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  • Salute

Covid, le regole da osservare a Pasqua e Pasquetta

Riccardo Aprile 4, 2021 5 minuti letti

Covid, le regole da osservare a Pasqua e Pasquetta

Fino al 5 aprile la Sicilia è zona rossa, come le altre regioni italiane. Le restrizioni in vigore tuttavia consentono alcune deroghe in occasione delle festività: a Pasqua e Pasquetta si avrà la possibilità di visitare amici e parenti (massimo due adulti ed eventuali minori di 14 anni) ma all’interno della stessa Regione e presso le loro abitazioni. Le deroghe concesse per le festività non si potranno applicare nei 31 comuni dov’è stata istituita la “zona rossa”, non in via preventiva come per tutte le regioni italiane, ma a causa della grave situazione epidemiologica dovuta all’incremento dei contagi. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, anche nei Comuni siciliani dichiarati “zona rossa” verranno comunque applicate le norme nazionali. Ecco quindi le regole valide fino lunedì:

Spostamenti
Gli spostamenti sono consentiti tra le 5 e le 22 per motivi di necessità, salute o lavoro. Viene consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, e comunque per non più di una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi. Nel limite delle due persone non si tiene conto però dei minori di 14 anni sui quali si eserciti la responsabilità genitoriale, o delle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Il modulo per l’autodichiarazione è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Le coppie che vivono in città diverse possono ricongiungersi dove hanno la residenza. Lo stesso vale per incontrare i figli minori, anche in caso di coppie divorziate o separate.

Negozi chiusi – Bar e ristoranti: solo asporto. Attività ricettive in funzione ma con restrizioni
I negozi restano chiusi tranne quelli che vendono beni essenziali: alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi. Restano aperti i negozi di abbigliamento per bambini, quelli di telefonia e i ferramenta. È vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.), ma anche all’aperto, nei pressi degli esercizi commerciali. È consentita la vendita con asporto di cibi e bevande dalle 5 alle 22: dalle 5 alle 18, senza restrizioni; dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina e altri esercizi simili (codice Ateco 56.3). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti alloggiati.

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Seconde case
Vi si può recare chi è proprietario o chi è in grado di dimostrare un affitto a lungo termine, stipulato prima del 14 gennaio 2021. La seconda casa deve essere vuota e può essere raggiunta solo dai componenti del nucleo familiare.

Attività sportive
È consentita l’attività sportiva nell’ambito del territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, solo se svolta in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.

Divieti nei Comuni dichiarati “zone rosse”
(Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro, Santa Maria di Licodia, Caltanissetta, Serradifalco, Trabia, Caltavuturo, San Mauro Castelverde, Acate, Scicli, Centuripe, Regalbuto, Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa, Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso, Partinico, Biancavilla, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Priolo Gargallo, Mazzarino, Montallegro, Sommatino e Pietraperzia).

1) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le seconde case (abitazioni non principali).
2) È consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali, raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e le attività imprenditoriali non differibili connesse al ciclo biologico di piante.
3) Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto.
4) Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
5) Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).
6) Chiusura dei centri commerciali o outlet.
7) Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
8) Rimane, inoltre, sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e riscaldamento.

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Riccardo

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