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  • Giustizia

LA PROROGA DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DEV’ESSERE SPEFICAMENTE MOTIVATA:

Riccardo Novembre 18, 2022 3 minuti letti

LA PROROGA DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DEV’ESSERE SPEFICAMENTE MOTIVATA: IL TRIBUNALE DI PALERMO CONDANNA L’ASSESSORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA A RIASSEGNARE IL FUNZIONARIO REGIONALE PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA.

Il sig. P.L., alcamese di sessanta anni, è un dipendente della regione siciliana, avendo ricoperto sino al 2018, la qualifica di funzionario direttivo presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, ove veniva altresì nominato quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel dicembre del 2018, l’Assessorato regionale della funzione pubblica disponeva la temporanea assegnazione presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, di venti dipendenti regionali, compreso il sig. P.L. La suddetta assegnazione veniva effettuata alla luce della situazione emergenziale legata al rispetto dei tempi normativamente imposti per lo svolgimento delle operazioni contabili di chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2018.

Tuttavia, venute meno le ragioni d’urgenza che avevano condotto a tale assegnazione, l’Assessorato della funzione pubblica manteneva il sig. P.L. presso il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro, sforando il limite di durata massimo – sei mesi – previsto dalla contrattazione collettiva per i trasferimenti temporanei e mancando di prorogare formalmente la suddetta assegnazione per gli ulteriori sei mesi previsti dal contratto collettivo, poi comunque sforati.

Nel giugno del 2019, dunque, il sig. P.L. chiedeva all’Assessorato in questione la revoca della propria assegnazione temporanea, segnalando la violazione di ogni limite di durata previsto a tal riguardo, oltre che il superamento della situazione emergenziale che aveva condotto al trasferimento.

La suddetta richiesta di revoca del trasferimento non veniva in alcun modo riscontrata.

Ed allora il Sig. P. L., rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nel dicembre del 2019, presentava ricorso davanti al Tribunale di Palermo, sez. lavoro, evidenziando l’illegittimità del provvedimento di trasferimento e chiedendo il riconoscimento del diritto alla riassegnazione presso l’Amministrazione di appartenenza, l’Ufficio Legislativo e Legale – Servizio GURS – della Presidenza della Regione Siciliana.

In particolare, gli Avvocati Rubino e Gatto, da una parte, segnalavano la violazione della disposizione del CCRL sulla durata massima (sei mesi) delle assegnazioni temporanee e sull’eventuale proroga (di ulteriori sei mesi) mai attivata dall’Assessorato, da altro lato, censuravano l’operato dell’Amministrazione, nella parte in cui aveva disposto tale trasferimento senza il preventivo nulla osta delle organizzazioni sindacali, previsto anche per il trasferimento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Costituitosi in giudizio, l’Assessorato della Funzione Pubblica sosteneva la legittimità dell’assegnazione del sig. P.L., affermando che il trasferimento, così come effettuato, avrebbe dovuto intendersi senza alcun limite temporale e segnalando genericamente il perdurare delle esigenze organizzative che avevano giustificato il trasferimento.

Il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Gatto, con sentenza pronunciata in esito all’udienza del 17.12.2022, ha accolto il ricorso del Sig. P.L., condannando l’Assessorato regionale a riassegnare il sig. P.L. presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione regionale nella parte in cui non ha mai motivato specificamente le ragioni del mantenimento del trasferimento oltre i termini previsti dal contratto collettivo.

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Palermo ha altresì condannato l’Assessorato della funzione pubblica regionale alla rifusione del contributo unificato ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.600,00 € oltre accessori.

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