Documento Confederazione Italiana Archeologi 25.7.3022:
“Gli archeologi italiani contro il novello Verre di Sicilia”
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 21 luglio ha impugnato la legge di stabilità regionale della Regione Siciliana n. 13 del 2022 per numerose disposizioni, “in quanto eccedono dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e si pongono in contrasto con molteplici principi della Carta Costituzionale”.
Molte di queste norme impugnate riguardano la materia urbanistica e la tutela del paesaggio e ripropongono leggi regionali già impugnate, in parte già abrogate dalla stessa Assemblea Regionale Siciliana e, comunque, al vaglio della Corte Costituzionale. Infatti, la stessa ARS ha inserito nell’ultima finanziaria articoli di diversa natura riguardanti le sanatorie edilizie, ritenendole molto redditizie nella stagione elettorale, caldissima, che stiamo attraversando.
Il Governo nazionale denuncia a chiare lettere l’operazione di replicazione, da parte dell’Ars, delle norme impugnate ribadendo per l’ennesima volta il principio per cui: “La legislazione regionale primaria trova pertanto un preciso limite nelle ‘norme di grande riforma economico sociale’, che si impongono anche alle Autonomie speciali (Corte Cost. sentenza n. 238 del 2013), tra le quali sono comprese le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, nonché le norme statali in materia di governo del territorio recanti principi di grande riforma”.
Gli esecutivi regionali giocano ancora con l’abusato trucco delle tre carte. Fu così al tempo del primo governo Cuffaro, quando venne approvata con L.R. 19/2005 la stessa norma, già impugnata pochi mesi prima, che consentiva il passaggio di ruolo alla Regione di tutto il personale delle Aziende provinciali del turismo, ovviamente senza alcun concorso, in dispregio dei principi costituzionali. Quella norma duplicata non venne però allora impugnata dal Commissario dello Stato (soppresso dalla Corte Costituzionale nel 2014) e i funzionari delle APT vennero inseriti, in forte soprannumero, nel ruolo unico della dirigenza dove arrivarono presto a divenire addirittura dirigenti generali.
Anche quest’ultima legge di stabilità regionale sforna una norma sul reclutamento di personale indistinto nel ruolo unico della dirigenza, senza una revisione delle piante organiche, seppure a tempo determinato: questa volta, fortunatamente, la norma è stata impugnata dal CdM.
Il governo nazionale denuncia l’illegittimità di una tale assunzione in massa di ben trecento dirigenti regionali, a fronte di una dotazione già cospicua di 857 dirigenti in servizio, per i quali manca a tutt’oggi l’organico che ne dettagli le competenze professionali, tante volte richiesto dalla stessa Corte dei Conti. Da ciò deriva il caos organizzativo nel Dipartimento dei beni culturali, più volte denunciato dalla C.I.A., insieme ad Italia Nostra, la Bianchi Bandinelli e l’associazione Memoria e Futuro.
L’ultima impugnativa del CdM dà ampiamente ragione alle nostre dettagliate denunce, ribandendo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, per cui la legislazione regionale non può limitare i vincoli di tutela del patrimonio culturale ma, al contrario, può solo rafforzarli ed ampliarli. Inoltre, è ben chiaro nel dispositivo del CdM dello scorso 21 luglio che anche l’ordinamento dei ruoli dirigenziali e direttivi della Regione Siciliana debba rispettare i vincoli dettati dalle leggi statali sul pubblico impiego. Per fare estrema chiarezza su questa questione spinosa, citiamo l’impugnativa:
“La già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010 ha sancito che la disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale per cui, in ragione del principio di unità e indivisibilità dell’ordinamento civile dello Stato, tali precetti sono direttamente applicabili anche alla Regione Siciliana. Tanto premesso, la norma regionale in argomento determina una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile, cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare. Sul punto va altresì rilevato che il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale risulta condiviso anche dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, che lo ha richiamato nella sentenza n. 150/A del 15 settembre 2021, nonché dalla Avvocatura generale dello Stato nel parere del 10 novembre 2021”.
Perché, dunque, si chiede la stessa disposizione governativa, la Regione Siciliana per far fronte al bisogno di dirigenti qualificati non applica la vigente normativa statale che consente la deroga, fino al raddoppio, delle percentuali di cui all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente finalizzati all’attuazione dei progetti europei, nominando in queste postazioni i professionisti dei beni culturali di ruolo?
Ai sensi di questa norma statale ai funzionari direttivi archeologi, in servizio da decenni, dovrebbero essere assegnati gli incarichi di direttore di Parco archeologico e delle sezioni archeologiche delle Soprintendenze, Musei e Parchi, invece di attribuirli a dirigenti architetti, agronomi e geologi, in dispregio dell’art. 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del DM n. 244/2019 MIBACT di attuazione della L. 110/2014.
La Confederazione Italiana Archeologi ha diffidato con nota ufficiale, del XXXXXXX, la Regione Siciliana dall’affidare questi incarichi di alta specializzazione professionale a dirigenti regionali del Ruolo Unico non in possesso dei requisiti richiesti dal DM sopracitato. Ma, come ha scritto anche la Corte dei Conti Sicilia, la Regione fa orecchio da mercante e ignora sistematicamente il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della PA.
L’ultimo atto di questa ostinata cecità istituzionale è stato il D.P.R.S n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato in GURS il 1° giugno 2022, con il quale l’esecutivo regionale ha soppresso la distinzione delle Sezioni disciplinari che è prescritta dalla L.R. 80/1977 vigente, negando, quindi, la necessaria competenza scientifica dei rispettivi direttori che, ai sensi della L.R. 116/1980, hanno la potestà di emanare distinti atti di tutela: l’archeologo per i beni archeologici, lo storico dell’arte per quelli storico artistici e via dicendo.
Annullando la competenza scientifica di questi organi tecnico scientifici del Dipartimento regionale dei beni culturali, il Governo, non solo ha compiuto un atto amministrativo contra legem , ma ha delegittimato la stessa potestà degli atti di tutela emessi in ottemperanza al dettato dell’art. 9 della Costituzione. Svuotate, ormai del tutto, delle adeguate competenze disciplinari, le Soprintendenze, i Musei e i Parchi archeologici siciliani sono ridotti a meri uffici burocratici alle dipendenze degli esecutivi politici che possono far girare i dirigenti a proprio piacere, a prescindere dai requisiti specialistici dei beni culturali, seppure prescritti dalle leggi regionali e statali e dallo stesso ordinamento costituzionale.
Più di un anno fa, insieme alle già citate associazioni nazionali, avevamo richiesto al Governo nazionale, in considerazione delle gravi inadempienze da parte della Regione Siciliana, riguardo i compiti costituzionali di tutela del patrimonio culturale delegati dallo Stato con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 635 e 637 del 1975, che esercitasse nei confronti della Regione Siciliana il potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione, al fine di ripristinare l’assetto istituzionale legale degli organi regionali di tutela, perché questi Istituti potessero adempiere agli obblighi di tutela derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, oggi in gran parte disattesi su tutto il territorio dell’Isola, e potessero impiegare efficacemente e pienamente i fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità Europea.
Nell’appello rivolto al Governo nazionale avevamo rilevato come il mancato esercizio dei compiti costituzionali di tutela del patrimonio culturale nazionale conservato in Sicilia rende l’Italia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la firma della “Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico. La Valletta, 16 gennaio 1992”, ratificata dal Parlamento italiano il 19 aprile 2015 con la legge n. 57.
Dopo tanti appelli e denunce circostanziate sullo smantellamento sistematico del sistema siciliano di tutela, la Confederazione italiana archeologi è costretta, come ultima ratio, a rivolgersi al TAR per chiedere la sospensiva del D.P.R.S. n. 9/2022, onde ristabilire in Sicilia il principio dell’obbligo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione dettato dall’art. 9 della Costituzione repubblicana.
L’applicazione di tale principio è, infatti, messo a gravissimo rischio nella nostra Isola dall’ormai compiuto azzeramento delle competenze specialistiche nei quadri direttivi degli Istituti di tutela regionali, che dovrebbero essere i vigili esecutori dei compiti costituzionali di studio, ricerca, conservazione, fruizione e valorizzazione dell’immenso patrimonio di memorie storiche e opere d’Arte che è la Sicilia.


