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Emergenza Coronavirus: il rischio che si corre "all'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"

Su Marzo 9, 2020 4 minuti letti

La preoccupante emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus COVID – 19 c.d. “Coronavirus”, ha messo alla ribalta l’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, reato che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d’igiene, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Dunque rischiano di finire in carcere le persone che abbandonano i Paesi classificati quali “zone rosse” per ritornare nelle proprie località, spessocchè situate nel meridione, qualora violate le disposizioni del Dpcm dell’08 marzo 2020 disposte dal Governo, contenente misure necessarie e confacenti con le direttive di programmazione sanitaria e di prevenzione del contagio.
Ed è proprio alla luce della crescente percentuale di contagi da covid-19 che sono stati previsti da poche ore controlli serrati nelle stazioni,aeroporti e strada e ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’epidemia.
In particolare, secondo il dettato normativo delle due ordinanze nn. 3 e 4 dell’08-08-2020, il Presidente della Regione Sicilia, in applicazione del decreto ministeriale sopra citato, ha stabilito che chiunque non rispetti la quarantena, ovvero violi le limitazioni agli spostamenti di seguito elencate (comunicazione del proprio arrivo al Comune presso il quale si intende rimanere, ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente, al proprio medico curante, registrazione al sito web: costruiresalute.it, obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dal proprio arrivo con divieto di contatti sociali, di osservanza di divieto di spostamento..) è imputabile ai sensi 650 c.p. (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), qualora si perseguano per l’appunto tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica, puniti fino alla reclusione da 3 a 12 anni.
Per tutti coloro i quali invece verranno fermati e forniranno giustificazione senza valido riscontro, scatterà la denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità, l’articolo 650 del Codice penale punito con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro. La “veridicità” dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la raccomandazione alle forze dell’ordine è quella di ammonire il cittadino a dire la verità, ma in caso di riscontro negativo si procederà alla cattura.
Altre disposizioni riguardano poi alcune categorie di ristoratori, attività commerciali, alimentari, farmacie, ove i rispettivi gestori sono tenuti a predisporre le condizioni necessarie per garantire il rispetto della distanza interpersonale tra un soggetto e l’altro di almeno un metro, la cui inosservanza è sanzionata con la sospensione dell’attività , con l’ulteriore aggravio per le zone rosse di rispettare l’orario di apertura dalla 06,00 alle 18,00.
Competizioni sportive, attività scolastica e universitaria, cerimonie e funerali, celebrazioni eucaristiche.
Il monitoraggio delle dette misure, secondo l’art. 4 del dpcm prevede che il Prefetto, ove occorra, per l’esecuzione delle misure stesse, si avvalga delle Forze di Polizia, con il concorso del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Dunque oltre alla violazione delle cosiddette “zone rosse” che integra il reato di cui all’articolo 650 del codice penale si ricorda poi, anche al fine di evitare di incorrere nel più grave reato di cui all’articolo 438 del codice penale che le persone che provengono dalle suddette zone devono mettersi a disposizione della competente autorità sanitaria al fine di impedire il propagarsi dell’epidemia, rilevando, altresì, che la diffusione di false notizie sulla epidemia in corso sui social network può integrare il reato di ‘procurato allarme’ di cui all’articolo 658 del codice penale, che punisce con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da € 10 a € 516 “chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”.
Detta contravvenzione persegue ogniqualvolta l’autore in situazioni molto caotiche (quali la diffusione sul coronavirus) diffonda una falsa notizia che suscita il c.d. procurato allarme nei confronti delle persone presenti all’evento.
Si pensi a chi diffonde false notizie su un gruppo facebook seguito da migliaia di persone, circa la presenza nella propria città di un cittadino affetto da Coronavirus, ovvero al recente caso che vede indagate due ragazze di un centro siciliano che hanno diffuso un video sul web dichiarando di trovarsi in un locale pubblico, scherzando e sorridendo riferivano di provenire dalle “zone rosse”; l’imputazione verso le stesse sono adesso quelle di procurato allarme e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

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