COMUNICATO UFFICIALE N. 23 – pubblicato il 9 luglio 2025
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2025/2026 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.
Si ricorda che nella pagina web https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.
POLIZZA INFORTUNI TESSERATI
Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.
La denuncia di sinistro, trasmessa dall’assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile al dominio:
www.eclaim.cloud
oppure accedendo al portale della LND attraverso il seguente link
https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni/infortuni
La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, entro 60 giorni dalla data dell’evento.
In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi dall’accadimento dell’evento, attraverso uno dei seguenti mezzi:
CONTATTI DA USARE SOLO PER I DECESSI
• Raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Casella Postale n. 241 – Via
Cordusio 4 – 20123 Milano
• PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: eclaim.tpa@pec.it
ASSISTENZA TESSERATI
Contact Center
Per informazioni sulle modalità di apertura sinistro e sulla polizza, è attivo il Contact Center eClaim raggiungibile al seguente numero: 02-50033122
Ticketing
Per qualsiasi problematica relativa ad un sinistro aperto, è attivo il servizio di Ticketing eClaim disponibile H24 7/7. Il tesserato può aprire un ticket dalla sua Area Privata eClaim.
POLIZZA RCT/O
I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) devono essere denunciati compilando il “modulo denuncia RCT” e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.
Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web
https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni
Si rappresenta, sin d’ora, che la società Willis Italia S.p.A. NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni poiché questi non sono gestiti da tale società.
SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND
È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi assicurativi, a tutela dei tesserati e dei dirigenti e per l’assistenza alle Società Sportive sui temi assicurativi.
Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:
1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO’ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare eClaim;
2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.
Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.
Per venire incontro alle esigenze delle Società Sportive e dei Tesserati, il servizio è attivo anche all’indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018, si informa che:
• Tutte le informazioni relative alle modalità di denuncia e gestione dei sinistri, comprese le istruzioni operative, i recapiti dei soggetti incaricati della gestione e i moduli necessari, sono disponibili e facilmente accessibili sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alla pagina:
https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni
È, inoltre, pubblicata la procedura per l’inoltro di eventuali reclami riguardanti il contratto o la gestione dei sinistri, nonché i recapiti dei soggetti a cui indirizzarli.
IMPORTI PREMI ASSICURATIVI
Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2025/2026 è pari ad euro 24,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.
Nell’ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad euro 24,00 – viene corrisposto in misura unica e non doppia.
Per quanto attiene i “Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2025/2026
– ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;
– ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;
– ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.
Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2025/2026 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14814-comunicato-ufficiale-n-23-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd-2025-2026/file
COMUNICATO UFFICIALE n. 25 – pubblicato il 10 luglio 2025
Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:
“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.
Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.
In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14819-comunicato-ufficiale-n-25-protocollo-d-intesa-figc-lnd-aiac-stagione-sportiva-2025-2026/file
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 – pubblicato il 10 luglio 2025
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 13/A della F.I.G.C., inerente l’errata corrige al Comunicato Ufficiale n. 7/A del 2 luglio 2025.
COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A
ERRATA CORRIGE AL C.U. 7/A DEL 2 LUGLIO 2025
A seguito di un mero refuso materiale, si comunica che non devono considerarsi incluse nell’all. A)
del menzionato Comunicato Ufficiale le società ORIONE 96 – matr. 730511 (Comitato Regionale Sardegna) e
A.S.D. VIRTUS CASTELLAMMARE 2024 – matr. 963609 (Comitato Regionale Sicilia).
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14821-comunicato-ufficiale-n-27-cu-13-a-figc-errata-corrige-al-cu-n-7-a-del-2-luglio-2025/file
COMUNICATO UFFICIALE n.32 – pubblicato il 10 luglio 2025
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 18/A della F.I.G.C., inerente l’introduzione del comma 2 bis, all’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.
COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A
Il Consiglio Federale
– visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 30 aprile 2025, riportante la delibera di modifica
dell’art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
– preso atto degli approfondimenti intervenuti con la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore
giovanile e scolastico in ordine alle modalità attuative della norma stessa;
– ritenuto opportuno conseguentemente introdurre il comma 2 bis, all’art. 137 del Codice di
Giustizia Sportiva;
– visto l’art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di introdurre il comma 2 bis, all’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato
sub A).
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14826-comunicato-ufficiale-n-32-cu-18-a-figc-modifica-art-137-introduzione-comma-2bis-cgs/file
COMUNICATO UFFICIALE n. 34 – pubblicato il 14 luglio 2025
In allegato i Comunicati Ufficiali n. 38, 39, 40, 41, 42 e 43 di Beach Soccer, relativi allo svolgimento della tappa del Campionato maschile Poule Scudetto e Poule Promozione e della Coppa Italia femminile di Beach Soccer 2025, competizioni tenutesi a Castellammare di Stabia (Na), dall’8 al 13 Luglio 2025.
COMUNICATO UFFICIALE n. 35 – pubblicato il 14 luglio 2025
CIRCOLARE n.xx del xx luglio 2025
Oggetto:
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.xx-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
COPPA ITALIA PROMOZIONE
Si informa che le gare del primo turno della Coppa Italia di Promozione si giocheranno:
Gare di Andata: Sabato 13/Domenica 14 Settembre 2025
Gare di Ritorno: Sabato 20/Domenica 21 Settembre 2025
AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.
Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:
SCICLI BRUFFALORI SSD ARL
SCILLIERI ALICE NATA IL 13/08/2009 ID. 1855828
ART. 107 N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 473 della L.N.D. (285/A F.I.G.C.) del 9 maggio 2025, Mercoledì 23 Luglio 2025 scadrà il termine per il deposito delle liste di svincolo da parte di società dilettantistiche, per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs 36/2021 e che abbiano un vincolo pluriennale.
Tale deposito delle liste di svincolo deve essere effettuato attraverso la piattaforma telematica LND.
Il tesseramento dei /delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2025
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 – pubblicato il 9 luglio 2025
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2025/2026 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.
Si ricorda che nella pagina web https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.
POLIZZA INFORTUNI TESSERATI
Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.
La denuncia di sinistro, trasmessa dall’assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile al dominio:
www.eclaim.cloud
oppure accedendo al portale della LND attraverso il seguente link
https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni/infortuni
La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, entro 60 giorni dalla data dell’evento.
In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi dall’accadimento dell’evento, attraverso uno dei seguenti mezzi:
CONTATTI DA USARE SOLO PER I DECESSI
• Raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Casella Postale n. 241 – Via
Cordusio 4 – 20123 Milano
• PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: eclaim.tpa@pec.it
ASSISTENZA TESSERATI
Contact Center
Per informazioni sulle modalità di apertura sinistro e sulla polizza, è attivo il Contact Center eClaim raggiungibile al seguente numero: 02-50033122
Ticketing
Per qualsiasi problematica relativa ad un sinistro aperto, è attivo il servizio di Ticketing eClaim disponibile H24 7/7. Il tesserato può aprire un ticket dalla sua Area Privata eClaim.
POLIZZA RCT/O
I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) devono essere denunciati compilando il “modulo denuncia RCT” e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.
Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web
https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni
Si rappresenta, sin d’ora, che la società Willis Italia S.p.A. NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni poiché questi non sono gestiti da tale società.
SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND
È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi assicurativi, a tutela dei tesserati e dei dirigenti e per l’assistenza alle Società Sportive sui temi assicurativi.
Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:
1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO’ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare eClaim;
2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.
Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.
Per venire incontro alle esigenze delle Società Sportive e dei Tesserati, il servizio è attivo anche all’indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018, si informa che:
• Tutte le informazioni relative alle modalità di denuncia e gestione dei sinistri, comprese le istruzioni operative, i recapiti dei soggetti incaricati della gestione e i moduli necessari, sono disponibili e facilmente accessibili sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alla pagina:
https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni
È, inoltre, pubblicata la procedura per l’inoltro di eventuali reclami riguardanti il contratto o la gestione dei sinistri, nonché i recapiti dei soggetti a cui indirizzarli.
IMPORTI PREMI ASSICURATIVI
Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2025/2026 è pari ad euro 24,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.
Nell’ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad euro 24,00 – viene corrisposto in misura unica e non doppia.
Per quanto attiene i “Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2025/2026
– ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;
– ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;
– ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.
Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2025/2026 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14814-comunicato-ufficiale-n-23-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd-2025-2026/file
COMUNICATO UFFICIALE n. 25 – pubblicato il 10 luglio 2025
Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:
“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.
Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.
In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”
ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si rammenta alle società che l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all’adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n.36 del 7 Aprile 2025.
Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link Modulistica | LND Sicilia .
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal rappresentante legale della Società utilizzando il link Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche , stampando l’iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L’iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.
PORTALE SERVIZI F.I.G.C. – ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA
INDICAZIONI GENERALI:
Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it. e, selezionando la funzione variazione organigramma, aggiornare i propri organigrammi per la corrente stagione sportiva.
A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.
Le Società dovranno eventualmente rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio direttivo che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre ad aggiungere nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto “Seleziona esistente” e scegliendo la stagione sportiva precedente.
Il Consiglio Direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).
Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti “Altri dirigenti” non deve essere prodotto verbale.
Ogni variazione all’organigramma successiva alla prima, dovrà essere inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.
Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l’affiliazione.
Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:
supportotecnico@figc.it
PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA
Creare nuova pratica e SALVARLA per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente
In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell’anagrafica dei dimissionari
Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce “autorizzato alla firma” se delegato
Quando l’organico sarà completato, SALVARE la pratica e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE (si trova nell’organigramma in corrispondenza del nominativo del presidente, a destra (voce documenti) deve essere scaricato, compilato, e firmato dal SOLO PRESIDENTE)
Caricare alla voce “allegati – Autocertificazione NOIF” il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato
Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti
Salvare la pratica e “rendere definitiva”
Scaricare il modulo censimento, da prelevare alla voce “allegati – elenco dei nominativi…”; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti
Caricare sempre alla medesima voce “allegati – elenco dei nominativi…” il modulo censimento precedentemente scaricato, compilato e scansionato
SALVARE, RENDERE DEFINITIVA la pratica e successivamente INVIARE la pratica.
In caso di cambio del legale rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:
IL NUOVO VERBALE DI ASSEMBLEA TIMBRATO e sottoscritto dal presidente e dal segretario di assemblea, dal presidente uscente se presente, e dal NUOVO PRESIDENTE per accettazione
DIMISSIONI FIRMATE
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI PRESIDENTI ENTRANTE ED USCENTE
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE RILASCIATO DALL’ADE
MUTAMENTO DENOMINAZIONE, MUTAMENTO SEDE SOCIALE, MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE , FUSIONI, SCISSIONI, CONFERIMENTO D’AZIENZA – ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF – Stagione Sportiva 2025/2026
Si comunica alle Società affiliate che è attivo fino al 15 luglio 2025 il Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link Home – FIGC (basta andare con il mouse per aprirlo) per l’inserimento delle proprie istanze, relative alla stagione sportiva 2025/2026, riguardanti le operazioni straordinarie di:
MUTAMENTO DENOMINAZIONE
MUTAMENTO SEDE SOCIALE
MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE
FUSIONI
SCISSIONI
CONFERIMENTO D’AZIENZA.
Per le operazioni di MUTAMENTO DENOMINAZIONE, MUTAMENTO SEDE SOCIALE, MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE è necessario utilizzare il facsimile di Statuto presente nel nostro sito istituzionale al link Comitato Sicilia | LND Sicilia, nella sezione Modulistica .
La pratica di SCISSIONE, nel Portale Anagrafe Federale, deve essere inserita dalla società che si scinde, ed in caso di nuova società che riceve un ramo di azienda o tutta l’azienda, prima deve essere inserita ed approvata dalla F.I.G.C. l’affiliazione della nuova società.
La pratica di FUSIONE deve essere inserita dalla società che prosegue l’attività sportiva, ed in caso di nuova società, prima deve essere inserita ed approvata dalla F.I.G.C. l’affiliazione della nuova società.
AFFILIAZIONI
Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2025/2026, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link Home – FIGC (basta andare con il mouse per aprirlo) .
Si raccomanda di utilizzare l’Atto Costitutivo e lo Statuto presente nel nostro sito istituzionale al link Comitato Sicilia | LND Sicilia, nella sezione Modulistica, nei quali sono presenti le modifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, pubblicate nella Circolare n. 56 del 7 Aprile, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti .
Si invitano le Società a prendere visione delle “Slide”, allegate al presente Comunicato Ufficiale, riguardanti utili riferimenti normativi e chiarimenti, in relazione alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF – s.s. 2025/2026.
PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI
Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.
In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.
Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti
OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI
Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2025/26:
“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”
In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA
FIFA LEGAL PORTAL
Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal-fifa-com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA
CLEARING HOUSE
L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.
FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.
Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org
Link
https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf
per info scrivere a fch@figc.it
CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI
Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l’attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.
Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall’art. 3 comma 3.1 dell’Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l’invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.
Sarà obbligatorio quindi inserire l’indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.
Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito del C.R.Sicilia)
https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/news/2025-07/Censimento%20calciatori.pdf
ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l’8 agosto 2024
A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:
a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di
Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto
l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.
b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B
Femminile di Calcio a Cinque
Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili
Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile
A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo
di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
E’ data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.
e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti
Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.
APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE
Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI
Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI
Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI
CHIUSURA PER FERIE ESTIVE
Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale resteranno CHIUSI dall’11 al 14 agosto 2025
ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D.
Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
e-mail: w.costantino@lnd.it
Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
AFFARI GENERALI – C.E.D
Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it
ATTIVITÀ AGONISTICA
Giovanni Cutrera (LND) Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it
PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
Fabio Giattino (SGS) Telefono: 091 6808422
e-mail: sicilia.sgs@lnd.it
PEC: sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it
Paolo Mendola (C5) Telefono: 091 6808475
e-mail: sicilia.dr5@lnd.it
Giovanni Cutrera (Femm.le a 11) Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it
SEGRETERIA
Simona Boatta Telefono: 091 6808416
PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it
Francesco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it
PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it
Giusy Cusimano Telefono: 091-6808472
e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it
Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it
TESSERAMENTO
Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
Giuliano Brucato Telefono: 091 6880834
Andrea Giarrusso Telefono: 091 6808204
e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA
Giudice Sportivo
e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
PEC: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it
Corte Sportiva d’Appello Territoriale
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
Tribunale Federale Territoriale
PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it
UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
Responsabile Regionale: Maximiliano Birchler Telefono: 091 6808406
e-mail: sicilia.dr5@lnd.it
PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it
UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473
e-mail: sicilia.femminile@lnd.it
PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it
UFFICIO CAMPI SPORTIVI
Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424
e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.
COMUNICATO UFFICIALE n.1 SGS del 14 luglio 2025
In relazione alle norme di uso generale, relative all’attività di Settore Giovanile Scolastico, si rimandano le Società a prendere visione del Comunicato Ufficiale n.1 SGS Nazionale del 14 luglio 2025.
Di seguito, i link per accedere al suddetto C.U. ed ai suoi relativi Allegati.
https://www.figc.it/media/276343/cu-n1-figc-sgs-stagione-sportiva-2025-2026.pdf
Allegato 1 – Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2025 2026
https://www.figc.it/media/276366/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2025-2026.pdf
Allegato 2 – Modulo Di Presentazione Società 2025 2026
https://www.figc.it/media/276169/allegato-2-modulo-di-presentazione-societ%C3%A0-2025-2026.doc
Allegato 3 – Vademecum Censimento Online Sgs Manuale Tecnico
https://www.figc.it/media/276170/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf
Allegato 4 – LOCANDINA FIGC Modalità Di Gioco Attività Di Base A3
https://www.figc.it/media/276171/allegato-4-locandina-figc-modalit%C3%A0-di-gioco-attivita-di-base-a3.pdf
Allegato 5A – Regole Del Gioco U6 U7
https://www.figc.it/media/276172/allegato-5a-regole-del-gioco-u6-u7.pdf
Allegato 5B – Regole Del Gioco U6 U7 Futsal
https://www.figc.it/media/276173/allegato-5b-regole-del-gioco-u6-u7-futsal.pdf
Allegato 6A – Regole Del Gioco U8 U9 Futsal
https://www.figc.it/media/276174/allegato-6a-regole-del-gioco-u8-u9.pdf
Allegato 6B – Regole Del Gioco U8 U9 Futsal
https://www.figc.it/media/276175/allegato-6b-regole-del-gioco-u8-u9-futsal.pdf
Allegato 7A – Regole Del Gioco U10 U11
https://www.figc.it/media/276176/allegato-7a-regole-del-gioco-u10-u11.pdf
Allegato 7B – Regole Del Gioco U10 U11 Futsal
https://www.figc.it/media/276177/allegato-7b-regole-del-gioco-u10-u11-futsal.pdf
Allegato 8A – Regole Del Gioco U12 U13
https://www.figc.it/media/276178/allegato-8a-regole-del-gioco-u12-u13.pdf
Allegato 8B – Regole Del Gioco U12 U13 Futsal
https://www.figc.it/media/276179/allegato-8b-regole-del-gioco-u12-u13-futsal.pdf
Allegato 9 – Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2025 2026
https://www.figc.it/media/276180/allegato-9-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2025-2026.pdf
Allegato 10 – FAC SIMILE Richiesta Autorizzazione Preventiva Provini
https://www.figc.it/media/276346/allegato-10-fac-simile-richiesta-autorizzazione-preventiva-provini.doc
Allegato 11 – MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI
https://www.figc.it/media/276182/allegato-11-modulo-fac-simile-centri-estivi.pdf
Allegato 12 – MODULO FAC SIMILE OPEN DAY
https://www.figc.it/media/276183/allegato-12-modulo-fac-simile-open-day.pdf
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 – pubblicato il 15 luglio 2025
Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2025/2026
a rettifica di quanto pubblicato con C.U. n. 02 in data 11 luglio 2025
1 TESSERAMENTO
Disposizioni generali
1.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”
La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.
Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all’interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.
Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.
Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.
A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.
Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.
1.2 “Giovani”
ART. 31 NOIF
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Norme transitorie
In via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2025/2026 è consentito, in deroga agli artt. 31e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei/delle calciatori/calciatrici della classe 2009, con vincolo “giovani dilettanti” (Com. Uff. 234/A del 27.03.2025).
Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all’interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
A seguito della compilazione della modulistica online, con l’inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal/dalla calciatore/calciatrice, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal Presidente della Società.
Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l’obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.
1.3 “Giovani dilettanti”
ART. 32 NOIF
1. I calciatori/calciatrici:
a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
1.bis Ai calciatori/alle calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.39.1bis delle NOIF.
I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Norme transitorie
Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND.
Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.
Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.
In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici (Com. Uff. 325/A del 19.06.2025).
Il tesseramento “giovani dilettanti” viene predisposto e acquistato all’interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
1.4 “Giovani di serie”
ART. 33 NOIF
1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.
2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le
forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato\a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:
a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;
b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest’ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell’opzione;
c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all’art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.
A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.
Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.
Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.
5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.
6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a titolo definitivo.
Norme transitorie
Per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.
Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.
Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.
Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori / calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. (Com. Uff. 6/A del 01.07.2025)
1.5 “Giovani” Stranieri
Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Si precisa che eventuali richieste di tesseramento potranno essere avanzate se in conformità a quanto previsto dai Regolamenti F.I.F.A. e da F.I.G.C. Pertanto, si invita a prendere visione della “Guida alla scelta dell’eccezione” s/s 2025/2026. (All.1)
1.6 Rinnovo Tesseramento presso l’attuale Società
Il termine per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici giocatori/giocatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal 15 maggio al 25 giugno 2026.
Il tesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche. – Com. Uff. 285/A del 09.05.2025
Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato da FIGC entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diversi da quelli/quelle di cui all’art. 33/2 NOIF) – Com. Uff. 212/A del 21.03.2025
2 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI
ART. 40 NOIF
Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.
Specificatamente a quanto richiamato nell’art. 40.3 delle N.O.I.F., l’autorizzazione all’emissione della deroga al tesseramento, rilasciata dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dovrà essere richiesta per le categorie “PULCINI” e seguenti.
Per ciò che concerne le categorie “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI” il rilascio della Carta Assicurativa in deroga alle disposizioni di tesseramento vigenti, saranno a cura esclusiva dei Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali di competenza previo valutazioni circa i requisiti sotto indicati.
In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
Modalità attuative
Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere esclusivamente inviate tramite PEC a tesseramento.sgs@pec.figc.it – (per le Società Professionistiche per i calciatori Giovani di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) – solo se corredate dall’intera documentazione di seguito indicata:
− modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
− nuova certificazione anagrafica del nucleo familiare;
− certificato di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;
− documentazione attestante l’esigenza familiare al trasferimento di residenza.
Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se prive di idonea documentazione.
L’invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.
Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
In caso di momentanea domiciliazione del nucleo familiare in altra regione o provincia, di altra regione non confinante con quella di residenza, il tesseramento potrà eccezionalmente essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per comprovate esigenze familiari che garantiscano il trasferimento del nucleo familiare fino al termine della stagione sportiva.
Modalità attuative
Le richieste per il rilascio del parere favorevole al tesseramento devono essere esclusivamente inviate tramite PEC a tesseramento.sgs@pec.figc.it (per le Società Professionistiche per il tesseramento Giovane di Serie inserite sul portale di tesseramento FIGC) solo se corredate dall’intera documentazione di seguito indicata:
− modulo di tesseramento (compilato e sottoscritto);
− certificazione anagrafica del nucleo familiare in corso di validità;
− dichiarazione di domicilio del nucleo familiare corredata da copia documento identità del dichiarante;
− certificazione di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore;
− idonea documentazione atta a dimostrare la momentanea necessità di trasferimento del nucleo familiare (certificazione lavorativa di almeno uno dei genitori per attività svolta nella regione di domicilio).
Le richieste saranno valutate singolarmente e respinte se presentate prive di idonea documentazione.
L’invio della richiesta per il rilascio del parere favorevole al tesseramento in modalità diversa da quella sopra indicata non verrà presa in considerazione.
Il tesseramento avrà decorrenza dalla data di rilascio del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Detto parere ha validità annuale nel corso della quale i calciatori potranno:
essere inseriti nelle liste suppletive previste dall’art. 107 delle NOIF. In tal caso il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell’ambito della regione di domicilio del nucleo familiare previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate o nell’ambito della regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di residenza del nucleo familiare (per rientro del nucleo familiare nella località di residenza);
essere trasferiti a titolo definitivo o temporaneo presso Società aventi sede nella regione di domicilio previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica secondo le procedure sopra indicate.
Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 Dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l’iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità.
Modalità attuative
Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, o il rinnovo del tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività indicando:
presenza di un tutor nominato dalla Società nell’ambito delle figure professionali appartenenti all’organico dirigenziale della Società stessa;
presenza di uno psicologo nello staff professionale della Società stessa;
presenza costante di un dirigente della Società all’interno della struttura ospitante;
livello qualitativo della struttura individuata ad ospitare il giovane;
livello qualitativo della struttura individuata per la somministrazione del vitto giornaliero offerto al giovane;
NUOVO
adozione delle politiche di safeguarding FIGC con particolare riferimento al Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, al Codice di Condotta e alla nomina del Responsabile Safeguarding;
adozione delle specifiche policy in materia di tutela dei minori e previsione di uno specifico delegato interno alla Tutela dei Minori ovvero al coordinamento interno per la cura e il benessere dei minori (requisito obbligatorio per le società dal 3°livello di qualità).
Tali richieste saranno valutate tenendo conto anche dei requisiti delle Società richiedenti che garantiscano al giovane un idoneo percorso formativo.
Con la concessione della deroga o del rinnovo della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.
In assenza di tali condizioni o disattese nel corso della stagione sportiva, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato o revocato.
Il tesseramento in deroga potrà altresì essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.
In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell’ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
La FIGC dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.
La deroga (o il suo rinnovo) non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l’inserimento nelle liste suppletive previste dall’art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga / con rinnovo deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga (o il suo rinnovo) è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall’art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 15 luglio 2025 per le Società Professionistiche e per le Società Femminili partecipanti al campionato Serie A, dal 1° al 23 luglio 2025 per le Società Dilettantistiche e per le Società Femminili partecipanti al Campionato Serie B o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nei periodi stabiliti dai Comunicati Ufficiali dandone tempestiva comunicazione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
Le richieste di tesseramento in deroga devono essere esclusivamente inviate a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) e, per le Società Professionistiche, inserite sul portale di tesseramento FIGC, entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (31 dicembre).
Le richieste di rinnovo del tesseramento in deroga devono essere esclusivamente inviate a mezzo raccomandata, tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale (15 settembre). In assenza di rinnovo della deroga il tesseramento sarà revocato d’autorità.
Il tesseramento avrà decorrenza dalla data del rilascio della deroga da parte del Presidente Federale.
I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2025/2026 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con Com. Uff. n .4/A del 01.07.2025.
3 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO
3.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)
Art. 42/1/c delle NOIF – Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l’eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca.
La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.
Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.
Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.
3.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI
SVINCOLO PER RINUNCIA
(Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)
Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell’Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti:
Da lunedì 1° dicembre 2025 a lunedì 15 dicembre 2025 (martedì 16 dicembre per le Società Professionistiche)
Vale data deposito telematico – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da martedì 16 dicembre 2025 (mercoledì 17 dicembre per le Società Professionistiche).
I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)
(Comma 6) – I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.
SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA
(Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)
(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.
Le restanti categorie (Giovanissimi e Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
In analogia a quanto previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F. Il calciatore/calciatrice “giovane” che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 31 Marzo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente. La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC al Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice.
Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione.
Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/della calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.
Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse.
Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/la calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati ovvero la espressa rinuncia scritta, è considerata adesione alla richiesta del/della calciatore/calciatrice e il Comitato competente, qualora vi siano le condizioni previste al comma 1 dell’art. 109 NOIF, provvede a dichiarare d’autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3 dell’art. 109 NOIF.
Nel caso di opposizione della società, il Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3 dell’art. 109 NOIF, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. Il Comitato competente, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato competente.
-Com. Uff. 274/A del 30.04.2025
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente, con le procedure di trasmissione da esso previste, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.
3.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”
I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE n. 25 – pubblicato il 10 luglio 2025
Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:
“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.
Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.
In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”
3. COMUNICAZIONI DELL’ UFFICIO DEL COORDINATORE
ELENCO DEGLI OPEN DAYS E CAMPUS ESTIVI REGOLARMENTE AUTORIZZATI
SOCIETÀ COMUNE PERIODO TIPOLOGIA
PALERMO FOOTBALL CLUB TORRETTA 16/20-06-2025 LUDICO SPORTIVO, AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
FAIR PLAY MESSINA MESSINA 23/26-06-2025 LUDICO SPORTIVO, AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
CATANIA F.C. POZZALLO 15/21-06-2025 LUDICO SPORTIVO
CATANIA F.C. CATANIA 23-06 4-07 2025 LUDICO SPORTIVO
REAL PALAZZOLO PALAZZOLO ACREIDE 09-06 01-08 2025 LUDICO SPORTIVO
RENZO LO PICCOLO TERRASINI TERRASINI 3-07-2025 CALCIO A 11
RENZO LO PICCOLO TERRASINI TERRASINI 10-07-2025 CALCIO A 11
ACADEMY PALERMO CALCIO PALERMO 1/31-07-2025 AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO TECNICO
VILLABATE VILLABATE 17/6 – 25/7 2025 PERFEZIONAMENTO TECNICO
FAIR PLAY MESSINA MESSINA 2/7 – 17/7 2025 PERFEZIONAMENTO TECNCO
RENZO LO PICCOLO TERRASINI 1/7 – 31/8 2025 PERFEZIONAMENTO TECNICO
LAGOREAL ENNA 1-07-2025 PERFEZIONAMENTO TECNICO
PATERNO’ CALCIO RAGALNA 9/6 – 11/6 2025 PERFEZIONAMENTO TECNICO
ENNA CALCIO ENNA 9/7 – 19/7 2025 AVVIAMENTO AL CALCIO
CALCIO SICILIA PALERMO 1/7 – 28/7 2025 LUDICO SPORTIVO
ATLETICO SIRACUSA SIRACUSA 1/7 – 8/7 AVVIAMENTO AL CALCIO
ENNA CALCIO ENNA 2/7 e 3/7 e 14/7 AVVIAMENTO AL CALCIO
RENZO LO PICCOLO TERRASINI 16/7 e 23/7 AVVIAMENTO AL CALCIO
AGIRA AGIRA 5/7 AVVIAMENTO AL CALCIO
ATLETICO PALERMO PALERMO 1/7 – 11/7 AVVIAMENTO AL CALCIO
CITTA’ DI CARINI CARINI Luglio 2025 AVVIAMENTO AL CALCIO
ACADEMY ETNA SOCCER PATERNO’ 14/7 AGONISTICO
4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETA’ DI PURO SETTORE GIOVANILE
Secondo quanto pubblicato sul C.U. 415 LND (234/A FIGC), del 27 marzo 2025, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2009, con vincolo annuale.
DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2025/2026
Il Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 21 maggio 2025 – Prot. n. 28107/SS 24-25, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2025/2026 all’art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.
1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE
Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:
GIORNI ORARIO ORARIO
Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00
Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura
Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00
Sabato Chiusura Chiusura


