ritiene opportuno trascrivere:
Art. 28 – REGOLAMENTO L.N.D.
L’iscrizione ai Campionati
1. Le societร sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalitร telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati:
a) la disponibilitร di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del presente Regolamento. Le Societร sono tenute a svolgere lโ attivitร sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dallโart. 19, delle N.O.I.F..
b) lโinesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, societร e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attivitร regionale o nazionale e organizzazione;
I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltร di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative allโiscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle societร secondo i termini e le modalitร stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
d) il deposito da parte delle societร aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.
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PROCEDURA DI โDEMATERIALIZZAZIONEโ –
Si ricorda che รจ obbligatoria lโiscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema telematico, secondo le modalitร previste dalla procedura di โDematerializzazioneโ alla quale il Comitato Regionale ha aderito a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016 – secondo le istruzioni fornite a tutte le Societร (vedi punto 1.1.4. presente Comunicato Ufficiale).
Tale procedutra รจ lโunica consentita.
A) ADEMPIMENTI PER LโAMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Societร devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato, formalizzare lโiscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalitร On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterร alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Entro un lasso di tempo non superiore a 10 giorni successivi alla scadenza del โtermine ordinatorioโ fissato per lโiscrizione On-line, la Societร dovrร procedere alla compilazione definitiva e relativo invio โTelematicoโ della domanda di iscrizione al Campionato di competenza e della modulistica allegata.
Lโadempimento di cui al punto A) dovrร essere comprensivo, oltre che della domanda di iscrizione, della seguente documentazione:
1) DATI SOCIETAโ โ Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Societร (NON del legale rappresentante), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autoritร competenti.
2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dellโultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2020/2021). Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche lโinserimento di un solo Consigliere) si dovrร procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Societร , lo stampato dovrร essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.
Al riguardo si riporta lโArt. 37, comma 1, della N.O.I.F.:
โ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene allโatto dellโ iscrizione al Campionato della Societร di appartenenza. A tal fine le Societร sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione โ.
3) PRESIDENTE
4) DELEGATI ALLA FIRMA
5) AUTOCERTIFICAZIONE – Norme in materia di comportamento e di Onorabilitร โ
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonchรฉ agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F., richiamando lโattenzione delle Societร sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dellโ Art. 22 bis delle N.O.I.F. :
punto 6: Allโatto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Societร o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilitร previste dal 1ยฐ comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Societร ed Associazioni che svolgono attivitร in ambito regionale e provinciale lโobbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Societร ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare lโassenza di condizioni di incompatibilitร degli altri dirigenti e dei collaboratori.
punto 6 bis: I Dirigenti di Societร o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilitร di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertร personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.
Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dallโArt. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dallโArt. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.
6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI โ Le Societร allโatto dellโiscrizione al Campionato di competenza, dovranno sottoscrivere โ a cura del proprio Legale Rappresentante โ la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali –
7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITAโ DEL CAMPO DI GIUOCO โ Si ricorda che, allโatto dellโiscrizione ai Campionati, le Societร dovranno indicare la disponibilitร di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dallโArt. 19 delle N.O.I.F.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, รจ necessario che per lโimpianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dellโEnte privato proprietario, (come da modello che sarร a disposizione delle Societร in forma telematica) lโattestato di completa idoneitร del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene lโagibilitร . (Punto 31 DISPONIBILITAโ CAMPI DI GIUOCO โ C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ 1 Luglio 2020).
Si fa presente che relativamente allโutilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrร essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validitร .
8) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE โ JUNIORES – UNDER 19โ (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre delle Societร siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie โDโ della Stagione Sportiva 2020/2021).
9) ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA โ Coppa Italia obbligatoria per le Societร di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Societร partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1^, 2^ e 3^ Categoria. Coppa Italia Calcio a 5 Maschile Serie โC1โ obbligatoria. Coppa Sicilia Calcio a 5 Maschile Serie โC2โobbligatoria. Coppa Trinacria Calcio a 5 Maschile riservata alle Societร partecipanti al Campionato di Serie โDโ. Coppa Italia Calcio a 5 Femminile obbligatoria Girone Regionale Unico. Coppa Italia Calcio a 11 Femminile obbligatoria per le Societร partecipanti al Campionato Regionale di โEccellenzaโ.
10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI – Le Societร dovranno versare, oltre allโeventuale saldo passivo al 30 Giugno 2020, gli importi stabiliti dalla lettera c) del comma 2) dellโArt. 28 del Regolamento della L.N.D., cosรฌ come riportati al punto 11. del presente Comunicato Ufficiale che risultano giร comprensivi dellโimporto relativo a โASSICURAZIONE DIRIGENTIโ (โฌ 130,00 per ogni singola Societร partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria – โฌ 90,00 per ogni singola Societร partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dellโAttivitร Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto lโimporto relativo allโ โASSICURAZIONE DEI TESSERATIโ che, si ribadisce, varierร a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Societร avrร in carico alla data del 30 Giugno 2020 (โฌ 27,00 โ C.U.N. 5 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 – moltiplicato per il numero dei tesserati – importo che potrร essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).
Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria โDirigentiโ delle Societร della L.N.D. โ cosรฌ come disposto dal 1ยฐ Luglio 2012, recependo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010 โ lโimporto pro capite รจ pari ad โฌ 5,00. Ai โDirigenti Ufficialiโ sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori (C.U.N. 5 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020).
A tale proposito si ricorda che sono considerati โDirigenti Ufficialiโ i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2020/2021, segnatamente:
a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dellโAllenatore.
I Dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette Categorie rientreranno nel regime assicurativo della Categoria dei โDirigentiโ.
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Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (โnon trasferibileโ intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI โ Via Orazio Siino s.n.c. โ 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)
ordinate Bancarie / IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente
IT 26 S 02008 43730 000300644037
Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)
Copia della ricevuta dovrร essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 091/6808494 – Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:
– denominazione sociale;
– numero di matricola;
– campionato per il quale si effettua il versamento
ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT โ POS โ c/o la Sede del C.R. Sicilia โ
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Si precisa che nei casi di doppia attivitร (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile piรน Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attivitร regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i โdiritti dโ iscrizioneโ al Campionato di cui al punto 12. โ lettera A).
Nel sottolineare le condizioni inderogabili per lโiscrizione ai rispettivi Campionati di cui alla lettera c) del comma 2) del suindicato Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Societร , alla data di scadenza, dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.
La lettera b) del comma 2) – del citato Art. 28 stabilisce, altresรฌ, l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Societร consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciรฒ a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
โข Art. 94 ter comma 12 N.O.I.F. โ
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 2020 nonchรฉ, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anchโesse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale โ Sezione Vertenze Economiche – e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Societร devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per lโiscrizione al rispettivo campionato.
In caso contrario, la Societร inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
โข Art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. โ
Ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, le disposizioni riguardanti lโapplicazione dellโArt. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state derogate come di seguito riportato, giusto provvedimento di cui al C.U. F.I.G.C. N. 217/A del 10 Giugno 2020 (cfr. Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 315 dellโ11 Giugno 2020).
In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Societร devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per lโiscrizione al rispettivo Campionato.
In caso contrario, la Societร inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
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SI FA PRESENTE CHE – GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI โ LโINOSSERVANZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER LโISCRIZIONE ON-LINE E PER LโINOLTRO โTELEMATICOโ DELLA DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLโADEMPIMENTO PREVISTO AL PUNTO A) (compilazione definitiva della domanda di iscrizione secondo la modalitร On-line a pena di decadenza) COMPORTERAโ LโESCLUSIONE DELLA SOCIETAโ DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA.
Si riportano le linee-guida per le iscrizioni delle Societร ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, cosรฌ come deliberato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione dellโ11 Giugno 2020.
Si ribadisce che ai sensi dellโArt. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni Inderogabili per lโiscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:
a) la disponibilitร di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dallโArt. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) lโinesistenza di situazion i d ebitorie nei conf ronti di Enti federali, Societร e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
– Tassa associativa alla L.N.D.;
– Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
– Assicurazione tesserati;
– Acconto spese per attivitร regionale e organizzazione.
Per quanto riguarda le voci di cui al punto c) – tassa associativa alla L.N.D., diritti di iscrizione ai Campionati di competenza, assicurazione tesserati, acconto spese per attivitร regionale e organizzazione โ si fa presente che, in deroga allโArt. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha dato facoltร ai Comitati di prevedere le seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalitร di seguito specificate.
– Prima rata: 30% dellโimporto globale entro il termine perentorio fissato per lโiscrizione al Campionato di competenza;
– Seconda rata: ulteriore 30% dellโimporto globale entro il termine perentorio del 16 Novembre 2020;
– Terza rata: ulteriore 20% dellโimporto globale entro il termine perentorio del 21 Dicembre 2020;
– Quarta rata: saldo del restante 20% entro il termine perentorio del 22 Febbraio 2021.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, riunitosi in data 25 Giugno 2020, ha accolto di applicare la โderogaโ come piรน sopra riportata.
Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Societร e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2019/2020, non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo per entorio f issato per lโiscrizione al Ca mpion ato di co mpetenz a (vedi Art. 94 ter delle N.O.I.F. commi 12 e 13 piรน sopra richiamato).
Il mancato versamento della rata iniziale del 30% e degli importi di cui al punto b) entro il termine perentorio fissato per lโiscrizione al Campionato di competenza comporta la mancata iscrizione della Societร al Campionato stesso.
Alla scadenza dei termini perentori del 16 Novembre 2020, del 21 Dicembre 2020 e del 22 Febbraio 2021, verrร avviata, senza indugio, la procedura del โPRELIEVO COATTIVOโ nei confronti delle Societร eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui allโArt. 53 delle N.O.I.F. ed allโArt. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
In tal senso troveranno applicazione i punti 5, 5 bis e 6 dellโArt. 53, delle N.O.I.F. che di seguito si riportano (Nuovo testo C.U. N. 83/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2019 ed allegato al C.U. N. 278 della L.N.D. pubblicato in Roma il 4 Aprile 2019 โ Giร pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 388 del 4 Aprile 2019 e N. 390 del 5 Aprile 2019):
5. – Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Societร che rinuncia per la 2^ volta a disputare gare รจ esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
5.bis โ Le Societร dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.
6. โ Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
Si ricorda, altresรฌ, che รจ stato modificato lโArt. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i โprelievi coattiviโ possono essere disposti anche se la Societร inadempiente disputa la gara in campo esterno.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Societร per la compilazione dellโiscrizione On-line, ha istituito un apposito โsportelloโ operativo. Analoga postazione รฉ resa disponibile presso ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.
Le Societร , pertanto, sono invitate a regolarizzare lโiscrizione nei termini e con le modalitร stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.
Non รจ consentita lโiscrizione con generici telegrammi di adesione o con lโinvio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.
In tal caso questo Comitato considererร la Societร rinunciataria a tutti gli effetti, e sarร esclusa dal campionato di competenza.
CAMPIONATO โJUNIORES- UNDER 19โ โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 โ
A) CAMPIONATO REGIONALE
Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale โJuniores โ Under 19โ, obbligatorio per le Societร di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dellโorganico, Societร partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonchรฉ le Societร โPureโ che ne faranno richiesta.
Al Campionato Regionale โJuniores โ Under 19โ sono iscritte dโufficio, altresรฌ, le squadre delle Societร siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie โDโ della Stagione Sportiva 2020/2021, che parteciperanno โFuori Classificaโ.
La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Lunedรฌ 28 Settembre 2020. Rimane articolato con una 1^ Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il Campionato dovrร iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2020. Ciรฒ in considerazione che la vincente Regionale, che verrร ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro il termine che sarร reso noto con successiva informativa da parte della stessa L.N.D. Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherร al Comitato Regionale โ entro il mese di Marzo 2021 – la vincente di ogni Girone.
– Lโarticolazione della 2^ Fase delle Societร dei Campionati Regionali รจ subordinata al numero delle vincenti per girone.
La gara FINALE REGIONALE si disputerร su un campo neutro in considerazione che la gara Finale Regionale, relativa allโedizione 2019/2020, non si รจ effettuata in conseguenza dellโemergenza epidemiologica da COVID-19.
– Lโarticolazione della 2^ Fase riservata alle Societร di Serie โDโ vedrร il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarร successivamente comunicata.
Il tempo di attesa รจ fissato in 15 minuti.
Potranno partecipare i calciatori nati dal 1ยฐ gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15ยฐ anno di etร ; รจ consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori โfuori quotaโ, nati dal 1ยฐ gennaio 2001 in poi.
Lโinosservanza delle predette disposizioni sarร punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโart. 10, comma 6, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
Eโ consentito alle Societร Juniores โpureโ regionali di impiegare in ogni gara fino ad un massimo di tre calciatori โfuori quotaโ, nati dal 1ยฐ gennaio 2001 in poi. (vedere lettera A/9 – punto 2) lettera b) โ Limite di partecipazione dei calciatori in relazione allโetร – del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ1 Luglio 2020).
B) CAMPIONATO PROVINCIALE
Il Campionato Provinciale รจ organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale sulla base di uno o piรน gironi.
Potranno partecipare i calciatori nati dal 1ยฐ gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15ยฐ anno di etร ; รจ consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori โfuori quotaโ, nati dal 1ยฐ gennaio 2000 in poi.
Lโinosservanza delle predette disposizioni sarร punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโart. 10, comma 6, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
Eโ consentito alle Societร Juniores โpureโ provinciali di impiegare in ogni gara fino ad un massimo di quattro calciatori โfuori quotaโ, nati dal 1ยฐ gennaio 2000 in poi. (vedere lettera A/9 – punto 3) lettera b) โ Limite di partecipazione dei calciatori in relazione allโetร – del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ1 Luglio 2020).
******
Norme sullโutilizzo dei calciatori โfuori quotaโ
Per quanto riguarda lโimpiego dei Calciatori โfuori quotaโ si chiarisce che lโutilizzo รจ facoltativo e che il limite di 3 (Campionato โRegionaleโ Juniores) e di 4 (Campionato โProvincialeโ Juniores) si riferisce allโintera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata allโarbitro, prima dellโinizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1ยฐ Gennaio 2001 in poi (Campionato โRegionaleโ Juniores) e di massimo 4 calciatori nati dal 1ยฐ Gennaio 2000 in poi (Campionato โProvincialeโ Juniores), sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.
TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali sono aperte dal 15 LUGLIO 2020 e chiuderanno secondo il calendario di seguito riportato โ โTERMINE ORDINATORIOโ –
Si riportano qui di seguito, altresรฌ, i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto lโ โAssicurazione Tesseratiโ.
CALCIO A 11 MASCHILE
โข Campionato di Eccellenza ore 12.00 – Lunedรฌ 27.07.2020 โฌ 5.930,00 (.)
โข Campionato di Promozione ore 12.00 โ Lunedรฌ 27.07.2020 โฌ 5.330,00 (.)
โข Campionato Prima Categoria ore 12.00 โ Lunedรฌ 24.08.2020 โฌ 3.330,00
โข Campionato Seconda Categoria ore 12.00 โ Lunedรฌ 24.08.2020 โฌ 2.340,00
โข Campionato Terza Categoria โ Terza
Categoria โUnder 21โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 1.400,00
โข Campionato Terza Categoria โUnder 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 1.300,00
โข Campionato Terza Categoria โRiserveโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 660,00
โข Campionato Regionale
โJuniores – Under 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 1.490,00 (*)
โข Campionato Regionale
โJuniores โ Under 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 800,00 (X)
โข Campionato Provinciale
โJuniores โ Under 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 26.10.2020 โฌ 1.200,00 (*)
โข Campionato Provinciale
โJuniores โ Under 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 26.10.2020 โฌ 610,00 (X)
(.) + โฌ 350,00 Coppa Italia ed โฌ 800,00 โJuniores โ Under 19โ (obbligatori)
(*) Societร โpureโ
(X) Tutte le altre societร partecipanti
CALCIO A 11 FEMMINILE
โข Regionale โEccellenzaโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 1.340,00 (*) (.)
โข Regionale โEccellenzaโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 750,00 (**)(.)
โข Regionale โEccellenzaโ – โRiserveโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 750,00 (.)
โข Provinciale โPromozioneโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 26.10.2020 โฌ 965,00 (*)
โข Provinciale โPromozioneโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 26.10.2020 โฌ 475,00 (**)
โข Campionato โJunioresโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 26.10.2020 โฌ 865,00 (*)
โข Campionato โJunioresโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 26.10.2020 โฌ 275,00 (X)
(.) + โฌ 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Societร โpureโ
(**) Doppia attivitร
(X) Tutte le altre societร partecipanti
CALCIO A 5 MASCHILE
โข Regionale Serie โC1โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 27.07.2020 โฌ 1.990,00 (.)
โข Regionale Serie โC2โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 24.08.2020 โฌ 1.665,00 (..)
โข Provinciale Serie โDโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 1.165,00 (*)
โข Provinciale Serie โDโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 425,00 (**)
โข Provinciale Serie โDโ โRiserveโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 425,00
โข Campionato Regionale โUnder 21โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 965,00 (*)
โข Campionato Regionale โUnder 21โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 275,00 (X)
โข Campionato Regionale โUnder 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 965,00 (*)
โข Campionato Regionale โUnder 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 โฌ 275,00 X)
(.) + โฌ 250,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(..) + โฌ 100,00 Coppa Sicilia (obbligatoria)
(*) Societร โpureโ
(**) Doppia attivitร
(X) Tutte le altre Societร partecipanti
โข Campionato Regionale โUnder 17โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 (ex Allievi)
โข Campionato Provinciale โUnder 17โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 (ex Allievi)
โข Campionato Provinciale โUnder 15โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 28.09.2020 (ex Giovanissimi) (**)
(**) con successiva Fase Regionale
Si ricorda alle Societร che per poter perfezionare lโiscrizione ai Campionati Giovanili รจ prioritaria ed obbligatoria lโiscrizione ai Campionati di Lega o di Categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Serie C1, C2 e D), pena lโesclusione.
CALCIO A 5 FEMMINILE
โข Femminile Regionale โ
Girone UNICO ore 12.00 โ Lunedรฌ 24.08.2020 โฌ 1.265,00 (*)(…)
โข Femminile Regionale โ
Girone UNICO ore 12.00 โ Lunedรฌ 24.08.2020 โฌ 525,00 (**)(…)
โข Femminile Provinciale/Interprovinciale ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 1.115,00 (*)
โข Femminile Provinciale/interprovinciale ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 425,00 (**)
โข Femminile Provinciale/Interprovinciale
โ Riserveโ ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 425,00
โข Campionato Regionale โUnder 21โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 965,00 (*)
โข Campionato Regionale โUnder 21โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 275,00 (X)
โข Campionato Regionale โUnder 19 ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 965,00 (*)
โข Campionato Regionale โUnder 19โ ore 12.00 โ Lunedรฌ 12.10.2020 โฌ 275,00 (X)
(…) + โฌ 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)
(*) Societร โpureโ
(**) Doppia attivitร
(X) Tutte le altre Societร partecipanti
โข Attivitร Amatori โฌ 375,00
ATTIVITAโ GIOVANILE SUL TERRITORIO
Si ricorda alle Societร che per poter perfezionare lโiscrizione ai Campionati Giovanili รจ prioritaria ed obbligatoria lโiscrizione ai Campionati di Lega (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria), pena lโesclusione.
โข Regionale โUnder 17โ (ex Allievi) ed
โUnder 15โ (ex Giovanissimi) ore 12.00 โ Lunedรฌ 27.07.2020
โข Provinciale โUnder 17โ (ex Allievi) ed
โUnder 15โ (ex Giovanissimi) ore 12.00 โ Lunedรฌ 21.09.2020
Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D. ED ONERI FINANZIARI โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
In ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi a Roma lโ11 Giugno 2020, si riporta il prospetto riepilogativo degli importi unici relativi ai diritti di iscrizione che le Societร debbono versare per lโammissione ai Campionati regionali e/o provinciali L.N.D. di competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021, nonchรฉ lโimporto del c.d. โContributo Covidโ, riconosciuto in via straordinaria per lโiscrizione delle Societร ai suddetti Campionati.
A tale ultimo proposito, si specifica che detto contributo viene assegnato per lโiscrizione ad un solo Campionato, non essendo cumulabile nei casi in cui le Societร svolgano piรน di una attivitร .
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., inoltre, ha disposto per la Stagione Sportiva 2020/2021 il rinnovo dei provvedimenti collegati allo sviluppo delle attivitร di Calcio a Undici Femminile e di Calcio a Cinque femminile sul territorio, nonchรฉ alla gratuitร di iscrizione al Campionato di Terza Categoria e Calcio a 5 Maschile 2020/2021 per le neo-affiliate e per le Societร che, nella Stagione Sportiva 2020/2021, saranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. โpureโ a L.N.D. Tali Societร , che sono esentate dal pagamento dei diritti di iscrizione, come appare naturale non beneficeranno del suindicato contributo.
A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e c.d. โCONTRIBUTO COVIDโ –
CAMPIONATI DIRITTI DI ISCRIZIONE CONTRIBUTO โCOVIDโ
(solo per un Campionato, non cumulabile per attivitร multiple)
Campionato di Eccellenza 2.500 1.500
Campionato di Promozione 1.900 1.200
Campionato di 1^ Categoria 1.400 1.000
Campionato di 2^ Categoria 950 800
Campionato di 3^ Categoria โ 3^ Categoria Under 21 – 660 500
Campionato di 3^ Categoria Under 19 610 500
Campionato Regionale Juniores Under 19 800 500
Campionato Provinciale Juniores Under 19 610 400
Attivitร Amatori 375 ====
Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza 750 400
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione 475 400
Campionato Juniores Calcio Femminile 275 200
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C-C1 Maschile 800 500
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 Maschile 525 300
Campionato Provinciale Calcio a 5 Serie D Maschile 425 300
Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Serie C 525 300
Campionato Provinciale Calcio a 5 Femminile Serie D 425 300
Campionato Regionale Under 21 Calcio a 5 Maschile e Femminile 275 200
Campionato Under 19 Calcio a 5 Maschile e Femminile 275 200
B) Diritti di Associazione alla L.N.D. โฌ 300,00
C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate) โฌ 65,00
Si specificano, altresรฌ, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Societร per lโiscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2020/2021:
D) Acconto Spese e organizzazione โ Attivitร Regionale
CALCIO A 11 MASCHILE
Campionato di Eccellenza โฌ 3.000,00
Campionato di Promozione โฌ 3.000,00
Campionato di 1^ Categoria โฌ 1.500,00
Campionato di 2^ Categoria โฌ 1.000,00
Campionato di 3^ Categoria โ 3^ Categoria Under 21 โฌ 350,00
Campionato di 3^ Categoria Under 19 โฌ 300,00
Campionato Regionale โJuniores – Under 19โ โฌ 300,00
Campionato Provinciale โJuniores โ Under 19โ โฌ 200,00
CALCIO A 11 FEMMINILE
Campionato Regionale โEccellenzaโ โฌ 200,00
Campionato Provinciale โPromozioneโ โฌ 100.00
Campionato โJunioresโ โฌ 200,00
CALCIO A 5
Campionato Regionale Serie โC1โ โฌ 800,00
Campionato Regionale Serie โC2โ โฌ 750,00
Campionato Provinciale Serie โDโ โฌ 350,00
Campionato Femminile Regionale โ Girone UNICO โฌ 350,00
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale โฌ 300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile โUnder 21โ โฌ 300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile โUnder 19โ โฌ 300,00
E) Assicurazione Tesserati
Euro 27,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Societร avrร in carico alla data del 30 Giugno 2020. Lโimporto potrร essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.
F) Assicurazione Dirigenti
Ogni singola Societร partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrร corrispondere un premio forfettario annuale pari ad โฌ 130,00.
Ogni singola Societร partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dellโAttivitร Amatoriale e Ricreativa, dovrร corrispondere un premio forfettario annuale pari ad โฌ 90,00.
Le Societร potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nellโarea riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)
Le notizie relative allโAttivitร Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.
ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti:
Calcio a Undici Maschile
– Coppa Italia Dilettanti Memorial โGianfranco Provenzanoโ โฌ 350,00
– Coppa Italia Memorial โOrazio Siinoโ โฌ 350,00
– Coppa Sicilia Memorial โFilippo Lentiniโ โฌ 250,00
– Coppa Trinacria Memorial โSalvatore Sajevaโ โฌ 250,00
– Trofeo Province Memorial โPietro Lo Biancoโ โฌ 100,00
Calcio a Cinque Maschile
– Coppa Italia Serie โC1โ โฌ 250,00
– Coppa Sicilia Serie โC2โ โฌ 100,00
– Coppa Trinacria Serie D โฌ 100,00
Calcio a Cinque Femminile
– Coppa Italia โฌ 100,00
Calcio a Undici Femminile
– Coppa Italia โฌ 100,00
Piรน le spese arbitrali.
DATE INIZIO CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
CALCIO A UNDICI MASCHILE
โข Campionato di Eccellenza Regionale Domenica 13 Settembre 2020
โข Campionato di Promozione Domenica 13 Settembre 2020
โข Campionato di Prima Categoria Domenica 27 Settembre 2020
โข Campionato di Seconda Categoria Domenica 11 Ottobre 2020
โข Campionato di Terza Categoria Entro il mese di Ottobre 2020
โข Campionato di Terza Categoria Under 21 Da stabilire
โข Campionato di Terza Categoria Under 19 Da stabilire
โข Campionato Juniores Regionale โUnder 19โ Entro il mese di Ottobre 2020
โข Campionato Juniores Provinciale โUnder 19โ Da stabilire
CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
โข Serie โC1โ Regionale Sabato 26 Settembre 2020
โข Serie โC2โ Interprovinciale Sabato 10 Ottobre 2020
โข Serie โDโ Provinciale Entro il mese di Ottobre 2020
โข Regionale โUnder 21โ Maschile Entro il mese di Ottobre 2020
โข โUnder 19โ Maschile e Femminile Entro il mese di Ottobre 2020
โข Regionale โUnder 17โ (ex Allievi) Entro il mese di Ottobre 2020
โข Provinciale โUnder 17โ (ex Allievi) Entro il mese di Ottobre 2020
โข Provinciale โUnder 15โ (ex Giovanissimi) Entro il mese di Ottobre 2020
โข Regionale Femminile โ GIRONE UNICO Domenica 18 Ottobre 2020
โข Provinciale/Interprovinciale Femminile Entro il mese di Ottobre 2020
CALCIO A UNDICI FEMMINILE
โข Regionale โEccellenzaโ Entro il mese di Ottobre 2020
โข Provinciale โPromozioneโ Da stabilire
ATTIVITAโ GIOVANILE SUL TERRITORIO
โข Regionale โUnder 17โ (ex Allievi) ed
โUnder 15โ (ex Giovanissimi) Domenica 27 Settembre 2020
โข Provinciale โUnder 17โ (ex Allievi) ed
โUnder 15โ (ex Giovanissimi) Entro il 18 Ottobre 2020 (*)
(*) I Campionati dovranno concludersi entro la prima quindicina del mese di Maggio 2021.
DATE INIZIO COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
CALCIO A 11 MASCHILE
โข Coppa Italia Memorial โGianfranco Provenzanoโ
(Eccellenza – Prima fase) Domenica 30 Agosto 2020
Domenica 06 Settembre 2020
โข Coppa Italia Memorial โOrazio Siinoโ
(Promozione โ Prima fase) Domenica 30 Agosto 2020
Domenica 06 Settembre 2020
โข Coppa Sicilia Memorial โFilippo Lentiniโ
(1^ Categoria – Primo Turno) Da stabilire
โข Coppa Trinacria Memorial โSalvatore Sajevaโ
(2^ Categoria – Primo Turno) Da stabilire
โข Trofeo Province Memorial โPietro Lo Biancoโ
(3^ Categoria) Da stabilire
CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE
โข Coppa Italia Maschile Serie โC1โ Sabato 05 Settembre 2020
โข Coppa Sicilia Serie โC2โ Sabato 19 Settembre 2020
โข Coppa Trinacria Maschile Da stabilire
โข Coppa Italia Femminile (*) Domenica 27Settembre 2020
(*) Eventuale Fase di Qualificazione- Final Four: date da stabilire
CALCIO A 11 FEMMINILE
โข Coppa Italia Da stabilire
ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 โ C.U. N. 3 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –
Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la Stagione Sportiva 2020/2021:
โข dal 26 LUGLIO 2020 ore 16.00
โข dal 06 SETTEMBRE 2020 ore 15.30
โข dal 25 OTTOBRE 2020 ore 14.30
โข dal 24 GENNAIO 2021 ore 15.00
โข dal 28 MARZO 2021 ore 16.00
โข dal 18 APRILE 2021 ore 16.30
I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dellโinizio dei Campionati.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autoritร governative e/o sanitarie in merito allโemergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attivitร ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2020/2021.
CONCLUSIONE ATTIVITAโ AGONISTICA UFFICIALE โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 โ Circolare N. 1 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –
Si riporta integralmente il testo della Circolare in oggetto:
โ In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta lโattivitร agonistica ufficiale organizzata nellโambito della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2020/2021 dovrร essere conclusa entro il termine del 30 Giugno 2021.
Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autoritร governative e/o sanitarie in merito allโemergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attivitร ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2020/2021.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Societร aderenti. โ
SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE
AMMONIZIONI RIPORTATE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI –
Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all’assunzione di provvedimenti di squalifica per recidivitร in ammonizione.
Art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Societร
(Nuovo testo C.U.N. 139/A della F.I.G.C. del 17 Giugno 2019 allegato al C.U. N. 363 della L.N.D. del 17 Giugno 2019)
..omissis..
Si trascrive il testo aggiornato dei commi 5) e 6) dellโArt. 9 C.G.S.
5. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano piรน ammonizioni, ancorchรฉ conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
6. Ai fini dell’applicabilitร del comma 5., all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione piรน grave.
**********
Si trascrive, altresรฌ, il testo aggiornato dei commi 8) e 9) dellโArt. 19 C.G.S.
Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva
Esecuzione delle sanzioni
(Nuovo testo C.U.N. 139/A della F.I.G.C. del 17 Giugno 2019 allegato al C.U. N. 363 della L.N.D. del 17 Giugno 2019)
..omissis..
8. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e lโespulsione determinano lโautomatica squalifica per la gara successiva, salvo lโapplicazione di piรน gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina lโautomatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dallโart. 49, lett. c), punto 1) sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dellโart. 21, comma 6.
9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresรฌ nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre societร appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra societร militante nello stesso o in diverso campionato.
RECUPERI GARE –
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lโirrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati รจ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
In tal senso, valgono le disposizioni di cui allโArt. 30, del Regolamento della L.N.D. (Vedere punto 15) del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ1 Luglio 2020)
Si riporta il comma 4) dellโArt. 30 del Regolamento L.N.D.
Art. 30 del Regolamento della L.N.D.
Lo svolgimento dei Campionati
(Nuovo testo C.U. N. 160/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 10 Febbraio 2020 ed allegato al C.U. N. 241 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Febbraio 2020)
โฆ omissisโฆ
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalitร fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti.
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lโirrogazione delle sanzioni di cui allโart. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati รจ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano lโirrogazione delle sanzioni di cui allโart. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalitร :
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano giร tesserati per le due Societร Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente nรฉ possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. Eโ fatta salva la particolare disciplina per le attivitร di Calcio a Cinque.
โฆ omissisโฆ
NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. –
Si riporta, per opportuna conoscenza delle Societร , stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente lโoggetto:
โ In relazione all’avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire da lunedรฌ prossimo, 1ยฐ luglio 2019, le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:
1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni
dovranno essere_ effettuate dalla societร tramite il Portale Servizi Figc, raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it
Le societร dilettantistiche che avranno necessitร di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della societร .
Per qualunque necessitร di chiarimento o supporto tecnico, sarร disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it โ
TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI –
Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti โ ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) – dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della โfirma digitaleโ .
Le Societร affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.lnd.it, entrando nella โArea Societร โ per mezzo della propria ID e password optando, nella โscelta areaโ, per โTESSERAMENTO LNDโ.
Fatta la scelta apparirร un โmenรน principaleโ sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.
Una volta completato lโinserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrร un documento che dovrร essere stampato e compilato nella parte delle firme.
La documentazione prodotta dovrร essere inviata โtelematicamenteโ al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.
Dopo lโinvio della pratica, la Societร in ogni momento potrร monitorare, nel proprio spazio web, lo stato dโavanzamento del tesseramento.
– Pratiche di tesseramento aperte o sospese
Area dove รจ possibile verificare lโiter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in โrossoโ e, selezionando gli stessi con il โmouseโ, nelle note verrร specificato il motivo della sospensione. Le Societร , pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Poichรฉ in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di deposito โtelematicoโ delle richieste (apposizione firma elettronica), risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione delle stesse, poichรฉ si potrebbe verificare โ come del resto spesso accade – lโutilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, lโirregolaritร , invaliditร o nullitร del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.
Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dellโiter โtradizionaleโ di tesseramento, รจ rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di deposito โtelematicoโ delle richieste (apposizione firma elettronica) da parte della Societร , รจ costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Societร , nonchรฉ dal calciatore e, nel caso di minore, anche dallโesercente la potestร genitoriale.
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Societร , ha istituito un apposito โsportelloโ operativo presso lโUfficio Tesseramento.
TESSERA PERSONALE CALCIATORE
Dalla procedura telematica del tesseramento On-line รจ possibile altresรฌ richiedere lโemissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.
Cliccare sullโapposita voce del menรน e verrร visualizzato lโelenco dei tesserati.
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.
Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera (scansionata ed inserita cliccando la voce โcaricamento foto) e della copia di un valido documento dโidentitร ed inviato โtelematicamenteโ al Comitato Regionale.
Nellโarea โPratiche cartellini aperteโ รจ possibile verificare lโiter della produzione della tessera.
La tessera ha validitร triennale..
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Societร interessate, sostituiscono unicamente il documento di identitร personale dellโatleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.
Si ricorda che:
โข Qualora lโarbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, รจ autorizzato al ritiro della stessa.
โข Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a questโultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
โข Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Societร non abbia piรน contatti con il calciatore si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Comitato.
Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA
Si riscontrano alcune difficoltร , da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso โdallโArea Societร โ.
Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, lโidentificazione del calciatore puรฒ avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validitร ha durata di un mese dalla stampa, che dovrร essere esibita, nella sua integritร , senza modifiche o ritagli della stessa.
In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolaritร e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento dโidentitร personale.
Tutto ciรฒ al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.
TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE –
Si conferma che anche per Stagione Sportiva 2020/2021 il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrร essere effettuato esclusivamente On-line, con apposizione della โfirma digitaleโ, attraverso il sito www.lnd.it
Entrati nel sito cliccare โArea Societร โ:
– una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (giร comunicata alle Societร );
– entrati nellโ area riservata occorrerร seguire le relative istruzioni;
– dopo avere terminato lโoperazione di tesseramento si dovrร cliccare lโopzione โSalva definitivo e stampaโ.
Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestร genitoriale e dal Legale Rappresentante della societร , dovrร essere corredato dai seguenti documenti:
– certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
– foto formato tessera del calciatore (scansionata ed inserita cliccando la voce โcaricamento foto);
– fotocopia del codice fiscale del calciatore;
Il tutto dovrร pervenire โTelematicamenteโ alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo lโopportuna operazione di controllo procederร ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederร ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.
Si invitano le societร a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce โpratiche tesseramento aperteโ. Si precisa che – se alla data della gara la posizione del calciatore non รจ regolarizzata – lo stesso non potrร prendere parte alla gara.
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrร specificato il motivo della sospensione.
Pertanto, le Societร sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.
Presso le Delegazioni Provinciali รจ istituito uno โsportelloโ operativo per offrire assistenza alle Societร per la compilazione dei modelli โOn-lineโ, con apposizione della โfirma digitaleโ.
PROCEDURA โRICARICA PORTAFOGLIO โISCRIZIONIโ E โTESSERAMENTIโ –
A partire dal 1mo Luglio 2018 le Societร sul portale L.N.D. hanno la possibilitร di effettuare la ricarica dei โPortafogli iscrizioni e tesseramenti โ tramite POS virtuale, ossia a mezzo:
– carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
– con il sistema di wallet Masterpass;
– con il bonifico c.d. “MyBank”.
E’ anche disponibile la modalitร d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *non* presso gli sportelli postali.
Il servizio di incassi รจ gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.
Di seguito alcuni chiarimenti in merito.
*1) POS Virtuale*
Il POS Virtuale รจ lo strumento che permette alla societร di operare a mezzo di carta di credito/debito.
Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Societร .
Nel caso l’utente scelga di utilizzare il bonifico “MyBank”, sarร re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.
MyBank รจ una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dellโidentitร digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o unโapp da smartphone o tablet.
Ad oggi piรน di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.
La lista รจ consultabile alla
pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
La peculiaritร del bonifico “MyBank” รจ che non puรฒ essere ritirato da chi lo dispone senza l’approvazione del beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilitร delle somme sul portafoglio della societร รจ immediata.
*2) MAV Light*
Il MAV รจ detto “Light” in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di “presentazione” alla banca esattrice, l’utente/societร dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, puรฒ procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.
*N.B.* Il MAV Light non puรฒ essere pagato agli sportelli postali.
La disponibilitร delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la societร dispone il pagamento.
a – in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
b – in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverร l’accredito mediamente entro il 4ยฐ giorno lavorativo successivo al pagamento.
**********
Eโ possibile verificare lโelenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menรน PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITAโ REGIONALE E PROVINCIALE –>Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti –> Elenco richieste di ricarica portafoglio.
Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile รจ a disposizione lโicona dedicata โSALDO PORTAFOGLIโ.
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non รจ consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Societร sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilitร economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).
PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETAโ L.N.D. E DI โPUROโ SETTORE GIOVANILE –
Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con lโavvio della Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto รจ stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all’albo del Settore Tecnico.
In Area societร รจ disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.
In sintesi:
– Le societร non dovranno piรน approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di โcreazione pratica di tesseramentoโ che consentirร loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.
– Oltre al modulo principale, sarร possibile scaricare quello relativo allโAccordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) giร parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Societร .
– Una volta compilata la pratica, la Societร procederร con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Societร invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.
– La Societร potrร controllare lโavanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione โpratiche aperteโ, similmente a quanto giร avviene per le altre tipologie di tesseramento.
Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Societร puรฒ stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.
– Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Societร sarร automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrร anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.
– La procedura prevederร soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:
โข Modulo per esonero
โข Modulo per revoca esonero
โข Modulo per dimissioni
โข Modulo per revoca dimissioni
โข Modulo per variazioni incarico
โข Modulo per sospensione dai ruoli
โข Modulo per riammissione nei ruoli
โข Modulo per variazione di indirizzo
โข Modulo per variazione dei contatti
ACCOMPAGNATORI UFFICIALI – TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. โ
Si ricorda che giร dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono piรน disponibili le โTessere Impersonaliโ.
Le Societร dovranno inoltrare la richiesta di emissione โTessera Personale Dirigente Ufficialeโ, stampabile dallโapposito menรน attraverso lโapposita area societร della LND.
Entrando nella propria area riservata, le Societร dovranno stampare, attraverso lโapposito menรน, il modulo per la richiesta emissione tessera dirigente ufficiale ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento dโidentitร e dovranno allegare dal menรน โcaricamento fotoโ una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.
A questo punto la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il dirigente da tesserare si stato correttamente inserito in organigramma procederร alla ratifica della pratica e inoltrerร il tutto al Centro Informatico che provvederร ad emettere la tessera plastificata. Il tesserino in parola rappresenta una โtessera identificativaโ ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dellโart. 66 delle N.O.I.F.,
I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta โTesseraโ oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici …), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.
In attesa dellโarrivo della tessera plastificata, la Societร potrร utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO che potrร essere stampato, cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menรน โpratiche aperteโ, solo dopo lโavvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.
OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021-
Si riporta il C.U. N. 199 della Lega Nazionale Dilettanti โ pubblicato in Roma il 16 Dicembre 2019 (Giร pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 219 del 20 Dicembre 2019):
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Dicembre 2019, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione allโetร , per le gare dellโattivitร ufficiale della Stagione Sportiva 2020/2021, riferite alle Societร partecipanti al Campionato Nazionale di Serie โDโ, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonchรฉ alla Coppa Italia di Serie โDโ, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:
2020/2021 SERIE D ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.2000 1
Nato da 1.1.2001 2 1 1
Nato da 1.1.2002 1 1 1
Le Societร hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano giร state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva lโapplicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di TRE calciatori. Detto limite di TRE calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. โfidelizzatiโ, pari o superiore a una unitร , nel Campionato di Eccellenza.
Lโinosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarร punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโArt. 10 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione allโetร , negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2020/2021, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale N. 1.
Nelle gare dellโattivitร ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2020/2021 (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio โ promozione fra le seconde classificate del Campionato di โEccellenzaโ per lโammissione al Campionato Nazionale Serie โDโ, ivi comprese โ in questโultimo caso โ quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), dovrร essere osservato unicamente lโobbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Dicembre 2019, ha altresรฌ deliberato in ordine alla facoltร di impiego del seguente numero massimo di calciatori โfuori quotaโ ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores Under 19, al Campionato Regionale Juniores Under 19 e al Campionato Provinciale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2020/2021:
Limite di etร : calciatori nati da 1.1.2002 in poi
2020/2021 Nati da 1.1.2000 Nati da 1.1.2001
Senza limitazioni in relazione allโetร massima
Juniores Nazionale 2 1
Juniores Regionale 3
Juniores Provinciale 4
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Fatta salva lโapplicazione minima piรน sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:
Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dellโattivitร ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione allโetร massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di etร , nel rispetto delle condizioni previste dallโArt. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Il Comitato Regionale ha stabilito come segue il limite di partecipazione dei calciatori in relazione allโetร , per la Stagione Sportiva 2020/2021:
Per tutte le squadre dei Campionati di Eccellenza e Promozione, vige lโobbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) nato dal 2002.
Per tutte le squadre dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, vige lโobbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2002.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano giร state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di etร interessate ( โJunioresโ).
Lโinosservanza delle predette disposizioni, sarร punita con la sanzione della perdita della gara prevista dallโArt. 10 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta altresรฌ inteso che nelle gare dellโattivitร ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di โEccellenzaโ per lโammissione al Campionato Nazionale Serie โDโ, ivi comprese, in questโultimo caso, quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato lโobbligo minimo stabilito dalla L.N.D. circa lโimpiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce dโetร e cioรจ 1 (uno) calciatore nato dallโ1.1.2001 in poi ed 1 (uno) calciatore nato dallโ1.1.2002 in poi.
Norme sullโutilizzo dei calciatori โgiovaniโ
In merito allโutilizzo dei calciatori giovani dilettanti si precisa che:
– Se anzichรฉ 1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Eccellenza e Promozione) ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Prima e Seconda Categoria) vi sono in campo 2/1 calciatori nati dallโ1.1.2002 la prescrizione รจ rispettata e cosรฌ via.
– Se durante la gara esce per infortunio o sostituzione un calciatore del 2001 questo potrร essere sostituito con un calciatore nato dal 2001 al 2005, sempre che in questโultimo caso il calciatore sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dellโart. 34 N.O.I.F..
– Se dovesse entrare in campo un calciatore di etร inferiore ai quindici anni compiuti anagraficamente alla Societร inadempiente verrร data gara perduta.
Campionato di Terza Categoria
Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione allโetร massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2020/2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di etร , nel rispetto delle condizioni previste dallโArt. 34, comma 3) delle N.O.I.F.
AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI –
Art. 34 โ N.O.I.F.
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
1. Le societร partecipanti con piรน squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metร di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l’Attivitร Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.
2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non puรฒ partecipare a piรน di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall’organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare piรน di una gara nello stesso giorno.
3. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati per le societร associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15ยฐ anno di etร , e le calciatrici che abbiano compiuto il 14ยฐ anno di etร , salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attivitร agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purchรฉ autorizzati dal Comitato Regionale โ L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell’autorizzazione รจ subordinato alla presentazione, a cura e spese della societร che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneitร specifica all’attivitร agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanitร ;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturitร psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attivitร .
La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attivitร agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della sanzione prevista allโArt. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.
3 Bis. Al Campionato di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16ยฐ anno di etร . Al medesimo Campionato รจ consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14ยฐ anno di etร .
4. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l’Attivitร Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.
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P.S. Le Societร sono invitate a scrivere allโesterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.
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In deroga a quanto previsto dall’Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Societร partecipanti con piรน squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (โJunioresโ Regionale/Provinciale โ Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma lโ1 Luglio 2020 โ PARAGRAFO A/9 โ PUNTI 2) e 3) โ lettera c) – Limite di partecipazione di calciatori alle gare).
La Segreteria della L.N.D., con nota del 12 Giugno 2020, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2020/2021 alla estensione della deroga dellโArt. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato โUnder 17โ (ex Allievi), al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.
NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE โ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –
Serie โC1โ
โข ร confermata nel Campionato di Serie โC1โ lโobbligatorietร della presenza di 1 (uno) calciatore nato a partire dallโ 01 GENNAIO 1997 tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dallโinizio e per lโintera durata della gara. Nel caso di inosservanza allโinizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del โRegolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.โ.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella fascia dโetร sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerร la gara con un calciatore in meno.
Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata allโarbitro prima della gara.
โข Il calciatore โOBBLIGATORIO IN CAMPOโ dovrร indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.
โข Nel Campionato di Serie โC1โ rimane, in aggiunta a quanto sopra, lโobbligatorietร in distinta, per ogni singola gara, di almeno altri 2 (due) calciatori โGiovaniโ di cui 1 (uno) nato a partire dallโ1.01.1997 ed 1 (uno) nato dallโ1.01.1999, ovvero 2 (due) calciatori nati dallโ1 GENNAIO 1999 in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dallโart. 34 delle NOIF;
Serie โC2โ
ร fatto obbligo alle Societร di Serie โC2โ di inserire nella distinta gara almeno 2 (due) calciatori nati dallโ1.01.1997 in poi ed 1 (uno) nato dallโ1.01.1999 ovvero 3 (tre) calciatori nati dallโ1.01.1999 in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dallโArt. 34 delle N.O.I.F.
Serie โDโ
Anche in questa stagione sportiva non รจ richiesto alcun giocatore โUnderโ in distinta.
Campionato Regionale Femminile Girone Unico
Nella stagione sportiva 2020/2021 le Societร del Girone Unico Regionale avranno lโobbligatorietร in distinta, per ogni singola gara, di almeno 2 (DUE) calciatrici nate dallโ01.01.1998 in poi pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dallโArt. 34 delle N.O.I.F.
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Nei PLAY-OFF e nei PLAY-OUT di TUTTE le categorie, nelle COPPE REGIONALI Maschili e Femminili e negli SPAREGGI INTERREGIONALI della Societร 2^ Classificata in Serie โC1โ e nel Girone Unico Femminile non รจ previsto alcun limite di etร .
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Campionato Regionale โUnder 19โ Maschile e Femminile –
Per quanto riguarda lโattivitร Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva 2020/2021, i calciatori/calciatrici nati/nate dal 01 GENNAIO 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15ยฐ anno di etร per il Maschile ed il 14ยฐ anno di etร in ambito Femminile. Nel Campionato Regionale โUnder 19โ Maschile รจ possibile inserire in distinta 3 (tre) โFuori Quotaโ, 2 (due) nati dal 01 GENNAIO 2001 ed 1 (uno) nato dal 01 GENNAIO 2000.
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro il termine che sarร reso noto con successiva informativa della Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Societร vincente il rispettivo Campionato Regionale โUnder 19โ Maschile e Femminile.
Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato โUnder 19โ possono essere impiegati 5 (cinque) calciatori/calciatrici โfuori quotaโ, 3 (tre) nati/e dal 01 GENNAIO 2001 in poi e 2 (due) nati/e dal 01 GENNAIO 2000 in poi. Nelle stesse le Societร hanno lโobbligo di impiegare un numero di calciatori/calciatrici che siano stati/state tesserati/tesserate per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di etร con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta percento), arrotondando per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/ti nella distinta presentata allโarbitro prima della gara (vedere lettera A/17 punto 4) Attivitร minore Maschile e Femminile โ del C.U. N. 1 della L.N.D. dellโ1 Luglio 2020).
Campionati Giovanili โ Campionato Provinciale โUnder 17โ (ex Allievi) –
Anche per la Stagione Sportiva 2020/2021 il Campionato โUnder 17โ sarร articolato su uno o piรน gironi interprovinciali che determineranno la Societร vincente regionale da ammettere alla Fase Nazionale per la conquista del Titolo Italiano.
Resta inteso che rimane confermato il Campionato โUnder 17โ (ex Allievi) Provinciale.
Campionati Giovanili โ Campionato Provinciale โUnder 15โ (ex Giovanissimi) –
In considerazione che lโAttivitร Giovanile รจ demandata interamente al Comitato Regionale che dovrร curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metร del mese di Aprile 2021, รจ necessario che le DD.PP , a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date dโinizio in linea con la scadenza sopra indicata.
Per quanto sopra verranno escluse dalla Fase Regionale del Campionato โUnder 15โ le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2021.
Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non รจ presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.
CIRCOLARE N. 64 della L.N.D. pubblicata in Roma il 26 Giugno 2020 – MODALITAโ
E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI ATTIVITAโ PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021 –
Con riferimento alle disposizioni di cui allโArt. 118, delle N.O.I.F., nonchรฉ alle Circolari L.N.D. N. 38 del 30 Giugno 2011, N. 49 del 15 Giugno 2012, N. 58 del 17 Giugno 2013, N. 61 del 17 giugno 2014, N. 61 del 24 Giugno 2015, N. 77 del 17 Giugno 2016, N. 83 del 22 Giugno 2017, N. 77 del 26 Giugno 2018 e N. 57 del 25 Giugno 2019, si rappresentano le modalitร e le procedure in ordine alla variazione di attivitร per la Stagione Sportiva 2020/2021.
In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attivitร di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori โnon professionistiโ (Art.29, N.O.I.F.) e โgiovani dilettantiโ (Art.32, N.O.I.F.), รจ consentita la variazione di attivitร con i limiti e le modalitร fissate dallโArt.118, delle N.O.I.F.
Eโ quindi consentito:
a) ai tesserati per Societร di calcio a undici variare lโattivitร assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Societร di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Societร di calcio a undici;
b) ai tesserati per Societร di calcio a cinque variare lโattivitร assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Societร di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Societร di calcio a cinque.
La variazione di attivitร รจ consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che โ per la Stagione Sportiva 2020/2021 โ รจ fissato dal 1ยฐ Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00). Una volta variata lโattivitร , il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare lโoriginario rapporto con la Societร โquiescenteโ, deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2021/2022. Qualora la Societร โquiescenteโ abbia cessato definitivamente ogni attivitร o abbia cessato la sola attivitร oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore puรฒ aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Societร che svolgono la medesima attivitร ripristinata dallo stesso.
Non รจ consentita la variazione di attivitร per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dellโart. 94 ter, delle N.O.I.F.
Non รจ consentita la variazione di attivitร dei calciatori, da e per Societร che, nel periodo temporale in cui il tesserato puรฒ esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attivitร di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Societร che hanno sia attivitร di Calcio a undici sia attivitร di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Societร presso la quale sono tesserati.
In linea generale, non รจ consentita la variazione di attivitร , da parte dei calciatori, in costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Societร che intendono integrare la propria attivitร agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non puรฒ essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attivitร dei tesserati, se questโultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex Art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli Artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., รจ consentita la variazione di attivitร , fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione รจ valido sino al termine della Stagione Sportiva.
A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attivitร puรฒ essere effettuata solo a favore della Societร di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in โquiescenzaโ.
I calciatori che hanno variato lโattivitร possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Societร โpureโ che svolgono la medesima attivitร ; per i calciatori che hanno variato lโattivitร , quindi, non รจ consentito il trasferimento a favore di Societร che svolgono contemporaneamente attivitร di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:
– il calciatore cambia attivitร e, successivamente, la Societร dellโattivitร prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attivitร con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato puรฒ partecipare esclusivamente al Campionato che la Societร disputa nellโattivitร dallo stesso prescelta al momento della variazione di attivitร .
Gli svincoli di cui agli Articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validitร ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Societร dellโattivitร prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Societร dellโattivitร โquiescenteโ. Una volta svincolato, il calciatore puรฒ aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Societร โpureโ che svolgono la medesima attivitร dallo stesso prescelta.
Fatta salva la previsione di cui allโArt. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui allโArt. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validitร ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Societร dellโattivitร prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Societร dellโattivitร โquiescenteโ, a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Societร dellโattivitร prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Societร dellโattivitร โquiescenteโ. In entrambi i casi, valgono le modalitร di cui allโArt. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Societร โquiescenteโ sia alla Societร dellโattivitร prescelta.
Una volta svincolato dalla Societร dellโattivitร prescelta in variazione e dalla Societร dellโattivitร โquiescenteโ, il calciatore puรฒ aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Societร โpureโ che per Societร che svolgono contemporaneamente attivitร di calcio a undici e calcio a cinque.
Gli svincoli di cui agli Articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validitร ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Societร che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato lโattivitร , anche se trattasi di Societร dellโattivitร โquiescenteโ. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare lโattivitร , potrร effettuare tale variazione con le modalitร ed i limiti di cui allโArticolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Societร โpureโ che svolgono la medesima attivitร dallo stesso prescelta.
Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110 delle N.O.I.F. siano stati effettuati in relazione al tesseramento dellโattivitร โquiescenteโ, al calciatore รจ consentito il trasferimento anche a Societร che svolgono sia attivitร di Calcio a undici che di Calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attivitร a suo tempo prescelta.
Lโinvio o il deposito delle richieste di variazione di attivitร potrร essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. – per la stagione 2020/2021 il periodo stabilito รจ dal 1ยฐ Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00), – attraverso lโinvio dellโapposito modulo federale in forma telematica (apposizione della firma elettronica) con le modalitร previste dallโArt.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.
La variazione di attivitร consente al calciatore di svolgere esclusivamente lโattivitร a favore della Societร per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Societร per la quale รจ stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dellโapposito modulo federale presso lโEnte di appartenenza della Societร interessata.
I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attivitร ai sensi dellโArt. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalitร di cui allโArt. 21 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.
PREMIO DI PREPARAZIONE –
Si invitano le Societร a prendere visione del C.U. N. 152/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 24 Giugno 2019 ed allegato al C.U. N. 371 della L.N.D. pubblicato in Roma il 25 Giugno 2019 (Giร allegato al C.U. del C.R. Sicilia N. 480 del 26 Giugno 2019).
TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI – Art. 72 delle N.O.I.F. – (Nuovo testo โ
C.U. N. 55/A della FIGC pubblicato in Roma il 1ยฐ Agosto 2019 ed allegato al
C.U. N. 72 della LND del 1ยฐ Agosto 2019) –
1. Per le societร appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
1 Bis. Per le Societร partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.
Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.
2. Per le societร appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis โ secondo capoverso โ e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolaritร per lo svolgimento della gara, ma dovrร essere riportata dallโarbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.
3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Societร e al Campionato, purchรฉ autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
4. Le Leghe, il Settore per l’Attivitร Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, lโintera divisa, nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non รจ consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
Eโ consentito, per le Societร appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non piรน di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
Eโ consentito, per le Societร appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile ed al S.G.S., apporre sugli stessi non piรน di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione Calcio Femminile.
Per le Societร della L.N.D. e del S.G.S., i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonchรฉ alla diffusione dellโattivitร dilettantistico โ amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. Lโindumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrร recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della Societร , esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterร lโapplicazione dellโammenda.
7. Per le societร appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. รจ consentito, in aggiunta ai marchi giร previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
1. Per le Societร appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, รจ consentito, in aggiunta ai marchi giร previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le Societร appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, รจ consentito, in aggiunta ai marchi giร previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
DEROGA ALLโART. 72 DELLE N.O.I.F. –
La F.I.G.C. ha rinnovato, anche per la Stagione Sportiva 2020/2021, la deroga allโArt. 72 delle N.O.I.F. โ piรน sopra riportato โ in ordine alla tenuta di giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.
Si riporta il C.U. N. 242/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 ed allegato al C.U. N.339 della L.N.D., pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Giร pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020):
โ Il Consiglio Federale
– nella riunione del 25 Giugno 2020;
– vista lโistanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga allโArt. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonchรฉ ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
– preso atto, altresรฌ, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C Femminile, va integrata anche con la possibilitร di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
– ritenuto di poter accogliere lโistanza;
– visti gli Art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;
ha deliberato
di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga allโArt. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonchรฉ ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.
UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE MAGLIE DA GIUOCO –
Si riporta il C.U. N. 68 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018 (allegato al C.U. N. 100 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018):
โ Il Commissario Straordinario
– vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
– ritenuto opportuno ridefinire dimensioni e modalitร di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle malie da giuoco delle Societร partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., ivi compresi quelli relativi alla Divisione Calcio a Cinque;
– visto lo Statuto Federale;
delibera
Le Societร della Lega Nazionale Dilettanti possono utilizzare:
โข nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicitร da sponsor commerciale fino a 600 cmq, inserendo allโinterno di tale spazio non piรน di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq, uno al massimo di 200 cmq ed uno al massimo di 150 cmq;
โข sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicitร di un solo sponsor commerciale fino al 200 cmq;
โข sul pantaloncino uno spazio per la pubblicitร di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino al 100 cmq.
REGOLA 4 (Edizione 2019)
Lโ EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
Si invitano le Societร ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 – โIl Regolamento del Giuoco del Calcioโ โ Edizione 2019 (aggiornata al 12 agosto) autorizzata dallโInternational Football Association Board (IFAB) –
REGOLAMENTO
1. SICUREZZA
Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa.
Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.
Non รจ consentito usare nastro adesivo per coprirli.
Lโequipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dellโinizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di giuoco.
Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, lโarbitro deve ordinare al calciatore di:
โข togliere lโoggetto in questione
โข uscire dal terreno di giuoco alla prima interruzione se questi non รจ in grado di toglierlo o รจ restio ad attenersi.
Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo lโoggetto deve essere ammonito.
2. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Lโequipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:
โข maglia con maniche;
โข calzoncini;
โข calzettoni – nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrร essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato;
โข parastinchi โ devono essere di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni;
โข scarpe.
I portieri possono indossare pantaloni di tuta.
Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi deve rindossarli appena possibile e non piรน tardi della prima interruzione di giuoco; se prima di ciรฒ gioca il pallone e/o segna una rete, questa deve essere convalidata.
3. COLORI
โข le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dallโaltra e dagli ufficiali di gara;
โข ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara;
โข se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse unโaltra maglia, lโarbitro consentirร che la gara venga giocata.
Le sottomaglie devono essere
– monocolore, lo stesso del colore principale delle maniche della maglia;
– a motivi / piรน colori, che riproducano esattamente quelli delle maniche della maglia.
Scaldamuscoli/calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi โ i calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori.
4. ALTRO EQUIPAGGIAMENTO
Eโ consentito lโuso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.
Copricapo
Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono:
โข essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che i calciatori della stessa squadra li indossino del medesimo colore);
โข essere conformi allโaspetto professionale dellโequipaggiamento del calciatore;
โข non essere uniti con la maglia;
โข non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro calciatore (ad esempio, con un meccanismo di apertura/chiusura intorno al collo);
โข non avere alcuna parte che si protenda fuori della superficie (elementi sporgenti).
Comunicazione elettronica
Ai calciatori (inclusi quelli di riserva, i sostituiti e gli espulsi) non รจ consentito indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione (eccetto laddove siano consentiti EPTS). Eโ consentito lโuso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o allโincolumitร dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (ad esempio: microfoni, cuffie, auricolari, telefoni mobili/smartphone, smartwatch, tablet, computer portatili). Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dellโuso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarร espulso.
Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)
Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto lโegida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), lโorganizzatore della competizione deve assicurare che tali apparecchiature facenti parte dellโequipaggiamento del calciatore non siano pericolose e dovranno riportare il seguente logo:
IMS
INTERNATIONAL
MATCH
STANDARD
Questo logo indica che lโapparecchiatura รจ stata ufficialmente testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dellโInternational Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dallโIFAB. Gli istituti che conducono tali test sono soggetti allโapprovazione della FIFA.
Laddove (previo consenso della Federazione interessata o dellโorganizzatore della competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), gli organizzatori della competizione devono assicurare che le informazioni ed i dati trasmessi da questi dispositivi / sistemi allโarea tecnica durante le gare disputate in una competizione ufficiale siano affidabili e accurati.
Uno standard professionale รจ stato sviluppato dalla FIFA e approvato dallโIFAB per assistere gli organizzatori della competizione nel processo di approvazione di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS) affidabili e accurati. Il seguente logo indica che un dispositivo / sistema EPTS รจ stato ufficialmente testato e soddisfa i requisiti in termini di affidabilitร e precisione di dati relativi alla posizione / distanza percorsa dai calciatori:
FIFA
QUALITY
5. SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITAโ
Lโequipaggiamento non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale. I calciatori non devono esibire indumenti indossati sotto lโequipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa, personale, o pubblicitร diversa dal logo del fabbricante.
Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati dellโorganizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.
Principi
โข La Regola 4 si applica a tutto lโequipaggiamento (compresi gli indumenti) indossato da calciatori titolari, di riserva e sostituti; i suoi principi si applicano anche a tutti i dirigenti presenti nellโarea tecnica.
โข In generale, รจ consentito quanto segue:
– numero e nome del calciatore, stemma / logo della squadra, slogan /emblemi di iniziative che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e lโintegritร , nonchรฉ qualsiasi pubblicitร consentita dal regolamento della competizione o da quello della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA;
– i dettagli della gara: squadre, data, competizione / evento, luogo.
โข Lโapposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della maglia e/o ad una fascia da braccio.
โข In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potranno apparire solo sulla fascia del capitano.
Interpretazione della Regola
Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o unโimmagine รจ ammissibile, si dovrร tenere presente la Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede allโarbitro di sanzionare un calciatore che:
โข usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi
โข gesticola in modo provocatorio o derisorio
Non sono consentiti slogan, scritte o immagini che rientrino un uno di questi casi.
Mentre quelli โreligiosiโ e โpersonaliโ sono relativamente facili da definire, quelli โpoliticiโ sono piรน complessi; in ogni caso non sono consentiti slogan, scritte o immagini relativi a:
โข persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale)
โข partiti, organizzazioni / gruppi politici locali, regionali, nazionali o internazionali
โข governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici
โข organizzazioni di carattere discriminatorio
โข organizzazioni i cui intenti / le cui azioni siano offensivi per un notevole numero di persone
โข atti / eventi di carattere prettamente politico
Quando si commemora un evento nazionale o internazionale di particolare rilevanza, dovrebbe essere considerata attentamente la sensibilitร della squadra avversaria (inclusi i suoi sostenitori) e del pubblico in generale.
Il regolamento della competizione dovrebbe prevedere ulteriori restrizioni / limitazioni, in particolare per quanto riguarda la dimensione, il numero e la posizione di slogan, scritte, immagini e pubblicitร autorizzati. Si raccomanda di risolvere le dispute relative a slogan, scritte o immagini prima che la gara / competizione abbia luogo.
6. INFRAZIONI E SANZIONI
Per qualsiasi infrazione a questa regola non รจ necessario interrompere il gioco e il calciatore:
โข deve essere invitato dallโarbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare lโequipaggiamento;
โข esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia giร provveduto.
Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare lโequipaggiamento deve:
โข farsi controllare lโequipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli venga consentito di rientrare sul terreno di giuoco;
โข rientrare soltanto con lโautorizzazione dellโarbitro (la quale puรฒ essere data a gioco in svolgimento).
Un calciatore che rientra sul terreno di giuoco senza lโautorizzazione dellโarbitro dovrร essere ammonito e se il gioco รจ stato interrotto per comminare lโammonizione, verrร assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco รจ stato interrotto, a meno che non ci sia stata unโinterferenza nel qual caso verrร assegnato un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore) dal punto in cui ha avuto luogo lโinterferenza..
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA โ Art. 61 delle N.O.I.F. โ
1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purchรฉ ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della societร che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra societร .
4. II dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere, il tabulato nonchรฉ i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. II calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, puรฒ prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilitร propria e della societร , che il calciatore stesso รจ regolarmente tesserato o che la societร ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della societร .
RESPONSABILITร DELLA SOCIETร OSPITANTE –
Si ricorda che la Societร ospitante รจ oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza puรฒ essere chiamata a rifondere i danni patiti.
TUTELA DELLโORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE โ
Si richiama lโattenzione sulle seguenti disposizioni:
Art. 62 – N.O.I.F.
Tutela dellโOrdine pubblico in occasione delle gare
(Nuovo testo โ C.U. N. 43/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 30 Gennaio 2019 ed allegato al C.U. della L.N.D. N. 220 dellโ1 Febbraio 2019 โ Giร pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 288 dellโ1 Febbraio 2019)
1) Le Societร hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Societร ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2) Le Societร sono responsabili del mantenimento dellโOrdine Pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
2bis) ร vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalitร , di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
3) Le Societร hanno lโobbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalitร , di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonchรฉ di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalitร , di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
4) Le Societร in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autoritร perchรฉ renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. Lโassenza o lโinsufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Societร , impone alle stesse lโadozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
5) Lโarbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dellโOrdine Pubblico, puรฒ non dare inizio alla gara.
6) Prima dellโinizio della gara, il responsabile dellโordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโInterno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura Federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o piรน striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina allโarbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dellโassistente dellโarbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dallโarbitro.
7) Il pubblico dovrร essere informato con lโimpianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrร immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. Lโarbitro darร inizio alla gara solo su ordine del responsabile dellโordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโInterno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dallโarbitro.
8) Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), lโarbitro, anche su segnalazione del responsabile dellโordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโInterno o dei Collaboratori della Procura Federale ed, in assenza di questโultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.
9) Lโarbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrร contemporaneamente essere informato con lโimpianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrร immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
10) Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, lโarbitro potrร insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrร essere disposta esclusivamente dal responsabile dellโordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dallโarbitro.
11) Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8) e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dellโordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dellโInterno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura Federale ed, in assenza di questโultimi, del Delegato di Lega, puรฒ ordinare allโarbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dellโassistente dellโarbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dallโarbitro.
12) Lโarbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrร contemporaneamente essere informato con lโimpianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrร immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
13) Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dellโordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, lโarbitro potrร insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrร essere disposta esclusivamente dal responsabile dellโordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dallโarbitro.
14) Il non inizio, lโinterruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali lโarbitro dichiarerร chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dallโArt. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (ora Art. 10 Nuovo Codice di Giustizia Sportiva), ferma restando lโapplicazione delle altre sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fatti.
**********
C.U. N. 1 della L.N.D. pubblicato in Roma lโ1 Luglio 2020 โ PUNTO 18) โ ORDINE PUBBLICO –
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Societร ospitante alla competente Autoritร , dovrร essere esibita allโarbitro prima dellโinizio della gara.
Per le gare dellโattivitร ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio โ promozione fra le seconde classificate del Campionato di โEccellenzaโ per lโammissione al Campionato Nazionale Serie โDโ, ivi comprese โ in questโultimo caso โ quelle che si svolgono in ambito regionale), รจ fatto obbligo alle Societร ospitanti di comunicare alla Societร ospitata ed alle competenti autoritร di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Societร ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Societร ospitate.
**********
COMUNICAZIONE
Oggetto: Disposizioni alle Societร e agli Arbitri in merito alla Forza pubblica, per tutte le gare di competenza regionale a partire dal 31 Ottobre 1999.
LE SOCIETร DEBBONO:
Avvisare lโArbitro prima della gara che รจ presente la Forza Pubblica.
Nel caso di assenza o insufficienza della Forza Pubblica, allโinizio della gara, la Societร dovrร comunicare allโArbitro i nominativi degli incaricati con bracciale, che svolgeranno le funzioni di โAddetti allโOrdine Pubblicoโ. Dette persone dovranno essere preventivamente indicati in una distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione attraverso la presentazione del documento dโidentitร .
Nel caso in cui, allโinizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma sopraggiungesse nel corso del 1ยฐ Tempo o nel 2ยฐ Tempo, avvisare lโarbitro durante lโintervallo od a fine gara.
GLI ARBITRI DEBBONO:
Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle Societร in merito alla Forza Pubblica. In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara โNON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICAโ, ma riportare โNON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA – ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVEโ.
Nel caso che la Societร non mettesse a disposizione nessun incaricato (perchรฉ si rifiuta o perchรฉ non cโรจ nessuno in grado di farlo) riportare: โNON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA E LA SOCIETร NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALEโ.
Naturalmente nel caso piรน frequente, cioรจ con la presenza della Forza Pubblica riportare โHO NOTATO LA PRESENZAโ di due o piรน Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia (Indicare il numero di Agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dellโOrdine). In caso di dubbi contattare il C.R.A.
N.B. ALLE SOCIETร SI CONSIGLIA DI AFFIGGERE COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA.
CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTI DELLโARBITRO (EX GUARDALINEE) –
Art. 63 – N.O.I.F.
Direzione delle gare ufficiali
(Nuovo testo โ C.U. N. 22/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 12 Luglio 2019 ed allegato al C.U. della L.N.D. N. 38 del 16 Luglio 2019 โ Giร pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 10 del 17 Luglio 2019)
1. Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica e dai Comitati โ debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dellโAssociazione Italiana Arbitri.
Soltanto per le gare delle categoria giovanili โEsordientiโ e โPulciniโ possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Societร .
1 Bis. LโArbitro รจ tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalitร previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.
2. Nelle gare organizzate nellโambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonchรฉ nellโattivitร ricreativa, le Societร sono tenute a porre a disposizione dellโarbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di etร non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dellโarbitro รจ considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, รจ preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nellโelenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, puรฒ nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nellโelenco ufficiale di gara e giร partecipante alla stessa puรฒ, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara allโuopo reperiti.
5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrร indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerร tale funzione nel proseguo della gara.
โPANCHINA LUNGAโ NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D. –
Si riporta integralmente il C.U. N. 241/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 โ allegato al C.U. N. 338 della L.N.D. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Giร pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020):
โ
Il Consiglio Federale
– nella riunione del 25 Giugno 2020;
– Vista lโ istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.l.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le Societร possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
– ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
– viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
– visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha deliberato
di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.l.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le Societร possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinqueโ.
DISTINTA CALCIATORI –
Si ricorda alle Societร di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, cosรฌ da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.
TUTELA MEDICO SPORTIVA โ C.U. N. 2 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –
Si richiamano le Societร associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’Art. 43, delle N.0.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneitร alla pratica sportiva agonistica.
Ciรฒ in virtรน del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Societร sono soggetti a responsabilitร civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non รจ riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
Si rende noto, altresรฌ, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione dโidoneitร sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validitร .
********
Si informano, pertanto, le Societร che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che allโammenda per le Societร .
Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dellโinizio dei relativi Campionati cui parteciperanno โ tenuto conto che il certificato medico ha una validitร annuale -, facendo presente che a partire dal 30 Gennaio 2021 si procederร al deferimento delle Societร inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.
Si invitano quindi le Societร a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 30 Gennaio 2021, alla seguente e-mail :
sicilia.certificati@lnd.it
facendo presente che, relativamente allโAttivitร Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..
Si informano sin da ora le Societร che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate โritardata presentazioneโ e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderร assumere.
ร opportuno ricordare che la visita di idoneitร sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica รจ gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed รจ uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.
Lโaccertamento della โidoneitร genericaโ (certificato di buona salute) รจ richiesto per i calciatori di etร compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12ยฐ anno di etร , come stabilito dal Consiglio Federale, cโรจ lโobbligo dellโaccertamento della โidoneitร specifica agonisticaโ, anche se i suddetti svolgono attivitร pre-competitive e competitive.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Societร e vanno ripetuti ogni anno, prima dellโinizio dellโattivitร .
Le Societร hanno lโobbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonchรฉ la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITร alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Societร richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato รจ stato giร sottoposto a visita di idoneitร fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneitร . Lโobbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Societร di appartenenza ed ha validitร di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. โ MODALITAโ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI – C.U. N. 5 della L.N.D. del 1ยฐ Luglio 2020 –
La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2020 – 2021 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilitร civile a favore delle Societร sportive e dei tesserati della Lega.
Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Societร affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.
La denuncia di sinistro, trasmessa dall’Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrร essere effettuata:
– Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti โ www.lnd.it – selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato “ASSICURAZIONI”. All’interno di questo spazio web, si potrร accedere al portale One care per effettuare la denuncia on-line.
La procedura di denuncia on-line รจ di facile gestione, non comporta spese e assicura l’immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.
– In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia puรฒ essere effettuata con l’invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.
Ci corre lโobbligo segnalare che, suddetta tipologia di procedura, comporta necessariamente ritardi nell’istruttoria e iter liquidativo della posizione.
Si ricorda, inoltre, che nella pagina https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..
In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all’apertura telematica del sinistro.
Nella stessa pagina web le Societร sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.
La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrร essere effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all’indirizzo sopra indicato.
Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro รจ a disposizione la Centrale Operativa al numero verde
800.137.060
SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND
Si ricorda che รจ sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l’assistenza alle Societร sportive sui temi assicurativi.
Il servizio di consulenza รจ predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:
1 – NON PUร DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione รจ necessario contattare il numero verde 800 137 060;
2 – il servizio NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.
Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) รจ attivo dal lunedรฌ al venerdรฌ, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.
Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioรจ i ragazzi di etร inferiore ai 14 anni o quelli di etร compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensรฌ in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all’indirizzo www.figc.it
IMPORTI PREMI ASSICURATIVI
Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 รจ pari ad Euro 27,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Societร della L.N.D..
Per quanto attiene i “Dirigenti” tesserati con le Societร della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2020/2021:
โข ogni singola Societร partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrร corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 180,00;
โข ogni singola Societร partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1โ Categoria, dovrร corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00;
โข ogni singola Societร partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell’attivitร Amatoriale e Ricreativa, dovrร corrispondere un premio forfetario pari ad Euro 90,00.
Per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti delle Societร della L.N.D. il premio รจ di Euro 5,00.
Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.
INDENNIZZO TRASFERTE โ NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE
DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE โ
Si riportano alcune nozioni utili per le Societร :
a) Gare non iniziate o sospese nel 1ยฐ tempo per motivi atmosferici:
Alla Societร ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.
b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Societร , dell’intero importo.
c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilitร dell’arbitro:
La procedura รจ come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.
d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1ยฐ ed il 2ยฐ tempo o durante il 2ยฐ tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilitร dellโarbitro:
La gara di recupero sarร effettuata a cura della Societร ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.
Il rendiconto definitivo sarร successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Societร ed il Comitato) del risultato economico.
e) Gare ripetute perchรฉ annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Societร ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarร rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).
f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Societร organizzatrice spetta un rimborso forfettario di โฌ 200,00 che sarร accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederร allโaddebito della predetta somma alla Societร ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Societร (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrร essere pagato direttamente alla societร organizzatrice.
NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO
DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA
Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti –
La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per lโAttivitร Giovanile e Scolastica e lโAssociazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
โข chiedere al Dirigente responsabile della Societร ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dellโautovettura. (La Societร รจ responsabile della custodia ai sensi dellโart. 1786 c.c.).
โข constatare con il responsabile della Societร ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
โข riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
โข trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale รจ sancito lโobbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia allโAutoritร Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dellโautovettura e preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarร possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Societร responsabile, addebiterร , in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.
La Societร , entro 15 giorni dal ricevimento, potrร contestare con le debite motivazioni sia lโentitร del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrร interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Societร e la richiesta dellโArbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilitร lโimporto da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.
La mancata contestazione dellโaddebito nei termini prefissati sarร considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederร al rimborso del danno subito allโUfficiale di gara interessato
AMMENDE E โCONTRIBUTO โ DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA (EX TASSE RECLAMO) โ
I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre il โContributoโ di accesso alla Giustizia Sportiva (ex tasse reclamo) deve essere allegato al reclamo.
Il mancato versamento del โContributoโ di accesso alla Giustizia Sportiva รจ motivo di โInammissibilitร โ del reclamo. Lโaddebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Societร , potrร essere richiesto solo in presenza dellโavvenuto versamento dellโimporto totale dovuto allโatto dellโiscrizione.
Diversamente, per le ammende si procederร allโincasso coattivo con lโaggravio dei diritti di esazione del 10%.
. ORGANIZZAZIONE UFFICI F.I.G.C. – L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA –
Segretario Regionale: Maria Gatto Telefono: 091 6808409
Fax: 091 6808497
E-mail: gatto@lnd.it Posta Certificata: gatto@lndsicilia.legalmail.it
Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Fax: 091 6808494
E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: Sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
AREA I
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
Responsabile Segreteria F.sco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
Fax: 091 6808497
E-mail: sicilia.segreteria@lnd.it Posta Certificata: Sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it
Segreteria Amministrativa: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Fax: 091 6808498
E-mail: crlnd.sicilia01@figc.it Posta Certificata: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it
Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
Fax: 091 6808498
Posta Certificata: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
Attivitร Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano Telefono: 091 6808419
Fax: 091 6808498
E-Mail: sicilia.sgs@lnd.it
Attivitร Agonistica Calcio a 5: Paolo Mendola Telefono: 091 6808475
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.dr5@lnd.it
Responsabile Affari Generali: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
Fax: 091 6808498
Ufficio Affari Generali: Francesco Salvatore Porzio Telefono: 091 6808438
Fax: 091 6808498
E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it
AREA II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITAโ
E-Mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808494
Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Responsabile: Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428
Ufficio Amministrazione e Contabilitร : Fabio Giattino Telefono: 091 6808422
AREA III
TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA
E-Mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it
FAX 091 6808498 (Tesseramento)
E-Mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
Posta Certificata: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808496 (Giustizia Sportiva)
Responsabile Ufficio Tesseramento: Giovanni Cutrera Telefono: 091 6808410
Ufficio Tesseramento: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
Responsabile Giustizia Sportiva: Simona Boatta Telefono: 091 6808463
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Responsabile C.E.D.: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
E-Mail: sicilia.dr5@lnd.it
Posta Certificata: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808495
Responsabile Regionale: Maxmiliano Birchler Telefono: 091 6808406
UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
E-Mail: sicilia.femminile@lnd.it
Posta Certificata: femminile@lndsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498
Responsabile Regionale: Giuseppe Mistretta Telefono: 091 6808473
CAMPI SPORTIVI
E-Mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
Posta Certificata: settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it
Fax: 091 6808498
Fiduciario Regionale Campi Sportivi: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424
SETTORE TECNICO REGIONALE
E-Mail: sicilia.settoretecnico@lnd.it
Fax 091 6808498
Coordinatore: Giovanni Cutrera Telefono: 091 6808410
Segreteria Corsi: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Tesseramento Tecnici: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
(SI ALLEGA AL PRESENTE IL C.U. N. 1 COMPLETO DEL C.R. SICILIA)
1.2. UFFICIO ATTIVITร GIOVANILE SUL TERRITORIO
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.
ESTRATTO DAL C.U. nยฐ1 SGS NAZIONALE
โฆomississโฆ
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
โ SUL SITO ร STATO PUBBLICATO IL C.U.Nยฐ1 SGS NAZIONALE E TUTTI GLI ALLEGATI
ESCLUSIONE PER MOTIVI DI PRECLUSIONE DI UNA SOCIETร AVENTE DIRITTO
A seguito di ulteriore verifica sullโattivitร svolta dalla societร NEXT LEVEL ALTORENDIMENTO, seppur iscritta al Campionato Provinciale Under 17, la stessa non ha preso parte a nessuna gara e quindi รจ stata esclusa; secondo quanto previsto dalla Normativa vigente non ha svolto una delle due categorie obbligatorie per mantenere la categoria Regionale Under 15; per quanto sopra, la stessa perde il diritto di permanenza al Campionato Regionale Under 15 per la stagione sportiva 2020/2021.
โ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che per le societร non professionistiche e per i tesserati delle societร non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui allโart. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, lโentrata in vigore dellโobbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata รจ differito al 1ยฐ Luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
1.3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.3.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE
Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:
Lunedรฌ 09:30-13:00 14:00-15:30
Martedรฌ 09:00-14:00 chiusura
Mercoledรฌ 09:30-13:00 14:30-16:00
Giovedรฌ 09:30-13:00 14.30-16.00
Venerdรฌ 09:00-13:00 14.00-15.30
Sabato Chiusura
Si avvisano le gentili societร che, a causa del prolungarsi delle restrizioni legate al COVID-19, gli uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. Restano tuttavia attivi i recapiti telefonici, chiamando al numero 0935/37711, e di posta elettronica, inviando unโe-mail allโindirizzo del.enna@lnd.it.
IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE
MARIA ASSUNTA MILOTTA ROBERTO PREGADIO


