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Calcio le comunicazioni del Comitato provinciale Figc

Riccardo Febbraio 11, 2022 38 minuti letti

1. COMUNICAZIONI

1.1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A – pubblicato il 3 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2021/2022)

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2021/2022);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:

– il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte;

– il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;

– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A – pubblicato il 4 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2021/2022)

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento
che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle
gare delle fasi play off e play out sopra citate;

– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente
comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;

– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A – pubblicato il 4 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il Presidente Federale

– preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023;

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;

– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del
Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte interessata:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo
alla disputa della giornata di gara;

– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.

Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;

– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A – pubblicato il 4 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2021/2022)

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti. (stagione sportiva 2021/2022);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione:

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza.

– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A – pubblicato il 10 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITÀ PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2021-2022 RELATIVI:

– ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
– ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE;
– ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE;
– ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA Il^ FASE E GARE DEI PLAY-OFF PER L’AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE;
– ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A CINQUE;
– ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A CINQUE PER L’AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
– ALLA FASE NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
– ALLA FASE NAZIONALE DEGLI SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI
CAMPIONA TI REGIONALI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B E SERIE A2 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2021/2022, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla corte di Corte Spo1iiva di Appello relativi alle seguenti gare

– fase dei play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Maschile e Femminile di
calcio a 5;
– fase di play off e play out dei campionati nazionali di serie A2 maschile e femminile di calcio a cinque;
– fase di play off e play out del campionato nazionale di serie B di calcio a cinque;
– gare di ammissione alla II^ fase e gare dei play-off per l’ammissione alla final four per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia under 19 maschile di calcio a cinque;
– gare della fase nazionale del campionato under 21 regionale di calcio a cinque;
– gare della fase nazionale del campionato under 19 regionale di calcio a cinque per l’ammissione alla final four della fase nazionale;
– fase nazionale di qualificazione alla fase final four di Coppa Italia vincenti Coppa regionale maschile e femminile di calcio a 5;
– fase nazionale degli spareggi tra le seconde classificate dei campionati regionali per la promozione al campionato di serie B e serie A2 stagione sportiva 2022/2023

– ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;

– visto l’art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo Il, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. 66, lett. b ), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

Delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b ), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della
parte interessata:

– il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;

– gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul refe1io di gara alla voce “varie”;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

– il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 1:00 dello stesso giorno;

– la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

– l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

– il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Advertisement

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N.168/A– pubblicato il 10 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FIN AL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 CFINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE (FINAL FOUR) E UNDER 19 FEMMINILE (FINAL EIGHT) – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A maschile e femminile di calcio a 5 (final eight) – per le fasi finali della Coppa Italia serie A2 maschile e femminile di calcio a 5 (final four) – per le fasi finali della Coppa Italia serie B di calcio a 5 (final eight) – per le fasi finali della Coppa Italia under 19 maschile e femminile di calcio a 5 (final eight) – per le fasi finali del Campionato under 19 regionale maschile di calcio a 5 (final four) – per le fasi finali della Coppa Italia regionale maschile e femminile di calcio a 5 (final four) – per le fasi finali del Campionato nazionale under 19 maschile e (final four) e under 19 femminile (final eight)- stagione sportiva 2021/2022;

– ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;

– visto l’art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. 66, lett. b ), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

Delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b ), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

– il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un’ora dal termine della gara;

– il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;

– il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:

– gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Spo1tivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

– le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;

– la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Spo1tiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

– l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

– il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme
contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n.75/CS del 9 febbraio 2022 (C.U. n.165/A F.I.G.C.)
In allegato, si pubblica il C.U. n. 75/CS, inerente l’approvazione delle modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

CIRCOLARE n.39/CS del 9 febbraio 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 39/CS inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Davide Lorenzo.

COMUNICATO UFFICIALE n.80/CS del 10 febbraio 2022

Il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti,

– Visti lo Statuto e il Regolamento della L.N.D., nonché le Norme Procedurali per le Assemblee della
L.N.D.,

CONVOCA

l’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti per il 21 Marzo 2022, alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l’Hotel Holiday Inn Rome – Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della Magliana 65, a Roma, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea;
3. Relazione del Commissario Straordinario della L.N.D.;
4. Elezione del Presidente della L.N.D.;
5. Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
6. Elezione dei tre Vice Presidenti della L.N.D., in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre Aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
7. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’ Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 20 Marzo 2022 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

1.3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

AUTOCERTIFICAZIONE PER I TESSERAMENTI DEI CALCIATORI
Ai fini della definizione delle procedure di tesseramento, è consentito, in luogo della produzione del Certificato di residenza e dello Stato di famiglia, esibire regolare autoertificazione attestante le due condizioni sopra richiamate.
Si precisa, in ogni caso, che l’autocertificazione non è consentita per tutte le pratiche di tesseramento che abbiano impatto con la F.I.F.A.

RECUPERO GARE INTERROTTE
Si ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio, inerente le modifiche introdotte dall’Art. 30, “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 30
Lo svolgimento dei Campionati
1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.
2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.
3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.
5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.
6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve
notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it
MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.
RINVIO GARE IN CALENDARIO
Si fa presente, come più volte ribadito, che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale e per conoscenza alla società consorella, mezzo mail, entro e non oltre il Martedì antecedente la giornata di gara e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.
Dette richieste saranno attentamente valutate e, la gara sarà rinviata, qualora siano ritenute valide le motivazioni, d’ufficio in presenza di cause di forza maggiore e previo accordo con la consorella in presenza di circostanze che secondo l’insindacabile giudizio del Comitato Regionale siano giudicate particolarmente gravi.
In ogni caso le richieste che perverranno oltre la giornata del martedì se ritenute valide, anche in presenza di accordo con la consorella, avranno un costo di gestione di €.50,00
Il Recupero della gara sarà effettuato in tempi brevissimi a cura del C.R.
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO
Allegato al C.U. n. 190 del 10 dicembre 2021, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.
Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, i nuovi orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00
Mercoledì 11:00-13:00 14:30-17:00
Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00
Sabato Chiusura

Si ricorda alle gentili società che, per accedere ai locali della Delegazione Provinciale, è necessario possedere il Green Pass.

1.4.2. RIUNIONE SOCIETÀ 3A CATEGORIA E SERIE D C5 MASCHILE

VARIAZIONE DATA RIUNIONE

Si comunica che la riunione del 15 febbraio presso la sede Provinciale di Sport e Salute (Coni) di Via Dante Alighieri n. 9 a Enna, riservata alle società partecipanti ai campionati di Terza Categoria e Serie D Calcio a 5 Maschile, è stata posticipata a giovedì 17 febbraio. Per questioni legate alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, alla riunione potrà partecipare esclusivamente un dirigente per società, regolarmente munito di Green Pass rafforzato, e la stessa verrà suddivisa in due fasce orarie differenti:

– ore 15:30 TERZA CATEGORIA
– ore 16:45 SERIE D CALCIO A 5

Si invitano le società a rispettare scrupolosamente le succitate indicazioni.

1.4.3. ATTIVITÀ DI BASE

VISITE CENTRI CALCISTICI DI BASE/SCUOLA CALCIO
Il Responsabile dell’Attività di Base della D.P. di Enna, prof. Salvatore Compagnone, nel fese di febbraio, effettuerà le seguenti visite:
– 14/02 ore 15:30 Football Club Enna (Centro Calcistico di Base)
– 18/02 ore 16:30 Argyrium (Centro Calcistico di Base)
– 23/02 ore 18:00 Enna Calcio (Centro Calcistico di Base)
– 25/02 ore 17:00 Futsal Regalbuto (Scuola Calcio Calcio a 5 Riconosciuta)
Oltre alla verifica conoscitiva dell’organizzazione tecnica, saranno fornite dal Responsabile dell’Attività di Base alcune indicazioni sulla programmazione dell’attività e suggerimenti di ordine metodologico – didattico al fine di migliorare (in termini di conoscenze e competenze) l’azione educativa del Centro Calcistico di Base e della Scuola Calcio.
E’ obbligatoria la presenza del Dirigente Responsabile.

BANDO CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E”
Si pubblica, in allegato, il bando del Corso Informativo “Grassroots Livello E” per “Istruttore Attività di Base” riservato alle Delegazioni provinciali di Agrigento/Caltanissetta/Enna.
Per registrarsi è necessario compilare entro il 28 Febbraio il modulo al seguente link:
https://forms.gle/DCkcqdGLrG4re2A89
Una volta completata la registrazione, l’aspirante corsista riceverà entro 24-72 ore il file PDF con i dati inseriti. Quest’ultimo andrà firmato dal proprio Presidente della Società ed inviato alla mail base.siciliasgs@figc.it
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici del Settore Giovanile Scolastico Sicilia al seguente indirizzo mail base.siciliasgs@figc.it
1.4.4. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.
Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.4.5. RICORSI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si ricorda alle gentili società che gli eventuali ricorsi, di specifica competenza provinciale, debbono essere inviati, all’attenzione del Giudice Sportivo territoriale, al seguente indirizzo PEC: delegazione.enna@lndsicilia.legalmail.it

1.4.6. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.
E’ indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.
Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.
Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).
A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.
Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Crisas Assoro – Gagliano del 12.02.2022, causa indisponibilità del campo Comunale di Assoro, verrà disputata presso il campo Comunale “Nino Carosia” di Leonforte (Via Campo Sportivo).

CAMPIONATO SERIE D C5 MASCHILE

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Viola Futsal Cerami – Crisas Assoro del 12.02.2022, per accordo tra le due società, verrà disputata il 19.02.2022 alle ore 16:00.

CAMPIONATO UNDER 17

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Barrese – Agira dell’11.02.2022, per accordo tra le due società, verrà disputata il 14.02.2022 alle ore 15:30.

CAMPIONATO UNDER 15

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Agira – Barrese del 13.02.2022, causa indisponibilità del campo Comunale di Assoro, verrà disputata presso il campo Comunale di Gagliano Castelferrato (C/da Bosco).

CAMPIONATO ESORDIENTI A 9

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Football Club Enna – Atletico Raddusa del 13.02.2022, per accordo tra le due società, verrà disputata il 13.03.2022 alle ore 09:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Atletico Raddusa – Don Bosco 2000 del 06.02.2022, per accordo tra le due società, verrà recuperata il 20.02.2022 alle ore 10:00.

CAMPIONATO PULCINI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Football Club Enna sq. B – Futsal Regalbuto del 10.02.2022, per accordo tra le due società, verrà disputata il 18.02.2022 alle ore 15:30 presso l’impianto “Enrico Greca” (Pergusa).

1.4.7. ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE

ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – C.U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 –

Si ricorda alle gentili Società che, a partire dalle gare del 23 gennaio, l’orario ufficiale di inizio delle gare, salvo specifiche richieste, per i campionati di Terza Categoria, Under 17 e Under 15 varia come riportato di seguito:

• dal 25 LUGLIO 2021 ore 16.00
• dal 05 SETTEMBRE 2021 ore 15.30
• dal 31 OTTOBRE 2021 ore 14.30
• dal 23 GENNAIO 2022 ore 15.00
• dal 27 MARZO 2022 ore 16.00
• dal 17 APRILE 2022 ore 16.30

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2021/2022.

1.4.8. TEMPO DI ATTESA UNDER 17 E UNDER 15 CALCIO A 11

Tempo di attesa categorie U17 e U15 Calcio a 11

Si specifica che, per le gare con inizio programmato nell’orario ufficiale, il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco, mentre, nelle gare il cui orario d’inizio è posticipato rispetto a quello ufficiale, il tempo di attesa si riduce a 15 minuti.

1.4.9. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.10. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2021/2022.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*
Piccoli Amici 2015 – 2016
(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10
Primi calci 2013 – 2014
(6 anni compiuti nati 2015) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10
Pulcini Misti 2011 – 2012
(8 anni compiuti nati nel 2013) TESSERAMENTO
ONLINE 19.60
Esordienti Misti 2009 – 2010
(10 anni compiuti nati nel 2011) TESSERAMENTO ONLINE 19.60
Under 15 2007 – 2008
(max 5 giocatori nati 2009 12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60
Under 17 2005 – 2006
(14 anni compiuti) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

1.4.11. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS
MARCO PANTANI 3
DON BOSCO 2000 1 46
MATTROINA HANDBALL 2 31
GAGLIANO 6
ARMERINA 6
CRISAS ASSORO 6
TROINA 10
FUTSAL REGALBUTO 3
NEXT LEVEL ALTORENDIMENTO 1
AZZURRA 2
BRANCIFORTI 15
BARRESE 20
VILLAROSA CALCIO 3
LEONFORTESE 2
ENNA CALCIO 1
GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA 1
ARGYRIUM 1

Sono disponibili per il ritiro anche le seguenti TESSERE DIRIGENTI/ARBITRO:

COGNOME NOME CONSEGNATO
ANICITO GIUSEPPE
BELLAERA ANGELO
CASARANO DONATO
CORRENTI FILIPPO GIUSEPPE SÌ
CRAVOTTA GIUSEPPE SÌ
CURATOLO CALOGERO SÌ
DRAGÀ CARMELO
DI VINTI SIMON WHITE
FERRARA DOMENICO
FERRIGNO MOSCATELLO LUCIO SÌ
FIORENZA FILIPPO SÌ
GRANATA GAETANO SÌ
LUPU GABRIEL SÌ
MAZZOLA ANTONINO
PALUMERI ISMAELE FILIPPO
PARISI ANGELO ANTONINO
PICONE GIANFRANCO SÌ
ROSANO SERGIO SÌ
TAMBURELLA ALEX
TAMBURELLA EMANUELE
TINEBRA MARIO SÌ
TIRRITO SALVATORE SÌ
TORREGROSSA MARIO

N.B. Si prega di contattare gli uffici della Delegazione per concordare le modalità del ritiro

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