incompatibilità, ex articolo 63, comma 1, n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e articolo 10 della L. R. n. 31/86.
I sottoscritti consiglieri comunali nello spirito della collaborazione per la piena attuazione della efficacia, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, con la presente significano quanto segue:
– Premesso che il Comune di Villarosa in data 21/07/2014 ha siglato un contratto di locazione n. 1569 con la società cooperativa sociale “Sorriso” relativamente all’immobile comunale sito in Villarosa piazza Vittorio Veneto, (ex Pretura);
– La locazione doveva avere una durata di 6 anni con scadenza 20/07/2020 rinnovabile e prevedeva il pagamento di un canone di locazione mensile pari a € 420,00 per complessivi € 5.040,00 annui. La società “Sorriso” si impegnava con il summenzionato contratto:
– a mantenere l’immobile in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza;
– ad essere preventivamente autorizzato dal comune per tutti gli interventi che riteneva necessari per l’utilizzo dell’immobile;
– i miglioramenti apportati all’immobile sarebbero rimasti a beneficio del comune senza per questo motivo pretendere indennità per i lavori effettuati.
– In data 10/02/2017 è stata siglata la scrittura privata tra il comune di Villarosa e la società “Sorriso” per la locazione del locale sito in via Maroncelli n. 2 (rep.1631 prot.1718 del 10/02/2017) destinato a servizio dell’immobile di cui al precedente contratto di affitto del 21/07/2014 autorizzando il conduttore a provvedere direttamente a sostenere oneri e procedure senza pretendere indennità per i miglioramenti o modifiche apportate.
– In data 27/05/2021 la società “Sorriso” ha richiesto la risoluzione anticipata dei suddetti contratti di locazione consegnando le chiavi dell’immobile e in data 22/12/2021 il geometra Carmelo Palmeri si è recato sui luoghi e, dopo apposito sopralluogo, dichiarava nella relazione prot. n. 4174 del 02/0572022 che “l’immobile è in condizioni pessime e non presenta più le caratteristiche dell’abitabilità e dell’agibilità”.
– L’amministrazione comunale, alla luce della relazione prot. n. 4054 del 29/04/2022 e delle numerose diffide e messe in mora per il pagamento delle somme di cui il comune è creditore (per il mancato pagamento dei canoni di locazione) prodotte dal dott. Angelo Di Dio in merito all’esistenza di un credito vantato nei confronti della società “Sorriso” di cui il legale rappresentante era il sig. D’Alù Angelo Domenico, al fine di tutelare gli interessi del comune di Villarosa ha attivato la procedura per il recupero dei crediti in riferimento all’immobile del quo; pertanto con determina n. reg. area n. 27 del 17/05/2022 e reg. segreteria n. 366 del 19/05/2022 è stato conferito incarico all’avv. Lo Monaco Giuseppe.
Per quanto sopra il nominando consigliere comunale risulta essere incompatibile ai sensi dell’articolo 63, comma 1, n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e articolo 10 della L. R. n. 31/86.
Come è noto le incompatibilità riguardano ipotesi in cui gli amministratori si trovano in situazioni di conflitto di interessi con l’ente locale, in quanto portatori di interessi propri o di congiunti in contrasto con quelli dell’ente rappresentato. La giurisprudenza costituzionale ha individuato la sua ratio nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino, comunque, in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte Cost. n. 44/1997; Id. nn. 220/2003 e 288/2007). La sussistenza di una ipotesi di incompatibilità impedisce di ricoprire la carica di consigliere comunale e per essa è previsto uno specifico procedimento di contestazione, all’esito del quale, in assenza di rimozione della causa contestata da parte dell’amministratore interessato, si determina la decadenza dalla carica (cfr. Corte Cost. n. 450/2000).
Nel caso che ci occupa, il debito di cui si tratta è sorto all’esito di un accertamento con il Comune e quest’ultimo ha formalmente messo in mora in nominando consigliere comunale debitore tant’è che è stato conferito incarico all’avv. Lo Monaco Giuseppe per il recupero del credito. Solo per completezza e per fugare ogni perplessità si riporta il parere del Ministero dell’Interno del 30/07/2020 “Consigliere comunale incompatibile ai sensi dell’articolo 63, comma 1, n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000. Non rileva la concessione da parte dell’ente di un piano di rientro al fine di far venire meno la causa di incompatibilità”.
Per quanto sopra
CHIEDIAMO
al Presidente del Consiglio Comunale che
– non venga convalidata la nomina di consigliere comunale del sig. D’Alù Angelo Domenico per incompatibilità ex articoli 63 del D. Lgs. 267/2000 e 10 della L. R. 31/86;
– vengano inviati gli atti menzionati nella presente nota a Sua Eccellenza il Prefetto di talché possa averne piena e legale conoscenza per la verifica della sussistenza della denunciata causa di incompatibilità;
Si diffida il presidente del consiglio dal continuare i lavori consiliari fin tanto che venga ricostituito il plenum.
Interpelleri rappresentanti della maggioranza e della giunta per una replica non hanno voluto rilasciane nessuna dichiarazione


