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Calcio le comunicazioni della LND Sicilia

Riccardo Febbraio 13, 2025 59 minuti letti

COMUNICATO UFFICIALE n. 147/A – pubblicato il 15 gennaio 2025
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale
βˆ’ preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
βˆ’ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessitΓ  di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
βˆ’ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
– il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si Γ¨ svolta la gara alla quale si riferisce;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte Γ¨ fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si Γ¨ svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte;
– il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte Γ¨ ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
– il termine entro cui il Giudice Γ¨ tenuto a pronunciarsi Γ¨ fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui Γ¨ stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui Γ¨ stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, Γ¨ fissato alle ore 24:00 del giorno in cui Γ¨ stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte Γ¨ fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
– il termine entro cui la controparte puΓ² ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, Γ¨ fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, Γ¨ fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale Γ¨ fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali Γ¨ stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti Γ¨ fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrΓ  essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, Γ¨ onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE n. 148/A – pubblicato il 15 gennaio 2025
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

βˆ’ preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
βˆ’ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessitΓ  di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
βˆ’ visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
βˆ’ i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
βˆ’ il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, Γ¨ fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si Γ¨ svolta la gara;
βˆ’ i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarΓ  pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
βˆ’ il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, Γ¨ fissato alle ore 24.00 del giorno in cui Γ¨ stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
βˆ’ il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni Γ¨ stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
βˆ’ il termine entro cui la controparte puΓ² ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, Γ¨ fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
βˆ’ il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale Γ¨ fissato alle ore 18.00 del giorno in cui Γ¨ stato depositato il reclamo;
βˆ’ il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali Γ¨ stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti Γ¨ fissato alle ore 13.00 del giorno in cui Γ¨ fissata l’udienza;
βˆ’ al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrΓ  essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, Γ¨ onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE n. 149/A – pubblicato il 15 gennaio 2025
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2e CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – (Stagione Sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale
βˆ’ preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle societΓ  seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2024/2025, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette societΓ  al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026;
βˆ’ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessitΓ  di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
βˆ’ visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso della parte interessata:
βˆ’ i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
βˆ’ il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, Γ¨ fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si Γ¨ svolta la gara;
βˆ’ i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarΓ  pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.
Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalitΓ  del procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
βˆ’ il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, Γ¨ fissato alle ore 24.00 del giorno in cui Γ¨ stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
βˆ’ il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni Γ¨ stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
βˆ’ il termine entro cui la controparte puΓ² ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, Γ¨ fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
βˆ’ il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale Γ¨ fissato alle ore 18.00 del giorno in cui Γ¨ stato depositato il reclamo;
βˆ’ il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali Γ¨ stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti Γ¨ fissato alle ore 13.00 del giorno in cui Γ¨ fissata l’udienza;
βˆ’ al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrΓ  essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, Γ¨ onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE n. 151/A – pubblicato il 15 gennaio 2025
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE PRIME CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE ULTIME SEI CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale
βˆ’ preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime 4 gare del Campionato di Serie C Femminile, alle eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle eventuali gare di spareggio tra le ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores e alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale (stagione sportiva 2024/2025);
βˆ’ ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessitΓ  di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
βˆ’ visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visti gli artt. 65 e 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
βˆ’ visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
– il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, Γ¨ fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si Γ¨ svolta la gara;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte Γ¨ fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si Γ¨ svolta la gara;
– il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte Γ¨ ridotto alle ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
– il termine entro cui il Giudice Γ¨ tenuto a pronunciarsi Γ¨ fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui Γ¨ stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui Γ¨ stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalitΓ  del procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, Γ¨ fissato alle ore 24:00 del giorno in cui Γ¨ stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
– il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte Γ¨ fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
– il termine entro cui la controparte puΓ² ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, Γ¨ fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza in camera di consiglio, Γ¨ fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale Γ¨ fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali Γ¨ stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti Γ¨ fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrΓ  esser effettuato a mezzo pec o fax, comunque, esser depositato presso il competente organo di giustizia nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, Γ¨ onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

RECUPERO GARE INTERROTTE
Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall’Art. 33, β€œLo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalitΓ  di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attivitΓ  ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle societΓ  che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonchΓ© lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilitΓ  del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltΓ  di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le societΓ , nonchΓ© i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalitΓ  fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati Γ¨ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalitΓ :
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano giΓ  tesserati per le due SocietΓ  Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente nΓ© possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attivitΓ  di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di societΓ  inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di societΓ  e di tesserati.
Per le predette gare, nonchΓ© per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la societΓ  inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilitΓ  di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non puΓ² essere disputata per colpa della societΓ  inadempiente, la quale Γ¨ assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della societΓ  inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI β€œNON PROFESSIONISTI”, β€œGIOVANI DILETTANTI E CALCIATORI/CALCIATRICI DI CALCIO A 5, PER I QUALI SIA INTERVENUTA, LA DECADENZA DEL TESSERAMENTO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO AI SENSI DELL’ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.
In applicazione di quanto pubblicato sul c.u. 482 lnd (276/a figc) del 29/06/2024, i calciatori che hanno risolto il rapporto contrattuale, secondo i requisiti riportati sopra, potranno tesserarsi in favore di una nuova societa’ in ambito dilettantistico entro 31 gennaio 2025.
ricordiamo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/25 per il calcio a 11 (art. 95.2)
per quanto riguarda il calcio a 5, nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice puΓ² essere tesserato per un massimo di tre societΓ , ma puΓ² giocare solo per due di queste (art. 39.1 bis)

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI β€œGIOVANI DILETTANTI” E β€œNON PROFESSIONISTI” DA SOCIETΓ€ DILETTANTISTICHE A SOCIETΓ€ PROFESSIONISTICHE
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, Lunedi’ 3 febbraio 2025 scadrΓ  il termine del trasferimento di calciatori con status β€œGiovane Dilettante” e β€œNon professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da societΓ  dilettantistiche a societΓ  professionistiche

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI β€œGIOVANI DI SERIE” DA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A SOCIETA’ DILETTANTISTICHE
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, Lunedi’ 3 febbraio 2025 scadrΓ  il termine del trasferimento di calciatori con status β€œGiovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da societΓ  professionistiche a societΓ  dilettantistiche

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATRICI β€œGIOVANI DILETTANTI” E β€œNON PROFESSIONISTE” DA SOCIETΓ€ DILETTANTISTICHE A SOCIETΓ€ PROFESSIONISTICHE
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, Lunedi’ 3 febbraio 2025 scadrΓ  il termine del trasferimento di calciatrici con status β€œGiovane Dilettante” e β€œNon professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da societΓ  dilettantistiche a societΓ  professionistiche

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATRICI β€œGIOVANI DI SERIE” DA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A SOCIETA’ DILETTANTISTICHE
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, Lunedi’ 3 febbraio 2025 scadrΓ  il termine del trasferimento di calciatrici con status β€œGiovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da societΓ  professionistiche a societΓ  dilettantistiche

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO
Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell’articolo a margine.
La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
Ripristinati cosΓ¬ i rapporti con l’originaria SocietΓ  cedente, il calciatore puΓ² essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attivitΓ  ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo puΓ² essere altresΓ¬ oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il β€œgiovane dilettante”, rientrato nella sua originaria societΓ  dilettantistica, puΓ² essere consentito sia a favore di societΓ  professionistica, sia a favore di societΓ  dilettantistica.

MATERIALE SPORTIVO
Si comunica a tutte le SocietΓ  che questo Comitato Regionale ha esaurito la propria disponibilitΓ  di palloni e, pertanto, non potrΓ  dare seguito alle richieste delle SocietΓ .
Si rimane in attesa della fornitura che dovrebbe essere effettuata a Gennaio e si comunica fin d’ora che, da tale data, questo Comitato Regionale, a richiesta delle societΓ , non potrΓ  consegnare piΓΉ di tre (3) palloni a societΓ  per ogni stagione sportiva.

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l’8 agosto 2024
A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attivitΓ  della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:
a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di
Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque
Le SocietΓ  ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle SocietΓ  ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non puΓ² disputarsi, con la conseguenza che la SocietΓ  organizzatrice Γ¨ punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla SocietΓ  ospitante oppure soltanto
l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della SocietΓ  organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione Γ¨ pari a Euro 100,00 per le SocietΓ  del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B
Femminile di Calcio a Cinque
Le SocietΓ  ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle SocietΓ  ospitanti, Γ¨ esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non puΓ² disputarsi, con la conseguenza che la SocietΓ  organizzatrice Γ¨ punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili
Le SocietΓ  ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non puΓ² disputarsi, con la conseguenza che la SocietΓ  organizzatrice Γ¨ punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con SocietΓ  di Eccellenza Maschile
A partire dal 1Β° luglio 2025, le SocietΓ  ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo
di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non puΓ² disputarsi, con la conseguenza che la SocietΓ  organizzatrice Γ¨ punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
E’ data facoltΓ  ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione giΓ  a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) Γ¨ in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata
e) Altre attivitΓ  indette dalla Lega Nazionale Dilettanti
Alle SocietΓ  che partecipano a tutte le altre attivitΓ  indette dalla Lega Nazionale Dilettanti Γ¨ raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identitΓ  personale e l’attivitΓ  professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le SocietΓ  e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessitΓ .
Le SocietΓ  devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attivitΓ  di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le SocietΓ  devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

RECUPERO GARE INTERROTTE
Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall’Art. 33, β€œLo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalitΓ  di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 33
Lo svolgimento dei Campionati
1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attivitΓ  ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.
2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle societΓ  che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonchΓ© lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.
3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilitΓ  del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltΓ  di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le societΓ , nonchΓ© i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalitΓ  fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati Γ¨ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalitΓ :
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano giΓ  tesserati per le due SocietΓ  Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente nΓ© possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attivitΓ  di Calcio a Cinque.
5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.
6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di societΓ  inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di societΓ  e di tesserati. Per le predette gare, nonchΓ© per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la societΓ  inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilitΓ  di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non puΓ² essere disputata per colpa della societΓ  inadempiente, la quale Γ¨ assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della societΓ  inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.
RECUPERO GARE
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati Γ¨ determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le SocietΓ  ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validitΓ  fino al 30/06/2025.
Quanto sopra Γ¨ rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.
A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla SocietΓ  Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalitΓ  tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.
Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

PRATICHE DI TESSERAMENTO
Si invitano le societΓ  ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), cosΓ¬ da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolaritΓ , o vizi di forma nella documentazione allegata.
In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.
Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarΓ  inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarΓ  coperto da assicurazione anche per gli allenamenti
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA
FIFA LEGAL PORTAL
Si invitano tutte le societΓ  ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal-fifa-com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE
L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) Γ¨ un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integritΓ  del calcio professionistico.
FCH Γ¨ un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietΓ  e indennitΓ  di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.
Si invitano tutte le societΓ  a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti
dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org Link https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf per info scrivere a tesseramento@figc.it

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI
Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. NΒ° 3 della LND:
β€œSi richiamano le SocietΓ  associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneitΓ  alla pratica sportiva. CiΓ² anche in virtΓΉ del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle SocietΓ  sono soggetti a responsabilitΓ  civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non Γ¨ riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”
In considerazione di quanto esposto si comunica alle societΓ  che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validitΓ .

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –
Si riportano alcune nozioni utili per le SocietΓ :

a) Gare non iniziate o sospese nel 1Β° tempo per motivi atmosferici:
Alla SocietΓ  ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della SocietΓ .

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilitΓ  dell’arbitro:
La procedura Γ¨ come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1Β° ed il 2Β° tempo o durante il 2Β° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilitΓ  dell’arbitro:
La gara di recupero sarΓ  effettuata a cura della SocietΓ  ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).
Il rendiconto definitivo sarΓ  successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle SocietΓ  del risultato economico.

e) Gare ripetute perchΓ© annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla SocietΓ  ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarΓ  rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:
Alla SocietΓ  organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarΓ  accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederΓ  all’addebito della predetta somma alla SocietΓ  ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le SocietΓ  (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrΓ  essere pagato direttamente alla societΓ  organizzatrice.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE
Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
MATTINA POMERIGGIO
LunedΓ¬ 10.30 – 13.00 CHIUSI
MartedΓ¬ 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
MercoledΓ¬ 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
GiovedΓ¬ 10.30 – 13.00 CHIUSI
VenerdΓ¬ 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle SocietΓ  affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo allβ€™β€œArea Società” per mezzo della propria β€œID” e β€œPassword”, optando per la voce β€œDati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle societΓ  LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si invitano le SocietΓ  a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI β€œCARTE FEDERALI”
PoichΓ© sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le SocietΓ  tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce β€œComunicazioni” e, successivamente β€œCARTE FEDERALI”.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D.
ο‚·Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
e-mail: w.costantino@lnd.it

ο‚·Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI – C.E.D
ο‚·Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421
e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITΓ€
ο‚·Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
ο‚·Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITΓ€ AGONISTICA
ο‚·Giovanni Cutrera (LND) Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it
PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
ο‚·Fabio Giattino (SGS) Telefono: 091 6808422
e-mail: sicilia.sgs@lnd.it
ο‚·PEC: sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it
ο‚·Paolo Mendola (C5) Telefono: 091 6808475
e-mail: sicilia.dr5@lnd.it
ο‚·Giovanni Cutrera (Femm.le a 11) Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it

SEGRETERIA
ο‚·Simona Boatta Telefono: 091 6808416

PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it
ο‚·Francesco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it
ο‚·Giusy Cusimano Telefono: 091-6808472
e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it
ο‚·Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it
PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO
ο‚·Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
ο‚·Giuliano Brucato Telefono: 091 6880834
ο‚·Andrea Giarrusso Telefono: 091 6880834
e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it
PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA
ο‚·Giudice Sportivo
e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it
PEC: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it

ο‚·Corte Sportiva d’Appello Territoriale
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

ο‚·Tribunale Federale Territoriale
PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE
ο‚·Responsabile Regionale: Maximiliano Birchler Telefono: 091 6808406
e-mail: sicilia.dr5@lnd.it
PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
ο‚·Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473
e-mail: sicilia.femminile@lnd.it
PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI
ο‚·Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424
e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it
PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO ATTIVITΓ€ AGONISTICA

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 – pubblicato il 19 ottobre 2024

DEROGHE PER GIOVANI CALCIATRICI – Stagione Sportiva 2024/2025

PER GIOCARE IN ATTIVITΓ€ MISTA (MASCHILE-FEMMINILE)

In riferimento alle deroghe concesse per la partecipazione delle ragazze nell’attivitΓ  mista (maschile/femminile) nella categoria/fascia d’etΓ  inferiore rispetto alla propria etΓ , si precisa che le opportunitΓ  indicate nei Comunicati Ufficiali per ciascuna giovane calciatrice si riferiscono al limite massimo della categoria/fascia d’etΓ  in cui la stessa puΓ² essere utilizzata (es. giovani calciatrici nate nel 2010 che possono giocare nella categoria Esordienti 2Β° anno con calciatori nati nel 2012).

Pertanto, tenuto conto del percorso di formazione e di crescita seguito dalle ragazze nel corso della stagione sportiva, le SocietΓ  hanno l’opportunitΓ  di utilizzare la giovane calciatrice anche con giovani calciatori di pari etΓ  o nelle fasce d’etΓ  intermedie rispetto alla deroga rilasciata (es. giovani calciatrici nate nel 2010 con deroga per giocare con i nati nel 2012, nel corso della stagione sportiva possono giocare anche nella fascia d’etΓ  intermedia U14, nati nel 2011, o in U15, con pari etΓ ).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RADUNI GIOVANI CALCIATORI
Relativamente a quanto in oggetto si ricorda alle SocietΓ  interessate che, cosΓ¬ come stabilito dal C.U. n. 1 Nazionale del 10 luglio 2024 – paragrafo 2.6, le SocietΓ  affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2024 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederΓ  a concedere la relativa autorizzazione.
Al riguardo si invitano le SocietΓ  ad inviare entro il termine sopra riportato, l’apposito modulo Allegato 10 debitamente compilato, all’indirizzo e-mail sicilia.sgs@lnd.it

Allegato 10 – FAC SIMILE Richiesta Autorizzazione Preventiva Raduni https://www.figc.it/media/245637/allegato-10-fac-simile-richiesta-autorizzazione-preventiva-provini.pdf

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITΓ€ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le SocietΓ  ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validitΓ  fino al 30/06/2025.
Quanto sopra Γ¨ rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.
A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla SocietΓ  Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalitΓ  tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.
Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.
DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETΓ€ DI PURO SETTORE GIOVANILE
Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, Γ¨ consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle SocietΓ  di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici β€œGiovani Dilettanti” della classe 2008, con vincolo annuale.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025
Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all’art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. β€œTENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI”
In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. β€œTenuta di giuoco dei calciatori”, Γ¨ consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

SQUADRE FUORI CLASSIFICA
Gli incontri disputati dalle squadre β€œfuori classifica” ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.
Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una β€œfuori classifica” NON sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest’ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
Le gare disputate dalla squadra β€œfuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.
Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle societΓ  β€œfuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

RECUPERO GARE INTERROTTE
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’AttivitΓ  Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO
Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. Γ¨ possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.
Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrΓ  essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrΓ  l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.
http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETΓ€
Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarΓ  possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1Β° PERIODO – APERTURA dal 4 al 6 Ottobre 2024
2Β° PERIODO – FESTIVITΓ€ DI OGNISSANTI dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024
3Β° PERIODO – IMMACOLATA dal 6 all’ 8 Dicembre 2024
4Β° PERIODO – FESTIVITΓ€ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025
5Β° PERIODO – CARNEVALE dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025
6Β° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3Β° LIVELLO Domenica 16 Marzo 2025
7Β° PERIODO – FESTIVITΓ€ PASQUALI e 25 APRILE dal 17 al 27 Aprile 2025
8Β° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI dall’ 1 al 4 Maggio 2025
9Β° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025
10Β° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 9 al 30 Giugno 2025

I Tornei riservati alle sole categorie dell’AttivitΓ  Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purchΓ© non siano in conflitto con lo svolgimento dell’attivitΓ  ufficiale.
Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).
Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio β€œMemorial” (durata di n. 1 gg.), β€œFeste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicitΓ  nel corso delle passate Stagioni Sportive.
Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrΓ  essere presentata da un Club Giovanile β€œNon classificato” (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle SocietΓ  sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.
Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarΓ  nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherΓ  la societΓ  organizzatrice e sarΓ  di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.
Si ricorda alle SocietΓ , vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che Γ¨ necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo Γ¨ obbligatorio consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.
Di seguito il β€œVademecum Tornei organizzati dalle SocietΓ  ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell’ottica di supportare le SocietΓ  del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell’AttivitΓ  di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrΓ  essere effettuato, da parte della SocietΓ  organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d’identitΓ ). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della SocietΓ  organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull’applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una Β«mini-garaΒ». Il risultato dell’incontro Γ¨ dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri
documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all’italiana. Chiaramente dovrΓ  essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell’AttivitΓ  di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le SocietΓ  partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare AttivitΓ  di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria
https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-
attivit%C3%A0-di-base-e-modalit%C3%A1-di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/

Per qualsiasi dubbio o domanda:

β€’ È possibile contattare il Responsabile Provinciale AttivitΓ  di Base della tua Delegazione che sarΓ  a completa disposizione della SocietΓ  organizzatrice e sarΓ  presente al Torneo a supporto dell’organizzazione;

β€’ È possibile scrivere una mail a base.siciliasgs@figc.it;

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

INCONTRO DELEGAZIONE PROVINCIALE – AIAC

Si comunica alle gentili societΓ  che, in data 17.02.2025, dalle ore 16:00, presso sala conferenze della sede di Sport e Salute di Enna, avrΓ  luogo una riunione congiunta tra i rappresentanti della Delegazione provinciale F.I.G.C.-L.N.D. di Enna e i vertici dell’A.I.A.C. di Enna, riservata ai tecnici di tutte le societΓ  del territorio.

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

GIORNI ORARIO ORARIO
Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00
Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura
Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00
Sabato Chiusura Chiusura

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle SocietΓ  agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle β€œCarte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti nΓ© tantomeno dotate di validitΓ  assoluta.
Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrΓ  comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –
Si ricorda alle gentili SocietΓ  che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. ATTIVITΓ€ DI BASE

Si pubblica il calendario delle visite ai club giovanili, pianificato dal Responsabile dell’AttivitaΜ€ di Base della D.P. di Enna, prof. Salvatore Compagnone, per il mese di FEBBRAIO.

FEBBRAIO
DATA ORA CLUB STRUTTURA
14/02/2025 15:30 A.S.D. AGIRA CAMPO SPORTIVO “ANGELO VALENTI” – AGIRA
17/02/2025 18:30 A.S.D. GAGLIANO COMUNALE DI GAGLIANO
24/02/2025 17:00 A.S.D. PROGETTO ENNA. SPORT 2004 PALAZZETTO DELLO SPORT – ENNA

1.4.5. RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/02/2025
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 4 Giornata – R
AGIRA – VIOLA FUTSAL CERAMI 0 – 2

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2025
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B – 4 Giornata – R
DON BOSCO 2000 – SPORTING CASALE 8 – 2

CODICE DESCRIZIONE
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K GARA DA RECUPERARE
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO
N GARA REGOLARE
P POSTICIPI
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA

1.4.6. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Giuseppe Restivo, nella seduta del 13/02/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
GARE DEL 8/ 2/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 31/12/2025
MILLAURO LUCA (AGIRA)
Per avere, pur essendo giΓ  squalificato fino al 15/03/2025, rivolto dalla tribuna pesanti ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro e della categoria arbitrale, provando, peraltro, ad aggredire il padre dello stesso arbitro, presente in tribuna, apostrofandolo con gravi insulti.
Per avere rivolto gravi offese nei confronti della Delegazione e del Delegato provinciale F.I.G.C.-L.N.D. di Enna.
Per avere, al termine della gara, forzando il cancello d’ingresso al campo di gioco, cercato di raggiungere, con fare minaccioso, l’arbitro, il padre dello stesso e il presidente della Sezione A.I.A. di Enna con l’intento di aggredirli, non riuscendovi esclusivamente per il tempestivo intervento dell’allenatore dell’Agira Millauro Giuseppe.
AMMONIZIONE (I INFR)
GALLETTA ANTONIO EMANUEL (AGIRA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GRANATA FLAVIO GIUSEPPE (AGIRA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ARENA ROSARIO (AGIRA) Β  SONKO LAMINE (AGIRA)

1.4.7. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolaritΓ , si ricorda alle SocietΓ  affiliate l’opportunitΓ  di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.
È indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessitΓ  di verificare la disponibilitΓ  degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.
Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolaritΓ  dei Campionati e nell’opportunitΓ  di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, Γ¨ indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.
Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).
A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrΓ  inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.
Si invitano, altresΓ¬, le SocietΓ  a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili SocietΓ  che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarΓ  necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO SERIE D C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Settebello Sport A.S.D. – Vigor Gela S.R.L.S. del 16.02.2025, a seguito di accordo tra le due societΓ , verrΓ  disputata il 15.02.2025 alle ore 17:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Caltanissetta Soccer – Settebello Sport A.S.D. dell’01.03.2025, causa concomitanza con altra manifestazione di carattere sportivo, regolarmente certificata da nota ufficiale del comune di Caltanissetta, verrΓ  disputata il 28.02.2025 alle ore 20:30.

CAMPIONATO UNDER 15

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Leonfortese – Polisportiva Nicosia del 16.02.2025, a seguito di accordo tra le due societΓ , verrΓ  disputata il 23.02.2025 alle ore 10:00.

CAMPIONATO UNDER 17 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Atlantide ASCD – Sicurlube Futsal A R.L. del 21.02.2025, a seguito di accordo tra le due societΓ , verrΓ  disputata il 19.02.2025 alle ore 17:00.

CAMPIONATO UNDER 15 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara CittΓ  di Leonforte – Villarosa San Sebastiano del 02.03.2025, a seguito di accordo tra le due societΓ , verrΓ  disputata il 28.02.2025 alle ore 16:30.

TORNEO PULCINI A 7 MISTI

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Real Carrapipi – Barrese sq. B del 10.02.2025, a seguito di accordo tra le due societΓ , verrΓ  disputata il 24.02.2025 alle ore 16:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Valguarnerese – Enna Calcio del 26.02.2025, a seguito di accordo tra le due societΓ , verrΓ  disputata il 20.02.2025 alle ore 16:00.

1.4.8. CLASSIFICHE

Di seguito si pubblicano le classifiche aggiornate dei campionati/coppa provinciali LND/SGS:

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ENNA GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 A.S.D.VIOLA FUTSAL CERAMI 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0 |
| 2 SAN SEBASTIANO 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 0 |
| 3 PIAZZA ARMERINA A.S.D. 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 4 GAGLIANO A.S.D. 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | 0 |
| 5 POLISPORTIVA PIETRINA ASD 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 4-| 0 |
| 6 U.S.D.AGIRA 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 8-| 0 |
| 7 ATL BRANCIFORTI 2023 ASD 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 25 | 7-| 0 |
| 8 A.S.D.VIRTUS LEONFORTE 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 31 | 21-| 0 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE ENNA GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 A.S.D.ATLETICO CAMPOBELLO C5 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 19 | 38 | 0 |
| 2 U.S.D.AGIRA 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 45 | 24 | 21 | 0 |
| 3 S.S.D.SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 34 | 11 | 0 |
| 4 A.S.D.DON BOSCO 2000 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 48 | 7-| 0 |
| 5 ATLANTIDE ASCD 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 44 | 6-| 0 |
| 6 ENNESE A.S.D.C. 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 47 | 24-| 0 |
| 7 A.S.D.VALGUARNERESE 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 50 | 33-| 0 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5 GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 SETTEBELLO SPORT A.S.D. 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 50 | 34 | 16 | 0 |
| 2 SPORTING SAVIO ASD 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 28 | 19 | 0 |
| 3 SRL VIGOR GELA S.R.L.S. 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 |
| 4 A.S.D.VIRTUS LEONFORTE 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 34 | 15 | 0 |
| 5 ASCD CALTANISSETTA SOCCER 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 40 | 1-| 0 |
| 6 A.S.D.BOMPENSIERE FAMILY 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 55 | 18-| 0 |
| 7 ATLANTIDE ASCD 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 44 | 2-| 0 |
| 8 A.S.D.REAL GELA 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 62 | 35-| 1 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -EN- GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 U.S.D.AGIRA 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 0 |
| 2 A.S.D.DON BOSCO 2000 22 | 10 | 7 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 0 |
| 3 A.S.D.CITTA DI TROINA 14 | 11 | 4 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 0 |
| 4 A.S.D.SPORTING CASALE 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 25 | 27 | 2-| 0 |
| 5 A.S.D.POLISPORTIVA NICOSIA 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 19 | 34 | 15-| 1 |
| 6 A.S.D.VALGUARNERESE 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 31 | 17-| 0 |
| 7 A.P.D.LEONFORTESE 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 16 | 47 | 31-| 1 |
| 8 *ENNA CALCIO S.C.S.D. 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-EN GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 A.S.D.CITTA DI TROINA 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 43 | 5 | 38 | 0 |
| 2 U.S.D.AGIRA 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 0 |
| 3 A.P.D.LEONFORTESE 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | 8-| 0 |
| 4 A.S.D.POLISPORTIVA NICOSIA 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 39 | 23-| 0 |
| 5 A.S.D.VIOLA FUTSAL CERAMI 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 26-| 0 |
| 6 *ENNA CALCIO S.C.S.D. 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-EN GIRONE B
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 A.S.D.BARRESE 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 2 | 48 | 0 |
| 2 A.S.D.DON BOSCO 2000 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 0 |
| 3 A.S.D.VALGUARNERESE 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 4 A.S.D.NEXT LEVEL 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 35 | 25-| 0 |
| 5 A.S.D.FOOTBALL CLUB ENNA 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 1 |
| 6 A.S.D.SPORTING CASALE 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 58 | 48-| 0 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 MASCH. -EN GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 A.P.D.CITTA DI LEONFORTE 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 0 |
| 2 A.S.D.GEAR PIAZZA ARMERINA 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 2 |
| 3 S.S.D.SICURLUBE FUTSAL A R.L. 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 |
| 4 ATLANTIDE ASCD 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 42 | 24-| 0 |
| 5 A.S.D.VIRTUS LEONFORTE 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | 25-| 2 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -EN GIRONE A
*==============================================================================*
| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
| | | | | | | | | |
*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*
| 1 S.S.D.SICURLUBE FUTSAL A R.L. 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 0 |
| 2 A.P.D.CITTA DI LEONFORTE 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 |
| 3 A.S.D.VILLAROSA SAN SEBASTIANO 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 0 |
| 4 A.S.D.GEAR PIAZZA ARMERINA 1-| 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 55 | 47-| 1 |
*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

1.4.9. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’etΓ  per la partecipazione alle attivitΓ  del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2024/2025.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*
Piccoli Amici 2018 – 2019
(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07
Primi calci 2016 – 2017
(6 anni compiuti nati 2018) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07
Pulcini Misti 2014 – 2015
(8 anni compiuti nati nel 2016) TESSERAMENTO
ONLINE 21.17
Esordienti Misti 2012 – 2013
(10 anni compiuti nati nel 2014) TESSERAMENTO ONLINE 21.17
Under 15 2010 – 2011
(max 5 giocatori nati 2012
12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 21.17
Under 17 2008 – 2009
(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

1.4.10. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le societΓ  che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS
SICURLUBE FUTSAL 66
GEAR PIAZZA ARMERINA 59
MATTROINA HANDBALL 3 43
LAGOREAL 1981 9
SPORTING CASALE 7
GAGLIANO 5 21
CRISAS ASSORO 2
DON BOSCO 2000 5 2 36
ATLETICO BRANCIFORTI 3
POLISPORTIVA PIETRINA 9
LEONESSE WHITE 8
VIRTUS LEONFORTE 1
VIOLA FUTSAL CERAMI 2
CITTΓ€ DI LEONFORTE 4
ATLANTIDE 3
CITTΓ€ DI TROINA 3
VILLAROSA SAN SEBASTIANO 1
BARRESE 3
AGIRA 2 9
ENNA CALCIO 1
POLISPORTIVA NICOSIA 2
FOOTBALL CLUB ENNA 1
PROGETTO ENNA SPORT 04 1
ARGYRIUM 1
LEONOFORTESE 4
VALGUARNERSE 3

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