MESSAGGIO AUGURALE
Mai come quest’anno gli auguri di un sereno Natale e Anno nuovo dovranno avere il senso della disponibilità e dello stare insieme per rafforzarci tutti.
Vogliamo iniziare dagli auguri inviati a tutto il personale, ai collaboratori ed agli organismi regionali della LND per affermare il principio che il calcio deve oggi con maggior forza veicolare il messaggio dello stare insieme perché questa pandemia, al contrario di quanto avvenuto in altri periodi tristi del nostro Paese, sta facendo crescere gli egoismi, mettendo in crisi una delle caratteristiche del Popolo italiano che è la solidarietà umana nei confronti di chi ha bisogno.
Il calcio dilettantistico deve rafforzare i principi di solidarietà in cui crede ed è chiamato ad assumersi questa grande responsabilità.
Anche per questo vogliamo riprendere a giocare, a mettere “insieme” i giovani, favorendo quel processo di socializzazione che è alla base del vivere sociale, del nostro vivere sociale.
Siamo convinti che presto ripartiremo e porteremo a termine i campionati nella forma prevista, ricreando nel Paese la fiducia che solo questo mondo sportivo è in grado di dare, contribuendo a riportare a normalità la Nazione.
Auguri a tutti.
Il Vice Presidente L.N.D. Il Presidente
Sandro Morgana Santino Lo Presti
MESSAGGIO AUGURALE
Sta per concludersi un anno veramente complesso, difficile, durante il quale si sono alternati differenti situazioni e stati d’animo che hanno inferto un duro colpo alle nostre certezze, alle nostre abitudini.
La pandemia ha causato tante, troppe vittime, e continua a farlo in tutto il mondo facendoci riscoprire fragili e vulnerabili.
Allo stesso tempo abbiamo scoperto nuove strade, strade certamente non gratificanti se pensiamo alla mancanza di socializzazione ma sono state trovate altre soluzioni stando vicini in modalità differenti che nel passato. Abbiamo scambiato parole, e-mail, documenti, ma nessuna stretta di mano, nessun abbraccio, nessuna gioia per un risultato sportivo che ogni atleta, dirigente o singolo appassionato cerca di ottenere lavorando ed impegnandosi per raggiungere un traguardo.
Ciò che, comunque, nessuno deve dimenticare è che bisogna continuare a lottare per i nostri obiettivi, perché si realizzino i nostri sogni e le nostre ambizioni. Per far questo è indispensabile comprendere che da soli non si va da nessuna parte, bisogna “fare squadra”, per la nostra crescita è fondamentale la coesione, lo spirito di gruppo, le competenze e l’ambizione.
Io sono certo che, presto, arriverà il tempo per tornare alla serenità del quotidiano, alle giornate sui campi, tutti insieme ma, soprattutto, tutti “al servizio” dei nostri giovani, per continuare quel lavoro, importantissimo, di guida per loro che, purtroppo, abbiamo dovuto interrompere.
Con questo auspicio formulo i più sinceri e sportivi auguri per le prossime festività, a tutti i dirigenti, tecnici, atleti e giovanissimi “calciatori in erba”, con la certezza che il 2021 porterà nuova ed importante linfa vitale alla nostra Delegazione che, ricordate, non è seconda a nessun’altra per la qualità e le capacità dei suoi dirigenti.
Il Delegato Provinciale
Roberto Pregadio
1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A
ELEZIONI FEDERALI E TERRITORIALI: MODALITÀ OPERATIVE PER ACCREDITAMENTI, DESIGNAZIONI E CANDIDATURE
In considerazione delle restrizioni nella circolazione derivanti dalla emergenza Covid-19, ed in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 3 dicembre 2020, si comunicano brevi istruzioni operative, già partecipate alle componenti federali in data 5 dicembre 2020, per la raccolta delle designazioni e degli accreditamenti dei candidati alle prossime elezioni federali, a livello nazionale e territoriale, nonché per la presentazione delle relative candidature.
Con riferimento alle elezioni nazionali relative al Presidente Federale ed ai Consiglieri Federali, le designazioni e gli accreditamenti devono essere raccolti utilizzando i modelli allegati al Comunicato Ufficiale 122/A del 3 dicembre 2020. Designazioni e accreditamenti possono essere acquisiti dal candidato anche attraverso il sistema di posta elettronica certificata. Lo stesso candidato può presentare la sua candidatura alla Segreteria Generale della FIGC, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, personalmente o utilizzando la posta elettronica certificata, da indirizzare alla pec segreteria.generale@pec.figc.it.
La medesima modalità di posta elettronica certificata è consentita per le designazioni, gli accreditamenti e le candidature relative a tutte le altre elezioni nazionali e territoriali.
CIRCOLARE N° 46
OGGETTO: Regolamento Antidoping 2021
Si comunica che sul sito ufficiale della U.E.F.A., è stata pubblicata la Circolare n. 92/2020 del 9 dicembre 2020, prot. 9262/2020, inerente l’oggetto.
CIRCOLARE N° 47
Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna inforrììazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione – assunta, in data 10 dicembre 2020, nei confronti del Sig. Riccardo RICCÒ (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RICCÒ la sanzione della inibizione a vita.
CIRCOLARE N° 48
OGGETTO: Controlli antidoping emergenza COVID-19 – informazioni e procedure per i DCO/BCO incaricati della raccolta dei campioni biologici
PREMESSA
CONTROLLI ANTIDOPING EMERGENZA COVID-19 – Informazioni e Procedure per i DCO/BCO incaricati della raccolta dei campioni biologici
I DCO/BCO individuati per la raccolta del campione biologico devono aver ricevuto una formazione specifica sulle presenti procedure, garantendo di aver acquisito idonea esperienza sull’impiego delle misure da adottare nel periodo di emergenza da COVID-19, in aggiunta alle disposizioni comunque già in essere ai sensi dello Standard per i controlli e le investigazioni.
Fermo restando che in questa fase di revisione e di ripresa graduale, coloro che non si sentissero pronti a prendere parte ad un controllo antidoping devono manifestarlo per essere esentati, i DCO/BCO per la raccolta del campione biologico sono selezionati tenendo conto delle categorie di rischio e della popolazione vulnerabile, come individuate di seguito, al fine di evitare il coinvolgimento di personale compreso in tali categorie.
Sarà osservata la riduzione al minimo indispensabile del numero dei DCO/BCO addetti a un controllo antidoping, tenendo conto della necessità di monitorare in modo appropriato gli atleti selezionati per il controllo. I DCO/BCO incaricati di controlli antidoping saranno almeno settimanalmente sottoposti a test antigenico rapido o molecolare per COVID-19.
Se un DCO/BCO contraesse infezione da COVID-19, gli atleti che sono stati testati dallo stesso entro gli ultimi 14 giorni devono essere informati, così come il laboratorio antidoping. Le identità dei DCO/BCO non devono essere rivelate. Il DCO/BCO deve rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie governative in materia. Gli atleti sottoposti a test che successivamente manifestano sintomi da COVID-19 sono tenuti a informare la ADO, affinché siano informati i DCO/BCO che hanno eseguito il controllo, nonché il laboratorio antidoping (solo tramite codice identificativo del campione).
CIRCOLARE N° 50
CENTRO STUDI TRIBUTARI – CIRCOLARE N. 38 – 2020
Oggetto: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 – Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 D.L. n. 34/2020-
Con Provvedimento n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui all’oggetto, a seguito dell’incremento di 403 milioni di euro stabilito dall’art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
La precedente percentuale – vedasi Circolare n. 21 del 15 settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti – era stata fissata nella misura massima del 15,6432%.
La nuova percentuale è pari al 47,1617%.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, tenuto conto che l’ammontare massimo delle spese di sanificazione effettivamente sostenute sulle quali calcolare il credito d’imposta è di euro 100.000,00, l’importo del credito d’imposta, tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate, nella misura massima di 60.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione, con il Mod. F 24, limitatamente a 28.297,00 euro, con il codice tributo 6917, anziché, come in precedenza stabilito, per euro 9.385,00.
Resta ferma la possibilità di utilizzare il credito, determinato con la nuova percentuale, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese o, in alternativa, è possibile procedere alla cessione del credito stesso previa comunicazione entro il 31 dicembre 2020 all’Agenzia delle Entrate.
CIRCOLARE N° 51
CENTRO STUDI TRIBUTARI – CIRCOLARE N. 39 – 2020
Oggetto: Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Crediti d’imposta per: 1- canoni di locazione; 2- spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro; 3- spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione;
4 – superbonus per spese per interventi di efficienza energetica; 5- spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva – Normativa, prassi, ambiti soggettivi e oggettivi, misure, utilizzo e modalità di fruizione dei singoli crediti d’imposta –
Con diversi provvedimenti legislativi sono state adottate agevolazioni concernenti la concessione di crediti d’imposta a favore di una molteplicità di destinatari, tra i quali le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Vista la complessità degli interventi legislativi, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con documenti di prassi, si ritiene opportuno redigere un prospetto riepilogativo ed esplicativo delle singole agevolazioni circa le modalità di fruizione delle stesse.
1 – Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Normativa e prassi – Art. 28 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Art. 77 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 – Art. 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Circolari, Risoluzioni e Provvedimenti Agenzia delle Entrate anno 2020: Circolare n.14/E del 6 giugno; Risoluzione n. 32/E del 6 giugno; Provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio; Risoluzione n. 39/E del 13 luglio ; Circolare n. 25/E del 20 agosto; Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre- Provvedimento n. 2020/378222 del 14 dicembre-
Ambito soggettivo – L’art. 28 D.L. n. 34/20 ha previsto che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (15 maggio 2020), spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessioni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, ecc.. Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione gli enti non commerciali.
Per questi ultimi soggetti (ASD) la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale; qualora l’ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell’immobile utilizzato ai soli fini istituzionali, non è richiesta la verifica del calo del fatturato con riferimento all’attività istituzionale.
Il credito d’imposta spetta anche per i canoni derivanti da contratti di sublocazione (Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020).
Ambito oggettivo – Il credito d’imposta – Art. 28 – è pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo. L’importo da prendere in considerazione è quello versato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con l’Art. 77, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il credito è stato esteso anche al mese di giugno 2020 e, infine, con l’Art. 8 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il credito è stato esteso anche ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Quest’ultima agevolazione, però, si applica esclusivamente alle imprese, compresi gli enti non commerciali, relativamente ai soli immobili in cui viene esercitata l’attività commerciale.
Il credito d’imposta spetta a condizione che il soggetto beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi considerati per almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Può verificarsi il caso, ad esempio, che il credito spetti solo per uno o più mesi e non per tutti e quattro. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.
Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito, oltre a non aver conseguito flussi reddituali superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è quello della destinazione non abitativa dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. Nel computo dei 5 milioni di euro vanno considerati i soli proventi con rilevanza ai fini IRES: Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 3,5, 6 e 7 dell’Art. 148 TUIR (proventi decommercializzati).
Per gli enti non commerciali che non dispongono di partita IVA il credito d’imposta va determinato sull’importo del canone d’affitto al lordo dell’IVA.
Il credito d’imposta spetta esclusivamente per i canoni effettivamente pagati nel 2020.
Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili a destinazione non abitativa versati entro il 2020, a prescindere dalla specifica decorrenza del periodo d’imposta 2020, in relazione ai mesi agevolabili.
Utilizzo del credito d’imposta – Il credito d’imposta – art. 28 – è utilizzabile:
1- in compensazione, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 242, con Mod. F 24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 6920 (Risoluzione A/E n. 32/E) da esporre nella Sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; il campo “anno di riferimento” è quello per il quale è riconosciuto il credito (2020).
2- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Il credito spettante e i relativi utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite Mod. F 24;
3- il credito può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore oppure di altri soggetti. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione, necessita in primo luogo l’accettazione da parte del cessionario del credito d’imposta. Con il comma 5-bis, introdotto all’Art. 28 dalla Legge di conversione, è stato stabilito che il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Procedure per l’utilizzo del credito d’imposta – I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dal cessionario sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dal cedente all’A/E, secondo le modalità del Provvedimento del 1° luglio 2020. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’A/E.
Utilizzando il Modello apposito di “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”, di cui al Provvedimento del Direttore A/E del 1° luglio 2020 – n. 250739/2020, – reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it., il soggetto beneficiario del credito d’imposta, che cede il credito, deve presentare la comunicazione dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui il cessionario intenda utilizzare i crediti in compensazione con Mod. F 24, questo va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’A/E, a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, utilizzando il codice tributo 6931 (Risoluzione n. 39/E) da riportare nella casella “Erario”.
La quota dei crediti ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
A seguito della norma recata dall’Art. 77 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha introdotto il credito anche per i mesi di ottobre/dicembre 2020, con provvedimento n. 2020/378222 del 14 dicembre 2020, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti.
2 – Credito d’imposta per spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro – Art. 120 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 –
Normativa e prassi – Art. 120 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 10 luglio 2020; Provvedimento Direttore A/E n. 259854/2020del 10 luglio 2020 –
Ambito soggettivo – Art. 120 – soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni, enti privati, compresi enti del Terzo Settore, compresi quelli che non esercitano in modo prevalente ed esclusivo un’attività commerciale.
Ambito oggettivo – Art. 120 – interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, quali quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici e quelli per l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) dei dipendenti e degli utenti, compresi i programmi software, videoconferenza, ecc…
Misura del credito d’imposta – Art. 120 – Il credito d’imposta è previsto nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro. Pertanto, l’ammontare del credito non può superare l’importo di 48.000,00 euro.
L’importo delle spese è considerato al netto IVA salvo che questa sia indetraibile, nel qual caso l’imposta va inclusa nel costo fiscale dei beni su cui commisurare il credito d’imposta.
Le spese devono essere sostenute nell’anno 2020.
Utilizzo del credito d’imposta – Art. 120 – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F 24) o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto ad altri soggetti.
L’utilizzo può aver luogo solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e soltanto a decorrere da 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Stante l’utilizzo dal 1° gennaio 2021 non è stata ancora emanata la Risoluzione A/E con l’istituzione del codice tributo.
Il credito d’imposta spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite F 24 sia la quota ceduta.
Procedure per l’utilizzo del credito d’imposta – Art. 120 – Per fruire del diritto al credito d’imposta “adeguamento” deve essere inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’ammontare delle spese sostenute che danno diritto al credito.
Il modello di “Comunicazione delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il modello di cui sopra, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 è stato precisato che la comunicazione del credito “adeguamento” – Art. 120 – va effettuata dal 21 luglio 2020 al 30 novembre 2021.
3 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Art. 125 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 –
Normativa e prassi – Art. 125 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – Circolari Agenzia delle Entrate anno 2020: n. 20/E del 10 luglio; n. 25/E del 20 agosto, punto 3.2- Provvedimenti del Direttore A/E: n. 259854/2020 del 10 luglio – n. 302831/2020 dell’11 settembre – Risoluzione A/E n. 52/E del 14 settembre – Provvedimento Direttore A/E n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020 –
Ambito soggettivo – Art. 125 – Imprenditori individuali e società di persone che producono redditi d’impresa, enti e società di capitali (SSD), persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni producendo redditi di lavoro autonomo, enti non commerciali (ASD), compresi gli enti del Terzo Settore. Per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi quelli che non esercitano in modo prevalente ed esclusivo un’attività commerciale, l’agevolazione è concessa a prescindere dalla tipologia di attività svolta (Circolare n. 20/E, punto 2.1).
Ambito oggettivo – Il credito d’imposta – Art. 125 – per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020: a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).
Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute e il limite massimo del credito non può superare l’importo di 60.000,00 euro. Detto limite è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, l’ammontare del credito nella misura del 60% delle spese spetterà ove l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sia inferiore o uguale a 100.000,00 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà, sempre, pari al limite massimo di 60.000,00 euro.
Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa ammissibile al netto dell’IVA, mentre l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta.
Il limite complessivo di spesa per il bilancio dello Stato è stato fissato, con l’Art. 125, in 200 milioni di euro con la conseguenza che l’ammontare del credito richiesto è ridotto in relazione alle richieste il cui importo complessivo eccede il predetto limite di 200 milioni di euro.
Con Provvedimento Direttore A/E n. 302831/2020 dell’11 settembre 2020 è stata fissata la percentuale di agevolazione effettivamente spettante nella misura del 15,64%.
Con l’Art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, la suddetta spesa di 200 milioni di euro è stata incrementata di 403 milioni di euro.
Di conseguenza, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020, è stata rideterminata la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta che dal 15,64% passa al 47,1617%. Pertanto, se il credito indicato con il Modello di “Comunicazione” ammonta a 60.000,00 euro, l’importo è fruibile nella misura del 47,16% pari a 28.297,00 euro.
Utilizzo del credito d’imposta – Il credito d’imposta – Art. 125 – è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
-in compensazione ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F 24);
-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa -entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto ad altri soggetti.
Il Mod. F 24 con l’utilizzo del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 6917 – Sez. Erario – Anno 2020 – (Risoluzione A/E n. 52/E del 14 settembre 2020).
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia quella compensata tramite Mod. F 24 sia quella ceduta.
Come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lett. d), dell’Art. 122 del “Decreto Rilancio”, il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile fino al 31 dicembre 2021.
Procedure per l’utilizzo del credito d’imposta – Art. 125 – Per fruire del diritto al credito d’imposta “sanificazione” deve essere inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’ammontare delle spese sostenute che danno diritto al credito.
Il modello di “Comunicazione delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il modello di cui sopra, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, è stato precisato che la comunicazione del credito sanificazione – Art. 125 – va effettuata dal 21 luglio 2020 al 7 settembre 2020.
4 – Superbonus 110% per interventi per efficientamento energetico – Art. 119 del D.L. n. 34/2020 –
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020, è stato integrato con la Legge di conversione del Decreto n. 77 del 17 luglio 2020, con l’introduzione, al comma 9, della lett. e), che prevede che il beneficio del superbonus del 110% si applica alle ASD e SSD, iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
5 – Credito d’imposta per spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva – Art. 81 D.L. n. 104/2020 –
Normativa – Art. 81 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 –
Ambito soggettivo – Le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, per l’anno 2020, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di Leghe, che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero di Società Sportive Professionistiche, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività giovanile, con esclusione delle ASD/SSD che aderiscono al regime forfettario previsto dalla Legge n. 398 del 1991. Detti soggetti devono aver incamerato ricavi commerciali, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
Ambito oggettivo – Investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro, effettuati a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, eseguiti con strumenti finanziari tracciabili. Per il beneficio sono stati accantonati importi nel limite massimo di 90 milioni di euro.
Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti effettuati nel periodo del secondo semestre 2020. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili – 90 milioni di euro stanziati – rispetto alle richieste ammesse, si procede, come è avvenuto per il credito d’imposta sulle spese di sanificazione, alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta, calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
Utilizzo del credito d’imposta e relative procedure – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione – Mod. F 24 -, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo, tra l’altro, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio e alla documentazione richiesta, saranno stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il corrispettivo sostenuto per le spese in argomento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA SOCIETÀ SICILIANE DELL’8 GENNAIO 2021 – DELEGA DI RAPPRESENTANZA SOCIETARIA
Si fa riferimento a quanto indicato in oggetto per fornire una ulteriore precisazione concernente le disposizioni di cui all’Art. 20, comma 2), dello Statuto Federale, in tema di rappresentanza, laddove è indicato (….In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia di un documento di identità del Legale Rappresentante; la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante….).
Sul punto il modello di “Delega” (vedi circolare N. 1 del 16 Dicembre 2020) sia essa intra Societaria (Modello B) che fra Società diverse (Modello A), acquisisce requisito di validità anche se redatta su carta semplice, purché riportante il timbro ufficiale della Società. Resta salvo quanto previsto dal richiamato Art. 20, comma 2), dello Statuto Federale in relazione alla legazione di copia del documento di identità del delegante.
STELLE AL MERITO SPORTIVO DEL C.O.N.I.
Si riportano di seguito i nominativi dei Dirigenti che hanno ricevuto l’Onorificenza del C.O.N.I.:
Stella D’Argento
SCARANTINO MICHELE Consigliere C.R. Sicilia
VITALE GIORGIO Delegato D.P. di Caltanissetta
Stella di Bronzo
CARDELLA FABIO Delegato D.P. di Palermo
Palma di Bronzo
CORSINO ANTONINO Delegato Reg.le Attivita S.G.S. Calcio a Cinque
Ai Dirigenti premiati vanno le congratulazioni da parte di questo Comitato Regionale.
INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).
CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it
La Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha approvato l’integrazione al piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali per l’anno 2019, come riportato nella G.U.R.S. n. 48 del 18.09.2020 – legge 8 del 16 maggio 1978.
Si riporta elenco delle società destinatarie:
Matr. Denominazione Codice Fiscale Punteggio Importo
937802 A.S.D. SANCATALDESE CALCIO 01915510851 € 2.418,75
910664 A.S.D. TIEFFE CLUB 04417800820 € 2.322,00
5760 A.S.D. BARRESE 91015620866 € 1.999,50
740552 A.P.D. CITTA’ DI LEONFORTE 91022060866 € 1.999,50
936111 A.S.D. JONIA CALCIO RIPOSTO 04997620879 € 1.999,50
949363 S.S.D. MARSALA CALCIO A R.L. 91019440816 € 1.999,50
945215 A.S.D. VALDINISI CALCIO 97121600833 € 1.902,75
938761 A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013 93069610819 € 1.870,50
943094 A.S.D. FUTSAL REGALBUTO 91055910862 € 1.806,00
79108 ACS.D. VIS BORGO NUOVO 04416710822 € 1.773,75
912527 A.S.D. REAL GELA 90013730859 € 1.773,75
913797 A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA 02767470830 € 1.741,50
918861 A.S.D. PATERNO’ CALCIO 93189420875 € 1.741,50
933683 ASDPOL BOEO MARSALA 91001730810 € 1.741,50
936120 A.S.D. REAL CATANIA 93179710871 € 1.741,50
945277 A.S.D. F.C. MOTTA 2011 93211170878 € 1.741,50
71347 U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE 01319910830 € 1.709,25
910616 POL. CEI A.S.D.C. 04260140829 € 1.677,00
740262 S.S.D. GATTOPARDO PALMA S.R.L. 91000660844 € 1.612,50
915396 A.S.D. GIARDINI NAXOS 96002290839 € 1.580,25
918439 POL.D. ICCARENSE 97082450822 € 1.451,25
74557 U.P.D. SANTA CROCE 92004050883 € 1.419,00
920991 A.S.D. CL CALCIO 92049290858 € 1.419,00
941136 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 02535160812 € 1.419,00
945558 A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL 05392930870 € 1.419,00
66402 A.S.D. SPORTING VALLONE 91002500857 € 1.386,75
740326 C.S. KAMARINA 92008610880 € 1.386,75
949335 A.S.D. ACADEMY PARMA S.ALFONSO 06703470820 € 1.354,50
936936 A.S.D. NUOVA POL. TORRENOVESE 95021640834 € 1.322,25
943059 A.S.D. MEDITERRANEA 93076220891 € 1.322,25
947242 A.S.D. GALACTIC ACADEMY 02661360814 € 1.322,25
949223 A.S.D. CASTELDACCIA 90021700829 € 1.322,25
918441 A.C. MESSINA 2006 97083900833 € 1.290,00
938006 S.S.D. CATANIA S.PIO A R.L. 05095190871 € 1.290,00
930577 A.S.D. SANTANGIOLESE 03061910836 € 1.257,75
935171 A.S.D. MEGARINI 2003 AUGUSTA 90018650896 € 1.257,75
936351 A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012 02476410812 € 1.257,75
938359 ASD NUOVA POL ACQUEDOLCI 95022480834 € 1.257,75
740363 A.C.D. LIBERTAS 2010 02080910843 € 1.225,50
944002 ASD G.S. DON PEPPINO CUTROPIA 92028530837 € 1.225,50
69137 A.S.D. MARIANOPOLI 92002330857 € 1.193,25
921606 A.S.D. NASITANA 02981780832 € 1.193,25
933147 A.S.D. VILLASMUNDO 90017790891 € 1.193,25
938787 S.S. MILAZZO 92026220837 € 1.161,00
938958 A.S.D. FENICE BELPASSESE 93190620877 € 1.161,00
940889 A.S.D. DATTILO NOIR 02549930812 € 1.161,00
936466 ASD ATLETICO MESSINA 03226950834 € 1.128,75
943058 A.S.D. CITTA’ DI PETRALIA SOPRANA 06428940826 € 1.128,75
740389 A.S.D. RODI’ MILICI 90007550834 € 1.064,25
911510 A.S.D. BIANCO ARANCIO 91013930812 € 1.064,25
936468 ASD CASTIGLIONE DI SICILIA 92029270870 € 1.064,25
941115 A.S.D. ACADEMY SAN FILIPPO 92027010831 € 1.064,25
943089 A.S.D. ARMERINA 91055870868 € 1.064,25
75671 ASC.D. SPORTIVO CULTURALE ITALA 97014340836 € 1.032,00
931217 A.S.D. CITTA’ DI CALATABIANO 96009450832 € 1.032,00
67339 U.S.D. AGIRA 80004750867 € 999,75
740803 POL.D. MIRTO 95003500832 € 999,75
914798 A.S.D. DUE TORRI 02785450830 € 999,75
920357 A.S.D. STEFANO CATANIA 90013940839 € 999,75
949480 A.S.D. NISSA F.C. 92044260856 € 999,75
740263 U.S. SAPONARA 02993560834 € 967,50
915374 A.S.D. AVOLA 92014830894 € 967,50
945775 A.S.D. CASALVECCHIO SICULO 03424590838 € 967,50
946296 A.S.D. FEMMINILE MARSALA 02634080812 € 967,50
948121 A.P.D. SOMMATINESE CALCIO 92066960854 € 967,50
950344 A.S.D. ACADEMY SANT’AGATA 2018 03532430836 € 967,50
68740 U.S. SFARANDINA A.S.D. 95002100832 € 935,25
920243 A.S.D. CICLOPE BRONTE 93146140871 € 935,25
938698 A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO 91015420820 € 935,25
939007 U.S.D. ALIMENA 96022970824 € 935,25
949838 A.P.D. LAGOREAL 1981 91061490867 € 935,25
913392 A.S.D. REAL CALCIO PALAGONIA 91019570877 € 903,00
914940 A.S.D. ATLETICO FRANCOFONTE 01484390891 € 903,00
931395 A.S.D. PRO FALCONE 90014700836 € 903,00
942116 ASCD ATLETICO LICATA 91005040844 € 903,00
915076 A.S.D. TUSA 95023560832 € 870,75
931667 A.S.D. PRO TONNARELLA 90014530837 € 870,75
936606 S.P.D. BRANCIFORTI 91001360865 € 870,75
937738 A.S.D. TREESSE CALCIO BROLO 94015090833 € 870,75
936876 A.S.D. PRO RAGUSA 01521050888 € 838,50
945609 S.S.D. PRO FAVARA 1984 02839170848 € 838,50
949977 A.S.D. VIS BOMPIETRO 96029560826 € 838,50
950282 A.S.D. SAN PIO X 1973 93223980876 € 838,50
932867 A.S.D. SPORTING ETNEO 90044960871 € 806,25
947940 A.S.D. F.C. PUNTESE 90062070876 € 806,25
948170 A.S.D. NICOSIA FUTSAL 91060080867 € 806,25
939051 A.S.D. VIRTUS FAVARA 93057340841 € 774,00
942060 A.S.D. SOCIETA’ CALCISTICA GELA 01939710859 € 774,00
947875 A.S.D. FUTSAL GIARRE 92035180873 € 774,00
950228 A.S.D. RIVIERA NORD 97128780836 € 774,00
740116 ATLETICO PATERNO’ 93023490878 € 741,75
941963 A.S.D. POLISPORTIVA ALQAMAH F.C. 93072420818 € 741,75
947642 U.S.D. PROVINCIALE 97125070835 € 741,75
948436 A.S.D. ERICE BORGO CIA 93078970816 € 741,75
79622 A.S.D. CLUB 83 97054100827 € 709,50
740749 A.S.D. VIAGRANDESE CLUB 03965470879 € 709,50
918250 A.S.D. SICILIA TENNIS ACADEMY 93134760870 € 709,50
938686 G.S.D. CALCIO RANGERS 1986 97292170822 € 709,50
936010 A.S.D. CITTA’ DI BARCELLONA P.G. 03211350834 € 677,25
936742 A.S.D. ALIAS 97106590835 € 677,25
941865 A.S.D. CITTA’ DI BISACQUINO 97302070822 € 677,25
931510 A.S.D. ZAFFERANA F.C. 90036750876 € 645,00
936637 A.S.D. USTICA 97250990823 € 645,00
939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO 90053370871 € 645,00
941736 A.S.D. FICARRA 03325000838 € 645,00
943894 USD GEMINI CALCIO 93072010841 € 645,00
948504 ASCD VIGOR ITALA 03493380830 € 645,00
949845 A.S.D. GUARDIA CALCIO 90063470877 € 645,00
65584 A.S.D. ALUNTINA 84004240838 € 612,75
945831 POL.D LE ALI DI BELMONTE 97319520827 € 612,75
950466 A.S.D. VIOLA FUTSAL CERAMI 91061760863 € 612,75
75360 A.S.D. POLISPORTIVA SANT’ALESSIO 97059730834 € 580,50
947885 A.S.D. MELAS 90023110837 € 580,50
937803 F.C.D. U.S.A. SPORT 91025350876 € 516,00
947857 A.S.D. SAN PIER NICETO SOCCER 90023060834 € 516,00
950328 A.S.D. ATLETICO VILLALBA 92068250858 € 516,00
65595 POL. SUTERA A.S.D. 91000500859 € 483,75
201238 G.S.C. CALATABIANO A.S.D. 92000330875 € 483,75
740533 A.S.D. REALNISSA F.C. 92034030855 € 451,50
916584 A.S.D. CITTA’ DI GALATI 02828410833 € 451,50
945876 A.S.D. CALCIO LAVINAIO S.L.T. 90047120879 € 419,25
941966 A.S.D. RIVER 92020370893 € 354,75
950310 A.S.D. VIRTUS ROMETTA 90025390833 € 354,75
912525 ASDPOL NISSENA 80009040850 € 322,50
945307 A.S.D. ATLETICO PANTELLERIA 93075410816 € 322,50
945584 A.S.D. REAL ZANCLE 97121620831 € 322,50
946163 A.S.D. ORLANDINA 1944 95026680835 € 322,50
950311 A.S.D. BURGIO 92031310847 € 322,50
939260 A.S.D. TERZO TEMPO 94013160836 € 258,00
Totale contributi €. 133.676,25
Gli importi riportati nel presente “2° Piano di Riparto”, si riferiscono a contributi a società o associazioni affiliate, nella Stagione Sportiva 2018/2019, ad integrazione del precedente elenco di cui al C.U. n. 6 del 10.07.2020. Le somme saranno accreditate sugli estratti conti che le stesse intrattengono presso questo Comitato Regionale Sicilia LND FIGC, cosi come deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27.05.2019. Saranno utilizzati per l’iscrizione ai campionati, ovvero a richiesta, saranno trasmesse a mezzo bonifico.
1.3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.3.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE
Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:
Lunedì 09:30-13:00 14:00-15:30
Martedì 09:00-14:00 chiusura
Mercoledì 09:30-13:00 14:30-16:00
Giovedì 09:30-13:00 14.30-16.00
Venerdì 09:00-13:00 14.00-15.30
Sabato Chiusura
Si avvisano le gentili società che, a causa del prolungarsi delle restrizioni legate al COVID-19, gli uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. Restano tuttavia attivi i recapiti telefonici, chiamando al numero 0935/37711, e di posta elettronica, inviando un’e-mail all’indirizzo del.enna@lnd.it.
1.3.2. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI
Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.
SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS
ARGYRIUM 4
VILLAROSA CALCIO 7 2
MARCO PANTANI 3
GEAR SIAZ 41
POLISPORTIVA NICOSIA 1
LEONFORTESE 1
N.B. Si prega di provvedere al ritiro delle tessere nel minor tempo possibile
IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE
MARIA ASSUNTA MILOTTA ROBERTO PREGADIO