Divieto di detenzione bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, all’interno
dello stadio comunale Generale Gaeta e divieto di somministrazione e vendita bevande in
bottiglie di vetro e/o lattine g. 11-6-2023 – Partita di calcio Enna – Siracusa
IL SINDACO
Premesso che
– la squadra di calcio cittadina “Enna Calcio SCSD” giocherà domenica 11 giugno la gara di
andata della finale di play-off nazionale di eccellenza contro la squadra di calcio del
Siracusa;.
– In occasione della partita di calcio che si disputerà presso lo stadio comunale Generale Gaeta
è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che
delle squadre ospiti;
Che a seguito della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza tenutasi in data 6-6-2023 presso
la Prefettura di Enna, per la partita di calcio Enna- Siracusa in programma per domenica 11
giugno è stato richiesto l’emanazione di una specifica ordinanza volta a limitare la
somministrazione di bevande alcoliche oltreché il divieto di vendere per asporto qualsiasi tipo
di bevanda in contenitore di vetro e/o lattina all’interno dello stadio comunale Generale
Gaeta, sia nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie
adiacenti entro un raggio di 600 mt. dallo stadio.
Rilevato che, per la partita di calcio Enna – Siracusa di domenica 11 giugno è necessario
prevedere, con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono
l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni in materia di orari di vendita,
anche per asporto, e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine,
ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di assicurare le esigenze di tutela
della tranquillità e dell’incolumità pubblica in determinate aree della città interessate da
flusso di persone in relazione allo svolgimento della partita,;
Che tale fenomeno potrebbe tradursi anche in ostacolo al regolare deflusso del pubblico che
assiste alla partita, a maggior ragione, nel caso in cui sia necessario uno sgombero d’urgenza;
Ritenuto altresì che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate,
detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro stessi possono
costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o
offendere coloro che assistono alla partita, o che transitano nelle aree presso le quali si
svolgerà la partita;
Considerato che, per quanto sopra esposto, è necessario prevedere il divieto di vendita e
somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine che, se abbandonati dopo il
consumo su suolo pubblico, possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico,
vietando, in occasione della partita in oggetto, ai gestori di esercizi commerciali di Enna sia in
forma fissa che itinerante, la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine,
anche dispensate da distributori automatici nel raggio di 600 metri dallo stadio Generale
Gaeta e a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in
lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;
Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento
idoneo a prevenire, nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra esposti che
possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e
che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Visto il D.L. 23/5/2008 n. 92 coordinato con la legge di conversione 24/7/2008 n. 125 recante
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
Visti gli artt.50 e 54 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la legge 241/90 e s.m.i.
ORDINA
Per le motivazioni illustrate in premessa
1.Ai gestori di esercizi commerciali della Città di Enna ubicati nelle vie e piazze della dello
Stadio Generale Gaeta nel raggio di 600 metri il divieto di vendita per asporto, sia in forma
fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da
distributori automatici
2. A chiunque, il divieto d’ingresso, di detenzione e il consumo di bevande contenute in
bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente
all’interno dello stadio 3. Che nelle zone indicate, la somministrazione delle bevande nei
pubblici esercizi venga effettuata esclusivamente all’interno di bicchieri di plastica o di carta,
compreso il consumo effettuato all’interno dei locali stessi.
Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente
ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista
dall’art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
Dispone, altresì:
La pubblicazione degli estremi del provvedimento nell’apposita partizione della sezione
“amministrazione trasparente”, ai sensi e con le modalità di cui all’art.23 del D.lgs.
33/2013;
La pubblicazione all’albo on line del sito istituzionale dell’Ente;
La trasmissione alla Prefettura di Enna ed alle Associazioni di categoria.
La trasmissione alle Forze dell’Ordine ed al comando della Polizia Locale per i
controlli di competenza e la verifica dell’esecuzione della stessa.
Il Sindaco
F.to Avv. Maurizio Dipietro
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