Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2021, proposto da
Wwf Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Odv, Legambiente
Sicilia, Ente Nazionale Protezione Animali – Enpa Onlus, Lndc Animal Protection,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli
avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Pesca Mediterranea, non
costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. del D.A. n. 37/GAB del 26 luglio 2021 – e relativo allegato “A” facente parte
integrante del medesimo decreto assessoriale – dell’Assessore dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, pubblicato in GURI n. 34 del 6 agosto
N. 01366/2021 REG.RIC.
2021, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2021/2022”;
2. del D.A. n. 45/GAB del 24 agosto 2021, avente ad oggetto “Modifiche ed
integrazioni al Calendario Venatorio 2021/2022”, pubblicato integralmente sul sito
web (1) in data 27 agosto 2021 e, come sintetica comunicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 27 agosto
2021;
dei decreti con i quali la Regione Siciliana ha illegittimamente regolamentato i
periodi e le specie dell’attività venatoria per la stagione 2021/2022, in particolare
autorizzando:
a) l’ordinaria apertura della caccia su tutto il territorio regionale – per di più con
l’anticipazione al 1° settembre (c.d. “preapertura”) – nonostante l’accertato e
deliberato “stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi dovuti all’eccezionale
situazione meteoclimatica”;
b) il prelievo venatorio della specie Tortora selvatica;
c) la “preapertura” della stagione venatoria di ben n. 5 giornate e precisamente: nei
giorni 1, 4, 5, 11 e 12 settembre 2021, per le specie Colombaccio e Coniglio
selvatico; nei giorni 1, 4, e 5 settembre 2021, per la specie Tortora selvatica;
d) “l’apertura generale” della stagione venatoria (caccia in forma vagante per le
specie Coniglio
selvatico, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia) a far data dal 19 e 20
settembre anziché dal 2 ottobre 2021;
e) il prelievo venatorio della specie Coniglio selvatico in assenza dei presupposti
richiesti dal
PRFV 2013-2018, in violazione di giudicato ed in contrasto con le limitazioni
richieste da ISPRA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai
sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
N. 01366/2021 REG.RIC.
Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul fumus di fondatezza del
ricorso, rimessa all’Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, sussiste
il presupposto per l’adozione della misura cautelare monocratica, poiché, nel
bilanciamento dei diversi interessi, anche in considerazione della rappresentata
particolare situazione emergenziale nel territorio siciliano occasionata da diffusi
incendi sviluppatisi nel periodo estivo e degli intuibili effetti sull’ambiente e sulla
fauna stanziale, appare prevalente l’interesse pubblico generale alla limitazione
dell’apertura della stagione venatoria, così come proposta, motivatamente, nel
parere prot. n. 33198 del 22.6.2021 dell’ISPRA;
Ritenuto, pertanto, di dover sospendere gli atti impugnati, disponendo che il
calendario venatorio sia relazionato, quanto all’apertura, alle date trasfuse nel
predetto parere, ad eccezione per la tortora selvatica, per la quale, allo stato, come
ivi suggerito, la stessa va integralmente sospesa.
P.Q.M.
accoglie la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., nei
modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7.10.2021, la prima
utile secondo i termini processuali stabiliti dal combinato disposto degli artt. 55 e
56 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania il giorno 31 agosto 2021.
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