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Nessun conflitto di interessi: la costituzione in giudizio del Comune tutela l’interesse dell’Ente

Riccardo Ottobre 2, 2026 5 minuti letti

Nessun conflitto di interessi: la costituzione in giudizio del Comune tutela l’interesse dell’Ente

MESSINA – Sono prive di fondamento e riconducibili a una personale interpretazione dei fatti le affermazioni rese dal consigliere comunale Marcello Scurria nel corso della conferenza stampa tenuta nella giornata odierna.

Secondo quanto dichiarato dal consigliere, il Comune, quale parte processuale chiamata in causa dai ricorrenti, non avrebbe dovuto costituirsi nel giudizio elettorale e la decisione della Giunta sarebbe stata assunta a tutela delle posizioni personali del Sindaco e dei componenti della Giunta, con conseguente asserito conflitto di interessi e illegittimo impiego di risorse pubbliche.

Si tratta di una ricostruzione che non trova riscontro nella natura e nella finalità della deliberazione adottata.

La deliberazione contestata trae origine da un ricorso elettorale con il quale viene chiesto l’annullamento della proclamazione del Sindaco eletto e degli atti di ammissione delle liste collegate, con conseguenze potenzialmente estese all’intero risultato delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

In tale contesto, la costituzione in giudizio del Comune non costituisce una scelta discrezionale dettata da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tutela personale degli amministratori, ma è funzionale alla tutela dell’interesse istituzionale dell’Ente, chiamato a difendere la regolarità del procedimento elettorale e la legittimità degli atti dai quali discende l’attuale assetto degli organi comunali. Il Comune ha curato la propria costituzione nel giudizio al fine di sostenere la legittimità dell’attività svolta nell’ambito del procedimento elettorale, senza proporre, per quanto risulta dagli atti, autonome contestazioni nei confronti dei ricorrenti. Nel caso di specie, la deliberazione della Giunta ha ad oggetto la costituzione del Comune nel giudizio elettorale e la tutela della posizione processuale dell’Ente rispetto a una domanda giudiziale diretta ad incidere sulla validità degli atti elettorali e, conseguentemente, sull’assetto istituzionale del Comune.

È proprio questo il punto che non può essere confuso: l’interesse del Comune alla tutela della propria posizione processuale e della legittimità degli atti amministrativi ed elettorali che lo riguardano non coincide con l’interesse personale dei singoli amministratori alla conservazione della propria carica.

Nel giudizio in questione, infatti, il Comune è direttamente coinvolto dagli effetti che potrebbero derivare dall’accoglimento del ricorso. L’eventuale annullamento della proclamazione degli eletti e degli atti presupposti inciderebbe sull’assetto istituzionale dell’Ente e sulla continuità dell’azione amministrativa.

La costituzione in giudizio è pertanto volta alla tutela dell’interesse dell’Ente nella sua interezza e alla difesa della legittimità dell’attività posta in essere nell’ambito del procedimento elettorale, e non alla tutela di posizioni individuali del Sindaco o dei singoli componenti della Giunta.

Ne consegue che non può essere automaticamente configurato un conflitto di interessi per il solo fatto che l’esito del giudizio possa produrre, anche indirettamente, conseguenze sulla posizione degli amministratori attualmente in carica.

La normativa sull’obbligo di astensione impone agli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. La questione, pertanto, non può essere risolta attraverso la mera sovrapposizione tra l’interesse istituzionale dell’Ente e gli eventuali riflessi personali che una determinata decisione può produrre sui suoi amministratori. Nel giudizio elettorale esistono posizioni giuridiche distinte: quella individuale dell’eletto e quella dell’Ente. La mera circostanza che la difesa del Comune possa indirettamente favorire gli amministratori non dimostra, come asserisce Scurria, che la delibera sia stata adottata nel loro interesse personale.

Nel caso concreto, la deliberazione non è diretta a tutelare un interesse personale del Sindaco o dei componenti della Giunta, ma la posizione processuale del Comune e la legittimità degli atti amministrativi ed elettorali dei quali l’Ente è partecipe e sui quali potrebbero prodursi gli effetti della decisione giudiziaria.

L’eventuale coincidenza tra l’interesse dell’Ente alla difesa della legittimità degli atti elettorali e l’interesse personale degli eletti alla conservazione della carica costituisce, pertanto, un effetto riflesso della controversia e non dimostra, di per sé, che la deliberazione sia stata assunta per perseguire un interesse personale degli amministratori in conflitto con quello del Comune.

Anche l’ulteriore rilievo relativo alla sottoscrizione della procura alle liti da parte del Sindaco appare confondere piani giuridici distinti.

Nel sistema degli enti locali, infatti, occorre distinguere l’atto con il quale l’organo competente autorizza la lite dalla successiva procura alle liti conferita al difensore per la rappresentanza processuale dell’Ente.

Lo Statuto del Comune di Messina, all’art. 59, comma 1, stabilisce che «la Giunta delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni». La deliberazione della Giunta costituisce dunque l’atto attraverso il quale l’Ente assume la decisione relativa alla lite, mentre la procura alle liti è l’atto processuale con il quale viene conferito al difensore il potere di rappresentare il Comune nel giudizio.

Si tratta di atti distinti, aventi natura e funzione differenti, che non possono essere utilizzati per sostenere, senza ulteriori elementi, l’esistenza di un conflitto di interessi. Bisogna distinguere il potere di rappresentanza processuale dell’ente dalla decisione sostanziale di costituirsi in giudizio rispetto alla quale il Sindaco, per massima trasparenza, non ha partecipato.

La legittimità della deliberazione della Giunta, così come la correttezza della costituzione in giudizio del Comune, sarà naturalmente valutabile nelle sedi competenti, come ha richiesto il consigliere Scurria, sulla base degli atti e delle norme applicabili.

Una cosa, però, è sottoporre alla Procura della Repubblica fatti che si ritengono meritevoli di verifica; altra cosa è presentarne pubblicamente l’interpretazione come se l’illegittimità della condotta degli amministratori fosse già stata accertata.

L’Amministrazione continuerà a tutelare nelle sedi istituzionali e giudiziarie l’interesse del Comune, nel rispetto della legge e nell’esclusivo perseguimento dell’interesse dell’Ente.

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Riccardo

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