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Calcio le Comunicazioni del Comitato provinciale Figc

Riccardo Giugno 16, 2021 50 minuti letti

1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 341 del 10 giugno 2021

In allegato, si pubblica il C.U. 261/A della FIGC, inerente il testo corretto del punto 3 – Opzioni e controopzioni – art. 101/6 bis e 103/2 delle NOIF del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 342 del 10 giugno 2021

Si pubblica, in allegato, il C.U. 262/A della FIGC, inerente la nomina dei Sostituti Procuratori della Procura Federale

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 343  dell’11 giugno 2021

Si pubblica il C.U. 263/A della FIGC, inerente  la nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 344  dell’11 giugno 2021

Si pubblica, il CU 264/A della FIGC, inerente la nomina del Vice Presidente e di un componente del Comitato Direttivo della “Fondazione Museo del Calcio”

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 346  dell’11 giugno 2021

Si pubblica il CU n. 266/A della FIGC, inerente la nomina del Presidente del Settore Tecnico della FIGC.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 347  dell’11 giugno 2021

Si pubblica il CU n. 267/A della FIGC, inerente la nomina del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC.

COMUNICATO UFFICIALE n. 348  dell’11 giugno 2021

In allegato, si pubblica il CU n. 268/A della FIGC, inerente i criteri di tesseramento dei calciatori extacomunitari per la stagione sportiva 2021/2022

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 349  dell’11 giugno 2021

In allegato, si pubblica il CU n. 269/A della FIGC, inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 350  dell’11 giugno 2021

In allegato, si pubblica il CU n. 270/A della FIGC, inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, per la stagione sportiva 2021/2022,  per le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati nazionali di Serie A e Serie Bin ambito dilettantistico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 351  dell’11 giugno 2021

Si pubblica il CU n. 271/A della FIGC, inerente la nomina di Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 352  dell’11 giugno 2021

Si pubblica il CU n. 272/A della FIGC, inerente la nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo ed i Vice Presidenti del Settore Tecnico della FIGC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 353  dell’11 giugno 2021

Si pubblica il CU n. 273/A della FIGC, inerente la nomina del Responsabile e dei Componenti della Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico.

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 310 del 18 maggio 2021

Si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 244/A della FIGC, inerente disposizioni derogatorie degli articoli 17, 18 e 20 NOIF, per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico, valevoli per la stagione sportiva 2021/2022

 

COMUNICATO UFFICIALE  N. 244/A

 

Il Consiglio Federale

  • nella riunione 17 maggio 2021;
  • vista la nota in data 12 maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l’opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti,  misure  che possano agevolare e favorire soluzioni dirette  a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
  • ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale  Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

 

 

 

  • valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presenta zione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2021/2022;
  • visto l’ 27 dello Statuto Federale;

su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

h a   d e l i b e r a t o

ai fini del cambio di  denominazione, del trasferimento di  sede, di  fusione, di  scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno  le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. , per la stagione sportiva 2021/2022:

  • sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;
  • il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia  confinante, all’interno della stessa Regione;
  • non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

 

  • le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

 

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 264 del 19 aprile 2021

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

 

CIRCOLARE N. 137 del 10 giugno 2021

In allegato si pubblicano le decisioni del Tribunale Antidoping – Sig. De Leto Antonino, Sig. Turzo Luigi Antonio, Sig. Trupia Giuseppe e Sig. Coppi Alessandro

COMUNICATO UFFICIALE n. 356 del 15 giugno 2021 (n. 9 Beach Soccer)

In allegato, si pubblica quanto in oggetto indicato.

 

CIRCOLARE N. 138 dell’11 giugno 2021

In allegato, si pubblica la circolare n. 138 inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Quaglia Enrico, Sig. Pezzana Giancarlo e Sig. Castagnolo Gianluca

 

CIRCOLARE N. 139 del 15 giugno 2021

In allegato, si pubblica la circolare n. 139 inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Gandolfo Natale e Sig.ra Padula Stefania

 

 

          1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

 

Segreteria

 

AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE  SOCIALE – CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETA’ DI CAPITALI – REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Registro 2.0 C.O.N.I.) – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

 

 

I moduli federali per Affiliazione, Fusione e Cambi Denominazione e/o Sede Sociale nonché fax simile Atto Costitutivo e Statuto e “Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica” sono pubblicati nella Sezione “Modulistica” del sito WEB del Comitato Regionale Sicilia.

 

**********

 

In data 18 Maggio 2021 la F.I.G.C. ha accolto le richieste di deroga agli Artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. avanzate dalla L.N.D. ed ha pubblicato il proprio Comunicato Ufficiale N. 244/A, riportato dalla L.N.D. su proprio C.U. N. 310 del 18 Maggio 2021 (vedere C.U. Comitato Regionale Sicilia N. 248 del 19 Maggio 2021 e seguenti).

 

Ciò premesso, in prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Art. 15 – N.O.I.F.

 

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all’Art. 15 delle N.O.I.F.

 

Si rammenta che a partire dal 1° Luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC ed alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND.

 

Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornirne tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le apposite funzioni previste sul portale L.N.D.

 

  1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

 

  • La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2021/2022;
  • Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi), al domicilio digitale (PEC) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
  • Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

 

Sarà utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico – se possibile – al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

 

  1. Tipologia e denominazione sociale

 

  • La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

 

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

 

  • La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
  • Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
  • Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
  • Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l’inserimento di un’ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l’eventuale regolarizzazione.

 

B1) Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

 

– “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;

 

– “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);

 

– “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)

(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

 

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

 

  • denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
  • denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

 

  1. C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

 

Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

 

  1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
  2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
  3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
  4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
  5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.

 

Alla domanda vanno allegati:

 

  1. A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
  2. B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
  3. C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico NON dovrà essere inserito il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.
  4. D) Tassa di affiliazione

 

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

 

AFFILIAZIONE

Art. 15 – N.O.I.F.

 

  1. Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
  2. a) atto costitutivo e statuto sociale;
  3. b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi;
  4. c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

 

  1. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

 

  1. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

 

  1. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

 

  1. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

 

  1. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

 

  1. All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

 

  1. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

 

  1. L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme.

DOMANDE PER FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –

CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE  SOCIALE –

CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE – TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON A SOCIETA’ DI CAPITALI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

 

Si rappresenta che le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo Comitato Regionale inderogabilmente entro:

 

  • MERCOLEDI’ 14 luglio 2021 considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. entro e non oltre LUNEDI’ 19 LUGLIO 2021, al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrà avvenire entro e non oltre LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021.

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 18 Maggio 2021 della L.N.D. – (Già pubblicato con C.U. N. 248 del 19 Maggio 2021 e seguenti) –

 

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale N. 244/A della FIGC, inerente disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 N.O.I.F., per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico, valevoli per la stagione sportiva 2021/2022:

 

COMUNICATO UFFICIALE  N. 244/A del 18 Maggio 2021 della F.I.G.C.

 

Il Consiglio Federale

  • nella riunione 17 Maggio 2021;

 

  • vista la nota in data 12 Maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l’opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure  che possano agevolare e favorire soluzioni dirette  a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

 

  • ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale  Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

 

  • valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2021/2022;

 

  • visto l’ 27 dello Statuto Federale;

 

–    su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

h a   d e l i b e r a t o

ai fini del cambio di  denominazione, del trasferimento di  sede, di  fusione, di  scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno  le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. , per la stagione sportiva 2021/2022:

 

  • sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;

 

  • il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia  confinante, all’interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

 

  • le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

 

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

 

  1. A) FUSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:

                        26 LUGLIO 2021 –

 

Le FUSIONI sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021.

 

Le domande di FUSIONE tra due o più società dovranno essere corredate da:

 

– copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione;

– copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione;

– Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;

– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

 

In particolare, si richiama l’attenzione:

 

– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;

– le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;

– la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Fusioni”. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla Fusione, verrà inserito nel sistema informatico AS400 direttamente dal Comitato Regionale;

– le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;

 

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

 

 

 

  1. B) SCISSIONI – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:

                            26 LUGLIO 2021 –

 

Le SCISSIONI sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021.

 

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la SCISSIONE, mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la Scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

 

Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:

 

–  copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;

– domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). Il numero di codice della Società richiedente l’affiliazione verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal Comitato Regionale;

– in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

 

In particolare, si richiama l’attenzione:

 

– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Scissioni”;

– la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.

 

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

 

 

FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI D’AZIENDA

Art. 20 – N.O.I.F.

 

  1. La fusione tra due o più società, la scissione di una Società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla Società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.

 

  1. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione , la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.

 

  1. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di aziende con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

 

  1. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di Società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.

 

  1. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente.

 

  1. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.

 

  1. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

 

 

 

 

  1. a) le società oggetto di fusione, le società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
  2. b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

 

  1. c) tra società che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

 

 

 

  1. C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:  26 LUGLIO 2021

(in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021)

 

I CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE sono consentiti alle condizioni di cui all’Art. 17 delle N.O.I.F..

 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

 

– copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;

– Atto costitutivo originario;

– Statuto Sociale con la nuova denominazione;

– elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

 

In particolare, si richiama l’attenzione:

 

– i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;

– le domande dovranno essere sempre corredate dall’Atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale aggiornato della società;

– la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

– per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire entro e non oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Cambio di Denominazione Sociale”;

 

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

 

Per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine all’applicazione dell’Art. 17, delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

 

 

 

 

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).

 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE

Art. 17 – N.O.I.F.

 

  1. La denominazione sociale risultante dall’atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell’ordinato andamento delle attività sportive.

 

  1. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. Per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 Luglio. All’istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

 

  1. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

 

 

 

  1. D) CAMBI DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della N.D.: 26 LUGLIO 2021 –

 

I CAMBI DI SEDE SOCIALE sono consenti alle condizioni di cui all’Art. 18 delle N.O.I.F. e, in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

 

  1. la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
  2. la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione;
  3. non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive precedenti.

 

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.

 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate alla lettera C).

 

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il

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19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Cambio di Sede Sociale”;

 

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

 

 

 

  1. E) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE – Termine di presentazione alla F.I.G.C.

                                                                       per il tramite della L.N.D.: 26 LUGLIO 2021 –

 

I CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE sono consenti alle condizioni di cui agli Art. 17 e 18 delle N.O.I.F. e, in base alle disposizioni in deroga di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

 

  1. la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una Stagione Sportiva;
  2. la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione;
  3. non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due Stagioni Sportive precedenti.

 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate alle  lettere C) e D).

 

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Cambio di Denominazione e di Sede Sociale”;

 

Valgono per gli indirizzi le medesime indicazioni enunciate per le affiliazioni.

 

 

SEDE SOCIALE

Art. 18 – N.O.I.F.

 

  1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

 

  1. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L’approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.

 

  1. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

 

  1. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile.

 

  1. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico; c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

 

 

 

  1. F) CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA –

 

Le richieste devono pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 21 Giugno 2021.

La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad eseguire le variazioni richieste.

 

L’aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Società.

 

 

  1. G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE –

 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’Art. 17 delle N.O.I.F., ed alle disposizioni derogatorie agli Artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021, che prevedono che la domanda sia inoltrata entro il LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021.

 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).

 

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire entro e non oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande, unitamente all’atto costitutivo della Società prima della trasformazione.

 

La procedura corretta della trasformazione da Società di Capitali in Società di persone è disciplinata dall’Art. 2500 sexies del Codice Civile.

 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

 

 

  1. H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE  A SOCIETA’ DI CAPITALI –

 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastico (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. Art. 17, N.O.I.F. e disposizioni derogatorie agli Artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui al C.U. N. 310 L.N.D. del 18 Maggio 2021), corredata dal Verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice Civile, nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione, unitamente  all’atto costitutivo della Società prima della trasformazione.

.

Per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire entro e non oltre il 19 LUGLIO 2021, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, le relative domande.

 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).

 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

 

 

  1. I) REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (Registro 2.0 C.O.N.I.) –

 

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, è condizione indispensabile l’iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge,  così come previsto dall’Art. 90, Commi  18 e 18 Ter  della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).

 

Si rammenta, altresì, che con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

 

Giova preliminarmente rappresentare che l‘iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l‘avvio della  nuova Stagione le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Per quanto attiene alle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I. si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalità sul sistema AS400 e sul portale della L.N.D. nell’area riservata alle Società, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..

 

Attraverso  il menù “Dati Societari”, è stata aggiunta  la nuova funzione  denominata “Registro C.O.N.I.” in cui le Società potranno effettuare l’upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione,  le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù “Firma elettronica” –>“Documenti da firmare ” alla voce “Registro C ON I”.

 

I sottoelencati documenti, obbligatori, sono occorrenti per nuove iscrizioni al Registro CONI:

 

  • Atto     costitutivo/Statuto       della    Società            oppure            Statuto della            Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del documento all’Agenzia delle Entrate).

 

Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento  del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo l’obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo Statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate.

 

Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai  soli  fini  del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022, attraverso la rituale procedura telematica.

 

L’iscrizione al “Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” (Registro 2.0 C.O.N.I.) deve essere effettuata a cura della Società, sul sito Web www.coni.it, accedendo con le proprie credenziali o accreditandosi, successivamente all’approvazione di tutti i documenti necessari per l’iscrizione ai Campionati (Dati Societari, Organigramma, Presidente, Delegati alla Firma, Autocertificazione, Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali …).

 

L’iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di “RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI”.

 

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

 

  • Tel:   091 6808421/38;
  • Fax:  091 6808498
  • E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

 

Per ogni necessità di supporto ai fini dell’iscrizione al Registro CONI, o per segnalare possibili criticità in fase di iscrizione, si suggerisce di aprire un ticket di assistenza sul sistema REDMINE, sul portale Società, nell’area  apposita denominata Registro CONI.

 

Si allega una breve guida predisposta dal C.E.D. della L.N.D. in ordine alle suindicate funzionalità introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi.

 

TABULATO CALCIATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si invitano le Società a stampare, entro il 30 Giugno p.v., il tabulato dei calciatori della stagione sportiva in corso in quanto a partire dal 1° Luglio tale operazione non sarà più possibile.

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA RIPRESA DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO COLLETTIVO E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA, DI BASE ED AGONISTICHE  (TORNEI E CAMPIONATI) DILETTANTISTICHE E GIOVANILI

Si informano le Società che sulle “NEWS” del nostro sito ufficiale è pubblicato quanto in oggetto specificato

 

AGGIORNAMENTO ORARIO EFFETTUAZIONE TAMPONI PRESO GLI HUB DRIVE IN DELL’ASP DI AGRIGENTO

Si comunicano  nuovi orari per l’effettuazione dei test rapidi presso gli HUB DRIVE IN della nostra provincia:

I DRIVE IN saranno aperti solo i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Restano confermate le procedure per la richiesta da parte di quanti interessati e il ritiro dei tamponi da parte dei medici sociali.

 

CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA

Con C.U. N. 251 del 21 Maggio 2021 è stato pubblicato il Pre-bando e scheda di pre-iscrizione per un eventuale Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo nel periodo da Ottobre 2021 in poi.

Il Bando ufficiale verrà pubblicato sul sito del Settore Tecnico F.I.G.C. non appena raggiunto il numero minimo di 25 iscritti.

 

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”,  optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

 

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

 

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

 

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita,  con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

 

 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

 

 

              1.3. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

 

 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

 

RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI

Si rammenta che le Società devono richiedere al Comitato territorialmente competente autorizzazione ad organizzare il singolo raduno inviando la richiesta con l’indicazione del Responsabile Tecnico e del Responsabile Organizzativo e fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività tecniche che coinvolgono i giovani calciatori o le giovani calciatrici, secondo quanto specificatamente indicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del SGS, di cui si allega lo stralcio.

Resta inteso che le modalità organizzative del raduno dovranno tenere in considerazione tutte le limitazioni e le procedure indicate nei protocolli e nelle linee guida vigenti per lo svolgimento dell’attività di allenamento.

Ricordiamo che oltre alle informazioni necessarie allo svolgimento della parte tecnica del raduno, la comunicazione dovrà riportare l’elenco dei giovani sottoposti a prova che dovrà essere trasmesso al Comitato territorialmente competente almeno 4 giorni prima dello svolgimento del raduno stesso.

In assenza della prevista documentazione il raduno dovrà essere annullato e l’attività dovrà essere considerata non autorizzata, e nel caso si dovrà procedere alla trasmissione degli atti ai competenti organi disciplinari e di indagine per attivare le relative procedure.

Nel ringraziare per il supporto, qualora fosse necessario ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Attività di Base presso lo scrivente Settore Giovanile e Scolastico.

 

…OMISSISS…

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

 

RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2008 e non per i nati nel 2009) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.

Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico

della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

__ possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;

__ presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;

__ situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.

 

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione

al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

– per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA

– per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

a)_ se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);

b)_ i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;

c)_ categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti

e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;

d)_ sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente

con la sede della società richiedente;

e)_ la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;

f)_ modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);

g)_ il nominativo del medico presente durante il raduno.

 

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella

stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

 

PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ

(giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1._ società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2009) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;

2._ soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

 

I requisiti richiesti sono i seguenti:

__ possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;

__ presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;

__ situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società;

__ presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione

 

sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

 

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

__ Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;

__ il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;

__ nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;

__ alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020, mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2020, con le informazioni necessarie di cui sopra.

Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva.

 

COMUNICATO UFFICIALE n.80 dell’11 maggio 2021

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell’attività collettiva e di squadra per l’attività dilettantistica e giovanile, con il presente Comunicato Ufficiale vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS, che di seguito specifichiamo sinteticamente.

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell’Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all’emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione del Camp/Centro Estivo

e/o dell’Open Day.

 

CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica ai consueti indirizzi.

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sgs.segreteria@figc.it

 

sgs.attivitadibase@figc.it

 

In deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS n.1 della corrente stagione sportiva, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività del Centro/Camp, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS di cui si allega uno stralcio, ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, prevedendo l’inizio dell’attività dei Camp Estivi il 7 Giugno, anziché il 10 come precedentemente indicato.

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico pubblicheranno sulle pagine regionali del sito web FIGC (https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/) e tramite i consueti strumenti di comunicazione ufficiale, apposita nota informativa con elenco dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

 

OPEN DAY 2021

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono autonomamente organizzare OPEN DAY aperti solo ed esclusivamente a soggetti non tesserati per alcuna Società le cui finalità sono orientati a promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dal C.U. n°3 – Circolare n.1 Attività Agonistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

 

 

              1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

 

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

 

Lunedì                                                09:30-13:00                      14:00-15:30

Martedì                                               09:00-14:00                         chiusura

Mercoledì                                            09:30-13:00                      14:30-16:00

Giovedì                                               09:30-13:00                      14.30-16.00

Venerdì                                               09:00-13:00                      14.00-15.30

Sabato                                                                      Chiusura

 

Si avvisano le gentili società che, a causa del prolungarsi delle restrizioni legate al COVID-19, gli uffici della Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. Restano tuttavia attivi i recapiti telefonici, chiamando al numero 0935/37711, e di posta elettronica, inviando un’e-mail all’indirizzo del.enna@lnd.it.

 

 

 

               1.4.2. CORSO UEFA GRASSROOTS C LICENCE

 

 

In previsione dell’organizzazione del “CORSO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI – UEFA GRASSROOTS C LICENCE” per la Stagione Sportiva 2021-22, si allega il modulo di pre-adesione da compilare in ogni sua parte e inviare, in formato pdf, opportunamente firmato all’indirizzo e-mail della scrivente Delegazione del.enna@lnd.it

 

 

                   1.4.3. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

 

 

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

 

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS
VILLAROSA CALCIO 7

1 (ALLENATORE)

6 2
MARCO PANTANI 3
GEAR SIAZ 52
POLISPORTIVA NICOSIA 1

1 (ALLENATORE)

1 (FISIOTERAPISTA)

LEONFORTESE 1 (ALLENATORE) 1
ARMERINA 2 (ALLENATORE) 14
MATTROINA HANDBALL 2 22
FUTSAL REGALBUTO 20
CRISAS ASSORO 9
LAGOREAL 1981 3
AGIRA 7

1 (ALLENATORE)

CITTÀ DI LEONFORTE 1 1
ENNA CALCIO 2 (ALLENATORE)
S. ANNA ENNA 2 (ALLENATORE)
BRANCIFORTI 1 (ALLENATORE)
ENNESE 1 (ALLENATORE)
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