divieto di stazionamento delle persone dalle ore 19:00 alle ore 05:00 nelle
piazze, giardini e parchi comunali e zone movida dal giorno 24 dicembre 2021 e fino al 7
gennaio 2022.
IL SINDACO
VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19;
VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l’anno 2021”;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14
gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»
VISTO il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento”;
VISTO il DPCM 2 MARZO 2021 ed in modo particolare l’Art. 11 comma 1, ”Puo’ essere
disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade
o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la
possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.”
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 29/1/2021“Proroga mantenimento attivazione del Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per emergenza epidemiologica da covid-19”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e il recente incremento dei casi;
RITENUTO che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l’adozione
di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge
833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell’adozione da parte del
competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie
secondo le linee guida regionali vigenti;
VALUTATA la necessità oltre che l’opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare
l’incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio, in relazione all’andamento
dei contagi;
RAVVISATA l’opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di
contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
CONSIDERATO che la situazione in atto impone l’adozione di misure aggiuntive improntate alla
massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del
contagio anche in ragione dell’incremento del numero di contagi riscontrati all’interno del
territorio comunale;
AL FINE di evitare assembramenti in determinate fasce orarie in luoghi di maggiore
aggregazione;
RITENUTO che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
SENTITO il parere del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL in Sicilia;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTE le altre norme in materia di Sanità pubblica;
RITENUTA la propria competenza
AI SENSI di quanto previsto dall’art. 50 commi 4 e 5 del d. Lgs.
267/2000;
ORDINA
dal giorno 24 dicembre 2021 e fino al 7 gennaio 2022, il DIVIETO DI STAZIONAMENTO
delle persone dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo in tutti i parchi, giardini,
ville, piazze e piazzali e zone movida;
DEMANDA
All’ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che presso l’albo pretorio del
Comune, anche sul sito internet dell’Ente al fine di favorirne la diffusione della presente ordinanza.
DISPONE
Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento Alla Prefettura di Enna;
All’Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità
Pubblica; al Comando di P.S., al Comando stazione CC e al Comando della Polizia Locale.
La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune di Enna, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere
delle condizioni sanitarie fin qui registrate.
Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni
amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto
prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000)
AVVERTE
– che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito con
le modificazioni
dalla Legge 22/05/2020 n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16/05/2020 n. 33,
convertito con le modificazioni con la Legge 14.07.2020 n. 74 e ss.mm.ii, secondo le specifiche
tipologie di violazione con l’irrigazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le
modalità ivi previste;
– Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60
giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorn
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