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La Corte Costituzionale “boccia” il Legislatore Regionale Siciliana. Illegittima la normativa regionale in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

Riccardo Marzo 10, 2022 4 minuti letti

La Corte Costituzionale “boccia” il Legislatore Regionale Siciliana. Illegittima la normativa regionale in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una recente norma “di interpretazione autentica” dettata dal legislatore regionale in materia di attribuzione del “premio di maggioranza”, ritenendo fondata la questione sollevata dal TAR Sicilia Palermo.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto dalla sig.ra Cavallo Sara Silvana, candidata alla carica di consigliere comunale di Gela e prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” (collegata al candidato Sindaco sconfitto Spata). Con tale ricorso, la sig.ra Cavallo ha sostenuto che l’Ufficio Elettorale Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo dell’avv. Adriana Romina Morselli (eletta in una delle liste collegate al Sindaco Lucio Greco).

L’avv. Morselli si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Frattanto, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto – ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza – una nuova modalità di arrotondamento dei seggi favorevole alla sig.ra Cavallo.

Sulla base di quest’ultima norma, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto.

Di contro, in assenza della stessa, ovvero della declaratoria della sua illegittimità costituzionale, il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato atteso l’orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa, favorevole alla candidata, avv. Morselli.

Con apposita memoria, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – nell’interesse dell’avv. Morselli – hanno chiesto al TAR Sicilia Palermo di sospendere il giudizio e di sollevare una questione di legittimità costituzionale in ordine alla suddetta norma di interpretazione autentica.

Il TAR Sicilia Palermo, sez. I, sospendendo il giudizio e ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha rilevato che la suddetta norma di interpretazione autentica “appare del tutto irrazionale” giacché adottata “in assenza dei presupposti per un intervento chiarificatore” oltre a porsi “in contrasto con il principio di ragionevolezza enucleabile dall’art. 3 comma 2 della Cost. in quanto, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la sua formulazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”.

Il TAR ha, inoltre, evidenziato come la suddetta norma viola l’art 24 Cost., in quanto “destinata ad incidere a vantaggio di una delle due parti del giudizio pendente” e si pone, altresì, in contrasto con “il principio del giusto processo”.

Successivamente, l’Avv. Morselli – con il patrocinio degli avv.ti Rubino e Impiduglia – ha depositato innanzi alla Corte Costituzionale apposita memoria, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta norma di interpretazione autentica.

La Corte Costituzione – Presidente Giuliano Amato, Relatore Nicolò Zanon – ha dichiarato incostituzionale la norma regionale siciliana, rilevando come la stessa (in contrasto con il principio di ragionevolezza) attribuisca alla disposizione interpretata “un significato non desumibile dal suo testo originario”, producendo “effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale (materia in cui “affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo”) e ledendo “l’affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori)”.

Con la suddetta sentenza, la Corte Costituzionale, dunque, ha stigmatizzato “il ricorso fittizio all’interpretazione autentica”, sintomatico di un “uso improprio della funzione legislativa”.

La sentenza della Corte Costituzionale ha un’immediata refluenza sul giudizio pendente innanzi al TAR e proposto dalla sig.ra Cavallo Sara Silvana.

Il TAR, infatti, non potrà che prendere atto dell’incostituzionalità della suddetta norma di interpretazione autentica e confermare l’Avv. Morselli nella carica di Consigliere Comunale di Gela.

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Riccardo

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