DOCUMENTO FINALE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ITALIA NOSTRA
CALTANISSETTA, 28-30 ottobre 2024 “LE BUONE PRATICHE
DELL’ARCHEOLOGIA”.
LA SITUAZIONE SICILIANA E LE NOSTRE PROPOSTE
La Regione Siciliana ha sperimentato per prima in Italia la configurazione istituzionale dei Parchi
archeologici, per rendere organiche le azioni di ricerca, conservazione e valorizzazione del diffuso
patrimonio archeologico dell’Isola, messo in luce e reso fruibile dalle Soprintendenze territoriali.
La necessità di creare parchi archeologici scaturisce dal riconoscimento di eccezionale valore di
una zona caratterizzata da importanti testimonianze archeologiche. Il carattere storico del
paesaggio è il contesto di riferimento da salvaguardare come percezione nel tempo con le
modifiche apportate dall’uomo; gli aspetti naturalistici derivano sempre dalla peculiarità dei luoghi,
da tutelare e curare in un tutt’uno con il contesto archeologico.
Ma il processo di attuazione del quadro legislativo non è stato compiuto in modo coerente e il
Convegno si propone di evidenziarne le potenzialità e le criticità, al fine di prospettare le possibili
soluzioni ai problemi.
Occorre porre in premessa una breve sintesi dello sviluppo decennale dell’assetto istituzionale dei
Luoghi della Cultura e delle Soprintendenze regionali.
LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Nel 1975 i decreti del Presidente della Repubblica diedero attuazione alla “potestà legislativa” in
materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, sancita dall’articolo 14 dello Statuto
autonomistico del 1946. L’assemblea siciliana esercitò tale potestà nell’ambito che le era proprio,
legislativo e organizzativo. Tramite un ampio dibattito aperto ai tecnici e funzionari dei beni culturali
e al mondo dell’Università, i legislatori siciliani diedero vita, con la legge-quadro n. 80/1977, al
sistema regionale multidisciplinare delle Soprintendenze uniche che è stato utilizzato
recentemente come modello per l’amministrazione statale. Le Norme per la tutela, la
valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana,
ancora vigenti, avevano la grande ambizione di creare un circuito virtuoso tra ricerca scientifica,
tutela contestuale del patrimonio e promozione culturale delle comunità locali nei diversi territori
isolani.
Per dare attuazione a questo modello organizzativo, la L.R. 7 novembre 1980 n. 116, dispose in
modo dettagliato le competenze scientifiche e le funzioni specialistiche del “ruolo tecnico dei beni
culturali”, in modo che all’interno delle Soprintendenze uniche fosse garantita la
multidisciplinarietà. I direttori delle sezioni tecnico scientifiche (ambientale, archeologica,
architettonica, bibliografica, storico-artistica) dovevano essere dotati di un profilo specialistico
(naturalisti, archeologi, architetti, bibliotecari, storici dell’arte) e avevano piena potestà e autonomia
nell’emettere il parere tecnico di loro competenza, che poi veniva controfirmato dal
Soprintendente. In tal modo si garantiva la tutela olistica, globale e contestuale, del patrimonio
culturale e la competenza specialistica dei funzionari preposti alle diverse tipologie dei beni
culturali assicurava la legittimità degli atti emanati.
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L’ultima riforma legislativa del sistema regionale di tutela ha applicato questo modello di tutela
territoriale contestuale al patrimonio archeologico, dettando le norme per il “sistema dei parchi
archeologici siciliani”, con la L.R. 20/2000 che istituì il primo Parco archeologico e paesaggistico
nella Valle dei Templi di Agrigento. Nel 2001 venne stabilito con un decreto dell’assessore l’elenco
dei Parchi archeologici che avrebbero dovuto essere istituiti entro breve tempo. Ma, per quanto il
sistema regionale sia stato antesignano anche degli indirizzi nazionali, i parchi siciliani hanno
dovuto aspettare quasi due decenni per vedere la luce. Solo nel 2019 il sistema dei parchi
archeologici è stato finalmente avviato con l’istituzione di 14 parchi archeologici.
LE DISFUNZIONI AMMINISTRATIVE: POTERE SENZA SAPERE
In questi ultimi decenni l’Amministrazione regionale dei beni culturali ha disarticolato con vari
passaggi legislativi e organizzativi il sistema regionale di tutela, giungendo alla separazione delle
Soprintendenze dal “museo diffuso” nei territori.
In tal modo il modello siciliano di tutela multidisciplinare è stato lentamente snaturato,
trasformando gli organi tecnico-scientifici in meri uffici burocratici, affidati a personale spesso privo
delle specifiche competenze disciplinari.
Questo processo di dissoluzione dell’assetto multidisciplinare delle Soprintendenze è stato
portato a compimento dall’accorpamento delle cinque sezioni tecnico-scientifiche
(archeologica, architettonica, bibliografica, paesaggistica e storico-artistica), operato tramite il
Decreto del Presidente della Regione n. 9/2022.
Con lo stesso decreto il Governo Regionale ha inoltre accorpato i Luoghi della cultura, inglobando
musei archeologici istituiti dalle leggi regionali 80/1977 e 17/1991 e molte aree
archeologiche demaniali nei “Servizi Parchi archeologici”.
I 14 Parchi archeologici vengono così a comprendere i siti culturali di vastissimi territori (in alcuni
casi i territori delle singole province), andando ben oltre i limiti che sarebbero loro imposti dalle
perimetrazioni dei decreti di istituzione emanati nel corso di vent’anni, ai sensi della L.R. n.
20/2000.
Si è voluto, in tal modo, separare le attività di tutela dalla valorizzazione del patrimonio
culturale regionale, con la conseguenza di innescare conflittualità tra Soprintendenze, competenti
sulla tutela territoriale, e Parchi, cui spetta la programmazione delle azioni di ricerca,
conservazione e di valorizzazione di aree archeologiche e musei. Inoltre, è sparita completamente
la competenza disciplinare sulle diverse tipologie di beni culturali: sia nelle Soprintendenze così
come nei Parchi e nei Musei, infatti, il patrimonio archeologico non è affidato alla
responsabilità di archeologi.
Si è giunti al paradosso che la Regione, dopo aver nominato per decenni personale privo dei
requisiti di legge ai ruoli di responsabilità dei beni archeologici, archivistici, bibliografici,
etnoantropologici e storico artistici, un anno fa ha nominato fra i responsabili di postazioni
organizzative dei BB.CC funzionari non in possesso di laurea specialistica, individuati quali
assistenti tecnici (Decreto n. 3367 del D.G. BB.CC., pubblicato il 4 settembre 2023). Abbiamo
chiesto il ritiro di questo decreto con l’appello “In Sicilia ci sono ancora le Soprintendenze dei
geometri?”, che ha ricevuto molte importanti adesioni. Ci si chiede se questi assistenti tecnici
dovranno dare le direttive ai funzionari direttivi, archeologi, archivisti, storici dell’arte, bibliotecari,
architetti che possiedono titoli specialistici postlaurea.
L’assenza delle adeguate competenze nelle postazioni apicali dei Luoghi della Cultura siciliani ha
prodotto non solo un grave deficit di progettazione di interventi di conservazione e
valorizzazione sui beni culturali, ma anche una cattiva qualità di quelli realizzati. Sono sotto gli
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occhi di tutti i risultati di “Cattive Pratiche” nell’utilizzo dei fondi ordinari o strutturali impiegati dai
Servizi denominati “Parchi archeologici”.
IL DISEGNO DI LEGGE 366/2023 IN ESAME ALL’ARS
Invece di porre rimedio alle gravi disfunzioni dell’amministrazione regionale dei beni culturali,
sono stati proposti all’approvazione dell’ARS, nella scorsa legislatura e in quella attuale, Disegni
di Legge che recepiscono, modificandola e limitandola, la normativa nazionale di tutela del
patrimonio culturale contenuta nel Codice.
Abbiamo segnalato con una lettera aperta al Ministero della Cultura e all’Esecutivo regionale la
pericolosità delle norme contenute nel DDL 366-328/2023, attualmente in esame all’ARS.
Segnaliamo le seguenti distorsioni normative: il principio del silenzio-assenso nelle
autorizzazioni; l’assegnazione in forma diretta della gestione dei Luoghi della Cultura a
privati; l’affidamento di incarichi di direzione dei Musei e Parchi archeologici sulla base di
non precisati esperienze e titoli.
Abbiamo più volte segnalato l’illegittimità di qualsiasi forma di recepimento del Codice dei beni
culturali da parte della Regione Siciliana, poiché ciò si configura come travalicamento dei limiti
imposti alle norme regionali dalla gerarchia delle leggi nell’ordinamento giuridico italiano. Le
norme contenute nel DDL che intendono modificare il Codice sono illegittime in quanto tale
Legislazione gode del recepimento dinamico, perché costituisce una riforma nazionale di
carattere economico-sociale che dà attuazione ad un principio fondamentale della nostra
Costituzione, l’art. 9, oltre che all’art. 117, novellato dalla Riforma Costituzionale del Titolo V del
2001.
L’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
Appare scontato che qualunque strategia concernente il patrimonio culturale debba comportare
una stretta e inscindibile connessione tra ricerca, tutela, valorizzazione e conseguente fruizione
pubblica.
Il nesso tra la promozione della cultura e della ricerca scientifica e la tutela del Paesaggio e del
patrimonio storico artistico della Nazione, nel cui ambito sono stati compresi l’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi, costituisce il fondamento ineludibile del dettato costituzionale
dell’articolo 9.
La chiosa finale del nuovo testo precisa gli obiettivi sociali del principio di tutela, e chiarisce perché
esso fu posto tra le dodici norme fondanti della nostra Carta: nell’interesse delle future
generazioni. Dunque, l’articolo 9, come recentemente novellato, acclara il valore “costitutivo”
dell’obbligo istituzionale di tutela e promozione della Cultura, non solo per ciascuno di noi, oggi,
ma per il futuro della democrazia nel suo insieme.
Pertanto, la lesione di questo principio costituente da parte della Regione Siciliana, determinata
dall’incapacità di esercitare gli obblighi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale da parte
degli Enti regionali preposti, a causa delle disfunzioni organizzative sopra descritte, costituisce un
grave vulnus all’assetto democratico della Nazione intera, cui è doveroso porre rimedio.
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Il parco è dunque Archeologico per la sua connotazione significante e per essere logicamente
integrato nel suo più ampio contesto, deve partecipare propositivamente all’ecosistema che lo
accoglie e lo identifica.
L’APPELLO AL GOVERNO NAZIONALE
Per tutto quanto sopra rappresentato, dopo esserci rivolti al Governo Regionale reputiamo
necessario appellarsi con forza al Governo nazionale, al fine di ripristinare l’assetto
istituzionale legale dell’amministrazione regionale dei beni culturali, affinché le Soprintendenze
ed i Luoghi della cultura siciliani possano adempiere agli obblighi di tutela derivanti dalla
normativa comunitaria e nazionale, oggi in gran parte disattesi su tutto il territorio
dell’Isola, e possano impiegare efficacemente e pienamente i fondi ordinari e i fondi
strutturali messi a disposizione dalla Comunità Europea.
A tal proposito occorre far rilevare che il mancato esercizio dei compiti costituzionali di
tutela del patrimonio archeologico nazionale conservato in Sicilia rende l’Italia
inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la firma della Convenzione europea per la
protezione del patrimonio archeologico. La Valletta, 16 gennaio 1992, ratificata dal
Parlamento italiano il 19 aprile 2015 con la legge n. 57.
Occorre ripristinare l’unitarietà giuridica del sistema di tutela su tutto il territorio nazionale e
restituire la dignità del proprio ruolo pubblico ai professionisti dei beni culturali in servizio
presso le Istituzioni di tutela dell’Isola, non trascurando la necessaria immissione nei ruoli, tramite
concorsi, delle figure professionali oramai divenute carenti a seguito dei pensionamenti. Lungi
dall’essere una rivendicazione corporativa della categoria degli archeologi, il problema della
professionalità tecnica riguarda infatti tutto il settore della cultura -le soprintendenze, i parchi, i
musei- dove ormai mancano anche gli storici dell’arte, i bibliotecari, gli archivisti, gli architetti
esperti in restauro dei monumenti e in museografia.
Il patrimonio culturale della Nazione conservato nei territori siciliani dovrà tornare a godere
della cura istituzionale, che solo organi tecnico-scientifici regionali, guidati da personale
con elevate competenze professionali specialistiche e dotati di adeguati investimenti
pubblici, possono assicurare.
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