autorizzazione all’utilizzo di spazi pubblici, a fini terapeutici, in favore di soggetti
affetti da particolari patologie, fisiche o psichiche, o da disabilità cognitiva, intellettiva e/o
relazionale che necessitano, per motivi legati al loro trattamento medico-sanitario, di svolgere
attività all’aperto.
IL SINDACO
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede
che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’
insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito, con modificazioni nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’
emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
VISTE altresì le ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n° 1 del 25 febbraio 2020, n° 2 del 26 febbraio 2020 e nn°
3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.3.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del
23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020 e n° 13 del 01.04.2020 adottate dal Presidente della Regione
Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e
sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione
Siciliana che, nel dettare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, al fine di un coordinamento con le disposizioni nazionali, ha
abrogato tutte le precedenti ordinanze presidenziali contingibili ed urgenti ad eccezione delle
ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 5 del 13.3.2020, n° 7 del 20.03.2020 (ad
eccezione dell’art.3 comma 5 che è abrogato dalla citata ordinanza n° 14) e n° 10 del 23.03.2020;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n° 15 del 08.04.2020 e n° 16 del 11.04.2020 del
Presidente della Regione Siciliana la quale ha prorogato, sino alla data del 3 maggio, l’efficacia
delle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° 5 del 13.3.2020, n°
7 del 20.03.2020 (con la sola eccezione dell’art.3 comma 5 già abrogato), n° 10 del 23.03.2020 e
dell’art.3 dell’ordinanza contingibile e urgente n° 14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione
Siciliana;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n° 17 del 18.04.2020 del Presidente della Regione
Siciliana che, nel dettare ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ha disposto il recepimento di disposizioni nazionali (art.1),
specifiche misure di attuazione del D.P.C.M. del 10.04.2020 nel territorio regionale (artt.2, 3, 4 e 5),
misure di contenimento del contagio nella cd. zone rosse (art.6), misure per lo svolgimento delle
attività produttive (artt.7 e 8) e misure in materia di prevenzione sanitaria (artt.9, 10, 11 e 12) che
trovano attuazione in Sicilia dal 19 aprile al 3 maggio compreso;
RITENUTO che la disposizione di cui all’art.4 della citata ordinanza presidenziale n° 17 che
consente alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie di compiere, con
l’assistenza di un accompagnatore, “una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della
propria abitazione”, debba essere interpretata anche nel senso di consentire alle predette persone,
laddove giustificato da percorsi terapeutici o riabilitativi, di fruire di spazi pubblici idonei a
garantire loro un’adeguata interazione con l’ambiente esterno che eviti l’ulteriore regresso della
sfera psichica e/o fisica di soggetti già duramente provati dalle restrizioni delle ultime settimane,
come acclarato da numerosi studi scientifici sul tema;
PRESO ATTO E CONDIVISA l’interpretazione sistematica della normativa in questione fornita,
nel corso della rubrica “Fuori TG” del TG3 andata in onda, con la partecipazione in collegamento
remoto anche del sottoscritto, in data 21 aprile, del prof. Giuseppe Recinto, consulente per la
disabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha chiarito la riconducibilità nella categoria
giuridica dello stato di necessità (che giustifica lo spostamento all’interno del territorio comunale)
dell’”uscita giornaliera” permessa al disabile ad all’accompagnatore, precisando altresì che la
“prossimità della propria abitazione” deve essere intesa in senso funzionale (al tipo di attività che
si deve svolgere) non misurabile esclusivamente in termini di distanza fisica, lasciando ai Sindaci la
scelta delle modalità attuative ed organizzative;
CONSIDERATO che le esigenze sottese all’esecuzione della normativa suddetta, come
correttamente interpretata, già ponderate e favorevolmente esitate con l’ordinanza sindacale n.29
del 5 aprile 2020, siano tuttora attuali anzi ancor più pressanti, alla luce della prolungata efficacia
temporale delle restrizioni di cui ai provvedimenti statali e regionali;
VALUTATO che il preventivo raccordo di cui all’art.3 dell’ordinanza contingibile ed urgente del
Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13.03.2020 per il tramite del Dipartimento regionale della
Protezione Civile, attivato con pec del 24 aprile, non è stato ancora riscontrato e che il
soddisfacimento del particolare interesse pubblico cui è finalizzata la presente ordinanza non può
essere ulteriormente differito, anche alla luce di analoghe iniziative autorizzate o tollerate nel
territorio regionale e nazionale;
CONSIDERATO infine che il contenuto della presente, lungi dal disporre misure in contrasto con
quelle statali o regionali, è limitato ad un’interpretazione corretta della normativa di rango superiore
ut supra abbondantemente motivata ed ai successivi provvedimenti attuativi e/o organizzativi di
competenza sindacale;
A U T O R I Z Z A
l’utilizzo degli spazi pubblici di cui infra in favore dei soggetti – e dei loro accompagnatori – affetti
da particolari patologie, fisiche o psichiche, o da disabilità cognitiva, intellettiva e/o relazionale che
necessitano, per motivi legati al loro trattamento medico-sanitario, di svolgere attività all’aperto,
con le modalità ed i limiti seguenti:
1) Possono essere utilizzati, per le finalità di cui alla presente ordinanza, la villa comunale Torre
di Federico, il Campo di atletica “Pregadio” e la zona paddock della pista dell’autodromo
di Pergusa – previo accordo con il Presidente dell’Ente Autodromo – che saranno fruiti, nel
rispetto della limitazione relativa alla “prossimità della propria abitazione” intesa in senso
funzionale, dai cittadini residenti o domiciliati, rispettivamente, nella parte alta della Città
(villa comunale Torre di Federico), nella parte bassa (Campo di atletica “Pregadio”) e nella
frazione di Pergusa (zona paddock della pista dell’autodromo), salvo documentate eccezioni
che dovranno essere previamente autorizzate;
2) Resta fermo l’obbligo in capo ai destinatari della presente ordinanza di rispettare le disposizioni
normative vigenti in materia di contenimento del contagio e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed il loro assoggettamento alle sanzioni di legge;
3) L’accesso agli spazi pubblici suddetti potrà avvenire in maniera contingentata, a turni della
durata di 45 minuti per un massimo di 6 persone alla volta (tre utenti e tre accompagnatori),
dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,30. A tale
scopo sarà necessario effettuare una prenotazione il giorno precedente l’accesso, contattando
il numero telefonico 093540548 o l’indirizzo di posta elettronica: orasalute@comune.enna.
it. L’accompagnatore dovrà produrre, all’atto della prenotazione e/o delle successive verifiche,
documentazione medica attestante lo stato di salute del soggetto accompagnato;
4) La Polizia comunale, e le altre Forze per legge tenutevi, provvederanno a fare rispettare la
presente ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui mancata osservanza
comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
5) La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale
del Comune di Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al 3
maggio compreso ed è comunicata alle Autorità a cui la comunicazione è dovuta.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Visite: 221


