Questo il dispositivo del Tar sezione di Catania con cui si rigetta il ricorso presentato da Arci Enna nei confronti dell’associazione Luminaria riguardo al bilancio partecipato per l’anno 2025 a Enna
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2026, proposto da
Associazione “Petra Aps”, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Ambra Turco, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Enna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Viviana Sebastiana Fonte, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti
Bottega Culturale Isole dell’Entroterra Siciliano Società Cooperativa, non costituita
in giudizio;
per l’annullamento
– della Determinazione n. 305 del 31/12/2025, con cui il Comune di Enna,
nell’ambito della procedura di Democrazia Partecipata per l’anno 2025, ha assunto
N. 00514/2026 REG.RIC.
l’impegno di spesa per la realizzazione della proposta “Luminaria”, formulata da
“Bottega Culturale Isole dell’entroterra Siciliano Società Cooperativa”;
– del verbale delle operazioni di spoglio schede del 28/01/2026, pubblicato il
03/02/2026, con cui il Comune di Enna ha provveduto a cristallizzare i risultati
della procedura di Democrazia Partecipata anno 2025, proclamando “Luminaria”
quale proposta vincitrice della medesima;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale
delle operazioni di spoglio schede del 31/12/2025, pubblicato in pari data;
– nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente
all’aggiudicazione dell’avviso pubblico relativo alla Democrazia Partecipata anno
2025, nonché per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e
non patrimoniali, in conseguenza dell’illegittima esclusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa Paola Anna
Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione ricorrente ha partecipato, unitamente ad altre 10 concorrenti, tra
cui l’odierna controinteressata, alla procedura avviata dal Comune di Enna con
delibera di giunta n. 273 del 29.10.2025 nell’ambito dei cd. strumenti di
“democrazia partecipata”, per l’individuazione, tramite consultazione popolare, di
un progetto a cui destinare la percentuale di risorse derivate di cui all’art. 6 della
L.r. n. 5/20214, per l’importo fissato in €. 18.000,00.
N. 00514/2026 REG.RIC.
2. Con delibera di giunta n. 325 del 19.12.2025, l’Amministrazione comunale ha
approvato il Documento di Partecipazione, ex art. 4 del Regolamento per il bilancio
partecipato, contenente le proposte ammesse al voto, tra cui quella della ricorrente,
denominata “Enna torna al Cinema, avente ad oggetto la realizzazione di una
cinerassegna per la comunità, e quella della controinteressata, denominata
“Luminaria”.
3. Con successivo avviso, l’Amministrazione ha comunicato i requisiti e le
modalità di espressione delle preferenze da parte dei cittadini, prevedendo che ogni
cittadino residente di almeno sedici anni di età potesse esprimere una sola
preferenza per una delle proposte in gara, compilando l’apposita scheda predisposta
e consegnandola presso la sede fisica all’uopo istituita (Ufficio Eventi), nei giorni e
negli orari prestabiliti, ovvero inviandola, unitamente a copia di valido documento
di riconoscimento, all’apposito indirizzo mail dedicato, entro le ore 18:00 del 29
dicembre 2025.
4. Scaduto il termine per l’invio delle preferenze, il gruppo di lavoro appositamente
costituito si è riunito nelle giornate del 30 e del 31 dicembre 2025 per dare seguito
alle operazioni di “spoglio”, di cui è stato dato conto nel verbale di pari data. Da
quest’ultimo emerge che la proposta che, all’esito del primo spoglio, è risultata aver
ottenuto il maggior numero di preferenze validamente espresse è stata la n. 5,
denominata “Luminaria”, presentata dalla cooperativa controinteressata.
5. Nella stessa giornata del 31.12.2025, con determinazione n. 305, pubblicata
sull’Albo Pretorio in pari data, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di spesa di
€. 18.000,00 per la realizzazione della proposta risultata vincitrice.
6. Sospettando irregolarità nelle operazioni di spoglio, la ricorrente, in data
1.1.2026, ha presentato istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa.
7. Con avviso pubblicato in data 7.1.2026, il Comune di Enna ha informato della
necessità di procedere ad un ri-conteggio delle preferenze espresse, avendo
appurato che alcune schede pervenute a mezzo mail non erano state conteggiate dal
gruppo di lavoro, in quanto automaticamente smistate dal sistema informatico nella
N. 00514/2026 REG.RIC.
cartella “spam”.
8. Con ulteriore PEC del 12.1.2026, la ricorrente ha chiesto informazioni circa la
tempistica del ri-conteggio, formulando espressa richiesta di partecipazione alle
relative operazioni. Anche tale richiesta è rimasta inevasa.
9. In data 3.2.2026 è stato pubblicato il verbale delle operazioni di ri-conteggio,
che, tuttavia, ha confermato la classificazione al primo posto per numero di
preferenze ricevute della proposta n.5 “Luminaria”, con 695 voti validi; a seguito
del ri-conteggio, invece, la proposta “Enna torna al cinema” presentata dalla
ricorrente (precedentemente classificatasi terza), si è posizionata al secondo posto,
con 595 voti validi.
10. In data 10.2.2026 la ricorrente, unitamente al proprio legale, si è recata presso
gli uffici comunali e ha eseguito l’accesso agli atti della documentazione afferente
alla procedura, accesso completato nella giornata successiva, con la ricezione
dell’ulteriore documentazione inviatale dal Comune.
11. In data 12.2.2026, la ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sulla
procedura, le quali sono rimaste prive di ulteriore esito.
12. Con il ricorso in esame, pertanto, la ricorrente si è determinata ad impugnare i
verbali redatti dal gruppo di lavoro nelle giornate del 30-31/12/2025 e del
28.1.2026 (quest’ultimo pubblicato il 3.2.2026), nonché la determina n. 305 del
31.12.2025 di assunzione dell’impegno di spesa, deducendone l’illegittimità per i
seguenti motivi di diritto.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione della
lex specialis; violazione degli artt. 1, 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 7, 10 e
22 ss. l. n. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e
partecipazione procedimentale; eccesso di potere per sviamento, difetto di
istruttoria e carenza di pubblicità.
L’amministrazione non avrebbe rispettato i principi di trasparenza, pubblicità e
partecipazione procedimentale che sarebbe tenuta a rispettare in ogni procedura
N. 00514/2026 REG.RIC.
comparativa o selettiva, quale sarebbe quella in questione, in quanto non avrebbe
consentito la partecipazione (specificamente richiesta da un Consigliere comunale,
per il primo spoglio, e dalla ricorrente, per il secondo), adducendo a sostegno di
tale decisione ragioni inconferenti.
Inoltre, i verbali sarebbero stati redatti in modo poco trasparente, in quanto si
limiterebbero a dare atto dell’esito numerico finale delle operazioni di spoglio,
senza analiticamente descrivere e modalità con cui queste sono state svolte,
circostanza che impedirebbe un controllo esterno sulla correttezza dell’operato
dell’Amministrazione.
II) Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura (Avviso
pubblico e Regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata); violazione
dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione degli artt. 1, 3 e 97 Cost.; violazione
degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990; violazione dei principi di tassatività delle forme
procedimentali, par condicio, trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per
violazione dell’autovincolo, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
La quasi totalità delle schede di preferenza conteggiate in favore della
controinteressata sarebbe stata acquisita mediante consegna a mani di copia
cartacea delle stesse all’ufficio protocollo (previa richiesta di annullamento delle
schede già pervenute via mail), modalità che non era prevista né dal Regolamento
di democrazia partecipata, né nell’avviso pubblico che disciplinava le relative
modalità di espressione.
Le modalità ammesse secondo l’avviso, infatti, erano esclusivamente quelle della
consegna diretta della scheda da parte dei singoli cittadini presso l’Ufficio Eventi o,
in alternativa, dell’inoltro della stessa via mail, unitamente al documento di identità,
modalità che, a dire del ricorrente, erano funzionali a garantire l’identificazione del
votante e, dunque, l’unicità della preferenza e la tracciabilità delle operazioni. In tal
modo, l’Amministrazione avrebbe violato un autovincolo impostosi, disapplicando
in corso di procedimento le regole dalla essa stessa predisposte, con conseguente
violazione della par condicio tra i partecipanti, posto che una tale modalità non
N. 00514/2026 REG.RIC.
sarebbe stata consentita anche ad altri.
La ricorrente ha, inoltre, rilevato che la comunicazione del 29.12.2025 con cui è
stato chiesto di non considerare i voti pervenuti via mail in favore della proposta
della controinteressata sarebbe stata ricompresa tra i messaggi smistati nella cartella
“spam”, con la conseguenza che la stessa non sarebbe stata conosciuta al momento
del conteggio delle preferenze, determinando la probabile duplicazione dei voti
conteggiati in favore della controinteressata, la quale avrebbe giovato tanto di quelli
pervenuti via mail quanto di quelli consegnati al protocollo.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione del
Regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata; violazione degli artt. 1, 7,
10 e 22 ss. della L. n. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei
principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione procedimentale e imparzialità;
eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e
contraddittorietà.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente impedito la partecipazione alle
operazioni di conteggio delle preferenze da parte di chi ne aveva fatto richiesta,
adducendo ragioni di “serenità e imparzialità delle operazioni” e di separazione tra
il potere amministrativo e quello politico che non giustificherebbero un tale vuluns
alla trasparenza e alla partecipazione procedimentale, con la conseguenza che le
operazioni sarebbero viziate per difetto di pubblicità.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
violazione dell’art. 6 L.R. Sicilia n. 5/2014; violazione dei principi di tipicità e
funzione dell’impegno di spesa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di
potere per difetto di presupposto, sviamento, contraddittorietà e illogicità
manifesta.
L’Amministrazione non sarebbe intervenuta in autotutela sulla determina n. 305,
emessa in data 31.12.2025, subito dopo il primo conteggio dei voti, poi rivelatosi
non definitivo; dunque, l’atto sarebbe affetto da illegittimità derivata in quanto
N. 00514/2026 REG.RIC.
fondato sull’errato presupposto che i risultati di cui al primo verbale di spoglio
fossero corretti.
V) In via subordinata. Domanda risarcitoria. Danno da perdita di chance.
Le illegittimità sopra rilevate avrebbero inciso sull’esito finale della procedura,
alterando la corretta formazione della volontà amministrativa. Ciò avrebbe
comportato per la ricorrente un danno ingiusto in termini di perdita della chance
concreta di aggiudicarsi la procedura, oltre che in termini di spese inutilmente
sostenute, danni addebitabili a colpa dell’Amministrazione e di cui la ricorrente ha
chiesto disporsi il risarcimento, anche ai sensi dell’art.1226 c.c.
13. La ricorrente ha, altresì, proposto istanza cautelare volta alla sospensione
dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo il concreto rischio di realizzazione,
nelle more del giudizio, del progetto della controinteressata, con conseguente
determinarsi della irreversibile frustrazione del proprio interesse.
14. Si è costituito in giudizio il Comune di Enna, il quale ha preliminarmente
eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza dell’interesse
ad agire. Questo, infatti, avrebbe ad oggetto atti di natura endoprocedimentale e
preparatoria, e dunque non lesivi, in quanto non attinenti ad una procedura di
affidamento, bensì ad un procedimento di mera consultazione, finalizzato
esclusivamente a orientare l’Amministrazione verso la scelta più condivisa dai
cittadini, atti a cui dovrà comunque far seguito un successivo ed eventuale
procedimento di evidenza pubblica, in presenza del quale, soltanto, l’interesse
vantato dalla ricorrente potrà dirsi attuale e concreto. Ne deriverebbe che
l’eventuale accoglimento del presente ricorso non comporterebbe alcun beneficio
per la ricorrente, posto che non sussisterebbe allo stato alcuna concreta lesione dei
relativi interessi.
Il ricorso sarebbe in ogni caso improcedibile, a dire dell’Amministrazione, per
sopravvenuta carenza di interesse, posto che nel marzo del 2026 il Comune avrebbe
separatamente avviato una indagine di mercato volta a conoscere la disponibilità di
operatori economici a partecipare ad una successiva procedura per l’affidamento
N. 00514/2026 REG.RIC.
dell’attività di proiezione cinematografica, attività che soddisferebbe l’esigenza
della comunità sottesa alla proposta presentata dalla ricorrente.
Infine, l’Amministrazione ha, in ogni caso, chiesto il rigetto nel merito del ricorso
in quanto infondato.
15. Non si è costituita in giudizio la controinteressata, seppure ritualmente evocata.
16. All’udienza camerale del 24 marzo 2026, il Collegio si è riservato la possibilità
di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
quindi, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
17. Si può prescindere dall’esame delle numerose questioni in rito evidenziate dal
Comune resistente, in parte condivisibili, in particolare, sotto il profilo della dubbia
sussistenza di un valido interesse a ricorrere, posto che l’impugnazione è comunque
infondata nel merito in relazione a tutti i motivi di censura formulati dalla
ricorrente, dei quali è possibile effettuare una valutazione congiunta.
17.1. In estrema sintesi, il vulnus lamentato dalla ricorrente al proprio interesse
legittimo (avente ad oggetto il bene della vita consistente nella possibilità di vedersi
attribuito il numero di maggiore di preferenze espresse nell’ambito della procedura
in contestazione in questione) deriverebbe dall’asserita duplicazione dei voti
conteggiati in favore della controinteressata, a cui il gruppo di lavoro sarebbe
giunto a causa delle irregolarità procedimentali evidenziate in seno al ricorso.
In particolare, a dire della ricorrente, la circostanza che la richiesta di non
conteggiare i voti pervenuti a mezzo mail in favore della proposta “Luminaria” sia
stata smistata, unitamente alle altre preferenze, nella cartella “spam”, avrebbe
comportato che tale mail sarebbe rimasta sconosciuta all’Amministrazione al
momento del conteggio dei voti, con la conseguenza che il gruppo di lavoro
avrebbe verosimilmente conteggiato in favore della controinteressata tanto le
schede di voto pervenute via mail, quanto quelle cartacee dalla medesima
consegnate in via precauzionale all’ufficio protocollo in sostituzione delle prime, le
quali, tuttavia, vi erano ricomprese.
N. 00514/2026 REG.RIC.
17.1.1. L’assunto è rimasto meramente teorico e sfornito di prova.
Come rappresentato dalla medesima ricorrente (pag. 7 del ricorso), quest’ultima ha
avuto modo, unitamente al suo legale, di fare accesso a tutta la documentazione
relativa alla procedura, essendo stata, pertanto, messa nelle condizioni di eseguire
ella stessa il ri-conteggio delle schede pervenute nelle differenti modalità.
Era pertanto possibile e doveroso per la ricorrente provare l’eventuale erroneità
delle operazioni di calcolo eseguite dal gruppo di lavoro e dunque dei dati finali di
cui al verbale del 28.1.2026 (pubblicato il 3.2.2026). Ma di tale prova non vi è
traccia, essendosi parte ricorrente limitata a dedurre e ipotizzare una supposta
duplicazione dei voti conteggiati in favore della controinteressata in considerazione
del conteggio delle schede consegnate all’Ufficio protocollo, che, in tesi, sarebbero
state aggiunte ai voti pervenuti via mail, non effettivamente annullati.
17.1.2. Dal canto proprio, il Comune ha invece rappresentato in giudizio che,
conformemente con la volontà manifestata dalla controinteressata, si è tenuto conto,
nel conteggio delle preferenze espresse in favore della stessa, esclusivamente delle
schede cartacee tempestivamente consegnate il 29.12.2025 (e non, come affermato
dalla ricorrente in ricorso, il 31.12.2025) presso l’ufficio protocollo (unitamente ai
documenti dei votanti), non computando quelle già pervenute via mail (ad
eccezione delle n. 5 schede che erano state smistate nella cartella “spam” –
comunque irrilevanti nell’ottica del punteggio finale, posto che lo scarto di voti tra
la ricorrente e la controinteressata ammonta a circa 100 voti).
Tale affermazione è rimasta priva di concreta contestazione, e dunque non può
considerarsi validamente smentita.
17.1.3. Inoltre, nel verbale del 28.1.2026 il gruppo di lavoro ha dato atto di aver
fatto ricorso, proprio al fine di evitare duplicazioni di voto e assicurare la verifica
dell’unicità della preferenza espressa da ogni cittadino votante, all’utilizzo di
apposito software in grado di consentire l’analisi sistematica dei dati raccolti,
tramite filtraggio e confronto delle informazioni inserite, e dunque dei dati
anagrafici dei sottoscrittori, circostanza anche questa non contestata dalla ricorrente
N. 00514/2026 REG.RIC.
e che, invece, appare significativa in quanto fornisce un elemento indiziario idoneo
a sconfessare l’ipotesi delle supposte duplicazioni.
A tale elemento si aggiunge anche il dato numerico ricavabile dagli atti prodotti
dalla stessa ricorrente. Ed invero, a fronte della consegna a mani di 691 schede (cfr.
doc. 12 allegato al ricorso) e di un punteggio finale attribuito alla controinteressata
pari a 695 preferenze, è evidente che non possa esservi stato alcun doppio
conteggio dei voti.
17.1.4. Era, dunque, preciso onere della ricorrente, ai sensi dell’art. 1697 c.c.,
contestare specificamente le risultanze del verbale, e fornire una compiuta prova (o
quanto meno dei validi elementi indiziari) del lamentato erroneo conteggio in
proprio danno delle preferenze espresse dai cittadini.
17.2. In assenza di tale prova (che può paragonarsi alla cd. “prova di resistenza” di
cui si fa applicazione nell’ambito delle procedure concorsuali e, in generale, di
evidenza pubblica), le presunte irregolarità rilevate con i motivi di ricorso non
possono che risultare inevitabilmente dequotate.
17.2.1. In materia di procedure concorsuali, ma con principi applicabili anche al
caso di specie, trattandosi pur sempre di procedura comparativa, la giurisprudenza
amministrativa ha chiarito che “non può prescindersi – ai fini della verifica della
sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di
resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno
fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento
in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di
ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il
candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di
dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far
valere, quale ‘defensor legitimitatis’, un astratto interesse dell’ordinamento a una
corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun
apprezzabile risultato concreto” (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 18/09/2025,
N. 00514/2026 REG.RIC.
n. 7370).
Il meccanismo della prova di resistenza, infatti, consente di contemperare l’esigenza
sottesa al ripristino della legalità violata con quella di salvaguardare il risultato
della consultazione popolare, laddove le evidenziate irregolarità non avessero
determinato alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi (in tal senso, in
materia elettorale, ma con principi applicabili anche alla procedura in esame, cfr.
T.A.R. Roma Lazio sez. II, 9/10/2025, n. 17352, e giurisprudenza ivi richiamata).
Del resto, l’onere di fornire la cd. prova di resistenza può considerarsi un
precipitato del principio generale di “dequotazione dei vizi procedimentali”
ricavabile dall’art. 21 octies della L. 241/1990, in forza del quale, in presenza di
attività provvedimentale vincolata (a cui può assimilarsi, a maggior ragione, quella
di specie, che, a prescindere dalla relativa natura, si riduce comunque ad un mero
conteggio di preferenze espresse) non consente di pronunciare l’annullamento degli
atti laddove il loro contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso (principio
dell’utile per inutile non vitiatur).
17.2.2. Pertanto, pur a voler ritenere sussistente un interesse a ricorrere in relazione
alla asserita erroneità del conteggio, con conseguente frustrazione della chance
della ricorrente di vedere la favorita la propria proposta, deve in ogni caso
concludersi che di tale erroneità non è stata fornita prova, dacché ne deriva,
inevitabilmente, il rigetto del ricorso nel merito, posto che non risulta provato che
le irregolarità rilevate abbiano influito sul risultato della consultazione.
17.3. L’assenza di tale prova comporta, inevitabilmente, l’irrilevanza delle diverse
irregolarità procedimentali lamentate dal ricorrente.
17.3.1. Ed invero, pur a ritenere che l’Amministrazione abbia violato le regole auto
imposte in relazione alle modalità di espressione del voto ammesse, conteggiando
anche i voti pervenuti attraverso modalità non consentite, va rilevato come la
ricorrente non abbia fornito prova del fatto che il rispetto delle predette modalità
avrebbe comportato un diverso risultato finale.
Più nello specifico, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’omesso conteggio
N. 00514/2026 REG.RIC.
delle preferenze espresse nelle schede cartacee consegnate a mani dalla
controinteressata all’ufficio protocollo – stante la pretesa inammissibilità della
predetta modalità di espressione del voto – avrebbe significativamente influito sul
numero complessivo dei voti totalizzati dalla proposta “Luminaria”, modificando
l’esito della consultazione in favore della ricorrente.
Avendo fatto accesso agli atti della procedura, infatti, la ricorrente era in grado di
acquisire (e fornire), oltre che il numero delle schede cartacee consegnate
all’ufficio protocollo, anche quello delle preferenze pervenute via mail, verificando
in tal modo la correttezza del conteggio finale effettuato dal gruppo di lavoro.
In altre parole, la ricorrente aveva l’onere di verificare e dimostrare che, non
conteggiando le schede acquisite dall’Amministrazione nella modalità non
ammessa (consegna di copia cartacea all’ufficio protocollo), le preferenze
comunque manifestate a mezzo mail in favore della proposta della
controinteressata, sarebbero state inferiori rispetto a quelle espresse per la propria
proposta o comunque diverso da quello riportato nel verbale del 28.1.2026.
Di tale circostanza non vi è prova.
17.3.2. Altrettanto generiche e non sorrette da idoneo interesse sono le censure
inerenti all’impedita partecipazione alle operazioni di “spoglio” da parte dei
soggetti interessati e al difetto di trasparenza e pubblicità delle stesse, posto che tali
asseriti vizi risultano, comunque, superati dall’accesso agli atti consentito ex post
alla ricorrente, la quale ha avuto modo di effettuare l’auspicato controllo esterno
dell’operato del gruppo di lavoro.
Peraltro, ancora una volta, la ricorrente non ha evidenziato in che modo tali
irregolarità procedimentali abbiano concretamente influito sull’esito della
procedura, posto che non è stato utilmente messo in discussione il conteggio finale
delle preferenze espresse.
17.3.3. Priva di fondamento è, poi, la censura secondo cui non sarebbe stato
analiticamente dato conto delle modalità di espletamento delle operazioni di
N. 00514/2026 REG.RIC.
spoglio, considerato che, come anticipato, emergono chiaramente dai verbali le
informazioni circa le modalità in cui è stata garantita l’unicità della preferenza
espressa da ogni singolo cittadino (filtro dei relativi nominativi tramite apposito
software). Quanto alla mancata specificazione delle distinte modalità in cui
sarebbero state espresse le preferenze, il Collegio rileva che trattasi un dato che
poteva essere verificato dalla ricorrente in occasione dell’accesso agli atti
effettuato, e che comunque è neutro rispetto al risultato finale.
17.4. Alla luce di tutto quanto sopra, non possono considerarsi sussistenti nemmeno
i lamentati profili di illegittimità derivata della determina n. 305 con cui
l’Amministrazione ha impegnato le somme in favore della proposta risultata
“vincitrice” all’esito della procedura di consultazione.
Ed invero, seppure la stessa sia stata adottata prima del ri-conteggio delle
preferenze del 28.1.2026, non può non rilevarsi come tale ri-conteggio abbia
sostanzialmente confermato la preferenza espressa da parte della maggioranza dei
votanti per la proposta “Luminaria”, con la conseguenza che l’atto, anche ove
eventualmente annullato, sarebbe stato ri-emesso con il medesimo contenuto da
parte dell’Amministrazione.
18. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente reiezione
anche della proposta domanda risarcitoria, peraltro formulata in termini generici.
19. Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti
costituite, in considerazione particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026


