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  • Emergenza Coronavirus; il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ordina apertura villa Torre di Federico esclusivamente per soggetti affetti da particolari patologie o disabilità
  • Salute

Emergenza Coronavirus; il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ordina apertura villa Torre di Federico esclusivamente per soggetti affetti da particolari patologie o disabilità

Su Aprile 6, 2020 8 minuti letti

ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicazione dell’ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 14 del 3 aprile 2020. Riconoscimento delle cause di necessità allo spostamento
per necessità di salute. Riapertura della Villa comunale Torre di Federico esclusivamente per
soggetti affetti da particolari patologie o disabilità che richiedono lo svolgimento di attività fisica
all’aperto.
IL SINDACO
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede
che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’
insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito, con modificazioni nella
legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’
emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
VISTE altresì le ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e
nn°3 e 4 del 08.03.2020, n.5 del 13.3.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, n° 8, 9 e 10
del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020 e n° 13 del 01.04.2020 adottate dal Presidente della Regione
Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e
sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;
VISTA la circolare del Ministro degli Interni n.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 31 marzo 2020
che interpreta, per quanto riguarda il territorio nazionale, aspetti relativi al divieto di
assembramento e spostamenti di persone fisiche;
VISTA, altresì, l’ordinanza contingibile e urgente n.14 del 03.04.2020 del Presidente della Regione
Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;
RILEVATO che in Sicilia vige e trova applicazione l’ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n.14 del 03.04.2020 che, al fine di un coordinamento con le disposizioni nazionali, ha
abrogato tutte le precedenti ordinanze presidenziali contingibili ed urgenti ad eccezione delle
ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13.3.2020, n° 7 del 20.03.2020 (ad
eccezione dell’art.3 comma 5 che è abrogato dalla citata ordinanza n.14) e n° 10 del 23.03.2020;
PRESO ATTO che anche il massimo consesso della giurisdizione amministrativa ha
incidentalmente, in sede cautelare, riconosciuto la legittimità di “ambiti di possibile margine per
integrazioni territoriali su scala regionale in rapporto alle assai diverse situazioni del contagio e
delle sue prospettive da Regione a Regione” in relazione a provvedimenti “adottati in giorni
caratterizzati dal pericolo concreto ed imminente di un trasferimento massivo di persone e di
contagi dalle regioni già gravemente interessate dalla pandemia a quelle del Mezzogiorno, con la
conseguenza che gli atti dei Governatori hanno, ragionevolmente, imposto misure anche
ulteriormente restrittive quale prevenzione…” (Consiglio di Stato, sez. III^, decreto presidenziale
n.1611 del 31.03.2020);
RITENUTO necessario disciplinare, sull’intero territorio comunale, gli spostamenti all’interno del
territorio comunale con ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nel rispetto della normativa vigente in Sicilia;
RITENUTO che, limitatamente ai soggetti affetti da particolari patologie (fisiche o psichiche) o da
disabilità (cognitiva, intellettiva e relazionale) che hanno necessità, per motivi legati al loro
trattamento medico-sanitario, di svolgere saltuariamente attività all’aria aperta (passeggiate, attività
fisica), possono essere autorizzati gli spostamenti strettamente necessari, restando nei dintorni di
casa oppure accedendo alla Villa comunale Torre di Federico, che viene riaperta unicamente per
detti soggetti;
ORDINA
1. A tutti i cittadini di continuare ad attenersi, sino alla data del 13 aprile 2020, alle disposizioni
contenute nell’ordinanza contingibile e urgente n°14 del 03.04.2020 del Presidente della
Regione Siciliana e, quindi:
 le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate
ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
 è vietato l’accesso e/o il rientro nel territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici
o privati, da parte di ogni soggetto proveniente dai Comuni di cui all’art.3 dell’ordinanza
presidenziale n.14/2020, con le sole tassative eccezioni di cui al medesimo
articolo;
 è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale,
compreso il divieto per tutte le attività motorie di minori, anche accompagnati;
 gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono
consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
 è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco, nelle rivendite di tabacchi;
 è vietata l’apertura, nei giorni domenicali e festivi, di tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
 l’accesso ai passeggeri nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito nella misura
massima del 40% dei post omologati, in ogni caso garantendo la distanza minima
di un metro tra i passeggeri, con l’obbligo di delimitare adeguatamente lo spazio
riservato al conducente;
 sono sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati, comprese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e
non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
2 Sono integralmente recepiti dall’ordinanza presidenziale n.14/2020, con efficacia sul territorio
regionale, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020
e le ordinanze del Ministro della Salute del 20.03.2020 e del Ministro della Salute di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.03.2020;
3 Sono confermate e prorogate, per il periodo di validità della presente ordinanza, le prescrizioni
ed i divieti di cui all’ordinanza sindacale n.27 del 23 marzo 2020.
4 E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali,
con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in
prossimità della propria residenza o domicilio.
5 E’ autorizzato l’accesso alla Villa comunale Torre di Federico da lunedì 6 aprile e fino al 2
maggio delle persone autistiche, con Adhd, con disabilità fisiche e/o intellettive, con disturbi
del neurosviluppo e deficit neurosensoriali, residenti nel comune di Enna, accompagnate da
un adulto, preferibilmente un familiare, fermo restando l’obbligo in capo ai fruitori della
Villa di rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
6 L’ingresso alla Villa comunale Torre di Federico, potrà avvenire in maniera contingentata, a
turni della durata di 30 minuti per un massimo di 6 persone alla volta (tre utenti e tre accompagnatori),
dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle
18,30. A tale scopo sarà necessario effettuare una prenotazione il giorno precedente l’accesso
alla Villa, contattando il numero telefonico 093540548 o l’indirizzo di posta elettronica:
orasalute@comune.enna.it. L’accompagnatore dovrà produrre, all’atto della prenotazione
e/o delle successive verifiche, documentazione medica attestante lo stato di salute del soggetto
accompagnato.
7 La Polizia comunale, e le altre Forze per legge tenutevi, provvedano a fare rispettare la presente
ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui mancata osservanza
comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
8 La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Enna, con valore
di notifica individuale a tutti gli effetti di legge e la sua trasmissione, per gli adempimenti
di legge, al Sig. il Prefetto di Enna ed al Coordinamento della Presidenza della Regione
Siciliana (ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio
2020), tramite l’ANCI-Sicilia ed il Dipartimento regionale della Protezione civile.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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