divieto di accensione di fuochi d’artificio, utilizzo e sparo di petardi e mortaretti nel
territorio di Enna dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.
IL SINDACO
CONSIDERATO:
– che per tradizione e consuetudine le festività ed eventi di fine d’anno vengono celebrati con il
lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
– che tale usanza comporta un oggettivo pericolo, anche per i materiali pirotecnici dei quali è
ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi potenzialmente in grado di provocare danni
fisici, anche di rilevante entità, per coloro che li maneggiano e per coloro che dovessero essere
fortuitamente colpiti;
– che l’uso di petardi e mortaretti, inoltre, può determinare una serie di conseguenze negative anche
per la quiete pubblica, la sicurezza e l’incolumità delle persone;
– che analogamente è esposto ai medesime conseguenze negative tutto l’ambiente nonché gli animali
domestici e non, presenti nel territorio;
RITENUTO necessario limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano, in tutte
le vie e piazze frequentate da persone ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi
di frequenza di pubblico;
RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che
i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare , in via generale ed
assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando
si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate
le modalità prescritte per tale vendita;
RITENUTO pertanto opportuno vietare comportamenti che possano mettere a rischio
l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, nonché potenzialmente in contrasto con le vigenti
disposizioni per il contenimento della pandemia in tutto il territorio comunale;
VISTO l’art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza
dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo
abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l’art. 101 del
Regolamento di esecuzione del TULPS;
VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità
pubblica e sicurezza urbana”;
VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza
all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini;
CONSIDERATO sussistente il carattere della contingibilità e dell’urgenza del presente
provvedimento, nell’imminenza della celebrazione del Natale e del Capodanno;
O R D I N A
nel periodo: da giorno 31 dicembre 2023 a giorno 6 gennaio 2024, il divieto, su tutto il territorio
comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti
similari.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per
le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l’applicazione delle
conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del
D.lgs.267/2000
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga:
– pubblicata sul sito internet del Comune di ENNA ed all’albo pretorio.
– trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed ai Carabinieri, per il controllo sull’osservanza
del presente provvedimento;
– trasmessa al signor Prefetto di ENNA.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni entro 120 giorni ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica .
IL SINDACO
Avv. Maurizio Dipietro
Il Vice Sindaco
F.to Dr.ssa Ornella Romano
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