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Enna: ordinanza Antincendio del Sindaco Maurizio Dipietro

Riccardo Maggio 6, 2021 10 minuti letti

Ordinanza Antincendio 2021.
IL SINDACO
Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o
abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
Considerato che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree
non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e
rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il
diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti
infestanti e insetti di varia natura;
Rilevato che l’avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una
contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di
patologie a carattere sanitario;
Accertato che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti
sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di
sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni
che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Preso atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni
ambientali registrati sull’intero territorio comunale;
Visti gli art. 423 e 424 del Codice Penale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773e s.m.i;
Viste le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;
Vista la Legge 21/11/2000, n°353 recante la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i;
Visto il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed
urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visto il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell’ 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l’art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. del 14/04/2006, n°14 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione. Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura –
A.R.S.E.A.”;
Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata
sulla GURS n°10 del 29/02/2008 “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 –
Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio
incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”;
Vista la Determinazione n°85 del 23/05/2008 e successivi aggiornamenti , con la quale è stato
adottato il piano di emergenza per il rischio di incendi di interfaccia, ai sensi dell’ O.P.C.M.
3606/2007;
Visto il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 0/04/2006 ed in
particolare l’art. 14 comma 8 lette b) che cosi recita ” all’art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: “6bis le disposizioni del presente articolo e dell’art. 256 non si applicano al materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco
delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi ,dichiarati dalle Regioni , la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è
sempre vietata”
Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sulle Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Visto il vigente Statuto Comunale;
Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle
campagne e nei boschi e prevenire esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed
infiammabili, in attesa della stesura dei regolamenti previsti dall’art.39 L.R.n.14 del 14/04/2006;
ORDINA
Art. 1
Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è fatto divieto, in
prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti
sul territorio comunale di:
 accendere fuochi;
 usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con
conseguente pericolo di innesco.
 dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell’anno che va dal 1 gennaio al 14 giugno e dal 16
ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale
derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>
Art. 2
 Tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di
Enna di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia
combustibile, fino a 20 metri dai cigli stradali. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo
le linee ferroviarie e lungo gli stradali, ove sono in corso lavori di incatramatura. È buona
norma tenere puliti da stoppie i confini. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di
danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da
ogni altra sanzione di Legge, saranno denunciati ai sensi dell’art. 650 C.P.
 All’atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti
di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, delle fasce
completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri dieci, – per la pulitura delle
coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc.. non è
possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quando stabilito dalle
norme in materia vigenti, (Decreto Legge n° 91 del 24.06.2014);
 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i
proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di
cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili
e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree
pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura
e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o
condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar
modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive,
di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e
quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le
condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia
dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con
avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso
inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,
provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all’assistenza della Forza
Pubblica.
Art. 3
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private,
nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di
proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una
fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.
Art. 4
Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà
preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite
dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che
ogni rischio sia scongiurato.
Art. 5
I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico,
hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un
raggio non inferiore a mt. 50,00.
Art. 6
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie,
hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di
scappamento un dispositivo parascintille.
Art. 7
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo
dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di
vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.
Art. 8
Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale
vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia
potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno.con obbligo di rimuovere il
materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.
SANZIONI
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale . le violazioni alle
norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie
1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito
sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi
dell’art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria
amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.199
2;
2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro
51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall’art. 40,comma 3 della legge regionale 6 aprile
1996, n° 16;
3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti
anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15
ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non
superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.
A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’ art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del giorno 01.07.2008 non in contrasto
ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.
RICORDA
– che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del
verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
– che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a
darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 Vigili del Fuoco (Tel. 115)
 Corpo Forestale (Tel. 1515)
 Arma Carabinieri (Tel. 112)
 Polizia di Stato (Tel. 113)
 Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)
 Guardia di Finanza (Tel. 117)
 Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0935 / 40309)
 Polizia Municipale ( Tel. 0935 / 40256).
DISPONE
 -che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
 -che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, e resa
pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune
(www.comune.enna.it).
 Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono
incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti
sanzionatori.
 La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al
Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna , al Servizio
Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia
Municipale di Enna, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario responsabile
dell’Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree
percorse dal fuoco.
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del
Fuoco sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Noemi Scarlata
Il DIRIGENTE Area 2
F.to Arch. Ing. V.Russo IL SINDACO
F.to Avv. Maurizio A. Dipietro

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