Divieto di accensione di fuochi d’artificio, utilizzo e sparo di petardi e mortaretti nel territorio di Enna dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
IL SINDACO
CONSIDERATO:
– che per tradizione e consuetudine le festività ed eventi di fine d’anno vengono celebrati con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti –Covid 19;
– che tale usanza comporta un oggettivo pericolo, anche per i materiali pirotecnici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, per coloro che li maneggiano e per coloro che dovessero essere fortuitamente colpiti;
– che l’uso di petardi e mortaretti, inoltre, può determinare una serie di conseguenze negative anche per la quiete pubblica, la sicurezza e l’incolumità delle persone;
– che analogamente è esposto ai medesime conseguenze negative tutto l’ambiente nonché gli animali domestici e non, presenti nel territorio;
RITENUTO necessario limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, in tutte le vie e piazze frequentate da persone ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di frequenza di pubblico;
RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare , in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
RITENUTO pertanto necessario disciplinare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;
VISTO l’art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l’art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
O R D I N A
nel periodo: da giorno 31 dicembre 2020 a giorno 6 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.lgs.267/2000
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga:
pubblicata sul sito internet del Comune di ENNA ed all’albo pretorio.
trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed ai Carabinieri, per il controllo sull’osservanza del presente provvedimento;
trasmessa al signor Prefetto di ENNA.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .
IL
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