Permesso di soggiorno per calamità naturale: come si ottiene e chi ne ha diritto?
A cura di: dott. Uccio Muratore
Il terremoto che ha catastroficamente colpito la Turchia e la Siria offre lo spunto per
condividere informazioni sul “permesso di soggiorno per calamità naturale”.
Il permesso di soggiorno per calamità naturale è previsto dall’articolo 20 bis del Testo
Unico dell’Immigrazione (D.lgs. n. 286/98). Si tratta di un permesso introdotto dal DL
113/2018, successivamente modificato e ampliato grazie al DL n. 130/2020.
Project partner:
Il permesso di soggiorno per calamità
naturali è un permesso che viene rilasciato
allo straniero già presente in Italia che non
può far rientro nel proprio Paese di origine
a causa di una situazione di grave
calamita’ che non consente il rientro in
patria e la permanenza in condizioni di
sicurezza.
Il nuovo art. 20-bis richiama un generico
riferimento alla gravità dell’evento che
costituisce di per sé la ragione reale di non
voler tornare nella zona colpita. L’intento è consentire il rilascio di tale permesso <> (ordinanza della Cassazione sez. II, n. 5022/2021)
Il permesso va richiesto all’Ufficio Immigrazione della questura competente per
territorio. Non è necessario essere già in possesso di un permesso di soggiorno.
In base alla circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2019, il questore una volta
ricevuta la domanda, può farsi parte attiva nella richiesta di informazioni presso le competenti
Autorità diplomatico-consolari, allo scopo di accertare l’esistenza dello “stato di calamità”
esistente nell’area geografica da cui lo straniero proviene. Il permesso può essere
concesso non solo, come in precedenza, quando nell’area di provenienza del
richiedente vi sia una situazione di eccezionale e contingente calamità, ma anche nel
caso di una semplice e non necessariamente transitoria, gravità della situazione (Cass.
civ., sez. I, ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2563).
Il rilascio del permesso dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla domanda (all’art. 5, comma
9, del testo unico), non richiedendo un’istruttoria lunga e approfondita trattandosi di calamità
naturali le cui conseguenze si presume possano essere facilmente accertate, come nel caso
di un terremoto. La richiesta di informazioni alle autorità diplomatiche consolari del Paese di
origine non è obbligatoria e le questure possono procedere anche autonomamente sulla base
della propria discrezionalità. Il permesso di soggiorno rilasciato per calamità naturale
ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamita’.
Il permesso è valido solo nel territorio nazionale.
ll permesso per “calamità” consente di svolgere attività lavorativa e può essere
convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visite: 491


