Orario pubblici esercizi per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento e svago
nel periodo invernale.
IL SINDACO
Vista e richiamata la Determinazione Sindacale n. 116 del 26.07.2013, avente ad oggetto:”orario
pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di intrattenimento e svago” con la quale, per le
motivazioni in essa contenute, si è stabilito che i titolari di pubblici esercizi ricadenti nel territorio
comunale di Enna Bassa e di Enna Alta nel periodo estivo possono svolgere attività di
intrattenimento e svago fino alle ore 1,00 e quelli ricadenti nel territorio di Pergusa fino alle ore
2,00;
Vista e richiamata la Determinazione Sindacale n. 26 del 20.02.2020, come integrata dalla
Determinazione Sindacale n. 30 del 21.02.2020, avente ad oggetto: “orario pubblici esercizi per lo
svolgimento di attività di intrattenimento e svago nel periodo di Carnevale” con la quale, per le
motivazioni in essa contenute, si è stabilito che i titolari di pubblici esercizi ricadenti nel territorio
comunale di Enna Bassa, di Enna Alta e di Pergusa possono svolgere attività di intrattenimento e
svago fino alle ore fino alle ore 2,00 nelle giornate del giovedì grasso e del successivo sabato e
martedì (ultima serata prima del Mercoledì delle Ceneri);
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 162 del 27.07.1993 avente ad oggetto: “orario dei pubblici esercizi
Legge 287/1991” con la quale si è stabilito l’orario obbligatorio degli esercizi di tipologia A dalle
ore 10,00 alle ore 23,00 e degli esercizi di tipologia B dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e l’orario
massimo per gli esercizi di tipologia A dalle ore 10,00 alle ore 3,00 e per gli esercizi di tipologia B
e D dalle ore 5,00 alle 3,00 e si specifica, altresì, che “per i pubblici esercizi nei quali la
somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
intrattenimento e svago, quali piano bar e simili, l’orario di somministrazione dovrà iniziare dopo le
ore 17,00 e non potrà eccedere quello autorizzato per l’intrattenimento”;
Vista la nota prot. n. 62948 02.12.2024 con la quale la Questura di Enna richiede di “far conoscere i
limiti orari da rispettare per le attività di intrattenimento e svago per il periodo invernale”;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 31 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge
n. 214/2011, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria
attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva;
Dato atto che, per quanto sopra detto, occorre aggiornare l’Ordinanza Sindacale n. 162 del
27.07.1993 ed, al contempo, si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di
salvaguardare la salute e il riposo dei cittadini, procedendo a stabilire gli orari entro i quali
consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovvero bar, ristoranti, pizzerie,
paninoteche lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica;
Preso atto, delle segnalazioni di cittadini residenti nelle zone adiacenti dei locali pubblici in
argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei
limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;
Rilevato che l’effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori
per la diffusione di musica, da svolgersi all’interno o all’esterno di pubblici esercizi, necessitano di
una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non
pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della
normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997;
Atteso che in questo Comune non è stato ancora adottato il piano di classificazione acustica del
territorio comunale;
Considerato, inoltre:
– che tali attività possono costituire causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti
nelle aree limitrofe ai locali, soprattutto nelle ore serali e notturne, si rende necessario garantire il
giusto equilibrio tra le diverse esigenze;
– che il fine del presente atto è quello di evitare di disturbo della quiete pubblica, nel rispetto della
tranquillità dei cittadini, per cui si rende necessario limitare l’orario dell’intrattenimento musicale;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno precisato come il regime di liberalizzazione degli
orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non
precluda all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell’art. 50 comma 7
del Dlgs. n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica,
e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità
umana, utilità sociale, salute;
Osservato, altresì, che, se da un lato occorre favorire l’ordinato svolgimento delle attività di
divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro,
non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la
quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;
VISTO il verbale del tavolo tecnico tenutosi con le associazioni sindacali in data 20.12.2024;
VISTA la relazione istruttoria del Servizio Suap prot. n. 67334 del 24.12.2024;
VISTO il vigente O.EE.LL.;
VISTI gli articoli 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’articolo 38, comma 2, del vigente Statuto Comunale;
VISTA la Legge 447/1997;
VISTO il D.P.C.M. del 14.11.1997
O R D I N A
Ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati e associazioni che intendono svolgere attività di
intrattenimento musicale e danzante, che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
– A decorrere dal 24 dicembre 2024 e sino a nuova disposizione, fatto salvo il principio di
liberalizzazione degli orari sancito dall’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. n.
214/2011, le manifestazioni e gli spettacoli di intrattenimento e svago nei pubblici esercizi, nei
locali di intrattenimento, svago e in ogni area pubblica e aperta al pubblico, fermo restando il
possesso delle autorizzazioni di legge, è consentita nel rispetto dei seguenti orari, e precisamente:
Dal 1° Ottobre al 15 Giugno:
– Lunedì – martedì – mercoledì – giovedì e domenica: sino alle ore 01:00;
– Venerdì e Sabato: sino alle ore 02:30;
– 31 dicembre: sino alle ore 3,00.
Oltre gli orari sopra indicati e durante tutti i giorni della settimana all’interno degli esercizi
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e associazioni, la diffusione di
musica d’ambiente e di sottofondo, di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell’attività
principale ed effettuata con radio e tv dovrà svolgersi senza alcuna diffusione all’esterno, fino
all’orario di chiusura dell’esercizio, con volume contenuto e dovrà essere udibile solo ed
unicamente all’interno dei locali nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento
acustico.
Nel caso di attività che si svolgono anche all’aperto, è fatto obbligo di non superare i limiti di
pressione sonora di cui all’art. 2 del D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, sia all’interno, che
all’esterno del locale, per il tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico nel periodo di
esercizio. Il superamento di tali limiti costituisce una contravvenzione alle disposizioni del
suddetto D.P.C.M.
E’ revocata, pertanto, con decorrenza immediata, la propria precedente Ordinanza Sindacale
n. 116 del 27.07.1993.
Inoltre, è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi o gestori di circoli privati e associazioni di
provvedere, oltre che nelle aree pubbliche eventualmente concesse, anche alla pulizia nelle parti
delle vie pubbliche circostanti le suddette aree concesse ed i loro locali ogni qualvolta effettuino
attività di intrattenimento all’esterno.
E’ fatto divieto ai titolari di pubblico esercizio, circoli privati e associazioni, dalle ore 22:00 e fino
alle ore 06:00, di vendita con asporto di bevande (sia alcoliche che analcoliche) in bottiglie o
bicchieri in vetro e in lattina.
Il Sindaco ha facoltà di concedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), per lo svolgimento di
attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’autorizzazione
anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 447/1995.
Per quest’ultima eventualità, i titolari dei locali richiedenti la deroga, dovranno inviare apposita
richiesta con congruo anticipo (almeno 7 giorni) rispetto alla data dell’evento, per le opportune
valutazioni.
Si rammenta che l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo impone l’obbligo di acquisire la
licenza di P.S. ex art. 68 o ex art. 69 TULPS in base al tipo di evento.
La realizzazione all’interno degli esercizi pubblici di piccoli trattenimenti quali piano bar o musica
da intrattenimento di sottofondo, non costituisce attività di pubblico spettacolo e, come tale, non è
soggetta a specifica licenza di polizia, purché gli intrattenimenti rientrino nella normale attività
dell’esercizio e siano complementari all’attività principale, volti solo ai clienti.
Costituisce attività di pubblico spettacolo con conseguente obbligo di licenza di P.S., l’attività di
intrattenimento svolta all’interno e/o all’esterno del pubblico esercizio allorché:
Sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso e/o maggiorazione del costo delle
consumazioni;
Sia prevista la partecipazione di un complesso musicale (es. band con musica dal vivo);
Venga pubblicizzato l’evento in qualsiasi forma;
Venga allestita una strumentazione tecnica complessa a servizio dell’intrattenimento;
Sia prevista attività danzante;
Venga modificata la superficie di somministrazione;
Vengano predisposti allestimenti per il pubblico;
La musica sia udibile dall’esterno;
Vi sia una ricorrenza periodica nell’organizzazione degli eventi.
SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza
si
applicheranno le seguenti sanzioni:
Chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta ordinanza è punito con la sanzione di
una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 200,00. In caso di
ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione
amministrativa di € 500,00.
In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 50 del
D.Lgs.267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell’art. 12 del
D.L.20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il 18.4.2017 n.48, al fine dell’applicazione della misura
della sospensione dell’attività per un massimo di gg 15 ai sensi del’art. 100 Testo Unico delle leggi
di Pubblica Sicurezza.
A tutte le Forze dell’Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente
provvedimento.
Inoltre,
D I S P O N E
che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune.
Dispone, altresì, la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, della presente ordinanza:
1. Alla Prefettura di Enna;
2. Alla Questura di Enna;
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Enna;
4. Alle associazioni di categoria.
Dispone, altresì, l’inoltro della presente Ordinanza alla Polizia Locale del Comune di Enna.
Avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale
di Catania;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Sicilia.
Il Funzionario Istruttore
F.to Dott.ssa Laura Piazzese
IL SINDACO
F.to Avv. Maurizio Dipietro
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