INTERROGAZIONE
Chiarimenti in merito alla gestione del personale dei beni culturali nella Regione Siciliana
DESTINATARI
Presidente della Regione Siciliana, Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Premesso che:
l’Assessorato regionale dei beni culturali nel 2000 ha bandito un concorso per ‘dirigente tecnico’ nei ‘ruoli tecnici dei beni culturali’, come previsti dalla L.R. n. 116/1980, di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura dei relativi posti in organico di cui alla L.R. n. 8/99 finalizzata alla rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei Beni Culturali ed Ambientali;
i vincitori del sopracitato concorso, tra i quali 70 archeologi e 35 storici dell’arte, sono stati assunti in servizio nel 2005 e inquadrati in posizione D1, inferiore economicamente e giuridicamente alle posizioni D3-5 a cui erano giunti, grazie al CCRL 2001-2005, emanato con D.P.R.S. 9-10/2001, centinaia di ‘assistenti tecnici’ (ex VI livello) in possesso del solo diploma, in servizio nello stesso assessorato beni culturali;
nel CCRL 2001-2005, vigente al momento dell’assunzione, la tabella delle equivalenze tra vecchie e nuove qualifiche, nella fascia D, riservata ai laureati (D1-5) non citava l’ex VIII livello, mentre indicava l’ex VII livello come corrispondente alle posizioni a partire dal nuovo D3, cui erano attribuite le mansioni di ‘funzionario direttivo’, mansioni che erano precluse, invece, alle posizioni D1-2; è evidente, pertanto, il contrasto tra quanto previsto dal bando di concorso citato per ‘dirigente tecnico’, che prevedeva il riconoscimento dell’ex VIII livello, corrispondente, al momento dell’assunzione, al livello apicale della categoria D del comparto non dirigenziale della Regione e l’inquadramento in D1 dei vincitori dello stesso concorso; è evidente, inoltre, il forte demansionamento operato nei confronti dei vincitori del concorso sopracitato, per il superamento del quale erano richiesti come requisiti titoli postlaurea, una volta che vennero inquadrati in posizione D1, di fatto subordinata rispetto alle centinaia di funzionari in possesso del solo diploma, i quali, nel 2005, avevano già raggiunto le posizioni D5, di ‘funzionario direttivo’, nello stesso dipartimento;
tale ingiusto inquadramento ha sovvertito l’ordinamento delle strutture centrali e periferiche dell’Assessorato dei beni culturali, ponendo attualmente, in tali strutture, al culmine del comparto non dirigenziale (D6-7) migliaia di dipendenti entrati nell’amministrazione con il solo diploma e relegando un’ottantina di funzionari vincitori del concorso per ‘dirigenti tecnici’, che prevedeva il possesso di specializzazioni o dottorati, in posizioni che vanno dal D1 al D3, in forza dell’anzianità o della PEO, e in D4-5, i pochi che hanno ottenuto l’inquadramento in D3 dall’assunzione in forza di sentenze;
l’attuale mancato ordinamento dei profili professionali e dei ruoli direttivi dei beni culturali, dopo il transito di tutti i dipendenti diplomati nella fascia D, a seguito del CCRL 2001-2005, anche nel Dipartimento beni culturali, ha creato una situazione di fatto che contrasta gravemente con quanto prescritto dalla vigente L.R. 116/1980. Tale normativa, tuttora vigente con modifiche ed integrazioni, il ‘ruolo tecnico dei beni culturali’ prevede una precisa gerarchia degli organici fondata sulle competenze specialistiche dei beni culturali: all’apice del comparto sono previsti i ‘dirigenti tecnici’ con laurea specialistica e titolo postlaurea, archeologi, storici dell’arte e così via. La legge prevede, quindi, che a questi specialisti vengano subordinati gli ‘assistenti tecnici’ diplomati. La stessa legge regionale 116/1980 prescrive quali specializzazioni disciplinari debbano possedere i ‘direttori delle sezioni tecnico-scientifiche’, delle Soprintendenze, prescritte nel numero di cinque dalla L.R. n. 80/1977: gli archeologi per le sezioni archeologiche, gli architetti per le sezioni architettoniche; i bibliotecari e archivisti per le sezioni bibliotecarie; i naturalisti per le sezioni paesaggistiche e gli storici dell’arte per le sezioni storico- artistiche;
ritenuto che:
l’inerzia dell’amministrazione regionale nel proporre, per tempo, una soluzione all’ingiusto inquadramento dei ‘professionisti dei beni culturali’, dei quali aveva ravvisato la necessità rideterminandone gli organici, ha creato una serie di discriminazioni all’interno della categoria di dipendenti vincitori del concorso per ‘dirigente tecnico’ e inquadrati, come abbiamo visto, nel comparto in posizione D1. Mentre la gran parte di questo personale è oggi distribuita tra le posizioni D1, D2 e D3, grazie al riconoscimento di anzianità di servizio e PEO, altri sono attualmente nelle posizioni D4 e D5, grazie a sentenze che hanno riconosciuto loro il D3 dall’assunzione. Infine, a sei dipendenti, vincitori dello stesso concorso dei precedenti, sentenze di corte d’appello, passate in giudicato in assenza del ricorso della Regione, hanno riconosciuto l’inquadramento nella terza fascia della dirigenza, dall’assunzione in servizio;
il mancato rispetto del ruolo direttivo (ex VIII livello) e delle mansioni specialistiche previste dal bando di concorso, non solo pregiudica gravemente la dignità professionale dei funzionari vincitori del concorso per ‘dirigenti tecnici dei beni culturali’, ma costituisce una forte disparità di trattamento tra questo personale e i funzionari direttivi archeologi, storici dell’arte etc. pari grado del Ministero della Cultura cui, invece, sono regolarmente attribuiti incarichi specialistici, quale la direzione di tutte le unità operative, in quanto incarichi di natura non dirigenziale. Inoltre, ai funzionari direttivi scientifici del MIC vengono regolarmente assegnati gli incarichi dirigenziali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nei casi in cui manchino dirigenti con titoli adeguati agli stessi incarichi. Invece gli incarichi ai sensi della citata normativa sono preclusi da sempre ai funzionari direttivi scientifici dell’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità Siciliana, dove si preferisce assegnare gli incarichi dirigenziali a dirigenti del ruolo unico sprovvisti dei titoli richiesti per tali incarichi o, anche, lasciare vacanti le postazioni;
in tal modo viene leso il principio di parità economica e giuridica tra i dipendenti regionali e quelli statali prescritto dall’articolo 14 dello Statuto siciliano, confermato dalla legge costituzionale n. 2/1948, con relativa violazione anche agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione ha prodotto la modifica del riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia di lavoro pubblico regionale. Esso, infatti, viene oggi ricondotto, in parte, all’ordinamento civile, e quindi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.). Questo nuovo assetto è stato individuato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha anche chiarito la riferibilità dell’attuale riparto di potestà legislativa, tanto alle Regioni a Statuto Ordinario, quanto a quelle a Statuto Speciale. E, poiché è piuttosto ampio l’ambito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, quanto meno per il personale di livello non dirigenziale – avendo il legislatore statale ricondotto al diritto privato e alla competenza della contrattazione collettiva praticamente quasi tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali (art. 2, commi 2 e 3, e art. 40, comma 1, D.lgs. n. 165/2001; v. anche art. 11, comma 4, lett. a, L. n. 59/1997) – se ne deve dedurre la vincolatività, anche per il pubblico impiego regionale, della corrispondente disciplina contenuta nel D .lgs. n. 165/2001, in quanto appunto rientrante nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale, con un effetto di chiarificazione della portata e del grado di applicazione di questa normativa statale al lavoro regionale, rispetto alle precedenti ambiguità derivanti dalla difficoltà di enucleare dalla stessa i ‘principi fondamentali’. Per quanto detto, è da ritenersi che le norme che definiscono gli spazi riservati alla contrattazione nazionale, in quanto appunto norme di diritto privato integranti la materia ‘Ordinamento Civile’, si impongono indifferentemente sia alle regioni a Statuto ordinario sia a quelle a Statuto speciale;
la portata di questo principio, per quello che ci riguarda, si irradia sul caso qui presentato dei vincitori del concorso per ‘dirigenti tecnici dei beni culturali’ che prevedeva il riconoscimento dell’ex VIII livello, ingiustamente inquadrati in D1 al momento dell’assunzione. Infatti, avendo il contratto collettivo nazionale di riclassificazione del personale delle regioni e delle autonomie locali del 1998, espressamente riservato l’ex ottava qualifica funzionale nella nuova categoria di classificazione D e segnatamente in virtù dell’allegato A riservando all’ex ottava qualifica l’inquadramento non solo economico ma anche giuridico in D3, detta un criterio del tutto inattuato nel continuum – legge/contrattazione regionale – siciliano, nel caso qui sollevato;
in Sicilia si decise di inquadrare i dirigenti tecnici laureati e specializzati, vincitori del concorso già citato per l’ex VIII livello, in D1, mentre, al contempo, si collocavano gli ‘assistenti tecnici diplomati’, ex VI livello in D5 (ex VIII livello), quindi nella posizione apicale della stessa categoria, a seguito del combinato disposto del CCRL 2001-2005 (D3 ex VII livello) e della promozione per solo anzianità in D4-5. Infatti, nel giugno del 2001, in forza dei decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 9 e n. 10 sulla riclassificazione del personale che recepivano gli accordi sindacali di qualche mese prima, si operava un singolare, profondo rimaneggiamento del comparto, con lo slittamento verso l’alto delle posizioni di dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali inferiori. Né ci si era peritati allora di procedere alla determinazione dei “profili professionali e ciò entro sessanta giorni dalla entrata in vigore” della legge 10/2020, come previsto dall’art. 5 comma 1;
occorre anche ricordare che nei citati decreti presidenziali del 2001, ove venivano ‘formalizzati’ gli esiti della contrattazione collettiva deputata alla rideterminazione degli inquadramenti in attuazione della L.R. n. 10/2000, l’ex ottava qualifica funzionale non veniva minimamente citata e, dunque, la riaggregazione del personale nelle nuove macroaree funzionali avveniva a partire dalla ex settima qualifica funzionale; pertanto, era nota alle parti sociali contraenti, così come all’amministrazione regionale all’atto della stipula dell’accordo contrattuale poi trasposto nei DPRS, la circostanza che da lì a poco un cospicuo numero di personale con ottava qualifica funzionale si sarebbe riversato nei ranghi dell’Amministrazione regionale. Ciò per ritenere che, in effetti, l’esclusione dell’ottava qualifica funzionale dalle equipollenze sancite in sede di contrattazione, testimonia di una ‘convinzione interpretativa’ che in effetti ha orientato l’agire di tutti gli attori, secondo cui i vincitori di concorso sarebbero transitati nella terza fascia dirigenziale. In questo senso, si indirizzano alcuni pareri dell’ufficio legale legislativo, due pareri del Consiglio di Giustizia Amministrativa, uno dei quali reso esecutivo da una sentenza della Corte Costituzionale, ed anche alcune pronunce di Tribunali del Lavoro di primo grado. È soltanto in una fase successiva, con una sterzata interpretativa della Corte di Cassazione, che viene riattualizzato il tema della riclassificazione in comparto dei vincitori di concorso. È appropriato qui ricordare come il C.C.N.L. delle autonomie locali già menzionato, nel prevedere il profilo giuridico D3 non creava minimamente una sorta di classica categoria ad esaurimento, cioè riferita soltanto al personale già in servizio con l’ottava qualifica funzionale. Infatti, si tratta (come ampiamente documentato in sede ARAN) di un profilo aperto entro cui collocare il personale con titoli e connotati professionali omologhi a quelli necessari per l’accesso all’ottava qualifica nel precedente assetto organizzativo. Ciò è linearmente ricavabile anche dall’ultimo contratto collettivo sulle funzioni locali in cui si disapplica la clausola in questione, facendo salvi gli inquadramenti in D3 medio tempore intervenuti;
nel 2018 fu manifestata la volontà politica di porre rimedio all’ingiusto inquadramento in D1 dei vincitori del concorso per ‘dirigenti tecnici’ dei beni culturali, da parte del compianto assessore per i beni culturali Sebastiano Tusa, con il proporre una norma regionale che prevedeva la classificazione ex lege nel livello apicale di comparto D6 dei tecnici di cui qui si discute: “Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell’attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001” (L.R. n. 8/2018, art. 20, commi 14-15, poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale perché si ritenne la materia di natura contrattale e non legislativa);
preso atto che:
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata, la strada immediatamente praticabile sia quella di una interpretazione autentica in sede ARAN delle norme contrattuali che opacamente regolano il tema di cui ci stiamo occupando. L’interpretazione può spingersi sino al punto di accertare quanto qui sostanzialmente sostenuto: ossia la prevalenza della norma contrattuale nazionale sull’inquadramento in D3 che può costituire oggetto di un’interpretazione autentica degli originali contraenti siciliani, perché oggetto dell’interpretazione può essere anche l’accertamento di una eterointegrazione del contratto regionale da parte delle pattuizioni presenti nel C.C.N.L. Del resto, a conferma di quanto qui esposto, risultano pronunce della Corte di Appello di Palermo e di Messina, due delle quali passate in giudicato, che hanno riconosciuto la piena sussistenza dei presupposti normativo-contrattuali per una originaria collocazione nella suddetta posizione D3. Considerato che i successivi livelli economici D4, D5, D6, costituiscono un mero svolgimento di natura retributiva della qualifica giuridica testimoniata nell’originaria collocazione in D3, il tempo trascorso dal momento dell’assunzione di questo personale nel 2005, le attività fin qui svolte e il consolidamento del bagaglio professionale dei funzionari direttivi laureati e specializzati di cui si discute, giustificherebbe anche secondo le modalità procedimentali stabilite per la professione orizzontale, l’attribuzione di un trattamento economico apicale di comparto così come, del resto, ha tentato di fare il legislatore siciliano, non avendone però competenza;
con ciò si opererebbe anche un riordino dell’organigramma direttivo del comparto, ristabilendo almeno la parità di trattamento economico tra i vincitori del concorso per dirigenti tecnici dei ruoli dei beni culturali ex VIII livello funzionale, qualificabili oggi quali ‘professionisti dei beni culturali’ in quanto tutti in possesso dei requisiti di specializzazione richiesti dall’articolo 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come attuato dal D.M. MIBACT n. 244/2019, e i semplici diplomati, ‘assistenti tecnici, ex VI livello funzionale’ transitati nella fascia riservata ai laureati nella posizione D3 a seguito del CCRL 2001-2005 e giunti oggi alle posizioni D6-7, per anzianità e procedura PEO a cui non è stato consentito l’accesso, per il D7, al personale con titoli postlaurea di cui si discute;
con ciò si restituirebbe al sistema regionale di tutela l’assetto direttivo disciplinare, che solo può assicurare l’adempimento dei delicati compiti costituzionali di tutela del patrimonio culturale, come più volte richiesto alla precedente Giunta regionale dalla Confederazione Italiana Archeologi e dalle associazioni portatrici di interessi collettivi alla conservazione dei beni culturali e paesaggistici, quali Italia Nostra nazionale, Memoria e Futuro e l’associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, intervenute a tale proposito nella Commissione V Cultura e Lavoro di questa Assemblea Regionale nella scorsa Legislatura. Occorre solo applicare, finalmente, le leggi regionali e nazionali esistenti ed attribuire a ciascun funzionario i compiti istituzionali previsti da tali norme. Come prescrive la Costituzione all’articolo 97: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità.dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”;
considerato che:
l’Amministrazione regionale dei beni culturali, nel dare applicazione a quanto stabilito dal vigente CCRL in relazione alle “posizioni organizzative” da affidare alle “elevate professionalità”, invece di cogliere l’occasione per affidare le responsabilità dei procedimenti di tutela dei beni culturali a chi ne ha la titolarità per legge, al contrario, ha compiuto un ulteriore atto di umiliazione delle elevate professionalità dei beni culturali esistenti nei ruoli regionali; infatti, nel decreto n. 2314 BBCC il dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali ed identità siciliana istituisce 34 “posizioni organizzative”, destinandole, in grandissima maggioranza, a funzioni di semplice supporto ai dirigenti nella “gestione degli adempimenti amministrativo-tecnico-contabili”, che sono già nelle funzioni delle unità operative, invece che assegnarle alle elevate funzioni tecnico-scientifiche previste dal CCRL e dalle leggi regionali e nazionali del settore per i “professionisti dei beni culturali”, pur essendo in servizio una cinquantina di funzionari direttivi archeologi, archivisti, storici dell’arte, vincitori, vent’anni fa, di un concorso per “dirigente tecnico dei beni culturali”. Sono, infatti solo 6 su 34 gli incarichi da assegnare a questi “professionisti dei beni culturali” mentre tutti gli altri incarichi, essendo di natura meramente istruttoria, sono appannaggio dei funzionari con mansioni di “assistenti tecnici”.
dopo avere affidato per anni le unità operative tecnico scientifiche ai dirigenti, a prescindere dai requisiti professionali previsti per legge, nonostante queste postazioni siano di natura non dirigenziale e quindi dovrebbero essere assegnate ai funzionari direttivi in possesso dei requisiti post laurea richiesti da questi ruoli tecnici dei beni culturali, con questo atto la Regione assegna le “posizioni organizzative”, previste per “professionalità elevate”, ai funzionari entrati con il solo diploma e mai riclassificati, scavalcando i funzionari con titoli post-laurea. Il paradosso, tutto siciliano, è che la maggioranza dei dirigenti del ruolo unico e dei funzionari geometri assegnati alle strutture dei beni culturali non hanno mai fatto un concorso per i beni culturali: provengono quasi tutti da una selezione di “tecnici” a tempo determinato per l’espletamento delle pratiche della sanatoria edilizia del 1985.
per sapere:
se non ritenga necessario proporre, finalmente, una soluzione al difforme inquadramento dei funzionari direttivi vincitori di concorsi del 2000 per ‘dirigenti tecnici dei beni culturali’, ponendo fine alle discriminazioni all’interno della stessa categoria di dipendenti. Per far ciò l’Amministrazione regionale può richiedere una interpretazione autentica in sede ARAN delle norme contrattuali relative a questo personale. Tale interpretazione autentica può spingersi sino al punto di accertare quanto qui sostanzialmente sostenuto: ossia la prevalenza della norma contrattuale nazionale sull’inquadramento in D3 che può costituire oggetto di un’interpretazione autentica degli originali contraenti siciliani, perché oggetto dell’interpretazione può essere anche l’accertamento di una eterointegrazione del contratto regionale da parte delle pattuizioni presenti nel C.C.R.L. Il tutto anche al fine di rendere la disciplina del relativo rapporto di lavoro conforme agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana e rispettare il principio di parità economica e giuridica tra i dipendenti regionali e quelli statali prescritto dall’articolo 14 dello Statuto siciliano;
se, vista la grave carenza di personale tecnico scientifico nei ruoli tecnici dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, che ne pregiudica l’efficienza e l’efficacia dell’azione istituzionale, pensi di avviare le procedure per bandire nuovi concorsi per funzionari direttivi archeologi, architetti, archivisti, antropologi, bibliotecari, restauratori, storici dell’arte, restituendo dignità ed operatività agli Istituti di tutela e ai luoghi della cultura siciliani;
se nell’assegnazione degli incarichi di direzione dei luoghi della cultura siciliani (Biblioteche, Gallerie d’Arte, Musei e Parchi archeologici), non si ritenga opportuno nominare nei ruoli di responsabilità sul patrimonio culturale i funzionari direttivi in possesso dei titoli previsti dalle leggi regionali nn. 116/1980 e 20/2000 che prevedono la qualifica di “dirigente tecnico dei beni culturali” per i direttori delle Istituzioni di tutela;
perché non si assegnino finalmente le unità operative ai funzionari direttivi specialisti, archeologi, antropologi, archivisti, bibliotecari, naturalisti e storici dell’arte, come avviene regolarmente nel Ministero della Cultura, ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il quale prevede che le responsabilità operative sui beni culturali debbano essere assegnate ai “professionisti dei beni culturali” secondo le diverse specializzazioni (i beni archeologici agli archeologi, etc.);
per quali ragioni, invece, si è deciso, tramite il DDG n. 2314 BBCC, provvedimento inutile e dannoso per le casse regionali, ad affidare gli incarichi di elevata professionalità nell’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, a personale regionale che è entrato nei ruoli regionali tramite il possesso del solo diploma ed attualmente inquadrato con la qualifica di “assistente tecnico”;
perché si è intrapresa un’opera sistematica di smantellamento degli organi regionali di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico conservato in Sicilia, dando attuazione al D.P.R.S. n. 9/2022 con cui il precedente Governo regionale, contra legem, ha soppresso le sezioni tecnico-scientifiche nelle Soprintendenze, Gallerie d’Arte, Musei e Parchi archeologici siciliani;
se non ritenga opportuno sospendere in autotutela i due atti amministrativi sopra citati (il DDG n. 2314 BBCC e il D.P.R.S. n. 9/2022) in quanto emessi contra legem, essendo in contrasto con quanto disposto dalle leggi regionali n. 80/1977 e n. 116/1980 e con l’articolo 9 bis del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, per consentire agli Istituti regionali di tutela di poter assolvere ai compiti costituzionali di conoscenza, conservazione e adeguata valorizzazione del patrimonio culturale delegati nel 1975 dallo Stato alla Regione Siciliana con i DPR nn. 635 e 637, in attuazione dell’articolo 14 dello Statuto Autonomistico della Regione Siciliana approvato con Regio Decreto 15 maggio 1945 n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2;
Firmatari
on. Sebastiano VENEZIA
on. Michele CATANZARO
on. Giovanni BURTONE
on. Valentina CHINNICI
on. Antonino CRACOLICI
on. Emanuele DIPASQUALE
on. Mario GIAMBONA
on. Calogero LEANZA
on. Dario SAFINA
on. Ersilia SAVERINO
on. Tiziano SPADA


