Riscontro alla nota ufficiale del MUR relativa alla estensione didattica di Enna della Facoltà di Medicina dell’Università “Dunarea de Jos” di Galati
La seguente in riscontro alla Vostra nota del 30 dicembre 2024 (Prot. Ufficiale. U.0017981) h. 10:51 – mai pervenuta alla scrivente, se non per vie informali – per censurarne fermamente i contenuti e le espressioni ivi adoperate, lesive dell’onore e dell’immagine di Codesta Spettabile Università, nonché chiarire le ragioni “normative” che, diversamente da quanto pretestuosamente opinato, legittimano l’operato del Nostro Ateneo presso l’estensione di Enna. Preliminarmente, va innanzitutto evidenziato che le contestazioni sollevate con Vostra, sono state già oggetto – nell’anno 2015 – di un procedimento giudiziario (incardinato dall’allora MIUR presso il Tribunale di Caltanissetta) conclusosi con sentenza (del 19.07.2016) – mai opposta – di rigetto delle doglianze avanzate dal siffatto Dicastero; di talché, appare fin troppo evidente che reiterare le medesime rimostranze già composte dall’Autorità giudiziaria, ha come unico ed esclusivo fine quello di diffondere informazioni false – innegabilmente suggerite da una approssimativa padronanza delle norme regolanti la materia – per danneggiare intenzionalmente la reputazione dello scrivente Ateneo.
A tal proposito, infatti, si censura fermamente poiché destituita di fondamento l’interpretazione, così come offerta, dell’articolo VI.5 della citata Convenzione di Lisbona, che Vostro dire – subordinerebbe il riconoscimento delle qualifiche accademiche all’accreditamento dell’Istituzione estera operante in Italia; e ciò, non solo in ragione del fatto che la su richiamata disposizione presume tale tipo di subordinazione solo ove siano riscontrate differenze sostanziali nei programmi formativi o nella qualità dell’offerta accademica – non rilevabili nel caso di specie – ma anche perché, così congetturando, ci si porrebbe in netto contrasto con l’articolo III della medesima Convenzione che prescrive agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per favorire il mutuo riconoscimento dei titoli accademici, evitando barriere arbitrarie o discriminatorie, quali paiono essere quelle paventate nella Vostra. In tal contesto, pertanto, è utile rammentare che l’Università “Dunărea de Jos” opera in Italia sulla base del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, garantiti dagli articoli 49 е 56 del TFUE. Non richiede accreditamento alcuno, poiché non interferisce in alcun modo nell’ordinamento universitario italiano. Inoltre, l’Estensione della Facoltà di Medicina e Farmacia di Enna, Italia, è una struttura priva di personalità giuridica che opera sulla base dell’accreditamento rilasciato da ARACIS (Agenzia Romena per l’Assicurazione della Qualità nell’Istruzione Superiore) e ai sensi della Decisione Governativa n. 781 del 23.09.2015, che regola il numero massimo di studenti che possono essere iscritti, numero confermato annualmente tramite Decisione Governativa, l’ultima delle quali è la Decisione Governativa n. 1030 del 21.08.2024. L’accreditamento da parte di ARACIS garantisce la conformità dei programmi di studio delle università romene agli standard europei. ARACIS è membro dell’Associazione Europea per l’Assicurazione della Qualità nell’Istruzione Superiore (ENQA) ed è altresì registrata presso l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR); ciò implica che, oltre all’accreditamento già effettuato, le valutazioni fornite da questa agenzia in merito ai programmi adottati dalla nostra università siano allineate agli standard e alle linee guida per l’assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, facilitando così la mobilità accademica su tutto il territorio comunitario.
A ben vedere, quindi, non vi è – allo stato – alcuna differenza tra il corso svolto dall’Università “Dunarea de Jos” e quello offerto da un qualsiasi Ateneo Europeo né, tantomeno, tra quello erogato dalla scrivente presso l’estensione di Enna e l’omologo impartito in Romania, che legittimerebbe così come erratamente paventato – l’esistenza di alcuna condizione ai fini del riconoscimento del conseguendo o conseguito titolo. Ne consegue, pertanto, la radicale inconferenza della normativa ex adverso richiamata che disciplina, appunto, le filiazioni o l’accreditamento dell’Istituzione estera operante in Italia. Ai sensi dell’art. 23 comma (2) della Legge n. 199/2023 sull’istruzione superiore, “l’estensione universitaria è l’unità accademica che garantisce la produzione, la trasmissione e la valorizzazione della conoscenza in uno o più ambiti disciplinari, in una diversa area geografica rispetto a quella in cui ha sede l’istituzione di istruzione superiore di cui fa parte. L’estensione è istituita e soppressa con l’approvazione del Senato accademico, su proposta del consiglio di amministrazione, e non possiede personalità giuridica.” Pertanto, l’estensione universitaria è definita come un’unità accademica che opera in una diversa area geografica rispetto alla sede dell’università, senza possedere personalità giuridica. L’istituzione di un’estensione universitaria avviene esclusivamente con l’approvazione del Senato accademico, su proposta del Consiglio di amministrazione, e non richiede autorizzazioni aggiuntive da parte di altre autorità, come invece accade per le filiali. L’estensione universitaria, secondo la legislazione della Romania, è soggetta esclusivamente alla valutazione della qualità dell’attività educativa, senza che siano richiesti ulteriori requisiti amministrativi relativi alla conformità con le leggi di altri Stati. Essa rappresenta un’entità accademica che opera al di fuori della sede principale dell’università, ma rimane sotto la giurisdizione e le normative nazionali della Romania. Ai sensi dell’art. 23 comma (2) citato sopra, la sua attività non genera un’entità giuridica distinta nello Stato ospitante; pertanto, non è richiesta la conformità con le normative locali di altri Stati membri, inclusa l’Italia.
Del pari, a nulla rileva il richiamo alle annuali “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia” atteso che, le menzionate procedure prevedono come unici soggetti destinatari “studenti internazionali che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo”, escludendone espressamente l’applicazione “…ai cittadini appartenenti ai Paesi dell’ Unione Europea…”, quali risultano essere quelli immatricolati presso l’estensione di Enna. Di talché, anche in assenza di accreditamento, i titoli rilasciati dalla scrivente Università ottenuti in conformità agli standard educativi previsti dalla Direttiva 2005/36/CE – dovranno essere, ai sensi della citata disposizione, riconosciuti automaticamente in tutta l’Europa, ivi compresa l’Italia. Il Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 -,,Attuazione della Direttiva 2005/36/СЕ relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” abrogando integralmente o parzialmente la normativa nazionale precedente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede espressamente che le qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro dell’UE, a condizione che rispettino i requisiti minimi stabiliti dalla suddetta direttiva, debbano essere riconosciute automaticamente in Italia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma (5) dello stesso decreto, nel caso di qualifiche ottenute a seguito di un programma di formazione svolto, in tutto o in parte, presso un centro situato nel territorio italiano o in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità competente italiana ha l’obbligo di ammettere la procedura di riconoscimento previa verifica, in collaborazione con l’autorità competente dello Stato membro d’origine, dei seguenti elementi: a) il programma di formazione del centro in cui si è svolta la formazione sia stato certificato secondo le procedure prescritte dall’autorità competente che ha rilasciato il titolo; b) il titolo di qualifica ottenuto sia lo stesso rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine per i percorsi di formazione integralmente svolti presso le proprie istituzioni; c) il titolo conferisca gli stessi diritti di accesso ed esercizio della professione corrispondente, sssendo soddisfatte tutte queste condizioni nel caso dell’Estensione della Facoltà di Medicina e Farmacia di Enna, Italia. All’uopo, si tenga ulteriormente presente che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022, ha riconosciuto – seppur in diversa fattispecie – la validità dei titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni Universitarie rumene poiché – al pari di quelli di cui si discute – ritenuti conformi ai requisiti sanciti dalla Direttiva 2005/36/CE e dal D.lgs. 206/2007, imponendo all’Italia, salvo comprovate differenze sostanziali, di garantirne il riconoscimento automatico.
Tale pronuncia, conforme all’orientamento assunto negli anni dalla Corte di Giustizia Europea, ha ribadito nuovamente il primato dei principi enucleati dalla Direttiva Europea n. 36/2005 in materia di mobilità delle professioni – sulle singoli disposizioni nazionali, riaffermando il diritto alle libertà di circolazione e di stabilimento previsto dagli artt. 45 e 49 del TFUE. Da ciò ne deriva chiaramente che, l’assenza di accreditamento locale in Italia, non costituisce ragione alcuna per negare il riconoscimento del titolo rilasciato in Romania dallo scrivente Ateneo né, tantomeno, per negarlo sulla base del citato art. 2 della Legge 148/2002 che, invece, nel recepire il principio – sancito dalla Convenzione di Lisbona – di mutuo riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso uno stato membro UE e, pertanto, promuovere la mobilità accademica internazionale, attribuisce tale competenza alle singole Università o agli Istituti di istruzione universitaria nazionali che la esercitano – nell’ambito della loro autonomia – esclusivamente sulla base della valutazione dei programmi formativi. A tal proposito, alle medesime conclusioni, perviene finanche il Ministro Bernini che, sul punto – nella seduta parlamentare dello scorso 08 marzo 2023 – ha testualmente affermato che l’istituto rumeno “Dunarea de jos” “…che risulta operare, almeno in parte, anche nella città di Enna, non dà luogo a un’istituzione riconosciuta presso questo Ministero per corsi accreditati o per il rilascio di titoli propri dell’ordinamento italiano; non risultano quindi applicabili gli istituti e i relativi meccanismi di controllo previsti in generale per le università italiane, né le ordinarie verifiche e le eventuali sanzioni in relazione all’accreditamento dei corsi di studio. Al diverso fine del riconoscimento in Italia di titoli esteri erogati conformemente all’ordinamento del Paese di origine, interviene, invece, il quadro normativo della Convenzione di Lisbona e le sue disposizioni attuative”. Pertanto, alla luce delle dichiarazioni del Ministro, risulta ancor meno comprensibile la posizione assunta dagli uffici del MUR. Ed ancora, priva di pregio, risulta l’ulteriore contestazione sollevata in merito alla presunta assenza di trasparenza adoperata dallo scrivente Ateneo nei confronti dei propri studenti; in tal guisa, si rassicura codesto Ministero che i nostri corsisti e, nella specie, quelli iscritti presso l’estensione di Enna, sono – fin dalla data di loro prima immatricolazione – perfettamente edotti del fatto che il titolo
conseguito al completamento del percorso formativo è – a prescindere dalle Vostre doglianze – un titolo di studio rumeno valido a tutti gli effetti di legge nel medesimo ordinamento e, pertanto, spendibile – poiché conforme agli standard Europei – su tutto il territorio comunitario. Quanto, invece, alla diffida dall’utilizzo del termine “laurea”, protetto – Vostro dire – dall’art. 10 del decreto legge n. 580/1973, convertito in Legge n. 766/1973, ed utilizzabile solo da Istituzioni accreditate dal MUR, sebbene appaia risibile – per le ragioni che si diranno meglio nel prosieguo dare riscontro in merito, è opportuno specificare alcuni dirimenti aspetti che manifestano l’assoluta inapplicabilità della richiamata norma al caso di specie, denotando – ove ve ne fosse ancora necessità la strumentalità del Vostro agire. Invero, è indubbio, che la legge da Voi invocata, viene artificiosamente astratta dal contesto normativo in cui venne promulgata; difatti, con la norma del 73′ – denominata “Misure urgenti per l’Università” – il legislatore italiano ha inteso rispondere alle indifferibili esigenze manifestate dall’Università italiana di quel periodo (stabilizzazione professori universitari, ampliamento dotazione organica personale non docente, predisposizione nuove norme organi universitari, istituzione nuove sedi universitarie) e non di certo – così come da Voi millantato – sancire, invece, diritti di esclusiva all’utilizzo di qualsivoglia termine afferente al sistema universitario italiano, men che meno del lemma “laurea”.
A tal riguardo, infatti, dalla lettera del citato art. 10 dell’invocata disciplina – da Voi trascritto volutamente in parte – che, secondo l’enigmatica interpretazione resa, precluderebbe l’utilizzo del termine “laurea” a tutte le istituzioni non accreditate presso il MUR, è evidente non solo l’inesistenza di alcun divieto espresso in tal senso ma, anche, la più totale inconferenza tra quello effettivamente sancito da siffatta disposizione (relativa all’istituzione di nuove sedi universitarie statali ed alle denominazioni che queste avrebbero dovuto assumere) e l’uso surrettizio che, invece, Codesto Ministero ne ha oggi inteso fare. A ciò si aggiunga, peraltro, l’assoluta assenza nel nostro sito web istituzionale, tantomeno nel link da Voi indicato, di alcun riferimento al termine laurea; di talché, destituita di ogni fondamento la pretestuosa diffida abbozzata in tal senso! Orbene, alla luce delle puntuali quanto dirimenti precisazioni offerte, la scrivente Università, nel ribadire con fermezza la validità del proprio operato – riguardoso delle norme comunitarie applicabili in materia – auspica che Codesto Spettabile Ministero dell’Università e della Ricerca voglia rivedere la propria posizione, evitando di porre in essere ulteriori azioni tanto arbitrarie, quanto discriminatorie che comprometterebbero i diritti dei Nostri immatricolati e la credibilità dell’intero sistema educativo Europeo. Contrariamente, nel caso di reiterazione di tali biasimabili condotte, l’Università “Dunarea de jos” non esiterà a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente per far valere le proprie ragioni е tutelare i propri interessi, nonché quelli di tutti gli studenti. UNIVE20 GALATI Marian BARBU, CMANIA Prof. Dott. Ing. Habil. Rettore dell Universita `Dunarea de Jos` din Galati – Romania


