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  • Ambiente

ENNA: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO

Riccardo Marzo 1, 2022 6 minuti letti

LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO
IL SINDACO
Rilevato che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la
diffusione di animali infestanti fra le quali la processionaria del pino “Thaumetopoea pityocampa”, la
processionaria della quercia “Thaumetopea processionea” e l’euprottide “Euproctis chrysorrhoeaLinnaeus”;
Dato atto che ai sensi dell’art 1 del D.M 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la
Processionaria del pino”, è obbligatoria su tutto il territorio nazionale la lotta alla Processionaria del Pino
e all’euprottide da parte dei detentori di piante di Pinus Pinea, Pinus Nigra, Pinus Sylvestris, Pinus
Pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati, poiché costituisce
una minaccia per la riproduzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio
per la salute delle persone e degli animali;
Dato atto che ai sensi del “D.R.S. N° 3080/2016” e del “D.R.S. N° 119 del 26-1-2017” e ss.mm.ii
sono individuate le modalità degli interventi;
Considerato che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e
infiammatorie negli animali e nell’uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie
respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i
peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);
Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che
risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e
pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto nei
soggetti particolarmente sensibili;
Considerato che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull’intero
territorio comunale;

Considerato che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere
la proliferazione di questi insetti;
Considerato che l’Amministrazione comunale sta adottando tutte le misure necessarie a contenere e
controllare il fenomeno infestante e che provvederà all’esecuzione degli interventi di lotta eventualmente
necessari, relativamente alle aree pubbliche, e che affinchè i trattamenti possano avere efficacia, sono
necessari interventi sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;
Considerata la necessità di garantire, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, gli interventi di
disinfestazione per la processionaria;
Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e difesa;
Ritenuto altresì alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo
provvedimento a tutela della salute pubblica;
Visto l’art. 50 comma 5° e art 54 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge
nr. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni
di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura
prevista dalla L. n. 689/1981;
considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento,
mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione,
presenti sul territorio comunale;
ORDINA

 ai proprietari terrieri e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
 ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e aree industriali dismesse;
 agli Amministratori di condominio;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di processionaria nelle aree
di rispettiva pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia;
3. di effettuare le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle rispettive proprietà, al fine
di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino, della quercia e dell’euprottide;
4. di intervenire immediatamente, in caso di riscontro della presenza di nidi della processionaria e/o
dell’euprottide, con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l’attivazione della profilassi,
rivolgendosi a ditte specializzate;
5. di vietare il deposito rami con nidi di processionaria nei centro di raccolta Comunale;
6. nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell’euprottide si dovrà intervenire
immediatamente con la rimozione e la distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte specializzate, con
l’attivazione della profilassi;

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RAMMENTA ALTRESÌ
il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario,
enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del
Codice Civile.
AVVERTE
 Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da
€uro 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
 Chiunque, entro 10 gg. dall’erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ottemperi alle
prescrizioni finalizzate al contenimento ed alla distruzione di questi infestanti, sarà punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 250,00 a €uro 1.500,00 ai
sensi dell’art. 5 del Decreto del 30 Ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino”;
 Che le spese per gli interventi suddetti, sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati e
che l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ad effettuare l’intervento con spese a carico
degli interessati;
 È fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti
raccolti con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale ed in particolare il loro deposito
nei centri di raccolta Comunale.
 Che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007, i proprietari o i conduttori dei terreni in cui di
trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al
servizio fitosanitario regionale.
Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati per quanto di
rispettiva competenza, dell’esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE

L’invio della presente Ordinanza, per le verifiche di propria competenza:
– All’A.S.P. di Enna, Distretto Veterinario;
– All’A.S.P. di Enna, Distretto di Igiene Pubblica;
– Al Distaccamento Forestale di Enna;
– Al locale Comando di Polizia Municipale, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di
quanto prescritto.
Che la presente ordinanza venga divulgata sul territorio Comunale, sul sito Internet del Comune con
particolare attenzione e monitoraggio a scuole, strutture residenziali per anziani, centri di aggregazione,
spazi gioco situati in spazi pubblici;

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Riccardo

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