1. COMUNICAZIONI
1.1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A – pubblicato il 3 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2021/2022)
Il Presidente Federale
– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2021/2022);
– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
– il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte;
– il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A – pubblicato il 4 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2021/2022)
Il Presidente Federale
– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022);
– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento
che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle
gare delle fasi play off e play out sopra citate;
– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente
comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A – pubblicato il 4 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Presidente Federale
– preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023;
– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del
Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte interessata:
– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo
alla disputa della giornata di gara;
– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.
Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A – pubblicato il 4 febbraio 2022
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2021/2022)
Il Presidente Federale
– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti. (stagione sportiva 2021/2022);
– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
– visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione:
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza.
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
1.2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
CIRCOLARE n.37/CS del 7 febbraio 2022
In allegato, si pubblica la circolare n. 37/CS inerente La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022 – Legge di Bilancio 2022 – Principali novità in materia di Imposte dirette e IVA.
1.3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
AUTOCERTIFICAZIONE PER I TESSERAMENTI DEI CALCIATORI
Ai fini della definizione delle procedure di tesseramento, è consentito, in luogo della produzione del Certificato di residenza e dello Stato di famiglia, esibire regolare autoertificazione attestante le due condizioni sopra richiamate.
Si precisa, in ogni caso, che l’autocertificazione non è consentita per tutte le pratiche di tesseramento che abbiano impatto con la F.I.F.A.
RECUPERO GARE INTERROTTE
Si ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio, inerente le modifiche introdotte dall’Art. 30, “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:
Art. 30
Lo svolgimento dei Campionati
1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.
2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.
3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.
5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.
6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve
notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.
INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).
CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it
MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.
RINVIO GARE IN CALENDARIO
Si fa presente, come più volte ribadito, che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale e per conoscenza alla società consorella, mezzo mail, entro e non oltre il Martedì antecedente la giornata di gara e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.
Dette richieste saranno attentamente valutate e, la gara sarà rinviata, qualora siano ritenute valide le motivazioni, d’ufficio in presenza di cause di forza maggiore e previo accordo con la consorella in presenza di circostanze che secondo l’insindacabile giudizio del Comitato Regionale siano giudicate particolarmente gravi.
In ogni caso le richieste che perverranno oltre la giornata del martedì se ritenute valide, anche in presenza di accordo con la consorella, avranno un costo di gestione di €.50,00
Il Recupero della gara sarà effettuato in tempi brevissimi a cura del C.R.
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.
RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO
Allegato al C.U. n. 190 del 10 dicembre 2021, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.
Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.
1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE
Si comunicano, di seguito, i nuovi orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:
Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00
Mercoledì 11:00-13:00 14:30-17:00
Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00
Sabato Chiusura
Si ricorda alle gentili società che, per accedere ai locali della Delegazione Provinciale, è necessario possedere il Green Pass.
1.4.2. RIUNIONE SOCIETÀ 3A CATEGORIA E SERIE D C5 MASCHILE
VARIAZIONE DATA RIUNIONE
Si comunica che la riunione del 15 febbraio presso la sede Provinciale di Sport e Salute (Coni) di Via Dante Alighieri n. 9 a Enna, riservata alle società partecipanti ai campionati di Terza Categoria e Serie D Calcio a 5 Maschile, è stata posticipata a giovedì 17 febbraio. Per questioni legate alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, alla riunione potrà partecipare esclusivamente un dirigente per società, regolarmente munito di Green Pass rafforzato, e la stessa verrà suddivisa in due fasce orarie differenti:
– ore 15:30 TERZA CATEGORIA
– ore 16:45 SERIE D CALCIO A 5
Si invitano le società a rispettare scrupolosamente le succitate indicazioni.
1.4.3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE
Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.
Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.
1.4.4. RICORSI GIUSTIZIA SPORTIVA
Si ricorda alle gentili società che gli eventuali ricorsi, di specifica competenza provinciale, debbono essere inviati, all’attenzione del Giudice Sportivo territoriale, al seguente indirizzo PEC: delegazione.enna@lndsicilia.legalmail.it
1.4.5. RISULTATI
TERZA CATEGORIA ENNA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – 9 Giornata – A
AGIRA – GAGLIANO 1 – 0
(1) BARRESE – SAN SEBASTIANO 1 – 1
CRISAS ASSORO – SPERLINGA 4 – 1
(1) LAGOREAL 1981 – VIOLA FUTSAL CERAMI 3 – 1
(1) – disputata il 06/02/2022
SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – 9 Giornata – A
BARRESE – CRISAS ASSORO 2 – 2
NEXT LEVEL ALTORENDIMENTO – ARGYRIUM 4 – 2
(1) VIRTUS LEONFORTE – SAN SEBASTIANO 8 – 2
(1) – disputata il 04/02/2022
SERIE D CALCIO A 5 FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/02/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A – 6 Giornata – A
DON BOSCO MUSSOMELI – LEONESSE WHITE 2 – 4
ENNESE – AKRAGAS 2018 SRL 1 – 9
SCIO – S. BARBARA SOMMATINO 12 – 3
CODICE DESCRIZIONE
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K GARA DA RECUPERARE
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO
N GARA REGOLARE
P POSTICIPI
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO


