Ordini degli Ingegneri della Sicilia
A seguito della nota prot. n. 14487 del 28/02/2023, indirizzata alle Aziende ed Enti del SSR, da
parte dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, portante legge di bilancio 23412021, art.
1 comma 268 lett b) e successive modifiche ed integrazioni – Indicazioni, è stato possibile
individuare univocamente un quadro normativo fortemente discriminatorio del personale del ruolo
tecnico e professionale che opera nelle Aziende e strutture sanitarie, in primis gli ingegneri esclusi
dalla procedura di stabilizzazione a 18 mesi su posto vacante.
Si riassume di seguito lo scenario che si è appena configurato.
L’art. 4 della 1.r. 19/2022, ha autorizzato le Aziende ed Enti del SSR a prorogare sino al
28/02/2023 i contratti stipulati a vario titolo, anche con forme flessibili, con il personale dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, reclutato durante l’emergenza Covid 19, nel limite
massimo dell’impegno orario di diciotto ore settimanali, nelle more della definizione delle
procedure di reclutamento delle unità di personale previste nei rispettivi piani triennali di
fabbisogno e dotazioni organiche.
Dal testo della legge n. 14/2023, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2022, n.
198, meglio noto come Decreto Milleproroghe, si rileva, testualmente:
“Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per
garantire continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale
dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
stabilito al 31 dicembre 2024.
[…]All’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30
giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre2022″.
[…] Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano
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triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con
contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.
Le disposizioni in esame, dunque, estendono il periodo entro il quale si possono maturare i
requisiti utili alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid,
ampliando la platea dei destinatari dei processi di stabilizzazione, ricomprendendo, oltre al
personale sanitario e socio-sanitario, anche il personale del ruolo amministrativo.
Non risulta nella citata norma, invece, alcuna previsione in ordine al personale del ruolo tecnico e
professionale.
È evidente che tale discriminazione non solo nuoce al personale tecnico interessato, ma indica una
evidentemente sottostima dell’apporto che tale personale ed in particolare gli ingegneri forniscono
al corretto funzionamento delle strutture sanitarie sia dal punto di vista edilizio-impiantistico ma
anche in quello ugualmente determinante della logistica e della gestione dei sistemi.
Si ritiene dunque importante, se non fondamentale, un Vostro pronto intervento a tutti i livelli per
porre rimedio nel senso indicato.