PROROGA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL
TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 74/2013 E
SS.MM.II..
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, concernente:
“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
VISTO, in particolare, l’art. 4 del citato D.P.R. il quale fissa i limiti di esercizio degli
impianti termici per la climatizzazione invernale, e, specificamente, dispone che l’esercizio degli
impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al
periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
b) Zona B ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo
c) Zona C ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
e) Zona E ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
f) Zona F nessuna limitazione
PRESO ATTO che il Comune di Enna rientra nella zona climatica “E” e, pertanto,
l’attivazione degli impianti termici è consentita, nel limite massimo di 14 ore giornaliere dal 15
ottobre al 15 aprile;
CONSIDERATO che il comune di Enna è ubicato in zona montana ed in questo periodo si
riscontrano temperature sensibilmente al di sotto della media stagionale che possono arrecare
ripercussioni negative sulla salute dei cittadini;
ATTESO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013, al comma 3, contempla che, al di fuori dei
periodi stabiliti, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore
alla metà di quella consentita in via ordinaria;
ATTESO che il successivo art. 5 del suddetto D.P.R. 74/2013, al comma 1, dispone che
“in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o
ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima
consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”;
TENUTO CONTO della necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini;
RITENUTO che sussistono le condizioni per poter prolungare il periodo annuale di
esercizio degli impianti termici di questo Comune, almeno fino al prossimo 18 aprile 2025, per
una durata massima giornaliera pari a 7 ore;
VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
RICHIAMATO il T.U. sull’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, ed, in
particolare, gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. In deroga a quanto dall’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ed ai sensi del successivo
art. 5, di ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici nel territorio comunale di
Enna fino al prossimo 18 aprile 2025, per una durata massima giornaliera di 7 ore.
2. Si dispone l’immediata informazione alla popolazione in merito all’adozione della
presente ordinanza, mediante pubblicazione all’Albo on-line e sulla homepage del sito
istituzionale dell’Ente.
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