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Enna ordinanza del Sindaco: sospensione attività in presenza per tutte le scuole dal 10 al 19 gennaio

Riccardo Gennaio 8, 2022 10 minuti letti
dipietro

IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto- legge
n.19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
I, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVlD, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;
VISTO il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87
e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale”
convertito,con modificazioni ,dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 “Disposizioni in materia
di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” che
prevede che “a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza;
VISTO il decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso attività
culturali, sportive e ricreative, nonché l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia
di protezione dei dati personali”;
VISTO il DPCM 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa 3 delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO il DPCM 12 ottobre 2021 di approvazione delle “Linee guida in materia di condotta delle
Pubbliche Amministrazioni per 1′ applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;
VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute relative a misure di contenimento del contagio;
Visto l’art. 1 del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 il quale dispone che In considerazione
del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022.
Vista l’Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, ha disposto
la istituzione della zona arancione per il Comune di Enna dal 9 gennaio al 19 gennaio 2022;
Richiamato l’art. 2 della predetta ordinanza il quale dispone che nei territori dichiarati zona arancione
ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di
diffusione del virus Covid 19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e
conforme dell’Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione,
totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Dad secondo I protocolli in
vigore per un periodo non superiore a dieci giorni;
RILEVATO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento
a livello regionale e nazionale con conseguente notevole incremento dei contagi anche nel territorio
di Enna;
CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus
soprattutto nelle fasce d’età della popolazione più giovane e in età scolare, circostanza che impone una
particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che
devono essere considerate tutt’ora prioritarie nell’espletamento e nella gestione di tutte le attività del
territorio
VALUTATO che in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta
a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e
precauzionale;
VISTA la nota prot. N°1805 del 08/01/2022 dell’Azienda Provinciale Sanitaria Enna nella quale si dà
atto che tutti i Comuni della provincia di Enna si trovano molto al di sopra della soglia stabilita di
250/100.000 abitanti e che in tutti i Comuni si registra un notevole interessamento anche nella fascia di
età più giovane, e pertanto, si esprime Parere favorevole all’adozione della DAD;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile
e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
Territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale’’
VISTO l’art.50 D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “ 5. In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale
VISTO il Decreto legislative 31 marzo 1998, n.112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che
“1.In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
RITENUTO CHE la misura da assumere sulla base dell’art.50 del TUEL è motivata, non
irragionevolmente, dall’espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala
locale, atteso l’allarmante tasso stimato che non può evidentemente essere stato preso in considerazione
dalle misure statali, tarate e mediate su ben diversa, e più ampia scala territoriale nonché in ragione
dell’apicale principio di precauzione
RILEVATO che le Istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999 ,n.275 ,in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata, fermo restando, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora in ragione
di mantenere una relazione educative che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educative speciali
RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione di
provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e Sanità pubblica anche sulla base della richiesta dell’Asp n.
4 di Enna prot. N. 0000452/2022 del 05/01/2022 con la quale ha richiesto alla Regione Siciliana
l’individuazione dei Comuni della Provincia di Enna quali zone ad alto rischio con effetto immediato per
un periodo di due settimane a causa dell’aumento significativo dei casi di soggetti Sars-Covid 19 e del
parere favorevole all’adozione della DAD di cui alla nota prot. N°1805 dell’08/01/2022 della medesima
Azienda sanitaria;
VISTI i dati, alla data odierna, ancora preoccupanti, sul territorio comunale ove si registrano oltre
770 casi di positività al COVID-19;
SENTITO il parere del Centro Operativo Comunale istituito e attivo sin dall’8 marzo 2020 che segue da
quella data giornalmente l’evolversi della situazione pandemica nel territorio;
RILEVATO che appare utile e necessario disporre la sospensione della didattica in presenza nelle
istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle
istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori
(ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educative delle scuole dell’infanzia, onde
prevenire ogni eventuale rischio di cluster, sino a nuove disposizioni che potranno essere adottate sulla
base dei dati forniti dall’Autorità sanitaria locale;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto, a fini preventivi e di tutela della salute
pubblica;
RITENUTO che anche nel parere dell’Asp n. 4 di Enna n. 1805 del 08/01/2022 è ribadito che “ si
registra un notevole interessamento di contagi tra i soggetti anche nella fascia di età più giovane”;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 26712000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità
sanitaria locale;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche e di formazione di qualunque
genere, pubbliche e private, di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di Enna dal 10 gennaio 2022 al
19 gennaio 2022, fatta salva la facoltà di revoca del presente provvedimento laddove l’attività istruttoria
di competenza dell’ASP dovesse escludere la sussistenza di pericoli per la salute dei fruitori del servizio
scolastico relativamente alla scuola di pertinenza;
2.Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l’adozione di forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il
ricorso alla Didattica a distanza secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d’Istituto;
3.Alle Istituzioni scolastiche di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza, in ragione di
mantenere una relazione educative che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educative speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89
del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
4. I plessi scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche o didattiche per i soggetti di cui al
punto precedente;
Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
DEMANDA
All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che presso l’albo pretorio del
Comune, anche sul sito internet dell’Ente al fine di favorirne la diffusione.
DISPONE
Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti comprensivi di Enna; Alla Prefettura di Enna; All’Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna,
Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica; al Comando di P.S., al Comando stazione CC
e al Comando della Polizia Locale.
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di
Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni
sanitarie fin qui registrate.
Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid19 si applicheranno le sanzioni
amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel
presente atto, si procederà ai sensi dell’art.7 bis comma1 bis del D.lvo267/2000)
AVVERTE
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni
ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.
IL SINDACO
F.to Avv. Maurizio Dipietro

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Riccardo

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