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Calcio le comunicazioni della LND Sicilia

Riccardo Settembre 22, 2026 53 minuti letti

COMUNICATO UFFICIALE n.107 – pubblicato il 17 settembre 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1184 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo VALENTI, Calogero FRUSTERI e della società ASD LONGI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Angelo VALENTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Longi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 62, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Longi, consentito e comunque non impedito che la società dallo stesso rappresentata omettesse di predisporre ed attuare un sistema sostitutivo di tutela dell’ordine pubblico in occasione della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria;
Calogero FRUSTERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Longi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria alla quale assisteva in qualità di spettatore, afferrato per il collo, strattonato e spinto il sig. Antonino Imbesi, presidente della società Santantonino;
ASD LONGI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Angelo Valenti e Calogero Frusteri;
a titolo, inoltre, di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, nel corso della gara A.S.D. Longi – A.S.D. Santantonino del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, lanciato nel terreno di gioco in direzione dei calciatori della squadra della A.S.D. Santantonino, un bastone da tamburo della lunghezza di circa 30 centimetri;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 Sig. Angelo VALENTI,
 Sig. Calogero FRUSTERI,
 Società ASD LONGI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Valenti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Angelo VALENTI,
 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Calogero FRUSTERI,
 € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD LONGI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1009 pf 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Sara PERRELLI avente ad oggetto la seguente condotta:
Sara PERRELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy Belsito, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D.
Soccer Academy Belsito, consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Ponti, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della società Soccer Academy Belsito in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare, seppur sprovvisto di regolare tesseramento per la predetta società nonché dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 Sig.ra Sara PERRELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Sara PERRELLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1217 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Maurizio Antonio PAGNIELLO, e della società ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
Maurizio Antonio PAGNIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Racing Catania Women’s Football Club, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso omesso di provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata dandone comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding, nonché ancora per avere lo stesso omesso di predisporre ed adottare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ed il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023, dandone comunicazione alla Commissione per le Politiche di Safeguarding;
ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Maurizio Antonio Pagniello;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 Sig. Maurizio Antonio PAGNIELLO,
 Società ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Antonio Pagniello;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio Antonio PAGNIELLO,
 € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RACING CATANIA WOMENS FOOTBALL CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1789631295_CU_DAL_N__139_AA_AL_N__147_AA_FIGC_-_Provvedimenti_della_Procura_Federale.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.109 – pubblicato il 18 settembre 2026
Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2026/2027:
“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2026 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.
In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due Società della F.I.G.C.”
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1789736078_Protocollo_d_intesa_FIGC-LND-AIAC_-_Stagione_Sportiva_2026_2027.pdf

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SOCIETÀ INATTIVA new
Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, per la stagione sportiva 2026/2027:
Matricola 954176 A.S.D. AGRIGENTO FUTSAL di Agrigento

le propone, ai sensi dell’Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la decadenza dell’affiliazione.
Ai sensi dell’Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le Società di cui sopra, sono svincolati d’autorità dalla data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società.
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.

RINUNCIA A CAMPIONATO
Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare all’attività Calcio a 5 stagione sporitva 2026/2027, la stessa resta affiliata per l’attività affianco indicata:
matricola 73462 A.S.D. CASTELTERMINI di Casteltermini Promozione

CAMBIO DI STATUS
Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di cambio di status da Calcio a 5 per partecipare ai campionati del SGS per la stagione sporitva 2026/2027:
matricola 955547 A.S.D. ESASPORT di Grammichele

RINUNCIA A CAMPIONATO e CAMBIO STATUS
Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare all’attività di Calcio a 11 LND ed ha fatto richiesta di partecipare all’Attività di Settore Giovanile per la stagione sporitva 2026/2027:
Matricola 964748 BUCCHERESE A.S.D di Buccheri
954266 A.S.D. A.S.N.ACAD. CALTAGIRONE di Caltagirone
919704 A.S.D. PUNTO ROSA di Palermo

AUTORIZZAZIONE DIRETTE FACEBOOK new
Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, in diretta attraverso i propri canali social, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 8 della L.N.D., alla società di seguito specificata.
Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.
-A.S.D. MT FUTSAL

AUTORIZZAZIONE DIRETTE FACEBOOK new
Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, in diretta attraverso i propri canali social, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 8 della L.N.D., alla società di seguito specificata.
Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.
-A.S.D. AGIRA
-MESSANA RIVIERA ASD
-A.S.D. SANTA ELISABETTA
-P.G.S. VILLAUREA A.S.D.

AUTORIZZAZIONE DIRETTE FACEBOOK new
Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, in diretta attraverso i propri canali social, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 8 della L.N.D., alla società di seguito specificata.
Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.
-P.D. ATLETICO AGRIGENTO
-PIAZZA ARMERINA A.S.D.

AUTORIZZAZIONE DIRETTE FACEBOOK
Il Comitato Regionale ha concesso l’autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, in diretta attraverso i propri canali social, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 8 della L.N.D., alle società di seguito specificate.
Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

-A.S.D. ATLETICO SIRACUSA
-A.S.D. GANGI

CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE LICENZA D – di PALERMO new
Con C.U. N. 21 del 7/08/2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., che si allega, è stato pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Licenza D che avrà luogo a Palermo.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il 13/09/2026. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di scadenza.
https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2026-08/Corso%20L.%20D%20-%20PA.pdf

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.
S.S.D. MONTELEPRE S.S.D. A R.L.
LA VARDERA CLAUDIO NATO IL 7/03/02 MATR. 6821880
SAN PIER NICETO ASD
DI BELLA DANIELE NATO IL 10/07/00 MATR. 5879374
A.S.D. VIGOR BORGETTO
PACHA KEVIN ANDRES NATO IL 12/01/99 MATR. 1110248

AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.
Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:
A.S.D. ALESSANDRIA D.ROCCA 2016
PUGLIA PASQUALINO CESA NATO IL 12/02/2011 ID.4605261

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI new
Si informa che, come riportato sul C.U. N° 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 maggio 2026, Mercoledì 30 Settembre 2026, scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto dei calciatori “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
“L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti”

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE new
Si informa che, come riportato sul sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, Martedì 1 settembre 2026 (Ore 20.00), scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto di calciatori con status “Giovane Dilettante” e “Non professioniste”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche e devono essere depositati presso la piattaforma federale telematica.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A SOCIETA’ DILETTANTISTICHE new
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, Martedi’ 1 settembre 2026, scadrà il termine del trasferimento di calciatori con status “Giovani di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche
L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria

TRASFERIMENTO E CESSIONI DI CONTRATTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTE” DA SOCIETA’ DILETTANTISTICHE A SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE new
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, Lunedi’ 21 settembre 2026 (Ore 20.00), scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto di calciatrici con status “Giovane Dilettante” e “Non Professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche e devono essere depositati presso la piattaforma federale telematica.

TRASFERIMENTO E CESSIONI DI CONTRATTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A SOCIETA’ DILETTANTISTICHE new
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, Lunedi’ 21 settembre 2026, scadrà il termine del trasferimento di calciatrici con status “Giovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche.
L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI A SOCIETA’ PARTECIPANTI A COMPETIZIONI NON PROFESSIONISTICHE (ART. 103.9 N.O.I.F.) new
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, Martedi’ 1 settembre 2026, scadrà il termine per il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e nelle condizioni di cui alla richiamata norma.
L’accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.
Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all’art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI CALCIATRICI “PROFESSIONISTE” A SOCIETA’ PARTECIPANTI A COMPETIZIONI NON PROFESSIONISTICHE (ART. 103.9 N.O.I.F.) new
Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, Lunedì 21 settembre 2026, scadrà il termine per il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e nelle condizioni di cui alla richiamata norma.
L’accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.
Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all’art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

AFFILIAZIONI
Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2026/2027, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link Home – FIGC.
Si raccomanda di utilizzare l’Atto Costitutivo e lo Statuto presenti, nella sezione Modulistica, sul nostro sito istituzionale al link Comitato Sicilia | LND Sicilia.

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si rammenta che l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all’adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n. 56 del 7 Aprile 2025.
Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link Modulistica | LND Sicilia .

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal Rappresentante Legale della Società utilizzando il link Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche , stampando l’iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L’iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. – ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:
Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC – Anagrafe Federale, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.
Una volta effettuato l’accesso, selezionando la funzione “Variazione organigramma”, dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.
A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.
Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell’organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto “Seleziona esistente” e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti “Altri dirigenti” non deve essere prodotto verbale.

Ogni variazione all’organigramma successiva alla prima, dovrà essere inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l’affiliazione.
Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA:

Creare nuova pratica e SALVARLA per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente
In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell’anagrafica dei dimissionari
Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce “autorizzato alla firma” se delegato
Quando l’organigramma sarà completato, SALVARE la pratica e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE (si trova nell’organigramma, in corrispondenza del nominativo del Presidente, nella colonna a destra – voce Documenti). Il modulo dovrà essere scaricato, compilato e firmato esclusivamente dal Presidente.
Caricare alla voce “allegati – Autocertificazione NOIF” il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato
Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti
Salvare la pratica e “rendere definitiva”
Scaricare il modulo censimento, da prelevare alla voce “allegati – elenco dei nominativi…”; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti
Caricare sempre alla medesima voce “allegati – elenco dei nominativi…” il modulo censimento precedentemente scaricato, compilato e scansionato
SALVARE la pratica, RENDERLA DEFINITIVA e successivamente INVIARLA.

In caso di cambio del Legale Rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:
Il nuovo verbale di assemblea timbrato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, dal Presidente uscente (se presente) e dal nuovo Presidente per accettazione.
Dimissioni firmate
Copia del documento di riconoscimento dei Presidenti entrante ed uscente
Certificato di attribuzione codice fiscale cambio legale rappresentante rilasciato dall’ADE

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all’adozione di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE
Si riportano alcune nozioni utili per le Società:
a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.
b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.
c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.
d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.
e) Gare ripetute perché annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).
f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 300,00 (comprensivo dell’obbligo dell’ambulanza a bordo campo) che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.
g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.
La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.
Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull’incasso netto a titolo di spese forfettarie.
Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

ASSISTENZA MEDICA
Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:
…omissis…
c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili
Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.
Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.
Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti
Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI
Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:
“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva.
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.
Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.”
In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI
Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.
In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.
Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.
La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall’Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE
In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DI GIUOCO
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA
in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell’ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.
Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall’01/07/2026)
Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:
“I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.
Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio”
Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI
Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l’attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.
Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall’art. 3 comma 3.1 dell’Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l’invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.
Sarà obbligatorio quindi inserire l’indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.
Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito https://sicilia.lnd.it/)
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA
FIFA LEGAL PORTAL
Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

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CLEARING HOUSE
L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.
FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.
Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org
Link :
https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

per info scrivere a fch@figc.it

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederali@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE – Guida Operativa
In allegato al C.U. n. 95 dell’1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall’Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la nuova App Programmazione Gare, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL
La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce “Home” effettuare “Apertura segnalazione” o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all’indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su CONTATTI.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2027.
Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.
A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.
Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE
Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI
Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30
Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI
Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA
attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it
sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SGS
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.
–

COMUNICAZIONI DELL’ UFFICIO DEL COORDINATORE

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI:
LINK CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE E RIUNIONE INFORMATIVA

Nell’ambito del Sistema di Qualità dei Club Giovanili, regolamentato dal C.U. SGS Nazionale n. 18 dell’ 11/08/2026, il Coordinamento SGS Sicilia comunica alle Società il link unico per presentare richiesta di 1°, 2° o 3° Livello: https://forms.gle/UnPEGGUz6yW512YV8

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2026.

Al fine di informare le Società siciliane su requisiti e criteri necessari per presentare la richiesta, è convocata una riunione online venerdì 18 Settembre alle ore 18:45 alla quale è fortemente raccomandata la partecipazione con un proprio Dirigente Responsabile.

Link per partecipare alla riunione: Sistema di qualità | Partecipazione alla riunione | Microsoft Teams

ELENCO DEGLI OPEN DAYS E CAMPUS ESTIVI REGOLARMENTE AUTORIZZATI

OPEN DAY
SOCIETÀ COMUNE PERIODO TIPOLOGIA
PALERMO F.C. PALERMO 17-09-2026 CALCIO A 9 FEMMINILE/ATTIVITÀ BASE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ
La Società PARTINICAUDACE di Partinico, matricola federale 963091, con nota del 24 agosto u.s., ha chiesto di essere dichiarata inattiva, poiché nella Stagione Sportiva 2026/2027 non parteciperà a nessuna attività di settore giovanile.

La Società A.S.D. ANTIVAN di Licata, matricola federale 931734, con nota del 10 settembre u.s., ha chiesto di essere dichiarata inattiva, poiché nella Stagione Sportiva 2026/2027 non parteciperà a nessuna attività di settore giovanile.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
In applicazione al disposto dell’articolo delle N.O.I.F della F.I.G.C. questo C.R. dispone l’annullamento del tesseramento giovani annuale dei calciatori:

Cognome e Nome Data di Nascita Società Tipo Attività
GERMANÀ ROBERTO 18.11.2010 A.S.D. GIOVANILE ROCCA Calcio a 11

RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI
In riferimento alle richieste di autorizzazione a svolgere Raduni di Giovani Calciatori, si comunica che così come disposto sul C.U. n°1 e più volte ribadito dalla Segreteria del S.G.S. Nazionale, tutte le società che organizzano un Raduno di Giovani Calciatori devono assicurarsi che i calciatori che prenderanno parte alla selezione, siano regolarmente tesserati per la F.I.G.C. e che abbiano compiuto il 12° anno di età.
Questo C.R. L.N.D. ha autorizzato lo svolgimento dei seguenti raduni di giovani calciatori:

Società Giorno Orario Campo Responsabile S.G.S.
A.S.D. CALCIO CLUB S.V.
in collaborazione con ACF FIORENTINA S.R.L.
03.12.2026
ore 15.00 Impianto
Stadio Comunale
di Santa Venerina Di Gregorio Salvatore (Calcio Club S.V.)
Magrì Sergio (Calcio Club S.V.)
Rizza Andrea (Calcio Club S.V.)
Sanseverino Pasquale (Calcio Club S.V.)
Sisi Alberto (Fiorentina)
Niccolini Maurizio (Fiorentina)
Classe d’età autorizzata 2012 – 2013 – 2014

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE
Secondo quanto pubblicato sul C.U. 402 LND (205/A FIGC), del 27 aprile 2026, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2010, con vincolo annuale.

ART. 31 “I GIOVANI”
1.bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest’ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”.

ART. 96 “PREMIO DI TESSERAMENTO”
6. L’importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6

ART. 99 “PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA”
4. L’importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell’articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.
5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo.
6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest’ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno.
7. L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA
FIFA LEGAL PORTAL
Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal.fifa.com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE
L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org
Link : https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

Per info scrivere a fch@figc.it

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all’adozione di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA
e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@lnd.it

PEC per le comunicazioni sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

recapito telefonico 091/6808422 – 3286290838

APP PROGRAMMAZIONE GARE – Guida Operativa
Si allega al presente Comunicato Ufficiale la guida operativa, predisposta dall’Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la nuova App Programmazione Gare, disponibile sia su Web che su Mobile.

SCHEMA RIASSUNTIVO “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E LIMITI D’ETÀ” – 2026/2027

Categoria Anno di nascita Tempi di gioco
Under 17
Maschile
e
Femminile 2010 e 2011
(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età) 2×45’
Under 16 2011
(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età) 2×40’
Under 15 2012 e 2013
(possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i
12 anni di età, nati nel 2014 no 2015) 2×35’
Under 15
Femminile 2012 e 2013
(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nate nel 2014 no 2015) 3×25’
Under 14 2013
(possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i
12 anni di età, nati nel 2014 no 2015) 2×35’

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CALENDARI
Si ricorda alle società che le alternanze o concomitanze tra le squadre partecipanti ai Campionati Provinciali con squadre partecipanti ai Campionati Regionali, potranno essere fatte nei limiti del possibile.

ATTIVITÀ CON ALTRA DELEGAZIONE
L’attività sportiva con un’altra Delegazione è demandata al Comitato Regionale, che ne stabilisce tempi e modalità.

APP PROGRAMMAZIONE GARE
Si comunica che, dalla stagione sportiva 2026/2027 diventerà OBBLIGATORIO richiedere la variazione gara attraverso l’app Variazione Gare della LND.
L’applicazione è fruibile sia in versione Web sia tramite dispositivo Mobile.
Il nuovo applicativo è stato sviluppato con l’obiettivo di semplificare e rendere più rapida la gestione e la pianificazione delle gare.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA
Per tutti i Dirigenti già accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2025/2026 non è necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è possibile rinnovarla per la Stagione Sportiva 2026/2027 seguendo i sotto elencati passaggi:

Da “Firma elettronica” posizionarsi su “Riattivazione PIN”, cliccare e immettere il codice fiscale del Dirigente abilitato alla firma, richiedendone così la riattivazione per la Stagione Sportiva 2026/2027.

RECUPERO GARE INTERROTTE
Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall’Art. 33, “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati.
Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale

g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.
La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.
Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull’incasso netto a titolo di spese forfettarie.
Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

DIRITTI DOVUTI A TITOLO AMMINISTRATIVO PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE
Si indicano qui di seguito i diritti per l’omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:

Omologazione Campi di Calcio

Omologazione Tipologia Omologazione
richiesta da Società dell’intervento richiesta da privati
affiliate alla F.I.G.C. o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)

€ 150,00 Omologazione € 250,00
di un campo di calcio
con un solo sopralluogo

€ 100,00 Per ogni sopralluogo € 130,00
successivo al primo,
qualora necessitino
più interventi

€ 80,00 Per ogni campo di calcio € 100,00
successivo al primo ubicato
nella medesima località
ed omologato a seguito
dello stesso sopralluogo

Omologazione Impianto di Illuminazione

Omologazione Tipologia Omologazione
richiesta da Società dell’intervento richiesta da privati
affiliate alla F.I.G.C. o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)

€ 150,00 Ove sia sufficiente € 250,00
un solo sopralluogo

€ 100,00 Per ogni sopralluogo € 130,00
successivo al primo, qualora
necessitino più interventi

€ 80,00 Per ogni campo di calcio € 100,00
successivo al primo ubicato
nella medesima località
ed omologato a seguito
dello stesso sopralluogo

Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al “Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. – L.N.D., Settore Impianti, Via Orazio Siino S.n.c. – 9010 Ficarazzi/PA”, allegando copia del bonifico bancario – di importo pari alla tipologia dell’intervento richiesto – già emesso in favore di:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA –

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
IT14L0306909606100000410900
Intesa Sanpaolo S.p.A.

TERMINI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI
Si invitano le società, nel periodo fissato – “Termine Ordinatorio” –, a formalizzare l’iscrizione al Campionato di competenza, attraverso la propria “Area Riservata LND”.

CAMPIONATI DELEGAZIONE DI ENNA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027
CAMPIONATO SCADENZA ISCRIZIONE COSTO €
TERZA CATEGORIA 30.09.2026 *
UNDER 17 30.09.2026 110
UNDER 15 30.09.2026 110
ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE 30.09.2026 65
PULCINI A 7:7 FASE AUTUNNALE 30.09.2026 65
PRIMI CALCI FASE AUTUNNALE 30.09.2026 0
PICCOLI AMICI FASE AUTUNNALE 30.09.2026 0
* costo variabile in base allo status della società

CAMPIONATI C5 DELEGAZIONE DI ENNA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027
CAMPIONATO SCADENZA ISCRIZIONE COSTO €
SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE 30.09.2026 *
SERIE D CALCIO A 5 30.09.2026 *
UNDER 17 CALCIO A 5 30.09.2026 110
UNDER 15 CALCIO A 5 30.09.2026 110
ESORDIENTI CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE 30.09.2026 65
PULCINI A 5:5 FASE AUTUNNALE 30.09.2026 65
PRIMI CALCI FASE AUTUNNALE 30.09.2026 0
PICCOLI AMICI FASE AUTUNNALE 30.09.2026 0
* costo variabile in base allo status della società

Si ricorda alle Società che al fine di poter perfezionare l’iscrizione ai Campionati Giovanili, all’interno dell’area società, è prioritaria ed obbligatoria l’iscrizione ai Campionati di categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria, Serie C1, C2 e D ed Under 19), nel caso in cui la società svolga i campionati citati precedentemente.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Ai sensi dell’art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.:

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
Tassa associativa alla L.N.D.;
Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
Assicurazione tesserati;
Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;
d) …omissis…
e) …omissis…

In relazione al punto b) che precede, si rende noto quanto segue:
Con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026 è stato disposto di non includere, tra i criteri per l’ammissione ai Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell’assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all’art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026;

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi, pubblicate entro il 31 Maggio 2026, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l’iscrizione al Campionato.

Le Società interessate dovranno produrre al Comitato competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio 2026 e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.

Per quanto riguarda le voci di cui al punto c) relative ad assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione, si fa presente che questo Comitato dispone che le relative somme siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini, ma comunque non oltre il 15 Dicembre 2026, giuste disposizioni di cui all’art. 31, comma 2, lett. c, punto 4, del Regolamento di Lega.

Il Consiglio del C.R. Sicilia, nella seduta del 16 aprile 2026 ha deliberato le seguenti rateizzazioni

1)Entro Il Termine del 15 Ottobre 2026 dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione;

2)Entro il Termine Perentorio del 15 Dicembre 2026 di cui all’art. 31, comma 2, lett. c, punto 4, del Regolamento di Lega, dovrà essere saldato di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l’attività e l’organizzazione.

Alla scadenza del termine perentorio del 15 Dicembre 2026, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle N.O.I.F., e all’art. 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2026/2027, la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello che sarà reso disponibile anche in forma telematica.

ONERI TESSERAMENTO S.G.S.

TESSERAMENTO CALCIATRICI E CALCIATORI

Under 17 ed Under 15 maschili € 23,17
Under 17 ed Under 15 femminili € 21,17
Esordienti e Pulcini maschili € 23,17
Esordienti e Pulcini femminili € 21,17
Primi Calci e Piccoli Amici maschili € 13,07
Primi Calci e Piccoli Amici femminili € 11,07

ATTIVITÀ DI BASE
–

LINK A COMUNICATI

Comunicato Ufficiale n°1 L.N.D. Nazionale:
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782910060_Attivit___ufficiale_della_Lega_Nazionale_Dilettanti_Stagione_Sportiva_2026_2027.pdf

Comunicato Ufficiale n°1 L.N.D. Nazionale Calcio a 5:
https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1782982688_Attivit___ufficiale_della_Lega_Nazionale_Dilettanti_Divisione_Calcio_a_Cinque_Stagione_Sportiva_2026_202.pdf

Comunicato Ufficiale n°1 S.G.S. Nazionale:
https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-2026-2027-ojf55mko

Comunicato Ufficiale n°2 FIGC-SGS – Regolamentazione Attività di Base 2026-2027
https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n2-figc-sgs-regolamentazione-attivita-di-base-2026-2027-oj1jwr62

Comunicato Ufficiale n°05 S.G.S. Nazionale – Guida organizzazione tornei 2026/2027:
https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n05-sgs-guida-organizzazione-tornei-2026-2027-oewyehof

Comunicato Ufficiale n°14 SGS-Circolare Tesseramento
https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n014-sgs-circolare-tesseramento-errata-corrige-ehirpjic

Comunicato Ufficiale n°1 L.N.D. Regionale:
https://sicilia.lnd.it/archivio/comunicati/2026/07/cu-01

Comunicato Ufficiale n°1 S.G.S. Regionale:
https://sicilia.lnd.it/archivio/comunicati/2026/07/cu-03

Comunicato Ufficiale n°40 SGS-Circolare Tesseramento – Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili S.S. 2026/2027
https://sicilia.lnd.it/archivio/comunicati/2026/08/cu-40

ORARI SEDE D.P. ENNA

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

GIORNI ORARIO ORARIO
Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00
Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00
Sabato Chiusura Chiusura

Si precisa che eventuali comunicazioni nei giorni non indicati nella suddetta tabella dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail del.enna@lnd.it.

TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS
GEAR PIAZZA ARMERINA 3
PIAZZA ARMERINA 1

PUBBLICATO DALLA DELEGAZIONE DI ENNA IL 22 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO IL DELEGATO
GIUSEPPE DI LUCA GIUSEPPE ANZALDI

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