Il 26 maggio in Consiglio Comunale il Sindaco di Villarosa ci comunicava che il vicesindaco, la prof.ssa Rosa Maria Lavalle rassegnava le proprie dimissioni dalla carica per sopravvenuta incompatibilità e che la stessa veniva contestualmente nominata esperto del Sindaco. Oggi, a distanza di 20 giorni, vogliamo mettere in risalto il vuoto istituzionale che si è venuto a creare a causa della mancata designazione del vicesiondaco.
La nomina del vicesindaco è un’imposizione di legge incisa nell’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Il suo ruolo è essenziale e si realizza quando il sindaco è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie, ecc.). La figura del vicesindaco è stata introdotta dell’art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. In precedenza le funzioni vicarie del sindaco erano svolte dall’assessore “anziano”.
L’obbligatorietà della nomina del vicesindaco è ribadita anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali, protocollo 0002379 del 16 febbraio 2012. In essa, infatti, si fa specifico riferimento che per “le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell’ente locale comportano è necessario la presenza del vicesindaco per l’esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l’art. 53 assegna a tale figura”. Anche la Legge regionale 7/92 va in tale direzione.
Anche se la normativa non specifica il termine entro cui debba essere fatta, le norme legislative ed amministrative, nonché la giurisprudenza, stabiliscono che la nomina del vice sindaco è obbligatoria in relazione all’esigenza che il primo cittadino possa trovarsi nella necessita di venire sostituite nelle proprie incombenze istituzionali.
Un Comune come quello di Villarosa, dove le emergenze sono all’ordine del giorno, appare assai superfluo affermare che la delega a vicesindaco ha assoluta priorità e che già si è perso tempo (per una cosa che è banale, vista la celerità con al quale il vicesindaco dimissionario è stato immediatamente nominato esperto del sindaco e il cospicuo numero di persone valide che ambiscono a tele nomina). Eppure siamo senza vicesindaco da ben 19 giorni.
L’art. 53 comma 2 recita che “il vicesindaco ed il vicepresidente della Provincia sostituiscono il sindaco e il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo”.
Il parere del Consiglio di Stato rimarca (Sez.I n.501/2001): l’esigenza di continuità nell’azione amministrativa dell’ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico; è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. In caso contrario, come già si rilevava nel precedente parere, ad essere limitato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l’ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di governo dell’ente. Tale Deminutio si evita con la traslazione dei poteri sindacali in capo al vicesindaco, nell’ipotesi di circostanze impedienti di carattere oggettivo, e con il commissariamento dell’ente nell’ipotesi di volontarie dimissioni dell’eletto. A ben vedere, proprio il fatto che il Legislatore ha recentemente ritenuto di dover disciplinare con disposizioni derogatorie la sola fattispecie delle dimissioni, conferma implicitamente che nell’altro caso (impedimento oggettivo) il meccanismo della automatica investitura del vicesindaco è stato ritenuto idoneo ad assicurare la piena funzionalità dell’ente, il che depone ulteriormente in favore di una configurazione non restrittiva dei poteri affidati al sostituto.
Né vale il pensiero secondo cui, non essendo nominato ancora con formale atto il vicesindaco, abbia le funzioni l’assessore “anziano”. Tale supplenza può valere quando anche il vicesindaco (già nominato) è impedito o assente. Ma nel caso di Villarosa non c’è ancora la nomina formale del vice.
Il Consiglio di Stato è chiarissimo e la mancata nomina del vicesindaco imporrebbe la segnalazione all’assessorato regionale alle Autonomie che dovrebbe diffidare il Sindaco ad adempiere per garantire il governo dell’Ente secondo l’ordine costituito e non con un approccio troppo semplicistico anche nelle questioni giuridiche.
Ecco perché vogliamo mettere in luce l’argomento. Perché non è una banalità. Attualmente, al Comune di Villarosa c’è un vuoto istituzionale. Molto probabilmente, il segretario generale lo avrà già fatto presente al sindaco. Perché il vuoto istituzionale del quale è interessato il Comune è degno di segnalazione all’assessorato regionale delle Autonomie.
Ecco, dunque, perché per noi non si tratta solo di un distintivo da spillare sulla giacca. Sinceramente,l ci saremmo aspettati, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, la designazione del nuovo vicesindaco nell’immediatezza così come immediata è stata la nomina dell’esperto del sindaco.
Inoltre è nostra premura porre l’attenzione sul fatto che, nella paventata ipotesi della sospensione ex art. 11 comma 2, d.lgs 235/2012 del sindaco, “la mancata designazione del vicesindaco comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età”.
Pertanto, resta ferma l’assoluta necessità di ottemperare al disposto normativo che richiede l’esplicita designazione del Vicesindaco da parte del Sindaco.