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Comune di Enna: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti

Riccardo Giugno 14, 2021 13 minuti letti

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in
particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) nel territorio comunale. Anno 2021
IL SINDACO
Premesso che, dalle indagini condotte tramite il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione
da zanzara tigre nell’ambito del Servizio “R.N.S. Lago di Pergusa. Servizio di esecuzione degli interventi
larvicidi ed adulticidi di lotta biologica per il contrasto alle zanzare, compresa l’attività di studio e
monitoraggi- anno 2010” attivato dalla Provincia Regionale di Enna, il territorio Comunale di Pergusa è
risultato infestato da una popolazione significativa di Aedes albopictus (zanzara tigre);
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare
malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara
tigre (Aedes albopictus), vettore di virus esotici (dengue, chikungunya, etc.) introdotti da persone o
animali infetti e, data la spiccata aggressività, capace di creare molestie di rilevante entità;
Visto che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, invita ad attivare tutte le
misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione della zanzara tigre;
Considerato che nell’estate del 2007 in Italia (Emilia Romagna) si è manifestato un focolaio epidemico
di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha
determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un’ulteriore diffusione
connessa con la presenza della zanzara tigre;
Dato atto che ciò provoca un pericolo incombente di dimensioni tali da costituire una concreta ed
effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla
regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del
fenomeno;
Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico
relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori
ed in particolare da zanzara tigre, l’intervento principale per la prevenzione di malattie è quello di
addivenire ad una riduzione della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario attivare la lotta
alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali, con adeguati trattamenti
larvicidi e con l’attivazione di una rete di monitoraggio e sorveglianza;
Ritenuto, altresì, che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, con associati rischi
sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione
dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze
contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari
specificatamente individuati;
Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consente di affrontare con mezzi tipici ed
ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si
rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati,
nonché in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della
proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre
attività produttive, commerciali e di servizi che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua (es.
all’interno di pneumatici) e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi
in sede tecnica ed istituzionale già nel 2010, al fine di adottare appositi e specifici provvedimenti da
mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento fino al 31 ottobre 2017, poiché
alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da inizio aprile a fine ottobre,
comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla
norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento,
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione
presenti sul territorio comunale;
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa
in atto di apposite iniziative, potendosi avvalere anche della collaborazione dell’ASP competente per il
territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;
Visto il T. U. Leggi Sanitarie – R. D. 27 luglio 1934, n° 1265;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;
Visto l’Art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n° 142;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n° 13/1991 e n° 42/1993;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e succ. modificazioni;
Dato atto, altresì, che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Enna,
ai fini della predisposizione degli strumenti di attuazione ritenuti necessari;
ORDINA
A) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree
strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori
condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, etc.) di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi
terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni,
bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, etc.) ove possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi
raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori (sottovasi, secchi, annaffiatoi, cisterne, etc.) non
abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento
dell’eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici
a seguito di pioggia; diversamente, provvedere alla loro chiusura mediante teli plastici o rete
zanzariera, coperchio a tenuta oppure mediante l’apposizione di sabbia o ghiaia fine nei vasi,
buchi di nodi di alberi ed altre fessure in grado di raccogliere dell’acqua oppure al loro
svuotamento giornaliero; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di
monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia
larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato,
secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è
praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di
scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere
opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il
deflusso delle acque;
4. tenere i cortili e le aree aperte sgombri da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da
evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, nonché nelle aree ad essi confinanti
incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; in
alternativa, mantenere pesci nelle fontane ornamentali e provvedere alla chiusura delle piscine
mediante teli plastici.
B) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree
dismesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di
raccolta d’acqua stagnante.
C) A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa oppure con contenitore da riempire di volta in volta
e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione
di raccolte d’acqua;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente, con teli plastici o rete zanzariera o coperchi a tenuta
ermetica, gli eventuali serbatoi d’acqua.
D) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di
depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di
rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte
d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte
d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e
vendita e ai detentori di copertoni in generale (es. Ente Autodromo di Pergusa), di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o
in containers dotati di coperchio o, se all’aperto proteggerli con teli impermeabili in modo da
evitare raccolte d’acqua;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima
di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
F) All’Ente Autodromo di Pergusa, di:
1. effettuare immediato trattamento, mediante prodotti insetticidi a base di piretrine naturali e/o
piretroidi a bassa tossicità o di Bacillus thuringiensis var. israelensis da utilizzare alle dosi
indicate in etichetta, di tutti gli pneumatici presenti dentro l’Autodromo di Pergusa; tale
trattamento va, inoltre, ripetuto con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e
comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Essendo l’autodromo in zona B della
R. N. S. del lago di Pergusa, i trattamenti devono essere eseguiti con l’utilizzo delle tecnologie più
avanzate, garantendo il minimo impatto ambientale, e coordinati da un Responsabile Tecnico-
Scientifico che dovrà possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 2, comma 3, del
D.M. 274/1997 ed essere preparato nelle materie oggetto del Servizio (essere in possesso di
diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento delle attività
oggetto del servizio; aver ricoperto analoghi incarichi in progetti di lotta, di grandi dimensioni,
contro le zanzare);
2. comunicare preventivamente all’ASP competente e alla Provincia Regionale di Enna, quale Ente
gestore della R.N.S. lago di Pergusa, la data e l’ora del trattamento insetticida, il tipo di sostanza
da utilizzare, nonché il nominativo del Responsabile Tecnico-Scientifico;
G) Ai responsabili dei cantieri, di:
1. evitare raccolte di acque in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori; qualora l’attività richieda la
disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura con teli plastici o
rete zanzariera o coperchi a tenuta ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente
giornalmente;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i
materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica.
H) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva
disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad
essi assimilabili, di:
1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto
o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con coperchi a tenuta ermetica o teli
impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima
di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione o di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione
dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli
ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e
comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
I) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende
agricole, di:
1. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura
manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo
l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione
di raccolte d’acqua;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente, con teli plastici o rete zanzariera o coperchi a tenuta
ermetica, gli eventuali serbatoi d’acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla
coltivazione ed alla commercializzazione.
L) All’interno del cimitero, di:
1. riempire con sabbia umida i vasi portafiori; in alternativa l’acqua del vaso deve essere sostituita
ogni 5 giorni. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà comunque essere riempito di sabbia, se
collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatoi o simili)
dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua.
AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale.
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di
polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle
disposizioni vigenti.
DISPONE ALTRESI’
in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in
particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il
Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai
larvali in aree pubbliche. Qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza
dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a
propria cura, all’effettuazione di interventi di disinfestazione, mediante affidamento, se del caso, a ditte
autorizzate. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, la sola esecuzione degli
interventi di disinfestazione necessari, avverrà d’ufficio da parte del Comune e la relativa spesa sarà a
carico degli inadempienti.
Si invia la presente ordinanza al Comando Vigili Urbani, al Distaccamento Forestale di Enna Bassa,
all’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, alle Autorità Locali, Nazionali e Regionali interessate, alla
Provincia Regionale di Enna, al Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, alla Società EcoEnnaServizi,
all’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente/Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Servizio 6 –
Conservazione del Patrimonio Naturale, alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna,
all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana di Enna, all’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Enna, all’ARPA di Enna, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” di
Palermo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

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Riccardo

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